Guerra in Ucraina: tra diritto internazionale e prospettive culturali

ABSTRACT (EN): This article offers an integrated legal and cultural analysis of the Russian aggression against Ukraine, combining the doctrinal framework of international law with the deeper historical, symbolic and identity-based dynamics that have shaped the Kremlin’s strategic behaviour. From the standpoint of international law, the study reconstructs the violations of the prohibition of the use of force, the unfounded nature of the claims to collective self-defence and humanitarian intervention, and the implications arising from the responsibility of States and the jurisprudence of the International Court of Justice. Beyond the legal dimension, the article examines the long-term cultural and ideological structures that underlie Russia’s perception of existential vulnerability. Drawing on the theory of ontological security (Giddens; Mitzen), the analysis shows how the dissolution of the Soviet Union produced a crisis of identity continuity within Russian elites, heightening sensitivity to political transformations occurring in the post-Soviet space. Particular attention is given to the ideological construct of the Russkii Mir, interpreted as a contemporary civilisational device deployed to reframe Ukraine’s sovereignty as historically abnormal. The article further explores the role of national myth-making in foreign policy—through the lens of Benedict Anderson’s “imagined communities” and Anthony D. Smith’s ethno-symbolic approach—and demonstrates how narratives concerning the Rus’, the imperial myth of the “Third Rome”, panslavism and political orthodoxy contribute to the Kremlin’s representation of Ukraine as a constitutive part of Russian historical identity. The resulting picture shows that the 2022 invasion is not only a breach of international law, but also the outcome of a deeper identity-restorative impulse, in which geopolitical objectives, mythic narratives and symbolic claims of cultural unity converge.

ABSTRACT (IT): Il contributo propone una lettura integrata dell’aggressione russa all’Ucraina, combinando l’analisi giuridica del diritto internazionale con un’indagine approfondita delle dinamiche storiche, simboliche e identitarie che hanno orientato l’azione strategica del Cremlino. Sul piano del diritto internazionale, vengono ricostruite le violazioni del divieto dell’uso della forza, l’inconsistenza giuridica delle pretese di autodifesa collettiva e di intervento umanitario, nonché le ricadute in termini di responsabilità degli Stati e di interpretazione della Corte internazionale di giustizia. Accanto alla dimensione giuridica, l’articolo esplora le matrici culturali e ideologiche profonde che alimentano la percezione russa di vulnerabilità esistenziale. Alla luce della teoria della sicurezza ontologica (Giddens; Mitzen), si mostra come la dissoluzione dell’URSS abbia generato una frattura identitaria che rende particolarmente minacciose, per le élite russe, le trasformazioni politiche degli Stati post-sovietici. Un’attenzione specifica è dedicata al Russkii Mir, interpretato come dispositivo civilizzazionale funzionale a delegittimare l’autonomia politica ucraina. L’analisi si estende quindi alla dimensione mitopoietica della politica estera russa, richiamando le categorie di Benedict Anderson sulle “comunità immaginate” e l’approccio etno-simbolico di Anthony D. Smith. Viene così mostrato come la narrazione della Rus’, il mito della “Terza Roma”, il panslavismo e l’ortodossia politica contribuiscano a rappresentare l’Ucraina come elemento organico dell’identità storica russa. Ne emerge un quadro complesso, in cui l’invasione del 2022 non costituisce soltanto una grave violazione del diritto internazionale, ma anche un tentativo di restaurazione identitaria, nel quale si intrecciano obiettivi geopolitici, miti nazionali e pretese simboliche di unità culturale.


SOMMARIO: 1. Premessa: la vicenda – 2. Genesi storico-culturale – 3. Approfondimento su identità e mito imperialista – 4. Retorica della protezione e paradigma securitario del Cremlino – 5. Brevi cenni di diritto internazionale.


1. Premessa: la vicenda

2014, l’Ucraina subisce, da parte della Russia, un atto di aggressione a Sud, in Crimea.

Mosca dapprima occupa Sebastopoli, poi, nelle settimane successive, organizza un referendum – dichiarato illegittimo dal governo ucraino – mediante cui la regione viene annessa alla Federazione Russa.

Per il diritto internazionale, l’annessione di un territorio non può avvenire tramite l’impiego della forza. È legittima solo ove rispetti la Costituzione dello Stato di appartenenza. Non avendo l’Ucraina autorizzato il referendum, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite lo dichiara illegittimo e condanna l’occupazione della Crimea come violazione della sovranità territoriale ucraina.

Otto anni dopo, il 21 febbraio 2022, il presidente russo Vladimir Putin annuncia il riconoscimento di due regioni dell’Ucraina orientale come stati indipendenti, Lugansk e Donetsk, territori di fatto controllati, sempre dal 2014, da forze separatiste sostenute dal governo russo.

Secondo il principio generale, decretato in una decisione della Corte internazionale di giustizia, il finanziamento, l’addestramento e comunque l’aiuto a gruppi armati non statali non costituiscono, di per sé, una violazione del divieto dell’uso della forza, ma rappresentano la violazione di un diverso obbligo, quello della non ingerenza negli affari interni di uno Stato. Non c’è dubbio pertanto che il riconoscimento dell’indipendenza delle repubbliche separatiste del Lugansk e del Donetsk, a seguito di un conflitto armato non internazionale (guerra del Donbass) tra forze governative e insorti separatisti sostenuti da Mosca, dia luogo ad un’inconfutabile violazione della sovranità territoriale dell’Ucraina e del principio di non ingerenza negli affari interni, sanciti nell’articolo 2 della Carta delle Nazioni Unite.

Questi due fatti – compiuti con l’uso della forza militare – l’annessione della Crimea e l’ingerenza finalizzata alla secessione del Lugansk e del Donetsk, sono tuttora sub judice dinanzi alla Corte internazionale di Giustizia, alla Corte europea dei diritti dell’uomo e alla Corte penale internazionale.

Non finisce qui. È ormai tristemente noto a tutti che, il 24 febbraio 2022, inizia quella che Putin definisce una “operazione militare speciale”, invero un’invasione armata, su larga scala, del territorio ucraino che, stante una strenua difesa, innesca un sanguinoso conflitto.

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, riunitosi alcuni giorni dopo, non riesce ad adottare una risoluzione ad hoc, per il veto posto dalla Russia che ne frustra giuridicamente l’iniziativa. Deve dunque richiedere all’Assemblea generale di riunirsi, in sessione di emergenza, che, per la prima volta nella storia dell’ONU, – il 2 marzo – approva una risoluzione che dichiara l’aggressione perpetrata da un membro permanente del Consiglio di sicurezza contro un altro stato membro. Le risoluzioni dell’Assemblea generale certamente non sono vincolanti come quelle del Consiglio di sicurezza (e quindi non sottoposte al potere di veto dei membri permanenti) ma costituiscono pur sempre uno strumento politico influente sull’opinione dell’intera comunità internazionale.

L’azione militare della Russia ai danni dell’Ucraina, integra a tutti gli effetti un atto illecito, l’aggressione, nella puntuale ed articolata accezione giuridica adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1974 (risoluzione n. 3314) e che sostanzialmente corrisponde alle norme internazionali del diritto consuetudinario: invasione (articolo 3, lettera a), bombardamenti contro il territorio di un altro Stato (lettera b), blocco dei porti o delle coste (lettera c), attacco contro le forze armate di un altro Stato (lettera d), invio di gruppi armati o di mercenari (lettera g).

Ai sensi della risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 56/83 del 12 dicembre 2001, rubricata “Responsabilità degli Stati per atti illeciti a livello internazionale”, una seria violazione di una norma imperativa (jus cogens), quale è il divieto dell’uso della forza nelle relazioni tra stati,  importa che gli altri stati debbano cooperare per porre fine alla violazione (“States shall cooperate to bring to an end through lawful means any serious breach…”), secondo il puntuale disposto dell’art. 41, in virtù del quale sono altresì obbligati a non riconoscere la situazione come legittima e a non fornire assistenza allo stato responsabile (“No State shall recognize as lawful a situation created by a serious breach… within the, nor render aid or assistance in maintaining that situation”).

La Russia, dal canto suo, invoca, a fondamento dell’azione militare intrapresa, due ordini di ragioni: l’uno riconducibile alla legittima difesa (preventiva), l’altro alla protezione delle popolazioni russofone, nell’Est dell’Ucraina, da un asserito (e non provato) genocidio ai loro danni ad opera del regime governativo ucraino.

In pratica, Putin ricorre a non meglio precisate minacce all’esistenza e sovranità della Russia, quasi si trattasse di una questione di vita o di morte per la nazione stessa, attribuendone formalmente la responsabilità, in ultima istanza, alla NATO. Egli sostiene il proprio diritto di agire in legittima difesa contro le politiche dello Stato ucraino, e, più in generale, del blocco politico occidentale, riportandosi giuridicamente all’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite (“Countermeasures must be commensurate with the injury suffered, taking into account the gravity of the internationally wrongful act and the rights in question”), per cui in caso di lesione di diritti, le contromisure devono essere commisurate alla lesione subita, tenendo conto della gravità dell’atto internazionalmente illecito e dei diritti stessi.

2. Genesi storico-culturale

Quali sono, in concreto, i diritti di cui si ritiene lesa la Russia?

La non meglio precisata minaccia all’integrità della Russia da parte dell’Ucraina e del blocco occidentale, e l’asserito e non provato genocidio nel Donbass.

Tali presupposti giustificano giuridicamente l’uso delle armi?

La risposta è no. L’uso della forza armata, nelle relazioni internazionali è vietato, secondo il diritto internazionale, salvo i casi eccezionali della legittima difesa e dell’autorizzazione da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Si può ipotizzare un’ulteriore eccezione, originata per via consuetudinaria, inerente all’urgenza di proteggere cittadini all’estero.

Le eccezioni al divieto sono ovviamente vincolate a tassativi presupposti.

In ordine all’ipotesi della legittima difesa, è ammessa l’azione militare solo se necessario per prevenire un imminente attacco armato. È evidente che nessun attacco imminente, contro la Russia, è mai stato sul punto di essere sferrato da parte dell’Ucraina.

La minaccia astratta, ipotetica e futura non costituisce valida giustificazione per una risposta armata a titolo di legittima difesa preventiva.

L’eventualità di un ingresso futuribile dell’Ucraina nella NATO non può considerarsi in re ipsa una minaccia di attacco imminente, idonea a legittimare un’azione militare preventiva. D’altro canto, l’ammissione dell’Ucraina nella NATO, al momento dell’attacco russo, è tutt’altro che all’ordine del giorno.

Occorre a tal punto una riflessione comparativa: non desta particolare preoccupazione, per leadership russa, l’adesione di Finlandia e Svezia alla NATO nel 2023, tanto vero che non è segnalata alcuna presenza militare russa lungo il confine. Se la Russia vedesse davvero la NATO come una minaccia, perché non risulta predisposto un incremento delle truppe russe o, quanto meno, una campagna di propaganda che dipinga la Finlandia come una minaccia militare e i finlandesi come pericolosi?

È abbastanza evidente che l’adesione della Finlandia alla NATO, nonostante i suoi oltre 1.300 km di confine con la Russia, non preoccupa più di tanto Putin.

L’Ucraina, invece, che illo tempore non era ufficialmente nemmeno candidata all’adesione alla NATO, è percepita così tanto ostile e pericolosa da dover essere distrutta militarmente. Per quale motivo?

Una possibile risposta sarà sviluppata subito dopo una brevissima digressione.

Va evidenziato che, proprio ai sensi dell’art. 51 richiamato da Putin, l’impiego della forza deve essere proporzionale e necessario. Il che non appare affatto nel caso di specie, dove l’azione militare russa, presentata come una reazione preventiva, è stata ed è tuttora foriera di distruzione a tutti i livelli, comprese le infrastrutture civili.

Vero che, a partire dalla fine della guerra fredda, la NATO, gli Stati Uniti d’America e alcuni stati europei hanno contribuito a svuotare, in una certa misura, la portata del divieto dell’uso della forza e dell’eccezione della legittima difesa, svilendole de facto, compiendo operazioni militari chiaramente in violazione del diritto internazionale, come il bombardamento della Serbia nel 1999 e l’invasione dell’Iraq nel 2003.

Probabilmente, volendo, per mera ipotesi di studio, escludere una pretestuosità a fini eminentemente espansionistici in capo alla Russia, una lettura culturale della vicenda potrebbe spiegarne meglio la genesi.

Alcuni autori parlano di “sindrome da accerchiamento”, come un quid onnipresente nella retorica russa, più o meno alimentato dalle scelte strategiche della NATO (allargamento ad alcuni paesi ex sovietici), nel corso dei decenni dopo la caduta del muro di Berlino del 1989.

L’escalation della crisi in Ucraina trova origine nel discorso alla nazione di Putin, alcuni giorni prima dell’invasione del 2022, in cui una serie di false rappresentazioni sono prospettate ad arte per giustificare il casus belli.

Elaborando un’inedita rivisitazione delle teorie di Lenin, Putin perviene a imputargli di avere promosso un processo di “autodeterminazione” delle nazioni all’interno dell’Unione Sovietica, specie per l’Ucraina che “è stata creata dalla Russia e ne è parte integrante, per la sua storia e la sua cultura”, concludendo che “l’Ucraina non esiste se non all’interno della Russia”.

Del resto, già alcuni mesi prima, Putin pubblica un articolo dall’eloquente titolo “Sull’unità storica di russi e ucraini”. In tale lavoro, è possibile rinvenire tutto il magnificat dell’impero zarista, del mito del panslavismo, dell’idea escatologica della “Terza Roma” cristiano-ortodossa, della mistica personificazione nella “Grande Madre Russia” (Matushka Rossiya), dell’unità linguistica e culturale.

Russi, ucraini e bielorussi sono tutti discendenti dell’antica Rus’, che era il più grande stato d’Europa” (Putin).

Essi sarebbero intimamente legati da una lingua comune e da una comune fede ortodossa che risale all’epoca del battesimo di Vladimir I (956-1015), detto il Grande o il Santo, nel 988, noto come il Principe che ha cristianizzato la Rus’.

Lo scritto di Putin descrive la disintegrazione dell’antica Rus’ e le sue sofferenze fino a quando “Mosca divenne il centro della riunificazione, proseguendo la tradizione dell’antica nazione russa. I príncipi di Mosca – i discendenti del principe Aleksandr Nevskij – si liberarono dal giogo straniero e incominciarono a riunificare le terre russe”. Nella narrazione, ricorre il tema della lotta contro le potenze occidentali, primo fra tutti il Commonwealth polacco-lituano e poi gli Asburgo, che hanno cercato di perpetuare la divisione della “Malorossija” (Piccola Russia) e di introdurre il cristianesimo romano.

Si finisce per teorizzare l’idea che “una parte di un popolo nel processo del suo sviluppo – influenzato da una serie di ragioni e circostanze storiche – in un determinato momento può percepire, riconoscersi come una nazione separata”. Ma alla fine conclude: “Sono sicuro che l’autentica sovranità dell’Ucraina è possibile solo in collaborazione con la Russia. I nostri legami spirituali, umani e culturali si sono formati per secoli e hanno origine dalle stesse fonti, sono stati temprati dalle comuni prove, conquiste e vittorie. La nostra parentela si è trasmessa di generazione in generazione. È nei cuori e nella memoria delle persone che vivono nella attuale Russia e in Ucraina, nei legami di sangue che uniscono milioni delle nostre fmiglie. Insieme siamo sempre stati e saremo incomparabilmente più forti e vincenti. Perché siamo un unico popolo”.

Ma proprio sulla cultura della grande Rus’, gli storici più rigorosi sottolineano che questa è nata a Kiev nel Medioevo, per poi diffondersi nel resto dell’Est: in sostanza, prima si è affermata Kiev, e solo dopo è venuta Mosca, non il contrario.

Lo stesso Vladimir I, citato da Putin, ordina il battesimo di tutta la popolazione nelle acque del fiume Dnepr, a Kiev. La scelta è probabilmente dettata più da considerazioni di carattere strategico e opportunistico che da autentica aderenza religiosa, e rappresenta storicamente il primo passo per consolidare le relazioni con la capitale dell’impero romano d’Oriente. In seguito, il Gran principe sposerà Anna Porfirogenita, figlia dell’imperatore bizantino. L’arrivo a Kiev di sacerdoti al seguito di Anna favorirà l’istituzione della Chiesa ortodossa determinando la diffusione del cirillico, un alfabeto ideato per diffondere la parola di Dio nelle terre slave, sancendo un ulteriore allontanamento tra la nuova Chiesa orientale e quella cattolica europea, ancorata all’utilizzo dell’alfabeto latino.

Negli anni successivi alla conversione dei rus’ e corrispondenti al governo di Jaroslav il Saggio (1019-1054), figlio di Vladimir, lo stato kievano raggiunge l’apice della sua estensione e della sua rilevanza politica, artistica e culturale per poi avviarsi verso un graduale declino. Il diritto consuetudinario slavo di successione entra in collisione con il nuovo codice legislativo, finendo per inaugurare una lunga serie di guerre civili che finiranno per dilaniare la tanto agognata unità politica degli slavi orientali. Poco alla volta, la Rus’ giungerà a dividersi in una federazione di principati sempre più indipendenti.

Nel XIII secolo d.C., le invasioni tartaro-mongole dalle steppe orientali sanciscono l’epilogo definitivo dello stato della Rus’ di Kiev. Dalla sua disintegrazione, si costituiscono diversi principati, tutti derivanti da quella che è stata una grande entità statale slava e che distillano, nei secoli a venire, una propria storia e cultura distinta (Cella).

È noto alla storiografia che i riferimenti storici sulle origini e le identità delle Nazioni costituiscono sempre un terreno minato, specie se strumentalizzati al fine di tentare una destrutturazione dello status quo, inteso soprattutto in senso giuridico.

Sarebbe come richiamarsi, per ipotesi, alla grandezza dell’Impero Romano per rivendicare ad oggi porzioni di territorio o culture identitarie.

Perché quindi l’Ucraina è diventata l’obiettivo dell’aggressione russa?

In primo luogo, l’Ucraina è uno dei pochi stati nell’ambito dello sterminato spazio post-sovietico in cui una rivoluzione popolare non è stata seguita dal ritorno al potere di forze politicamente ed economicamente legate alla Russia.

Inoltre, l’Ucraina è un Paese con cui i russi comuni condividono, in effetti, una notevole attinenza culturale e linguistica. Probabilmente se un Paese simile per molti aspetti al loro riesce a costruire uno Stato democratico, liberale e, in qualche misura, prospero, perché i russi non potrebbero altrettanto ambire a riuscirvi? Questo sillogismo sembra far paura: se vi sono riusciti gli ucraini che sono uguali o molto simili ai russi, possono farcela anche questi ultimi, invece di restare avvinti in uno Stato autocratico e illiberale.

Inoltre, va aggiunto che l’Ucraina, nella qualità di ex repubblica sovietica più potente dopo la Russia, presenta ragguardevoli risorse strategiche, dalla posizione geografica al terreno particolarmente, dalle risorse naturali (carbone, ferro, gas naturale, grafite, legname, magnesio, manganese, mercurio, nichel, olio, sale, titanio, zolfo) ad un’industria relativamente sviluppata e ad una forza lavoro qualificata ed efficace.

Mosca sostiene che l’integrazione dell’Ucraina, in un’alleanza politica con la Russia e la Bielorussia, renderebbe il blocco una grande potenza nella politica mondiale. Putin evoca regolarmente tale idea quando si rivolge agli ucraini, enfatizzando che “insieme siamo sempre stati e saremo molto più forti”.

Tuttavia, la spinta a mantenere il controllo sull’Ucraina affonda le sue radici in motivazioni ancora più profonde.

Il presidente russo è fermamente convinto che la distinta identità nazionale degli ucraini sia una costruzione artificiale creata dai nemici. Una volta separato dalla Russia, lo Stato ucraino, a suo avviso, diventa inevitabilmente una base strategica per le forze ostili in Occidente, che lo usano come ariete o cavallo di Troia per inficiare il legittimo dominio russo e minare la Russia stessa, dall’interno, mediante contagi ideologici sovversivi, così intralciando in nuce le aspirazioni e gli interessi della Russia – ossia del suo Presidente Putin – di occupare il posto che le spetta nel mondo.

Alla luce di tale concezione, un’Ucraina indipendente, semplicemente in virtù della sua esistenza politica separata, ma molto probabilmente assistita e veicolata dagli Stati Uniti (rivoluzione di Maidain e caduta del governo ucraino filorusso nel 2014), si trasforma di per sé stessa in una sorta di progetto anti-russo, conseguendo dunque lo status di minaccia immediata alla sopravvivenza stessa della Russia, la Grande Madre Russia che, nella visione culturale russocentrica, può esistere e resistere solo come grande potenza.

Le dette argomentazioni storico-nazionalistiche, più volte enucleate da Putin nei suoi pubblici discorsi, non vanno viste come ideologia strumentale all’adozione di scelte politiche opportunistiche e di interesse personale. Hanno origine nell’immaginario antropologico collettivo, plasmatosi nel corso del tempo.

Il ruolo di primo gregario dell’Ucraina, nella narrazione culturale-identitaria delle élite statali russe, è stato modellato e affinato nel XIX secolo.

Putin si percepisce come uno zar e come Stalin, nel senso che anche la leadership russa dell’epoca zarista ha sempre percepito l’assimilazione dell’Ucraina come essenziale al processo di rafforzamento della sovranità, sia nel senso di potere esterno, verso il mondo intero, sia come solida base di una stabilità interna tetragona e inattaccabile.

Per poter competere con i moderni imperi coloniali, dal mero Commonwealth all’espansionismo commerciale e finanziario; dall’esportazione, anche con la forza, della democrazia liberale americana per fini di controllo internazionale alle derive terroristiche in chiave di jihad estesa e diffusa; la Russia ha avvertito e avverte tuttora l’urgenza di creare e mantenere autocraticamente, consolidando anche con la repressione e il terrore, una comunità nazionale, una nazione russa composta da slavi orientali ortodossi, ossia grandi russi, piccoli russi (ucraini) e bielorussi. L’integrazione degli ucraini in questa struttura di nazione costruita dall’alto è pertanto sentita come un passo fondamentale per mantenere, se non accrescere, il potere della Grande Russia sulla scena internazionale.

Già le élite zariste hanno cercato di preservare il loro regime autocratico in un mondo sconvolto dai movimenti democratici, liberali e libertari, dopo la rivoluzione francese del 1789 e i moti rivoluzionari risorgimentali del 1848 che hanno profondamente scosso il vecchio continente, creando le basi per i moderni stati costituzionali. 

In tale logica, la russificazione delle popolazioni della frontiera occidentale è stata sentita ed è tuttora sentita come modalità di sicurezza, per proteggerle cioè dall’influenza di ideologie sovversive, contribuendo così alla stabilità interna del regime.

Infine, come impero continentale in continua espansione, la Russia si è trovata a far fronte ad una cronica carenza di popolazioni fedeli in grado di abitare, in maniera cospicua e diffusa, le regioni appena colonizzate dell’Asia e del Caucaso. Pertanto, l’assimilazione di una vasta riserva demografica di ucraini diventa cruciale per mantenere la coesione di questo impero così tanto eterogeneo.

Così probabilmente si spiega come la Russia abbia tentato più volte di annientare e asservire l’Ucraina sin dal 1800 (zar), poi sotto i Bolscevichi (Lenin), e oggi (Putin).

Alla stregua di quanto sopra, va chiarito che non appare possibile comprendere appieno, per la cultura occidentale, l’attuale guerra della Russia in Ucraina, se il ragionamento sulle cause si limiti unicamente agli aspetti militari ed economici.

In una parola, ciò che è principalmente in gioco è la sicurezza ontologica dell’autorità dominante russa, con l’Ucraina che occupa, strumentalmente, una posizione di garanzia, centrale per la sua identità e per la sua rappresentazione del mondo.

3. Approfondimento su identità e mito imperialista

La comprensione delle dinamiche che hanno condotto la Federazione Russa ad aggredire militarmente l’Ucraina richiede l’integrazione fra analisi giuridica e lettura dei processi culturali profondi. In tal senso, i riferimenti alla sicurezza, al diritto internazionale e alle relazioni interstatali risultano insufficienti se non accompagnati da una ricostruzione dei meccanismi identitari e mitologici che strutturano l’immaginario politico russo, incidendo direttamente sulla percezione delle minacce esterne e sulle scelte militari. È in questa prospettiva culturale – complementare e non alternativa all’inquadramento giuridico – che assume rilievo il concetto di vulnerabilità identitaria, la nozione di Russkii Mir, e l’intero repertorio simbolico connesso alla “Terza Roma”, al panslavismo e all’ortodossia politica.

La teoria della ontological security elaborata da Anthony Giddens e applicata agli Stati da Jennifer Mitzen sostiene che le entità politiche non ricercano soltanto la protezione fisica da pericoli materiali, ma soprattutto la stabilità delle proprie narrazioni identitarie. Gli Stati necessitano di continuità, prevedibilità e coerenza del proprio “” collettivo, e percepiscono come minacce non solo gli attacchi esterni, ma anche ciò che incrina la loro autopercezione storica e politica.

Nel caso della Russia, la dissoluzione dell’Unione Sovietica ha generato una rottura traumatica: in pochi anni, quello che per decenni era stato un impero continentale militarmente competitivo con gli Stati Uniti è divenuto uno Stato ridimensionato, circondato da nuove entità politiche indipendenti e spesso inclini verso modelli politici occidentali. Tale condizionedi vulnerabilità identitaria ha prodotto una insicurezza ontologica, vissuta dalle élite e da parte della popolazione come perdita di grandezza storica, disarticolazione simbolica e rischio di marginalizzazione geopolitica.

All’interno di questa cornice, l’Ucraina occupa una posizione particolare. Per motivi storici, linguistici e culturali, lo sviluppo di un’Ucraina democratica, autonoma e orientata verso l’Unione europea e la NATO è percepito non come un normale fenomeno politico, ma come minaccia diretta alla narrazione identitaria russa: se un popolo ritenuto “fratello” e “parte di un’unica civiltà” riesce a costruire un modello politico alternativo, ciò dimostra implicitamente che l’autoritarismo russo non è un destino culturale ma una scelta politica. La sola esistenza di un’Ucraina plurale e sovrana costituisce dunque uno “specchio” destabilizzante per il progetto neo-imperiale del Cremlino, alimentando la percezione russa di insicurezza esistenziale.

Su tale vulnerabilità si innesta la costruzione ideologica contemporanea del Russkii Mir, concetto chiave della politica estera culturale russa negli ultimi vent’anni. Il Russkii Mir non identifica soltanto la diaspora russofona né un dato etnico, bensì una comunità civilizzazionale che trascende i confini statuali e unifica Russia, Bielorussia e Ucraina (oltre a porzioni di Moldavia, Georgia e Kazakistan) sotto l’egida della cultura russa, della lingua, della tradizione ortodossa e di una comune memoria imperiale.

Questo concetto opera come dispositivo legittimante:
– giustifica la tutela protettiva dei russofoni all’estero;
– trasforma i confini politici in frontiere artificiali opponibili all’unità spirituale del mondo russo;
– consente di reinterpretare scelte sovrane di Stati terzi come deviazioni da un ordine naturale;
– favorisce una narrazione che presenta la Russia come potenza civilizzatrice minacciata dall’Occidente.

Nella retorica di Vladimir Putin, il Russkii Mir permette di presentare l’Ucraina come membro originario di una famiglia storica che l’Occidente tenterebbe di sottrarre per fini geopolitici. Si tratta di una reinterpretazione tipica dei dispositivi ideologici: selettiva, simbolica, non conforme ai dati storici, ma dotata di enorme forza mobilitante.

Le dinamiche descritte si comprendono meglio alla luce degli studi classici di Benedict Anderson e Anthony D. Smith sui miti nazionali e la genesi della tradizione. Anderson ha mostrato come le nazioni siano “comunità immaginate”, costruite attraverso narrazioni condivise che modellano tradizioni, memorie e confini culturali. Smith ha aggiunto che queste narrazioni si fondano su miti di origine, epopee ancestrali e memorie etniche, che creano continuità tra passato e presente anche quando tale continuità è, in larga misura, costruita.

L’uso politico della storia nella Russia contemporanea segue precisamente questa logica:
– si seleziona la Rus’ medievale come momento originario;
– si omette la centralità storica di Kiev;
– si attribuisce a Mosca il ruolo di erede naturale;
– si trasforma la coesistenza plurale degli slavi orientali in un’unica genealogia etnica non divisa;
– si presenta l’Ucraina come deviazione indotta dall’esterno più che come soggetto storico autonomo.

Questi meccanismi di myth-making rafforzano la narrativa per cui l’indipendenza ucraina non ha legittimità propria, ma è il risultato di una “manipolazione occidentale”. A loro volta, tali narrazioni trovano terreno fertile nella insicurezza ontologica generata dalla fine dell’impero sovietico.

Accanto ai costrutti contemporanei, persiste nelle élite russe un repertorio simbolico più antico, che funge da motore profondo del neo-imperialismo. Il mito della Terza Roma, elaborato dopo la caduta di Costantinopoli, proclama Mosca come legittima erede della vera cristianità e centro spirituale di un impero destinato a durare fino alla fine dei tempi. Questo mito, pur teologico, è stato storicamente impiegato come teologia politica per giustificare il potere dello zar, la missione imperiale e il ruolo di “protettori degli ortodossi”.

Nel XIX secolo, la tradizione della Grande Russia si è fusa con il panslavismo, movimento culturale e politico volto a unificare le popolazioni slave sotto guida russa. Tale prospettiva non è più descrittiva, ma normativa: implica che la Russia abbia il dovere di guidare gli altri slavi, e che l’autonomia politica di questi ultimi rappresenti un’anomalia storica. L’Ucraina, in questa visione, è percepita come parte organica dell’impero russo, un territorio la cui indipendenza è un’aberrazione rispetto all’ordine naturale della storia.

La terza componente è l’ortodossia politica, cioè la progressiva fusione tra Stato russo e Chiesa ortodossa, fenomeno culminato sotto Putin con la costruzione di una sinfonia tra potere politico e potere religioso. La perdita dell’influenza ecclesiastica russa sull’Ucraina, soprattutto dopo l’autocefalia della Chiesa ortodossa ucraina nel 2019, è stata vissuta come uno smacco politico e teologico che mette a rischio la pretesa russa di rappresentare il centro spirituale del mondo slavo. La religione diventa dunque una componente dell’identità nazionale e un vettore di potere nella proiezione imperiale.

Combinando i fattori analizzati – vulnerabilità identitaria, Russkii Mir, comunità immaginate, mito imperiale e ortodossia politica – emerge un quadro coerente: l’Ucraina indipendente incarna una minaccia non solo geopolitica, ma ontologica al progetto identitario russo. Essa dimostra che esistono modelli politici alternativi e compatibili con la tradizione slava; infrange la narrazione dell’unità storica; smentisce il mito della Terza Roma come centro unico del mondo ortodosso; e sottrae alla Russia una parte della genealogia culturale su cui essa fonda la propria immagine di potenza.

In tale prospettiva, l’aggressione militare non appare come mera operazione strategica, ma come tentativo di restaurazione identitaria: un uso della forza finalizzato a ricomporre la coerenza narrativa del progetto russo e a ristabilire la supremazia simbolica sulle terre considerate “originarie”. La guerra diventa così un atto di identity-making violento, in cui il mito prevale sul diritto e la narrazione di sé prevale sulla legalità internazionale.

4. Retorica della protezione e paradigma securitario del Cremlino

Tuttavia, Putin è probabilmente consapevole della insufficiente captazione ideologica ex adverso o, quanto meno, della carente percepibilità culturale da parte della comunità internazionale delle sue pretese – incomprensibili al mondo extra-russo – e allora vi aggiunge un elemento, a suo dire, degno di rilievo giuridico in sede internazionale. Mediante una fine operazione di dezinformatsiya, introduce surrettiziamente un argomento volto a discreditare, di fronte al mondo, il governo ucraino.

Egli accusa l’Ucraina di aver posto in essere un’azione politica e di polizia persecutoria nei confronti delle minoranze russe del Donbass, di avere un governo corrotto e fascista, “in mano a degli oligarchi anti-russi”, e a gruppi di “neo-nazisti e terroristi anti-russi”. Sulla base di tali premesse, enfatizzando anche l’esodo dei civili dal Donbass diretti in Russia, Putin quindi dichiara formalmente il riconoscimento unilaterale delle “Repubbliche Popolari” di Donetsk e di Lugansk, e dispone il dispiegamento delle forze russe in un’operazione di “peacekeeping”, concordata con i due autoproclamati leader dei territori secessionisti.

A ben vedere, tale argomento, fondato sull’urgenza di una protezione delle popolazioni russofone nell’Est dell’Ucraina, non pare solidamente sufficiente, in punto di diritto, per giustificare un attacco armato.

Invero, negli ultimi anni, la cittadinanza russa è stata generosamente concessa agli abitanti russofoni dell’Ucraina, specie nella parte orientale, il che fa ipotizzare una sotterranea premeditazione.

Altrettanto riscontrabile un’evidente miopia nella leadership russa post-sovietica nella difficoltà a concepire che, a prescindere da una comunanza culturale e linguistica con una parte della popolazione, gli abitanti del Donbass, pur sé russofoni, possano avvertire comunque un attaccamento al proprio Paese di appartenenza, senza per ciò ambire all’annessione alla Russia. Sintomatiche, in questo senso, sono le vicende riguardo il reclutamento forzato russo di uomini nella regione, nelle prime fasi del conflitto, a conferma della malcelata renitenza degli abitanti delle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk – sotto controllo russo e generalmente considerate prorusse – a lottare contro le forze ucraine. Si appalesa drammaticamente paradossale la constatazione per cui, da un lato, le comunità russofone, tra tutte gli abitanti di Mariupol, resistono e si oppongono disperatamente all’invasione russa, e dall’altro, contemporaneamente, il Cremlino impone al suo esercito la distruzione e l’uccisione di quelle stesse popolazioni che ufficialmente sarebbe stato mandato a proteggere.

In ogni caso, presupposto formale e sostanziale per ricorrere all’uso della forza, come extrema ratio, è la situazione di estremo pericolo per la vita dei concittadini minacciati. Breviter, il ricorso della forza armata è giuridicamente possibile solo ove sia esaurita ogni altra opzione e a fronte dell’inerzia dello Stato territoriale. Tale uso della forza va comunque confinato entro i limiti dello stretto necessario e proporzionato rispetto alla finalità perseguita.

Pertanto, pur ipotizzando astrattamente – come asserito dalla Russia – che le forze ucraine stessero preparando un’offensiva per recuperare i territori separatisti nel Donbass e a prescindere dalle questioni giuridiche relative a un’eventuale azione armata ucraina del genere, l’azione armata russa, estesa com’è noto all’insieme del territorio ucraino, fino addirittura a minacciare la stessa capitale Kiev, si è rivelata da subito manifestamente sproporzionata rispetto alla pretesa finalità di proteggere persone aventi anche la cittadinanza russa, abitanti nelle regioni separatiste, quand’anche queste fossero state realmente esposte a un pericolo imminente per la loro vita, il che peraltro avrebbe dovuto essere previamente comprovato.

Va fatta una riflessione a margine, a questo punto. Per la pretesa necessità di proteggere le popolazioni da un asserito genocidio, la Russia ha – seppure indirettamente – invocato il diritto di intervento umanitario, che gli stessi Paesi occidentali avevano invocato, già in passato a sostegno di azioni armate unilaterali (si pensi ai bombardamenti aerei contro la Serbia del 1999, in reazione alle persecuzioni inflitte alla popolazione del Kosovo di etnia e lingua albanese). Anche tale argomento appare altrettanto privo di pregio giuridico per un duplice ordine di ragioni. In primis, il diritto di intervento armato a fini umanitari non risulta ancora codificato da alcuna norma di diritto internazionale ed è controverso tra i giuristi. In secondo luogo, difetta del tutto il presupposto materiale per un intervento del genere: la popolazione russofona dell’Est dell’Ucraina non era e non risulta affatto vittima né minacciata di genocidio.

Sul punto, la Corte internazionale di giustizia, in relazione all’istanza di misure cautelari avanzata dall’Ucraina nell’ambito del ricorso intentato contro la Russia, in base alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, ha esplicitamente affermato che non risultano evidenze idonee a suffragare la tesi russa di un genocidio in atto in Ucraina, nelle regioni orientali, ai danni della popolazione russofona. La stessa Corte ha altresì espresso dubbi circa la fondatezza giuridica che la detta Convenzione autorizzi il ricorso unilaterale (quindi, in assenza di un’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza) alla forza armata nel territorio di un altro Stato allo scopo di prevenire o punire un preteso genocidio.

La decisione della Corte non è l’unica presa di posizione istituzionale internazionale avverso l’aggressione russa contro l’Ucraina. Vanno ricordate, fra le altre, la sopra citata risoluzione di condanna da parte dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite e la decisione della stessa Assemblea generale di sospendere la Russia dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite.

A tutto ciò si aggiunga la pletora di misure restrittive o coercitive unilaterali (comunemente denominate “pacchetti di sanzioni”), adottate dell’Unione europea e da un certo numero di Stati, nei confronti di Mosca.

In punto di diritto, occorre infine aggiungere due osservazioni complementari.

Poiché la Bielorussia ha messo il proprio territorio a disposizione delle forze russe per lanciare operazioni armate in territorio ucraino, tale Stato si è reso corresponsabile di aggressione (art. 3, lettera f della citata definizione di “aggressione”). Inoltre, nel caso di una violazione grave di una norma imperativa, cui certamente corrisponde l’aggressione contro l’Ucraina, l’art. 41, comma 2, inerente alla responsabilità internazionale degli Stati impone, come sopra detto, agli Stati terzi di non riconoscere la situazione creatasi in seguito a una violazione grave e vieta altresì di prestare aiuto o assistenza nel mantenere tale situazione. Ne consegue, tra l’altro, che è fatto divieto di fornire alla Russia assistenza militare che possa essere utilizzata per portare avanti l’aggressione contro l’Ucraina.

Detto tutto quanto precede, è opportuno, d’altro canto, rilevare critiche su alcune condotte messe in atto da Paesi occidentali, negli ultimi decenni, in violazione del divieto di uso della forza armata nelle relazioni internazionali. Ci si riferisce alla già menzionata campagna di bombardamenti aerei contro la Serbia (1999), all’invasione dell’Iraq (2003) e all’utilizzo dell’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza all’uso della forza per proteggere la popolazione civile libica, in particolare nell’area di Bengasi, allo scopo di perseguire in realtà l’obiettivo di rovesciare il governo di Gheddafi (2011).

Il richiamo a tali vicende serve a evidenziare come la disinvoltura mostratavi dai Paesi occidentali abbia, in qualche misura, contribuito a ledere la qualità stessa della cooperazione in seno al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite –  elemento essenziale per la sua efficacia – e come abbia ulteriormente rafforzato una tendenza cominciata in realtà nell’ultimo scorcio del XX secolo, ovvero una certa graduale  erosione del divieto dell’uso della forza armata nelle relazioni internazionali, dando vita a pericolosi precedenti che la Russia – come potrebbe farlo qualsiasi altro stato – strumentalizza ampiamente per i propri interessi e obiettivi. I bombardamenti sulla Serbia, in relazione alle violazioni massicce dei diritti umani in Kosovo, costituiscono fonte di recriminazione ricorrente nella retorica russa e il riferimento al Kosovo è ben presente nelle argomentazioni relative alla “operazione militare speciale” contro l’Ucraina.

La stressa qualificazione giuridica dell’azione russa quale “aggressione” o “attacco armato” rileva anche in ordine alla fornitura di armi all’Ucraina.

I Paesi occidentali, tra cui l’Italia, sono Stati terzi, non belligeranti, rispetto al conflitto in corso in Ucraina. Il diritto tradizionale di neutralità, parte del diritto internazionale dei conflitti armati, impone una serie di obblighi di neutralità rispetto ai belligeranti, anche per quanto concerne la fornitura diretta di armi.

Tuttavia, gran parte della dottrina ritiene ormai che, nell’ambito del sistema delle Nazioni Unite, le norme tradizionali sulla neutralità subiscano una deroga nel caso di aggressione. Laddove intervenga un accertamento istituzionale a livello delle Nazioni Unite dell’avvenuta aggressione (nel nostro caso la già citata risoluzione del 2 marzo 2022, vista l’impossibilità per il Consiglio di Sicurezza di pronunciarsi per via del veto della Russia del 26 febbraio 2022), gli obblighi di neutralità cedono il passo al diritto di assistere lo Stato aggredito, sempre che quest’ultimo non richieda un intervento diretto a titolo di legittima difesa collettiva da parte di Stati terzi disposti a prestare il loro aiuto, opzione sin qui esclusa nel caso del conflitto in Ucraina.

La fornitura di armi da parte della stessa Italia va dunque inquadrata in questo contesto giuridico, senza violare l’art. 11 della Costituzione (“L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa”).

5. Brevi cenni di diritto internazionale

Il unto di partenza per valutare la legalità dell’azione russa in Ucraina è rappresentato dai principi fondamentali dell’ordinamento internazionale contemporaneo, che trovano fondamento sia nel diritto consuetudinario sia nelle norme pattizie universalmente accettate. In particolare, la sovranità territoriale costituisce uno dei cardini dell’ordinamento internazionale moderno: ogni Stato esercita un potere esclusivo e indipendente sul proprio territorio, nei limiti del diritto internazionale, e gode dell’obbligo di non subire interferenze esterne.

L’Ucraina è, sotto tale profilo, un soggetto pienamente sovrano, il cui territorio è riconosciuto come integro dalla comunità internazionale, compresi gli organi delle Nazioni Unite e le principali organizzazioni internazionali.

La Carta delle Nazioni Unite, all’articolo 2, paragrafo 4, sancisce una delle norme imperative dell’ordinamento internazionale (ius cogens), imponendo agli Stati l’obbligo di astenersi “dalla minaccia o dall’uso della forza contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, ovvero in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite”.

Il prefato divieto è stato ripetutamente confermato nella prassi e nella giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia, la quale lo ha definito “un caposaldo della Carta” e un obbligo generale erga omnes (Nicaragua v. United States, 1986; Armed Activities on the Territory of the Congo, 2005).

In tale quadro, le rivendicazioni russe fondate su presunti legami storici di origine, sulla comune “madre Russia” o sulla protezione delle minoranze russofone non possono costituire un legittimo casus belli. Il diritto internazionale è strutturalmente impermeabile a qualsivoglia giustificazione di uso della forza basata su considerazioni storico-culturali o identitarie: solo il Consiglio di Sicurezza, ai sensi del Capitolo VII della Carta, può autorizzare un’azione coercitiva contro uno Stato sovrano, salvo il caso di legittima difesa da un attacco armato in atto (art. 51 Carta ONU), condizione palesemente assente nel caso di specie.

Particolarmente rilevante è anche il principio di autodeterminazione dei popoli, richiamato talvolta in maniera distorta dalla Federazione Russa per legittimare le pretese secessioniste del Donbass. Tale principio, sancito dall’articolo 1 comune dei Patti del 1966 sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali, e dall’articolo 1(4) del I Protocollo aggiuntivo del 1977 alle Convenzioni di Ginevra, è interpretato restrittivamente: esso si applica principalmente nei casi di dominazione coloniale, occupazione straniera o regimi razzisti.

In tali contesti, la lotta armata può essere qualificata come guerra di liberazione nazionale, condotta da un popolo in senso tecnico-giuridico contro la negazione sistematica dei suoi diritti fondamentali.

Al di fuori di tale ambito, tuttavia, il principio di autodeterminazione non legittima alcun diritto alla secessione unilaterale, soprattutto quando riguardi minoranze etniche interne che dispongono di spazi di rappresentanza politica e di tutela dei diritti civili. Come osserva la dottrina (Ronzitti), i movimenti secessionisti interni non possono invocare l’autodeterminazione come titolo per la creazione di nuovi Stati, se non in presenza di gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani tali da configurare una forma di “secessione per rimedio” (remedial secession), istituto comunque controverso e non riconosciuto stabilmente nella prassi.

Ne deriva che, nel caso ucraino, l’unico diritto di autodeterminazione violato è quello del popolo dell’Ucraina nel suo insieme, vittima di un’aggressione armata.

La qualificazione giuridica della condotta russa trova ulteriore conforto nello Statuto della Corte penale internazionale, che, con gli emendamenti di Kampala (2010, in vigore dal 2018), ha introdotto l’articolo 8-bis. Tale norma definisce il crimine di aggressione come “l’uso della forza armata da parte di uno Stato contro la sovranità, l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di un altro Stato, o in qualsiasi altro modo in violazione della Carta delle Nazioni Unite”, riproducendo la definizione fornita dalla Risoluzione 3314 (1974) dell’Assemblea generale. Le azioni della Federazione Russa – invasione su larga scala, riconoscimento di entità secessioniste, dispiegamento di truppe senza consenso – integrano inequivocabilmente tale fattispecie.

Ulteriore conferma proviene dal sistema giuridico avviato dagli Accordi di Helsinki del 1975 (Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e cooperazione in Europa), che consacrano una serie di principi: sovrana eguaglianza degli Stati, inviolabilità delle frontiere, integrità territoriale, non ricorso alla minaccia o all’uso della forza, non intervento negli affari interni e risoluzione pacifica delle controversie. Questi principi costituiscono una cornice essenziale della sicurezza europea “da Vancouver a Vladivostok”, cui la Russia ha aderito e che è vincolata a rispettare.

On sintesi, il quadro normativo internazionale fornisce una risposta univoca: l’azione russa contro l’Ucraina non rientra in alcuna delle eccezioni ammesse al divieto dell’uso della forza. Né autodeterminazione, né protezione dei connazionali all’estero, né presunti rischi di genocidio possono essere invocati come giustificazione.

La condotta russa costituisce una violazione grave (serious breach) di una norma di diritto internazionale cogente (ius cogens), attivando obblighi per gli Stati terzi ai sensi degli articoli 40 e 41 degli Articles on State Responsibility della Commissione di diritto internazionale: obbligo di non riconoscere la situazione illegale, di non prestare aiuto o assistenza e di cooperare per porre fine alla violazione.


Bibliografia essenziale

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MITZEN Jennifer, Ontological Security in World Politics: State Identity and the Security Dilemma, in European Journal of International Relations (ISSN 1460-3713), 12(3), 2006.

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SMITH Anthony D., The Ethnic Origins of Nations, John Wiley and Sons Ltd, Hoboken, 1988.

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