Danno ambientale: nozione, responsabilità e strumenti di riparazione nel d.lgs. n. 152/2006

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Tammaro, M. (2026). Danno ambientale: nozione, responsabilità e strumenti di riparazione nel d.lgs. n. 152/2006. Aequitas Magazine, 10, 50-60.

DOI:  https://doi.org/10.5281/zenodo.23156150


ABSTRACT (EN) The article examines environmental damage under Part Six of Legislative Decree No. 152/2006, Directive 2004/35/EC and the constitutional framework resulting from Constitutional Law No. 1/2022. It distinguishes environmental damage in the strict public-law sense from contaminated-site remediation and from individual losses caused by environmental degradation. Special attention is devoted to the standards of liability, multiple polluters, the position of the non-polluting landowner, and the relationship between precaution, prevention and remediation. As to remedies, the article explains why Italian law no longer treats an autonomous monetary equivalent as the ordinary response to environmental damage: the system is centred on primary, complementary and compensatory remediation and, where those measures are omitted or inadequately implemented, on recovery of the costs required for their full performance. The analysis incorporates constitutional, EU, civil and administrative case law available up to September 2026.

ABSTRACT (IT) Il contributo ricostruisce la disciplina del danno ambientale alla luce della Parte sesta del d.lgs. n. 152/2006, della direttiva 2004/35/CE e del rinnovato quadro costituzionale risultante dalla legge costituzionale n. 1/2022. L’analisi distingue il danno ambientale in senso proprio dalle procedure di bonifica dei siti contaminati e dai pregiudizi individuali derivanti da fenomeni di degrado ambientale. Particolare attenzione è dedicata ai criteri di imputazione della responsabilità, al concorso di più responsabili, alla posizione del proprietario incolpevole e al rapporto tra prevenzione, precauzione e riparazione. Sul piano rimediale, il lavoro evidenzia il progressivo superamento del risarcimento per equivalente pecuniario quale autonoma forma di ristoro del danno ambientale, ponendo al centro le misure di riparazione primaria, complementare e compensativa e, in caso di inattuazione, il recupero del costo necessario alla loro completa esecuzione. La ricostruzione è aggiornata alla giurisprudenza costituzionale, unionale, di legittimità e amministrativa disponibile sino a settembre 2026.


SOMMARIO: 1. Premessa: la tutela ambientale nel sistema multilivello – 2. La nozione di danno ambientale e le condizioni originarie – 3. Danno ambientale, bonifica dei siti contaminati e danni individuali – 4. Criteri di imputazione e nesso causale – 5. Concorso di più responsabili – 6. Il proprietario incolpevole – 7. Precauzione, prevenzione e gestione della minaccia imminente – 8. Il sistema delle riparazioni: primaria, complementare e compensativa – 9. Il superamento dell’autonomo equivalente pecuniario e il recupero dei costi – 10. Titolarità dell’azione, procedimento e tutela giurisdizionale – 11. Danni individuali, interessi collettivi e partecipazione. – 12. Conclusioni.


1. Premessa: la tutela ambientale nel sistema multilivello

La disciplina del danno ambientale non può essere ricostruita come una semplice variante della responsabilità civile ordinaria. Essa si colloca in un sistema multilivello nel quale convergono Costituzione, diritto dell’Unione europea e legislazione nazionale. La riforma costituzionale del 2022 ha reso esplicita, nell’art. 9 Cost., la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni, e ha inciso sull’art. 41 Cost., stabilendo che l’iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da recare danno, tra l’altro, alla salute e all’ambiente e che la legge può indirizzare l’attività economica anche a fini ambientali.1 La novellazione non ha creato ex novo la rilevanza costituzionale dell’ambiente – già ampiamente riconosciuta dalla giurisprudenza costituzionale – ma ne ha rafforzato la collocazione testuale e sistematica.

Sul versante unionale, l’art. 191, par. 2, TFUE assume come criteri dell’azione europea i principi di precauzione, prevenzione, correzione alla fonte e “chi inquina paga”. La direttiva 2004/35/CE ha tradotto tali principi in un quadro comune di responsabilità ambientale orientato non alla monetizzazione del bene ambiente, ma alla prevenzione e alla riparazione delle risorse naturali e dei servizi da esse assicurati.2 Nel diritto interno tale architettura è recepita principalmente nella Parte sesta del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, oggi da leggere insieme alla disciplina, distinta ma spesso interferente, della bonifica dei siti contaminati contenuta nella Parte quarta, Titolo V.

La conseguenza metodologica è decisiva. Il danno ambientale non coincide con qualsiasi conseguenza negativa sull’ambiente, né con ogni costo di bonifica, né con ogni pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale subito da un individuo a causa di una fonte inquinante. Le fattispecie possono derivare dal medesimo episodio storico, ma rispondono a presupposti, legittimazioni, rimedi e regole di imputazione differenti. La dottrina più recente insiste, proprio per questa ragione, sulla necessità di trattare la responsabilità ambientale come un sottosistema dotato di finalità ripristinatorie proprie, coordinato ma non sovrapponibile alla responsabilità aquiliana.3

2. La nozione di danno ambientale e le condizioni originarie

L’art. 300, comma 1, d.lgs. n. 152/2006 definisce danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima. Il comma 2 specifica le categorie protette, in coerenza con la direttiva 2004/35/CE: specie e habitat naturali protetti, acque e terreno, secondo presupposti e soglie di rilevanza normativamente determinati.4 La significatività e la misurabilità svolgono una funzione selettiva: la Parte sesta non trasforma ogni alterazione materiale dell’ambiente in danno ambientale risarcibile, ma richiede un deterioramento qualificato alla luce dei parametri legislativi e tecnico-scientifici applicabili.

Un punto interpretativo essenziale riguarda le “condizioni originarie”. Esse non coincidono con una immaginaria condizione naturale incontaminata, anteriore a qualsiasi trasformazione antropica. L’art. 302, comma 12, le identifica nelle condizioni delle risorse naturali e dei servizi che, al momento del danno, sarebbero esistite se il danno ambientale non si fosse verificato, stimate sulla base delle migliori informazioni disponibili.5 Il parametro è dunque controfattuale: occorre ricostruire la situazione che ragionevolmente sarebbe esistita in assenza dell’evento lesivo, tenendo conto della storia e delle caratteristiche concrete del sito o della risorsa.

La distinzione ha conseguenze operative rilevanti. In un territorio già urbanizzato o interessato da pregresse pressioni ambientali, la riparazione non è diretta a ricreare un ambiente astrattamente “vergine”, ma a ricondurre risorse e servizi al livello di riferimento giuridicamente e scientificamente determinato. La corretta individuazione della baseline incide tanto sull’accertamento dell’esistenza del danno quanto sulla selezione e sul dimensionamento delle misure riparatorie.

3. Danno ambientale, bonifica dei siti contaminati e danni individuali

Nel dibattito corrente vengono talvolta riunite, sotto un’unica espressione, una dimensione pubblica, una privata e una sociale del danno ambientale. La formula può avere utilità descrittiva, ma sul piano giuridico rischia di confondere istituti distinti. Il danno ambientale in senso proprio è un danno pubblico alle risorse naturali e ai servizi ecosistemici regolato dalla Parte sesta. La bonifica dei siti contaminati, invece, è disciplinata dalla Parte quarta, Titolo V, attraverso un procedimento amministrativo volto alla caratterizzazione, messa in sicurezza e risanamento del sito. I danni subiti da persone fisiche, imprese o enti costituiscono, infine, pregiudizi ulteriori e autonomi, suscettibili di tutela secondo le regole civilistiche quando ne ricorrono i presupposti.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 126 del 2016, ha chiarito che la legittimazione ad agire per il risarcimento del danno ambientale in senso proprio ex art. 311 è concentrata in capo allo Stato, attraverso l’autorità ministeriale competente; Regioni, enti territoriali e altri soggetti non sono perciò titolari della medesima azione sostitutiva, ma possono far valere iure proprio i danni specifici, diretti e ulteriori subiti nella loro sfera giuridica.6 La concentrazione della pretesa pubblica non elimina, dunque, il pluralismo delle posizioni soggettive coinvolte: evita, piuttosto, di confondere il danno all’ambiente come bene unitario con le conseguenze individuali prodotte dal medesimo fatto.

Anche il rapporto con la bonifica richiede cautela. Un sito contaminato può integrare una fattispecie di danno ambientale, ma non vi è identità necessaria tra i due sistemi. La disciplina delle bonifiche opera attraverso soglie, analisi di rischio e obblighi amministrativi specifici; la Parte sesta considera, invece, il deterioramento significativo e misurabile delle risorse e costruisce la risposta sulle misure di prevenzione e riparazione. La sovrapposizione fattuale non autorizza a trasferire automaticamente regole di imputazione, legittimazione o costo da un regime all’altro.

4. Criteri di imputazione e nesso causale

La Parte sesta prevede un doppio criterio di imputazione. Ai sensi dell’art. 298-bis, il sistema si applica al danno ambientale causato da una delle attività professionali ricomprese nell’Allegato 5, nonché a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante da quelle attività; per le attività professionali diverse da quelle elencate, la responsabilità per danno a specie e habitat protetti richiede dolo o colpa secondo la disciplina di recepimento della direttiva. Il coordinamento con l’art. 311, comma 2, consente di descrivere il primo modello come un regime di imputazione che prescinde dalla prova della colpa per gli operatori delle attività tipizzate, mentre per gli altri soggetti la colpevolezza conserva rilievo.7

L’assenza di un requisito di colpa non equivale, tuttavia, a responsabilità senza causalità. Occorre sempre dimostrare un collegamento sufficientemente certo tra l’attività considerata e il danno o la minaccia imminente. Il principio “chi inquina paga” impedisce che l’obbligo riparatorio si trasformi in un costo generalizzato gravante su chiunque abbia una relazione economica o dominicale con il sito. La causalità ambientale può richiedere inferenze scientifiche complesse, specie quando vi siano contaminazioni storiche o una pluralità di potenziali sorgenti; ciò non consente, però, di sostituire la prova del nesso con una mera presunzione fondata sulla vicinanza o sulla proprietà.

L’art. 308 disciplina inoltre la ripartizione dei costi e contempla ipotesi nelle quali l’operatore, ricorrendone rigorosamente i presupposti probatori, non è tenuto a sostenerli: tra queste, il danno causato da un terzo nonostante misure di sicurezza adeguate o derivante dall’osservanza di un ordine obbligatorio dell’autorità; ulteriori ipotesi riguardano, nei limiti previsti dalla norma, emissioni espressamente autorizzate e rischi non conoscibili secondo lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche.8 Tali previsioni non negano la centralità del principio “chi inquina paga”, ma mostrano che esso opera all’interno di un sistema normativo tipizzato e non come formula indifferenziata di imputazione.

5. Concorso di più responsabili

Particolare attenzione richiede il caso in cui il deterioramento sia riconducibile a più soggetti. L’art. 311, comma 3, afferma che, nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità personale. La disposizione esclude che la solidarietà possa essere affermata in via automatica per il solo fatto che più operatori abbiano inciso, in tempi o con condotte autonome, sul medesimo sito.

Cass. civ., n. 9012 del 2015 ha proposto una distinzione tuttora centrale: la responsabilità personale e parziaria opera in presenza di plurime condotte indipendenti, mentre la regola generale dell’art. 2055 c.c. conserva spazio quando azioni od omissioni concorrano causalmente alla produzione di un’unitaria condotta dannosa.9 Non e quindi corretto formulare una regola assoluta né in senso solidale né in senso parziario. Occorre verificare la struttura causale concreta, l’autonomia o interdipendenza delle condotte e l’unità dell’evento di danno.

Nella giurisprudenza amministrativa più recente si rinvengono affermazioni favorevoli alla solidarietà tra soggetti effettivamente corresponsabili del medesimo fenomeno inquinante, ferma la possibilità dei rapporti interni di regresso.10 Tali pronunce vanno lette in modo coerente con il dato legislativo e con la distinzione elaborata dalla Cassazione: la solidarietà tutela l’effettività del ripristino quando vi è concorso causale unitario, ma non può trasformarsi in una scorciatoia per imputare l’intero costo a un soggetto del quale sia accertato soltanto un contributo autonomo e delimitabile.

6. Il proprietario incolpevole

La posizione del proprietario che non abbia causato l’inquinamento costituisce uno dei punti nei quali il principio “chi inquina paga” manifesta più chiaramente la propria funzione selettiva. La mera titolarità del fondo non rende il proprietario responsabile della contaminazione e non consente di imporgli, in quanto tale, gli obblighi di bonifica gravanti sul responsabile. La Corte di giustizia, nella causa C-534/13, Fipa Group, ha ritenuto compatibile con la direttiva 2004/35/CE il sistema italiano che non obbliga il proprietario non responsabile a eseguire le misure di prevenzione e riparazione proprie dell’inquinatore, pur ammettendo conseguenze patrimoniali nei limiti previsti dal diritto nazionale.11

Le Sezioni Unite della Cassazione, n. 3077 del 2023, hanno ribadito che, nella disciplina dei siti contaminati, gli obblighi di bonifica e di messa in sicurezza a carattere ripristinatorio devono essere posti a carico del responsabile dell’inquinamento; il proprietario incolpevole non può essere equiparato a quest’ultimo per il solo rapporto dominicale con il sito.12 Al proprietario restano gli obblighi che la legge gli attribuisce espressamente, tra i quali assumono rilievo la comunicazione e le misure di prevenzione nelle situazioni previste dall’art. 245.

La giurisprudenza amministrativa del 2025 e del 2026 ha ulteriormente precisato il quadro. Cons. Stato, sez. IV, 4 agosto 2025, n. 6885, ha escluso che la proprietà costituisca di per sé titolo per imporre la bonifica al soggetto non responsabile, distinguendo gli obblighi dell’inquinatore dalle conseguenze reali ed economiche previste dall’art. 253.13 TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 20 maggio 2026, n. 704, ha chiarito, inoltre, che l’onere reale che assiste gli interventi di bonifica e il successivo diritto dell’amministrazione al rimborso delle spese sono istituti distinti: il recupero nei confronti del proprietario incolpevole incontra il limite del valore di mercato del sito determinato dopo l’esecuzione degli interventi.14

Nello stesso solco si collocano Cons. Stato, sez. IV, 11 marzo 2026, n. 1972, e 1 luglio 2026, n. 5254, che confermano la centralità dell’accertamento del responsabile e la non trasferibilità automatica degli obblighi ripristinatori sul proprietario estraneo alla contaminazione.15 Neppure l’eventuale scelta del proprietario di attivarsi volontariamente per la bonifica cancella l’obbligo dell’amministrazione di individuare il soggetto effettivamente responsabile, come sottolineato da Cons. Stato, sez. VI, 27 febbraio 2026, n. 1572.

Va infine evitata la sovrapposizione con l’art. 192 d.lgs. n. 152/2006, relativo all’abbandono di rifiuti. In quel diverso ambito il proprietario può essere destinatario dell’ordine di rimozione quando il fatto gli sia imputabile a titolo di dolo o colpa; la giurisprudenza ammette che la colpa possa assumere, in circostanze concrete, la forma di una negligente vigilanza. Cons. Stato, sez. IV, 20 luglio 2026, n. 5902, ha ribadito la distinzione tra obblighi di rimozione dei rifiuti e obblighi di bonifica del sito contaminato.16 La responsabilità del proprietario, dunque, non può essere ricavata da una generica funzione deterrente del diritto ambientale, ma deve trovare fondamento nella specifica fattispecie normativa applicabile.

7. Precauzione, prevenzione e gestione della minaccia imminente

La prevenzione occupa una posizione strutturale nella responsabilità ambientale. L’intervento giuridico non attende necessariamente che il deterioramento si sia prodotto: la Parte sesta disciplina la “minaccia imminente di danno”, ossia il rischio sufficientemente probabile che un danno ambientale si verifichi in un futuro prossimo, e impone all’operatore l’adozione tempestiva delle misure necessarie. Gli artt. 304 e ss. costruiscono, perciò, un circuito di iniziativa dell’operatore, informazione dell’autorità e poteri pubblici di prescrizione e intervento.

Il principio di precauzione, richiamato dall’art. 301 e dall’art. 191 TFUE, opera in uno spazio concettualmente distinto dalla prevenzione. La prevenzione presuppone un rischio conosciuto e scientificamente apprezzabile; la precauzione riguarda situazioni nelle quali sussista un rischio potenzialmente grave ma permanga incertezza scientifica sulla sua esatta probabilità o portata. La risposta pubblica deve tuttavia restare proporzionata, non discriminatoria, coerente con misure analoghe e rivedibile alla luce dell’evoluzione delle conoscenze.17

Questa distinzione evita due opposti errori: attendere una certezza assoluta prima di intervenire in presenza di rischi seri, oppure utilizzare la precauzione come base per misure arbitrarie sganciate da una valutazione scientifica obiettiva. Nel sistema del Codice dell’ambiente la gestione della minaccia imminente è funzionale a ridurre il costo ecologico e sociale del danno: prevenire un deterioramento è, per definizione, preferibile alla successiva ricostruzione di risorse e servizi ecosistemici spesso non integralmente reversibili.

8. Il sistema delle riparazioni: primaria, complementare e compensativa

Il cuore della disciplina non è costituito dalla monetizzazione del danno, ma dalla riparazione. L’Allegato 3 alla Parte sesta, in attuazione dell’Allegato II della direttiva 2004/35/CE, distingue tre forme di intervento. La riparazione primaria comprende le misure che riportano le risorse naturali o i servizi danneggiati alle condizioni originarie o verso tali condizioni. Se la riparazione primaria non consente il pieno ristabilimento, la riparazione complementare è diretta a fornire un livello di risorse o servizi analogo, anche in un sito alternativo quando appropriato. La riparazione compensativa mira, infine, a compensare le perdite temporanee di risorse e servizi che si verificano tra il momento del danno e il raggiungimento dell’effetto della riparazione primaria.18

La compensazione ambientale non coincide con un indennizzo pecuniario alla collettività. La direttiva chiarisce che la riparazione compensativa consiste in miglioramenti aggiuntivi delle risorse naturali o dei servizi, non in una compensazione finanziaria al pubblico. Il lessico è importante: parlare genericamente di “risarcimento in forma generica” rischia di riportare il sistema a una logica patrimonialistica che la riforma del 2013 e la giurisprudenza successiva hanno superato.

La scelta delle misure richiede una valutazione tecnico-ambientale capace di confrontare alternative ragionevoli sulla base di criteri di efficacia, rischio per la salute e la sicurezza, probabilità di successo, tempi, effetti collaterali e costo. Il costo non è irrilevante, ma non assume la stessa funzione che svolge nel risarcimento di un bene patrimoniale: il punto di riferimento resta l’equivalenza ecologica e funzionale delle risorse e dei servizi da ristabilire. Da ciò deriva la necessità, nei casi complessi, di integrare competenze giuridiche, ecologiche, ingegneristiche ed economiche.

9. Il superamento dell’autonomo equivalente pecuniario e il recupero dei costi

L’evoluzione normativa successiva al 2006 ha modificato profondamente la fisionomia del rimedio. La legge n. 97 del 2013, intervenendo per adeguare l’ordinamento italiano alla direttiva 2004/35/CE, ha riscritto il meccanismo dell’art. 311, comma 2: gli operatori obbligati devono adottare le misure di riparazione previste; soltanto quando tali misure siano omesse, incomplete o difformi, l’autorità determina il costo delle attività necessarie a conseguirne la completa e corretta attuazione e agisce per il pagamento delle somme corrispondenti.19

Ne deriva che il denaro non rappresenta, di regola, un equivalente liberamente sostitutivo dell’ambiente perduto. Esso assume una funzione strumentale: quantifica il costo delle misure che devono essere realizzate per ottenere il risultato riparatorio. La permanenza, nel comma 1 dell’art. 311, di una formulazione che menziona l’equivalente patrimoniale deve essere letta sistematicamente con il comma 2 e con l’Allegato 3, secondo l’interpretazione ormai consolidata della giurisprudenza.

Cass. civ., sez. III, n. 16806 del 2015 ha affermato che, nel sistema risultante dalle modifiche legislative, il giudice deve orientare la tutela alle misure di riparazione anziche alla liquidazione autonoma per equivalente.20 Cass. civ., sez. I, 20 luglio 2016, n. 14935, ha espresso il principio con particolare nettezza: dalla legge n. 97/2013 la tutela del danno ambientale è imperniata sulle misure di riparazione e, in caso di loro mancata o inesatta esecuzione, sulla determinazione dei costi necessari.21

La linea è stata ribadita da Cass. civ., sez. III, 15 marzo 2024, n. 7073, secondo cui anche le domande formulate in termini di equivalente devono essere coordinate con il regime sopravvenuto: il giudice è chiamato a individuare le misure di riparazione primaria, complementare e compensativa e il relativo costo, potendo la condanna pecuniaria corrispondere al costo necessario alla loro attuazione.22 Il principio consente di evitare che la quantificazione monetaria diventi un fine autonomo e mantiene il collegamento funzionale tra condanna e risultato ambientale.

La giurisprudenza ha inoltre chiarito che i criteri di riparazione introdotti dalla disciplina sopravvenuta possono assumere rilievo nei giudizi pendenti, pur dovendosi distinguere la legge applicabile alla fattispecie sostanziale di responsabilità da quella che disciplina il contenuto e le modalità della riparazione. Cass. civ., sez. III, 4 aprile 2017, n. 8662, ha valorizzato tale distinzione nei contenziosi relativi a fatti risalenti.23

10. Titolarità dell’azione, procedimento e tutela giurisdizionale

La concentrazione dell’azione pubblica in capo al Ministro competente risponde all’esigenza di evitare la frammentazione della pretesa riferita a un bene unitario. L’art. 311 attribuisce al Ministro l’azione per il danno ambientale; gli artt. 312 e 313 disciplinano l’istruttoria e l’ordinanza, prevedendo, in caso di mancata attuazione delle misure, la determinazione dei costi necessari al completo ripristino e l’ingiunzione del relativo pagamento.24 Il procedimento amministrativo non esaurisce, peraltro, le forme di tutela: l’autorità può agire in giudizio e può esercitare l’azione civile nel processo penale nei limiti previsti dalla legge.

La giurisdizione e la struttura delle impugnazioni dipendono dal tipo di atto e di pretesa. L’art. 316 disciplina il ricorso contro l’ordinanza ministeriale; le controversie risarcitorie e le questioni relative a diritti soggettivi seguono invece le regole proprie della giurisdizione competente. L’operatore deve pertanto individuare con precisione se si discute della legittimità di un provvedimento amministrativo, dell’esistenza dell’obbligazione riparatoria, della causalità o di un danno individuale: sovrapporre i piani processuali è fonte frequente di errori.

La già ricordata Corte cost. n. 126/2016 offre il criterio ordinatore anche sul versante processuale: la titolarità statale dell’azione ex art. 311 non priva gli enti territoriali e gli altri soggetti della possibilità di chiedere il ristoro di danni propri, diversi dal danno ambientale pubblico, purché siano allegati e provati secondo i criteri della responsabilità civile.25

11. Danni individuali, interessi collettivi e partecipazione

I fenomeni di inquinamento possono produrre, accanto al danno ambientale pubblico, lesioni direttamente riferibili a persone o patrimoni. L’art. 844 c.c. tutela il proprietario o il titolare del godimento contro immissioni che superino la normale tollerabilità, valutata alla luce della condizione dei luoghi e del necessario contemperamento delle esigenze coinvolte. La conformità dell’attività ai limiti amministrativi non esclude automaticamente, sul piano civilistico, ogni tutela contro immissioni intollerabili: i due piani rispondono a funzioni e parametri non perfettamente coincidenti.

L’art. 2043 c.c. ha portata più generale e richiede un danno ingiusto causalmente riconducibile a una condotta dolosa o colposa, salvo l’operatività di altre fattispecie di responsabilità. Non è corretto limitarne l’applicazione ai soli danni alla salute. Possono assumere rilievo, se concretamente provati e giuridicamente protetti, danni patrimoniali, lesioni della proprietà o di altri diritti, nonché pregiudizi non patrimoniali nei casi consentiti dall’ordinamento.26 La tutela del diritto alla salute rappresenta una delle ipotesi più importanti, ma non esaurisce il catalogo delle situazioni soggettive suscettibili di protezione.

Sul versante collettivo, la tutela ambientale coinvolge interessi diffusi, caratterizzati dall’appartenenza del bene a una pluralità indeterminata di soggetti. La legge attribuisce a enti e associazioni strumenti di partecipazione e controllo: gli artt. 309 e 310 del Codice dell’ambiente consentono ai soggetti qualificati di presentare osservazioni e richieste di intervento e di attivare i rimedi previsti contro atti od omissioni dell’autorità; resta inoltre il ruolo delle associazioni ambientaliste riconosciute nell’ambito definito dalla legge n. 349/1986.27

La partecipazione non sostituisce la titolarità statale dell’azione per il danno ambientale, ma svolge una funzione diversa e complementare: rende conoscibili situazioni di rischio o danno, consente il controllo sulla risposta amministrativa e apre spazi di tutela giurisdizionale degli interessi legittimi e delle posizioni collettive riconosciute. In un settore nel quale l’asimmetria informativa è spesso elevata, la trasparenza e l’accesso alle informazioni ambientali costituiscono, pertanto, componenti sostanziali dell’effettività della tutela.

12. Conclusioni

La disciplina vigente mostra un progressivo passaggio da una rappresentazione proprietaria e monetaria del danno a una logica ecologico-ripristinatoria. Il bene ambiente non viene tutelato soltanto per il valore economico che può assumere, ma per la continuità delle risorse naturali e dei servizi ecosistemici che esse assicurano. Gli artt. 9 e 41 Cost., il principio europeo “chi inquina paga” e la direttiva 2004/35/CE convergono nel porre prevenzione e riparazione al centro del sistema.

Da questa impostazione discendono alcune conseguenze. Le condizioni originarie devono essere ricostruite in termini controfattuali e non come stato di natura incontaminato; il danno ambientale pubblico deve essere distinto dalla bonifica e dai danni individuali; la responsabilità richiede un titolo di imputazione e un nesso causale, senza automatismi fondati sulla proprietà; il concorso di più soggetti va risolto verificando la struttura causale concreta; il proprietario incolpevole non diventa responsabile dell’inquinamento per il solo fatto di essere proprietario; le somme di denaro eventualmente oggetto di condanna sono, nel paradigma vigente, funzionali all’attuazione delle misure riparatorie e non all’acquisto di un equivalente astratto dell’ambiente.

La giurisprudenza più recente conferma questa lettura e, al tempo stesso, segnala la crescente complessità del contenzioso ambientale: causalità storiche, pluralità di operatori, contaminazioni stratificate, successioni nella titolarità dei siti e interferenze tra Parte quarta e Parte sesta impongono ricostruzioni rigorose e caso per caso. Il principio “chi inquina paga” conserva così la propria forza solo se è applicato come criterio giuridico di imputazione e di internalizzazione dei costi, non come formula retorica capace di prescindere dall’accertamento del responsabile. In questa prospettiva, la riparazione ambientale non costituisce una variante del risarcimento ordinario, ma un modello autonomo orientato alla ricostituzione effettiva delle risorse e dei servizi compromessi.


1 L. cost. 11 febbraio 2022, n. 1, recante modifiche agli artt. 9 e 41 Cost. in materia di tutela dell’ambiente. Sul significato sistematico della riforma, v. AA.VV., La riforma costituzionale in materia di tutela dell’ambiente, Napoli, Editoriale Scientifica, 2022; R. Bifulco, La legge costituzionale 1/2022: problemi e prospettive, ivi, p. 69 ss.; F. De Leonardis, La riforma “bilancio” dell’art. 9 Cost. e la riforma “programma” dell’art. 41 Cost., ivi, p. 49 ss.

2 Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in particolare art. 1 e Allegato II; art. 191, par. 2, TFUE.

3 Cfr. G. Rossi – A. Farì, Diritto dell’ambiente, VI ed., Torino, Giappichelli, 2026; P. Dell’Anno, Diritto dell’ambiente, VIII ed., Milano, Wolters Kluwer, 2025; B. Caravita – L. Cassetti – A. Morrone (a cura di), Diritto dell’ambiente, Bologna, Il Mulino, 2026.

4 Art. 300, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Per la matrice unionale della nozione, v. art. 2 direttiva 2004/35/CE.

5 Art. 302, comma 12, d.lgs. n. 152/2006: le condizioni originarie sono le condizioni, al momento del danno, delle risorse naturali e dei servizi che sarebbero esistite se il danno ambientale non si fosse verificato, stimate sulla base delle migliori informazioni disponibili.

6 Corte cost., 1 giugno 2016, n. 126, sulla titolarità statale dell’azione per il danno ambientale in senso proprio e sulla distinta possibilità per Regioni ed enti territoriali di agire iure proprio per danni ulteriori e specifici.

7 Art. 298-bis e art. 311, comma 2, d.lgs. n. 152/2006; art. 3 direttiva 2004/35/CE. In dottrina, sul doppio regime di imputazione, v. Rossi – Farì, Diritto dell’ambiente, cit.

8 Art. 308, commi 4 e 5, d.lgs. n. 152/2006. Le cause di esonero riguardano il sostenimento dei costi e sono subordinate alla prova dei presupposti stabiliti dalla norma.

9 Cass. civ., sez. III, 6 maggio 2015, n. 9012: l’art. 311, comma 3, opera per condotte plurime indipendenti; resta applicabile l’art. 2055 c.c. quando le azioni od omissioni concorrano causalmente a un’unitaria condotta di danneggiamento.

10 Cons. Stato, sez. VI, 27 febbraio 2026, n. 1572, nel quadro della responsabilità dei soggetti effettivamente concorrenti nel fenomeno inquinante. La pronuncia va coordinata con il criterio della responsabilità personale di cui all’art. 311, comma 3, e con Cass. n. 9012/2015.

11 CGUE, 4 marzo 2015, causa C-534/13, Fipa Group e altri, ECLI:EU:C:2015:140.

12 Cass., Sez. Un., 1 febbraio 2023, n. 3077, sulla posizione del proprietario non responsabile nell’ambito della disciplina dei siti contaminati.

13 Cons. Stato, sez. IV, 4 agosto 2025, n. 6885, che distingue gli obblighi del responsabile dell’inquinamento dalla posizione del proprietario incolpevole e dagli effetti previsti dall’art. 253 d.lgs. n. 152/2006.

14 TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 20 maggio 2026, n. 704, sull’autonomia tra onere reale e recupero delle spese di bonifica, nonché sul limite del valore di mercato del sito ai sensi dell’art. 253.

15 Cons. Stato, sez. IV, 11 marzo 2026, n. 1972; Cons. Stato, sez. IV, 1 luglio 2026, n. 5254. V. anche Cons. Stato, sez. VI, 27 febbraio 2026, n. 1572, sulla persistente necessità di individuare il responsabile anche quando il proprietario abbia intrapreso volontariamente interventi.

16 Cons. Stato, sez. IV, 20 luglio 2026, n. 5902, sulla distinzione tra ordine di rimozione dei rifiuti ex art. 192 e obblighi relativi alla bonifica dei siti contaminati.

17 Art. 301 d.lgs. n. 152/2006; art. 191, par. 2, TFUE. Sul principio di precauzione nel sistema del diritto ambientale, v. P. Dell’Anno, Diritto dell’ambiente, cit.

18 Allegato 3 alla Parte sesta del d.lgs. n. 152/2006 e Allegato II alla direttiva 2004/35/CE. La riparazione compensativa è diretta alle perdite temporanee di risorse e servizi e non consiste in una compensazione finanziaria al pubblico.

19 Art. 25, l. 6 agosto 2013, n. 97, e art. 311, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, nel testo risultante dalle modifiche di adeguamento alla direttiva 2004/35/CE.

20 Cass. civ., sez. III, 13 agosto 2015, n. 16806, sul carattere centrale delle misure di riparazione nel sistema vigente.

21 Cass. civ., sez. I, 20 luglio 2016, n. 14935, secondo cui, dopo la l. n. 97/2013, il sistema non è più costruito su un autonomo equivalente pecuniario, ma sulla riparazione e sul costo delle misure necessarie in caso di omissione o inesatta attuazione.

22 Cass. civ., sez. III, 15 marzo 2024, n. 7073, sulla necessità di coordinare anche le domande formulate per equivalente con il sistema delle misure di riparazione primaria, complementare e compensativa e con la determinazione del loro costo.

23 Cass. civ., sez. III, 4 aprile 2017, n. 8662, sul coordinamento temporale tra disciplina sostanziale della responsabilità e criteri sopravvenuti di riparazione.

24 Artt. 311-316 d.lgs. n. 152/2006; in particolare, art. 313 per l’ordinanza di ripristino e, in caso di inadempimento, per la determinazione e ingiunzione del costo delle attività necessarie.

25 Corte cost. n. 126/2016, cit. La distinzione tra danno ambientale pubblico e danni propri degli enti territoriali evita duplicazioni risarcitorie e salvaguarda, al tempo stesso, le posizioni soggettive ulteriori.

26 Artt. 844, 2043 e, nei casi previsti dall’ordinamento, 2059 c.c. La risarcibilità richiede sempre l’allegazione e la prova del pregiudizio, del nesso causale e degli altri presupposti della specifica fattispecie invocata.

27 Artt. 309 e 310 d.lgs. n. 152/2006; art. 18, comma 5, l. 8 luglio 1986, n. 349, rimasto in vigore ai sensi dell’art. 318 d.lgs. n. 152/2006.


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