Neurotecnologie: cenni sulla dimensione biogiuridica dei “neurodiritti”

ABSTRACT (EN): Neurotechnologies are profoundly changing the relationship between neural activity, personal identity, and the sphere of fundamental rights. This article offers a critical biolegal analysis of the emerging concept of neurorights in the context of the rapid expansion of neurotechnologies. By referring brain–computer interfaces, deep brain stimulation, neuroimaging, and algorithmically mediated neural systems, the study explores their impact on core dimensions of human subjectivity, including cognitive liberty, mental privacy, mental integrity, personal identity, and psychological continuity. Drawing on interdisciplinary scholarship at the intersection of law, bioethics, neuroscience, and political philosophy, the article situates neurorights within the broader framework of fundamental rights protection, with particular attention to European constitutional principles, the European Convention on Human Rights, and data protection law. A central focus is placed on the risk of conceptual inflation in human rights discourse, engaging critically with the positions of Tasioulas and Waldron, and questioning when the recognition of new rights constitutes genuine normative advancement rather than redundant reformulation. The analysis argues that certain neurorights identify legally relevant interests that are not fully captured by existing categories, insofar as they protect pre-expressive mental states, narrative identity, and neural self-determination. The article concludes by emphasizing the need to move beyond declaratory recognition toward enforceable regulatory frameworks, including standards for informed consent, neural data governance, algorithmic accountability, and effective oversight mechanisms capable of safeguarding human dignity in an increasingly intrusive neurotechnological ecosystem.

ABSTRACT (IT): Le neurotecnologie stanno modificando profondamente il rapporto tra attività neurale, identità personale e sfera dei diritti fondamentali. Il contributo propone un’analisi biogiuridica critica del concetto emergente di neurodiritti alla luce della crescente pervasività delle neurotecnologie. Attraverso il riferimento alle interfacce cervello-computer, della stimolazione cerebrale profonda, del neuroimaging e dei sistemi neurali mediati da algoritmi, lo studio indaga l’impatto di tali strumenti sulle dimensioni fondamentali della soggettività umana, quali la libertà cognitiva, la privacy mentale, l’integrità mentale, l’identità personale e la continuità psicologica. In una prospettiva interdisciplinare che intreccia diritto, bioetica, neuroscienze e filosofia politica, l’articolo colloca i neurodiritti nel quadro della tutela dei diritti fondamentali, con particolare riferimento ai principi costituzionali europei, alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e alla disciplina della protezione dei dati personali. Un profilo centrale dell’analisi riguarda il rischio di inflazione concettuale dei diritti, affrontato attraverso il confronto critico con le posizioni di Tasioulas e Waldron, interrogandosi sui criteri che consentono di distinguere tra un ampliamento normativamente generativo e una mera duplicazione nominalistica. Si sostiene che taluni neurodiritti individuano beni giuridici emergenti non pienamente tutelati dalle categorie tradizionali, in quanto riferiti a stati mentali pre-espressivi, alla traiettoria narrativa dell’identità e all’autodeterminazione neurale. In conclusione, il lavoro sottolinea l’esigenza di tradurre tali principi in assetti regolatori effettivi, capaci di garantire consenso informato, governance dei dati neurali, responsabilità algoritmica e meccanismi di controllo idonei a preservare la dignità umana nell’ecosistema neurotecnologico contemporaneo.


È più che mai attuale la critica di Theodor W. Adorno al processo di manipolazione delle menti. La sua è stata rivolta all’opera di appiattimento del pensiero e di omologazione delle coscienze da parte del potere dominante mediante i mezzi di comunicazione di massa (giornali, cinema, tv). In qualche misura, quella che egli ha definito “industria culturale” somministrerebbe valori in cui credere, modelli di comportamento e schemi di pensiero.

Adorno ha sintetizzato l’uomo occidentale contemporaneo nella figura allegorica dell’Ulisse incatenato che vuole, ad ogni costo, udire il canto delle sirene ma, nel contempo, sceglie di reprimere il richiamo attrattivo della pulsione. Ciò a esprimere che il potere è conoscenza strumentale del reale, per dominarlo, ma non anche godimento.

Nell’odierno, la tecnologia, da un lato, ha soppiantato il dominio dei tradizionali mass media, dall’altro, ne ha implementato funzioni più pervasive (smartphone, web, wireless, moneta elettronica).

I progressi delle neuroscienze e segnatamente delle neurotecnologie, se è pur vero che conducono a far progredire, nel senso del benessere, diversi aspetti della vita, per converso comportano inevitabili rischi di natura etica e si pongono come la base per nuove, anche inquietanti, sfide. Si pensi alle soluzioni tecnologiche attuate dal visionario Elon Musk con Neuralink che, favorendo il potenziamento neurale, persegue forme di terapia efficace contro patologie degenerative o fortemente invalidanti.

Tuttavia, i brain computer interfaces (BCI) ed i deep brain stimulators (DBS) evidenziano un impatto altamente significativo nella dimensione privata. Le neurotecnologie, e in particolare le cosiddette interfacce neurali bidirezionali, hanno inaugurato un nuovo paradigma nella relazione tra soggettività umana, processi cognitivi e controllo tecnologico dell’attività cerebrale. Esse non si limitano a costituire strumenti di potenziamento o di ripristino funzionale, ma introducono la possibilità di interagire con la vita mentale in una forma senza precedenti.

Il dibattito attuale si colloca quindi al crocevia tra diritto, bioetica, neuroscienze e filosofia politica. L’esigenza di una riflessione biogiuridica è ormai manifesta, soprattutto in ragione dell’emergere dei cosiddetti neurodiritti, concetto proposto da Ienca e Andorno nel 2017 e oggi oggetto di elaborazione in numerosi contesti sovranazionali.

A livello teorico, è dunque illuminante ribadire come, nella dialettica tra progresso tecnico e vulnerabilità umana, tematizzata già nella Dialettica dell’Illuminismo di Adorno e Horkheimer, trovi spazio anche un inquietante atteggiarsi della razionalità strumentale che può convertirsi in dispositivo di dominio.

Le neurotecnologie sembrano rappresentare uno dei luoghi contemporanei di questa tensione: la facoltà di penetrare, registrare o modulare stati mentali riattualizza, in chiave neurodigitale, la problematica del controllo dell’individuo. Tuttavia, rispetto alle dinamiche di manipolazione proprie dell’industria culturale, qui è la dimensione neurofisiologica della persona a diventare oggetto di possibile intervento, con un ampliamento radicale della sfera dell’umano esposto.

Oggi, infatti, risulta possibile, con livelli sempre crescenti di sviluppo ed efficacia, la trasmissione di segnali cerebrali mediante comandi di output funzionali all’esecuzione di compiti predeterminati, creando un ponte di comunicazione diretta tra cervello e dispositivo esterno. Tale via privilegiata è implementata anche all’inverso, nel senso di introiezione di input dall’esterno.

Si tratta – come detto – di tecnologie utili, in primis, al campo medico, nel trattamento di patologie neurodegenerative, ma anche nei settori della formazione, dell’istruzione, della motivazione (innalzamento della soglia di tolleranza alle difficoltà e di aggressività nei militari), della prestazione atletica (incremento della resistenza alla fatica), dell’intrattenimento (pornografia, gaming).

Tutto ciò vale, senza dubbio, a beneficio dell’utilizzatore. Ma cela, d’altro canto, inconfutabili insidie. È evidente che soprattutto l’utilizzo, come inserzione mentale, di dati ab extra, pone questioni in termini di cybersecurity, di privacy, di libertà e autodeterminazione cognitiva. In particolare, l’uso delle neurotecnologie può alterare gli stati della mente, attesa la loro intrinseca capacità di influire sui processi elettrochimici dei neurotrasmettitori che presiedono al funzionamento del cervello.

Tale condizione è dunque potenzialmente in grado di incidere sull’esercizio consapevole dei propri diritti e sulla capacità di intendere e volere. Solo un pieno, libero e cosciente controllo delle facoltà mentali è infatti il fondamento dell’esercizio dei diritti.

L’eterodeterminazione della volontà è, a tutti gli effetti, coazione e va ineludibilmente a spezzare il principio di paternità delle proprie azioni e con esso l’imputazione di qualsivoglia condotta. A titolo esemplificativo, si rammentino le disposizioni di cui agli articoli 43, 88 e 89 del Codice Penale italiano. “Nessuno può essere punito per un’azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l’ha commessa con coscienza e volontà” (articolo 43).

L’infermità di mente, disciplinata dagli articoli 88 e 89, esclude o riduce la capacità di intendere o di volere e con essa la imputabilità e la pena. In tal senso, “qualsiasi condizione morbosa, anche se non ben definita clinicamente, può essere idonea a configurare il vizio di mente, sempre che però, la sua intensità sia tale da escludere o diminuire le capacità intellettive o volitive” (Mantovani).

Naturalmente, benché si parli di patologia, la casistica viene estesa a qualsivoglia stato della mente idoneo a limitare le competenze cognitive.

Sul punto la Suprema Corte ha chiarito, già da tempo, che “i disturbi della personalità possono costituire causa idonea ad escludere o grandemente scemare, in via autonoma e specifica, la capacità di intendere e di volere del soggetto agente ai fini degli artt. 88 e 89 c.p., sempre che siano di consistenza, intensità, rilevanza e gravità tali da concretamente incidere sulla stessa; invece, non assumono rilevo ai fini della imputabilità le altre anomalie caratteriali o gli stati emotivi passionali, che non rivestono i suddetti connotati di incisività sulla capacità di autodeterminazione del soggetto agente” (sentenza a Sezioni Unite del 25.01.2005, n. 9163). È evidente l’indice cui parametrare ogni valutazione: “incisività della capacità di autodeterminazione del soggetto agente”.

Ove i dispositivi neurotecnologici vadano a incidere, senza un congruo consenso informato, su tale capacità, ci si trova al cospetto di situazioni lesive della personalità e della libertà dell’individuo, senza dubbio riduttive o elisive dell’imputabilità delle condotte poste in essere.

La libertà cognitiva si sostanzia, invero, in una pletora di libertà costituzionalmente garantite e in qualche misura afferenti alla stessa natura umana. Si tratta della libertà di pensiero che si atteggia quale matrice per ogni altra libertà, da quella di espressione a quella di scelta a quella di azione. Ovviamente, tra queste, vi è la stessa libertà di prescegliere l’adozione dei dispositivi neurotecnologici o rifiutarne l’applicazione.

Il diritto alla libertà cognitiva, nella sua accezione negativa, ha l’intento di cautelare la persona dall’uso coercitivo, occulto e non consenziente dell’utilizzo delle neurotecnologie. Sicché si appalesa sempre più l’urgenza di una adeguata regolamentazione normativa di tale utilizzo.

Tale disciplina, dovrebbe ricomprendere, tra l’altro, l’esatta individuazione dei termini a garanzia di un consenso informato per il fruitore, in ordine alla effettiva conoscenza del funzionamento dei dispositivi, delle loro incidenza e del rapporto tra costi e benefici etici, psichici, sanitari, e ai potenziali rischi per la libertà cognitiva. Ma dovrebbe anche concretarsi nella puntuale predisposizione di modalità di vigilanza efficace a livello nazionale e sovranazionale sulla creazione, sullo sviluppo, sulla diffusione e sull’uso dei prefati dispositivi.

La trasmissioni di informazioni dal cervello ai dispositivi di BCI e l’utilizzo del neuroimaging impongono altresì questioni bioetiche e biogiuridiche connesse al tema della lettura degli impulsi elettrici neuronali dati dal cervello e quindi in qualche misura della mente stessa. Tale lettura consente, in qualche misura, di “vedere” i pensieri con un’accuratezza che è direttamente proporzionale al livello di sviluppo delle tecnologie coinvolte, accedendo a informazioni intimamente personali quali i dati neuronali e la stessa attività neuronale.

Si tratta di dati che potrebbero essere astrattamente carpiti senza la consapevolezza e il consenso del titolare, utilizzabili come dati biometrici univoci cui ricollegare la riconducibilità individuale della singola persona. È evidente che si profili all’orizzonte l’esigenza giuridica di una nuova forma di tutela della riservatezza che, alcuni autori, definiscono “privacy mentale” (Ienca e Andorno). Di qui la necessità di strutturare, de jure condendo, un adeguato e articolato sistema di protezione dei dati mentali. In particolare, il diritto alla “privacy mentale” ha precipuamente la finalità di proteggere “le informazioni private o sensibili nella mente di una persona dalla raccolta, archiviazione, utilizzo o addirittura cancellazione non autorizzati” (Ienca e Andorno).

Necessario è tutelare tutte le informazioni prima che si materializzino nell’espressione verbale, paraverbale, scritta, preservandone la radice mentale da cui traggono origine. Tuttavia, si osserva che l’ingresso alle attività neuronali non costituisce solo un accesso alla “privacy mentale”, ma anche il prodromo per un potenziale impatto sulla capacità di computazione neurale e, in ultima analisi, il presupposto fattuale per procurare danni.

Si pensi ai pericoli correlati al ricorso ad una sorta di procedura di hacking o cracking idonea a manipolare dati e attività neuronali, influenzando in qualche misura la capacità volitiva della persona, la sua memoria, le altre facoltà mentali e la sua stessa integrità psico-fisica.

Breviter, il diritto all’integrità mentale ha la finalità di creare uno scudo difensivo avverso le “intrusioni non autorizzate” (Ienca e Andorno) come ulteriore specificazione della tutela già riconosciuta dalla C.E.D.U., all’articolo 3, ove si legge testualmente: “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”.

D’altro canto, si tratta in primo luogo di una questione di dignità umana. La Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea detta all’articolo 1 che “La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata”. All’articolo 3 va a specificare il diritto all’integrità della persona: “1. ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. 2. Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: il consenso libero e informato della persona interessata […], il divieto delle pratiche eugenetiche […], il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro […]”.

Orbene, il diritto, senza dubbio, deve approntare concreti meccanismi di tutela e prevenzione dell’integrità mentale sia dai danni di natura transitoria che permanente ed irreversibile, sia in ordine all’incidenza sulle funzioni e per quanto attiene alle strutture, conservandone la configurazione originaria e naturale.

Dal punto di vista eminentemente soggettivo, rileva altresì il concetto di autopercezione della propria identità, denominato diritto alla “continuità psicologica” (Ienca e Andorno) che ogni persona deve poter conservare, nei limiti del normale divenire legato al trascorrere del tempo. Il diritto alla continuità psicologica ha lo scopo di proteggere “i substrati mentali dell’identità personale da alterazioni inconsce e non consentite da parte di terzi parti attraverso l’uso di neurotecnologie invasive o non invasive” (Ienca e Andorno).

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha elaborato il diritto all’identità personale nella sua giurisprudenza sull’articolo 8 della C.E.D.U. Il diritto alla “continuità psicologica” mira fondamentalmente a prevenire l’alterazione del funzionamento neurale, non solo l’accesso ai dati cerebrali.

Inoltre, gli autori (Ienca e Andorno) sostengono che gli attuali diritti della personalità non proteggono sufficientemente l’identità perché si concentrano su azioni o espressioni di quell’identità, mentre “la continuità psicologica garantisce una protezione a livello antecedente”. Un uso inappropriato delle neurotecnologie può senz’altro inficiare tale diritto.

Si pensi, in proposito, ai trattamenti di elettrostimolazione che, in taluni pazienti, costituiscono efficace terapia ma che, a lungo andare, possono cagionare modifiche plastiche o elettrochimiche del cervello in grado di produrre significative alterazioni della personalità, insidiose per la stessa identità personale. Le neuroscienze, la psichiatria e la psicologia insegnano che è fondamentale, per ciascun essere umano, che percepisca sé stesso in maniera univoca nel corso del tempo, senza scossoni evolutivi istantanei che conducano a avvertirsi come inopinatamente diverso da sé.

La persona che, in esito a siffatti trattamenti, dovesse mutare cospicuamente i propri pattern di comportamento o che arrivasse finanche a autopercepirsi alienato o estraneo da sé, avrebbe subito un’evidente lesione alla propria alla “continuità psicologica” e dunque del diritto all’identità personale. Vi è chi parla in proposito di meccanismi di “brainjacking” (Pycroft ed altri), mediante l’impianto di neurodispositivi, alludendo a una sorta di rapinosa sottrazione del cervello, inteso quale unità e unicità, coerenza e continuità, integrità e singolarità.

Ma vi sono forme più velate e meno invasive, come quelle inerenti alle strategie di marketing in cui la pubblicità è architettata ad hoc per eludere le difese razionali del destinatario e alterarne preferenze o comportamento.

Senza dubbio, la casistica ipotizzabile è ampia e articolata. Si pensi, ancora, a titolo esemplificativo, alle spinose questioni etico-giuridiche legate alla facoltà dei genitori, quali legali rappresentanti dei figli minori, di applicare procedure di neuroingegneria ai medesimi o, per converso, alla facoltà dei tutori o amministratori di sostegno di opporre un legittimo diniego a neurointerventi clinicamente benefici in favore di pazienti disabili a livello cognitivo.

Naturalmente, il ventaglio di “neurodiritti” – termine coniato, nel 2017, dal professore di Etica dell’Intelligenza Artificiale e delle Neuroscienze Marcello Ienca e dal giurista argentino Roberto Andorno – può essere esteso, individuando ulteriori situazioni degne di rilevanza e tutela giuridica.

Un gruppo di studiosi di neuroscienze della Columbia University, supervisionato dal prof. Rafael Yuste, identifica, oltre ai suindicati diritti alla privacy mentale, continuità psicologica e alla libertà cognitiva, che denomina come “diritto alla privacy mentale e al consenso“, “diritto all’identità personale e al libero arbitrio“, gli ulteriori “diritto alla pari accesso al potenziamento mentale” e “diritto di tutela dagli errori algoritmici” (Yuste ed altri).

L’ultimo, in particolare, ha finalità cautelativa contro i cosiddetti bias cognitivi. Il riferimento è a quelle distorsioni e “costrutti derivanti da percezioni errate, automatismi mentali che generano credenze, che inducono a veloci valutazioni e decisioni, che, in ultima analisi, conducono a formare un pensiero che contiene pregiudizi e stereotipie” (Zito).

In concreto, “si tratta travisamenti della realtà che finiscono per influenzare, anche significativamente, i nostri processi mentali, da quello valutativo a quello decisionale” (Zito). L’inserzione di bias nei processi di elaborazione e sviluppo degli algoritmi finisce per inficiare una lettura obiettiva della realtà.

In definitiva, il dibattito sui neurodiritti si appalesa più che mai benefico e si atteggia come indice irrefutabile del mutamento culturale che sta avvendendo, quasi di pari passo, rispetto alla celerità dell’evoluzione scientifica e tecnologica.

Oggi va immaginato il perseguimento di un orizzonte di applicazione delle neurotecnologie che sia connotato dai caratteri dell’equità e della trasparenza. L’utilizzo delle neurotecnologie dovrebbe avere un accesso chiaro e aperto a tutti (il “pari accesso” di Yuste), funzionale a non indurre sperequazioni sociali ed econimiche, soprattutto per quanto attiene alla diffusione biomedica.

Di pari passo, il riconoscimento, in chiave normativa, di nuove accezioni di libertà e correlati diritti umani apre la strada maestra per una salvaguardia efficace della mente umana e per “prevenire il rischio di un’unica dominante prospettiva sul mondo, favorendo, per converso, una visione, scevra da modelli stereotipati e aberrazioni varie, che rappresenti le culture, le strutture valoriali e le identità tutte che liberamente muovono il mondo” (Zito).

In ordine alla collocazione sistematica, occorre tuttavia chiedersi se tali diritti costituiscano realmente categorie autonome oppure se siano specificazioni tecnologiche di principi già riconosciuti, come la libertà di pensiero (art. 9 CEDU, art. 10 Carta di Nizza), la dignità umana (art. 1 Carta di Nizza), l’integrità psico-fisica, la protezione dei dati personali (GDPR).

Gli autori sopra citati tendono a interpretare i neurodiritti come diritti-ombrello, cioè estensioni concettuali necessarie per affrontare sfide tecnologiche che il linguaggio giuridico tradizionale non copre in modo esaustivo. Ciò richiede un lavoro di inclusione sistematica che oggi è ancora in embrione.

D’altro canto, si prospetta un rischio di proliferazione dei diritti cui si accompagna, ineludibile, un’ulteriore criticità costituita dall’inflazione concettuale. Taluni autori (Tasioulas e Waldron) avvertono che l’eccesso di nuovi diritti può indebolire la forza prescrittiva dell’intero apparato dei diritti fondamentali.

Breviter, la proposta dei neurodiritti è senza dubbio innovativa e filosoficamente affascinante, ma presenterebbe un rischio: introdurre nuovi diritti, senza aver definito se essi siano davvero concettualmente necessari oppure siano declinazioni tecnologiche di diritti già esistenti. La questione da porsi dunque diventa: quando un ampliamento concettuale arricchisce il sistema e quando invece produce sovrapposizioni ridondanti?

In teoria, un ampliamento concettuale arricchisce il sistema ove individua un oggetto giuridico prima invisibile o non nominabile, consente di tutelare forme di lesione prima non intercettabili, introduce un criterio interpretativo nuovo, non riducibile a categorie esistenti. In assenza di tali condizioni, la moltiplicazione dei diritti rischia di tradursi in un’espansione meramente nominalistica, incapace di rafforzare la tutela sostanziale della persona.

Nel caso dei neurodiritti: la privacy mentale non riguarda semplicemente dati personali, ma stati mentali pre-espressivi; la continuità psicologica non coincide con la dignità, perché tutela la persistenza narrativa dell’identità nel tempo; l’integrità mentale non è sovrapponibile all’integrità fisica.

Pertanto, qui l’ampliamento, individuando un oggetto di tutela autonomo, può considerarsi generativo e non meramente ridondante: consente di tipizzare nuove forme di lesione e di responsabilità. Sarebbe ridondante ove si limitasse a riformulare con nuovo linguaggio ciò che è già integralmente coperto da un diritto esistente o quando non consente di identificare nuove ipotesi di illecito o nuove modalità di tutela.

Per altro verso, affinchè i neurodiritti abbiano rilevanza normativa effettiva, occorre una definizione chiara del bene tutelato: si protegge la struttura neuronale, la vita mentale, l’autodeterminazione cognitiva, o un misto delle tre dimensioni? Il dibattito biogiuridico dovrebbe prodromicamente dissipare tali dubbi perimetrando l’oggetto della tutela.

I concetti di identità personale e di continuità psicologica, come sopra enucleati, possono, senza dubbio, indicare beni giuridici emergenti. Riconoscerne tutela significa proteggere quelle dinamiche interne che garantiscono la coerenza dell’identità nel tempo. Le neurointerfacce, modificando circuiti neuronali o traducendo segnali mentali in input digitali, possono incidere sulle modalità con cui l’individuo si percepisce e si narra.

Da un punto di vista giuridico, si apre una questione inedita: la legge deve tutelare non solo ciò che una persona è, ma anche la sua propria traiettoria narrativa? Una legislazione neurogiuridica avanzata dovrà includere dispositivi volti a impedire alterazioni cognitive non consapevoli, induzioni emotive non volute, modificazioni persistenti della personalità mediante neurostimolazioni sperimentali, configurazioni algoritmiche che anticipano o condizionano decisioni mentali. Tali rischi, dietro l’angolo, non configurano solo violazioni della privacy, ma attacchi alla soggettività stessa.

Dunque è più che mai essenziale strutturare un’armatura giuridica, onde non incorrere in innegabili profili di carenza di enforcement. Senza strumenti operativi quali criteri di liceità del trattamento dei dati neurali, standard tecnici di sicurezza per neurointerfacce, audit indipendenti dei sistemi neurali basati su IA, responsabilità civile e penale codificata per manipolazioni o interferenze cognitive, i neurodiritti rischiano di rimanere diritti-cornice privi di effettività.

La vera sfida contemporanea non è proclamare diritti, ma rinvernirne la necessità (rectius, protezione in astratto di un bene non ancora giuridicamente tutelato) e conseguirne l’effettività, rendendoli concretamente azionabili in un ecosistema tecnologico dominato da attori privati globali.

Il contesto europeo offre strumenti normativi più o meno significativi, ma ancora insufficienti. La tutela della dignità, la protezione dei dati e l’integrità psicofisica sono presenti nella Carta dei Diritti Fondamentali, mentre il GDPR fornisce una disciplina avanzata in materia di dati biometrici e sensibili.

Tuttavia, il dato neurale possiede un grado di intimità epistemica tale da eccedere le categorie correnti: il cervello non solo produce dati, ma è la sede stessa dell’autodeterminazione personale. Si rende quindi necessario un metodo multilivello di governance che integri principi costituzionali nazionali, norme europee sulla protezione dei dati, standard bioetici internazionali (UNESCO, Consiglio d’Europa), protocolli tecnico-scientifici sviluppati dalla comunità neuroscientifica. Solo un approccio coordinato può evitare lacune regolatorie che, nel settore neurotecnologico, si traducono in forme di vulnerabilità radicali.

Il sistema teorico dei neurodiritti, elaborato ad oggi, dagli studiosi (diritto alla libertà cognitiva, diritto alla privacy mentale, diritto all’integrità mentale, diritto all’identità e continuità psicologica, diritto alla difesa dagli errori algoritmici) costituisce il primo fondamento per edificare architetture normative di tutela quanto più sovranazionali, chiare, estese e condivise, che impongano obblighi ben specifici in capo a sviluppatori, utilizzatori e diffusori dei dispositivi neurotecnologici, e contestualmente realizzino forme di controllo stringente e preventivo che, di certo, non può fare meno anche di una consapevole vigilanza individuale mediante adeguati meccanismi di consenso informato.

La sfida odierna consiste nel trasformare tali principi in un apparato normativo operativo e scientificamente fondato, capace di proteggere la soggettività umana in un ecosistema tecnologico che sempre più tende a penetrarne le strutture più intime.

Solo in tal modo, la critica di Adorno al processo di manipolazione delle menti – mediante intrusione, in una rilettura adeguata all’attualità – può dirsi mitigata dall’equità e dall’effettività di tutela che unicamente il diritto garantisce.  


Bibliografia essenziale

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