ABSTRACT (EN): The article examines the decision of the Joint Civil Sections of the Italian Supreme Court (Corte di Cassazione), 6 July 2023, no. 19129, concerning compensation for damages arising from infected blood transfusions, with particular focus on the evidentiary rules governing the proof of causation. The ruling resolves a long-standing judicial conflict regarding the probative value of the medical commission’s report issued under Law no. 210 of 1992 and the subsequent administrative decision granting statutory compensation. The Joint Sections reaffirm the structural distinction between the compensation procedure based on social solidarity and the tort action under Article 2043 of the Italian Civil Code. They clarify that the medical report, as an act drawn up by a public official, constitutes full proof under Article 2700 of the Civil Code only as to the facts directly ascertained, while medical evaluations and scientific opinions remain subject to the judge’s free assessment. At the same time, the administrative decision awarding compensation is qualified as a serious and precise rebuttable presumption of the causal link, which the Ministry of Health may overcome only by providing specific factual or scientific evidence to the contrary. The note critically analyses the practical implications of this evidentiary framework, highlighting the risk of a de facto shift in the burden of proof, and situates the judgment within the broader doctrinal debate on civil causation and presumptive reasoning in healthcare liability. The conclusion outlines the potential systemic impact of the ruling and the interpretative challenges likely to emerge in future case law.
ABSTRACT (IT): Il contributo esamina la sentenza delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione 6 luglio 2023, n. 19129, in materia di risarcimento del danno da emotrasfusione di sangue infetto, con specifico riguardo alla prova del nesso eziologico. La pronuncia interviene a dirimere un contrasto giurisprudenziale concernente il valore probatorio del verbale della Commissione medica designata ai sensi della legge n. 210 del 1992 e del conseguente provvedimento amministrativo di riconoscimento dell’indennizzo. Le Sezioni Unite ribadiscono la distinzione strutturale tra procedimento indennitario e azione risarcitoria ex art. 2043 c.c., chiarendo che il verbale medico, quale atto redatto da pubblico ufficiale, fa piena prova ex art. 2700 c.c. limitatamente ai fatti attestati, mentre le valutazioni tecnico-scientifiche costituiscono materiale indiziario liberamente apprezzabile dal giudice. Al contempo, il provvedimento di liquidazione dell’indennizzo viene qualificato come presunzione semplice, grave e precisa del nesso eziologico, superabile solo mediante la prova contraria di specifici elementi fattuali o scientifici. La nota analizza criticamente le ricadute applicative della decisione, soffermandosi sul rischio di una “quasi-inversione” dell’onere probatorio nella prassi giudiziaria, e colloca la pronuncia nel più ampio dibattito dottrinale sulla causalità civile e sulla funzione delle presunzioni in ambito sanitario. In conclusione, si evidenziano le potenziali implicazioni sistemiche della sentenza e i possibili futuri sviluppi interpretativi.
SOMMARIO: 1. La vicenda – 2. Orientamenti contrastanti sulla questione – 3. Decisione delle Sezioni Unite – 4. Le ricadute applicative della pronuncia e il problema dell’onere probatorio – 5. Causalità civile e funzione delle presunzioni in ambito sanitario – 6. Conclusioni.
1. La vicenda
A seguito di un accertamento sanitario, un uomo scopre di essersi contagiato col virus HIV, dopo circa quindici anni dalla trasfusione di sangue somministratagli in esito a un terribile incidente stradale.
Esperita domanda amministrativa, ai sensi della Legge n. 210/1992, la Commissione medica ospedaliera, designata ai sensi dell’art. 4 della citata legge, gli riconosce il nesso eziologico ai fini dell’erogazione del relativo indennizzo previsto dalla legge sui danni da sangue infetto ed emoderivati.
La successiva causa per risarcimento danni ex art. 2043 c.c., intentata contro il Ministero della Salute e la struttura sanitaria, materiale erogatrice dell’emotrasfusione, giunge sino al vaglio delle Sezioni Unite, in relazione al valore probatorio da attribuire al verbale della commissione medica che ha riconosciuto il nesso eziologico tra contagio e sangue trasfuso. Di qui la sentenza, 6 luglio 2023, n. 19129, in commento.
2. Orientamenti contrastanti sulla questione
Le Sezioni Unite si ritrovano a dover dirimere il contrasto giurisprudenziale tra due opposti orientamenti.
Ai sensi del primo, più risalente e autorevole, “il verbale redatto dalla Commissione, al di fuori del procedimento amministrativo nel quale si inserisce, ha il medesimo valore di ogni altro atto redatto da pubblico ufficiale e, pertanto, fa piena prova, ex art. 2700 cod. civ., dei fatti che la Commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o dalla stessa compiuti, mentre non costituisce una prova legale quanto alle valutazioni, alle diagnosi, alle manifestazioni di scienza o di opinione, espresse dall’organo tecnico, che il giudice può apprezzare, senza, però, attribuire alle stesse il valore di vero e proprio accertamento” (sentenza Cass. Sezioni Unite Civili n. 577/2008).
Il secondo orientamento, per converso, chiarisce, nel caso in cui di giudizio per risarcimento danni contro il Ministero della Salute, visto che le parti sono le stesse del procedimento amministrativo ex lege n. 210 del 1992, e visto che la Commissione medica designata è organo del Ministero, allora l’accertamento medico è riconducibile a tutti gli effetti allo stesso Ministero, ed il giudice non può non ritenere “fatto indiscutibile e non bisognoso di prova” la valutazione medica sul nesso eziologico tra contagio e trasfusione unitamente al successivo provvedimento amministrativo di riconoscimento e liquidazione dell’indennizzo (ex plurimis, sentenze Cass. Civ. n. 15734/2018; n. 4795/2021; n. 15734/2021).
3. Decisione delle Sezioni Unite
Le Sezioni Unite decidono di aderire all’orientamento più risalente del 2008, sancendo il principio ivi espresso.
Di seguito, l’iter logico-giuridico.
Partendo dalla premessa distinzione tra la natura, meramente assistenziale e in qualche misura pubblicistica, del procedimento finalizzato all’erogazione dell’indennizzo previsto dalla Legge n. 210 del 1992, e la diversa ratio sottesa all’art. 2043 c.c. di cui all’intrapreso giudizio risarcitorio (danno aquiliano o da fatto illecito), i Giudici di legittimità conducono un ragionamento rigoroso ed ineccepibile.
Nell’azione aquiliana extracontrattuale, oltre al danno e al nesso eziologico, va provata anche l’elemento soggettivo (colpa o dolo), nel senso che ai fini della responsabilità sanitaria, va fornita la piena prova di aver o non aver, in concreto, adottato le cautele o omesso i controlli necessari sulla base delle conoscenze medico-scientifiche del momento.
L’indennizzo di cui alla Legge n. 210 del 1992, ferma restando la necessità di accertare lesioni e nesso, si può richiedere a prescindere dalla prova dell’elemento soggettivo, basandosi sul dovere di solidarietà sociale sancito nell’art. 2 della Costituzione.
Dunque, diviene essenziale comprendere quale sia l’efficacia probatoria degli accertamenti sanitari indicati nel verbale della commissione medica designata in sede di procedimento amministrativo ex art. 4 della Legge n. 210 del 1992.
Le Sezioni Unite, come detto, aderiscono al principio enunciato nella detta sentenza del 2008, in virtù del quale, al di fuori del procedimento amministrativo per la concessione dell’indennizzo di cui alla Legge n. 210 del 1992, al verbale della commissione medica si applica la disciplina di cui all’art. 2700 c.c.: quale atto redatto da pubblico ufficiale, fa piena prova dei fatti che la commissione attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le diagnosi, le manifestazioni di scienza o di opinione costituiscono materiale indiziario soggetto al libero e prudente apprezzamento del giudice il quale non può mai attribuire loro il valore di prova legale.
In breve, la valutazione sanitaria, svolta da strutture considerate esterne (le commissioni mediche) rispetto all’organizzazione del Ministero, contiene un’opinione tecnica e discrezionale, e quindi è meramente strumentale all’adozione del provvedimento amministrativo di liquidazione dell’indennizzo.
Le Sezioni Unite riconoscono invece maggiore valenza istruttoria a quest’ultimo provvedimento che benché promanante dal Ministero, non viene considerato alla stregua di una confessione stragiudiziale, ma come elemento indiziario forte, perché grave e preciso secondo il dettato del combinato disposto degli artt. 2727 e 2729 c.c., idoneo a provare, fino a prova contraria, il nesso eziologico tra contagio ed emotrasfusione infetta.
In pratica, il Ministero della Salute, per superare tale presunzione semplice, grave e precisa, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non può limitarsi a formulare una generica contestazione del nesso causale né ad invocare meramente la regola di riparto dell’onere probatorio stabilita ex art. 2697 c.c., ma è tenuto a fornire la prova contraria.
Deve pertanto allegare e provare “specifici elementi fattuali non potuti apprezzare in sede di liquidazione dell’indennizzo o sopravvenute acquisizioni della scienza medica, idonei a privare la prova presuntiva offerta dal danneggiato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che la caratterizzano”. Tale soluzione interpretativa non sembra condurre a nessuna inversione dell’onere della prova, che resta a carico del danneggiato, “perché la regola di giudizio qui enunciata attiene alla idoneità dell’elemento presuntivo a consentire inferenze che ne discendano secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit, idoneità che va ritenuta, salva l’allegazione di contrari elementi specifici e concreti che rendano il primo inattendibile, sì da impedire che sullo stesso possa essere fondato il giudizio di inferenza probabilistica”.
Ed ancora, le Sezioni Unite chiariscono che l’eventuale accertamento del nesso eziologico fra emotrasfusione e contagio, contenuta nella sentenza che riconosca l’indennizzo di cui alla Legge n. 210 del 1992, è suscettibile di passaggio in giudicato e può essere utilizzata, a tutti gli effetti, quale giudicato esterno rispetto al successivo giudizio di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.
4. Le ricadute applicative della pronuncia e il problema dell’onere probatorio
La soluzione adottata dalle Sezioni Unite, pur muovendo nel solco della distinzione strutturale tra procedimento indennitario ex lege n. 210 del 1992 e azione risarcitoria ex art. 2043 c.c., presenta significative ricadute applicative, in particolare con riferimento alla posizione processuale del Ministero della Salute.
Invero, la qualificazione del provvedimento amministrativo di liquidazione dell’indennizzo come elemento presuntivo grave e preciso, idoneo a fondare il nesso eziologico fino a prova contraria, comporta che l’Amministrazione non possa più limitarsi a una contestazione meramente formale o generica del rapporto causale. Essa è invece onerata dell’allegazione e della prova di specifici elementi fattuali alternativi, ovvero di sopravvenute acquisizioni scientifiche idonee a privare la presunzione dei requisiti di attendibilità richiesti dagli artt. 2727 e 2729 c.c.
Sotto tale profilo, sebbene le Sezioni Unite escludano espressamente una inversione dell’onere della prova in senso tecnico, la ricostruzione accolta sembra dar luogo, nella prassi giudiziaria, a una dinamica processuale di “quasi-inversione”, nella quale il danneggiato beneficia di un sensibile alleggerimento probatorio, mentre l’Amministrazione è gravata da un onere di prova particolarmente qualificato. Ne deriva il rischio che la presunzione finisca per assumere, in concreto, una funzione para-automatica, soprattutto nei casi in cui il riconoscimento dell’indennizzo sia risalente nel tempo e difficilmente contrastabile sul piano scientifico.
5. Causalità civile e funzione delle presunzioni in ambito sanitario
Il ragionamento sviluppato dalle Sezioni Unite si inserisce coerentemente nel più ampio orientamento dottrinale che, in materia di responsabilità civile, ha progressivamente abbandonato una concezione rigidamente naturalistica del nesso causale, per approdare a un modello fondato sulla probabilità logica o razionale. In tale prospettiva, la causalità non è intesa come dato oggettivo assoluto, bensì come relazione inferenziale, costruita sulla base delle evidenze disponibili e valutata secondo il criterio del “più probabile che non”.
La valorizzazione della prova presuntiva, specie nel settore della responsabilità sanitaria, risponde all’esigenza di evitare che la complessità scientifica e l’asimmetria informativa si traducano in una sostanziale compressione della tutela risarcitoria. Tuttavia, come sottolineato in dottrina, il ricorso alle presunzioni richiede un controllo rigoroso da parte del giudice, al fine di evitare che esse si trasformino in surrogati automatici della prova piena, in contrasto con il principio dispositivo e con il canone del libero convincimento.
In tale ottica, la pronuncia in commento appare condivisibile nella misura in cui ribadisce che la presunzione non opera meccanicamente, ma resta subordinata a una valutazione concreta di gravità, precisione e concordanza, ferma restando la possibilità per il convenuto di fornire la prova contraria.
6. Conclusioni
Le Sezioni Unite, con la pronuncia in commento, hanno offerto chiarimenti di grande portata, ai fini delle modalità probatorie del nesso eziologico tra sangue infetto trasfuso e contagio da malattia infettiva, ponendo un punto fermo in un panorama giurisprudenziale sino ad allora frammentato.
Nel dettaglio, tre sono i principi di diritto rinvenibili:
a) Il verbale redatto dalla commissione medica designata ai sensi della Legge n. 210/1992, non assume valore confessorio, ma, quale atto redatto da pubblico ufficiale, fa piena prova ex art. 2700 c.c, dei fatti che la commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le diagnosi, le manifestazioni di scienza o di opinione costituiscono materiale indiziario soggetto al libero e prudente apprezzamento del giudice.
b) Il provvedimento amministrativo di liquidazione dell’indennizzo di cui alla citata legge, pur non integrando una confessione stragiudiziale, è elemento istruttorio grave e preciso, costituente prova presuntiva del nesso eziologico, avverso la quale il Ministero è tenuto a fornire la prova contraria, allegando specifici elementi fattuali non potuti apprezzare in sede di liquidazione dell’indennizzo o sopravvenute acquisizioni della scienza medica.
c) Il giudicato esterno, formatosi fra le stesse parti (danneggiato e Ministero della Salute) sul diritto alla prestazione assistenziale ex lege n. 210 del 1992, fa stato, nel successivo giudizio per risarcimento danno ex art. 2043 c.c., in relazione al nesso eziologico fra emotrasfusione e contagio, e come tale è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Al contempo, la soluzione adottata appare destinata a produrre effetti sistemici che potrebbero estendersi oltre l’ambito specifico della responsabilità da emotrasfusione. Il modello probatorio delineato, fondato sulla valorizzazione del provvedimento amministrativo quale presunzione qualificata del nesso causale, potrebbe infatti trovare applicazione anche in altri settori della responsabilità pubblica caratterizzati da procedimenti amministrativi preliminari a contenuto tecnico-valutativo.
I Giudici di legittimità, con grande rigore, chiariscono che il nesso eziologico non è un fatto oggettivo, ma descrive “una relazione che lega un’azione o un’omissione ad una data conseguenza, che non si sarebbe verificata ove la condotta non fosse stata tenuta o l’azione doverosa non fosse stata omessa”.
Operando una distinzione tra i concetti di “causalità generale” (attitudine generale di una sostanza o di un’azione di provocare danni o malattie, considerando il rischio per le popolazioni in generale e non per singoli individui) e “causalità individuale o del singolo caso” (probabilità ragionevole che una specifica relazione eziologica si verifichi in un caso concreto), sottolineano che quest’ultima può essere provata anche per presunzione ex art. 2727 c.c. ove si riscontrino i requisiti della gravità, precisione e concordanza dettati dall’art. 2729 c.c.
Per riscontrare la sussistenza di un rapporto di causalità, in materia di responsabilità civile, il giudizio deve basarsi sulla prevalenza delle prove o dell’evidenza (preponderance of the evidence), cioè occorre esaminare quale sia la spiegazione “più probabile che non” rispetto alle alternative ipotetiche formulate, a differenza di quanto avviene nel giudizio penale nel quale, ai fini di una pronuncia di condanna, si esige la prova “oltre ogni ragionevole dubbio”. Ciò si traduce, in effetti, in un’analisi articolata e complessa di tutte le evidenze istruttorie, che impone la necessità di considerare anche le conoscenze scientifiche riguardo alla causalità generale, oltre agli elementi specifici e concreti, per dimostrare la sussistenza del nesso di causalità nel caso particolare.
Non può escludersi, che la giurisprudenza futura sia chiamata a confrontarsi con nuovi contrasti applicativi, in particolare sul delicato confine tra presunzione semplice e prova privilegiata, nonché sul rischio di una progressiva attenuazione del principio di parità delle armi processuali nei giudizi contro la Pubblica Amministrazione.
In definitiva, la sentenza esaminata segna un punto di equilibrio avanzato, ma non definitivo, nel percorso di affinamento delle regole probatorie in materia di causalità civile, confermando come tale tema continui a rappresentare uno dei nodi più complessi e sensibili del diritto della responsabilità.
Viola Valentina Graziano