L’Intelligenza Artificiale nella produzione musicale: la tutela della creatività umana

Introduzione

Dall’invenzione del disco fonografico, passando tra le epoche dei vinili, delle cassette e dei CD, fino ad arrivare allo streaming ed all’utilizzo dei social media, l’industria della musica registrata è sempre riuscita a stare al passo con l’innovazione tecnologica.

Attualmente, la nuova sfida riguarda rispondere all’ulteriore sviluppo tecnologico rappresentato dall’avvento dell’Intelligenza Artificiale (IA) e dell’apprendimento automatico, i quali sono altresì destinati ad ampliare le opportunità commerciali.

Tuttavia, le enormi capacità dell’IA comportano anche un potenziale rischio circa l’abuso di questi nuovi sistemi, facendo quindi sorgere il dubbio inerente ad un loro utilizzo responsabile, etico e legale, e inducendo altresì riflessioni sulla questione se l’utilizzo di IA generativa possa comportare una violazione del diritto d’autore, della creatività e, in genere, dell’ingegno umano.

Il caso portato dinanzi alla District Court del Massachusetts

Con atto di citazione del 24 giugno 2024, diversi colossi della discografia statunitense (tra cui la Warner Music International Services Limited, la Sony Music Entertainment e l’Atlantic Records Group LLC) hanno agito in giudizio contro la Suno Inc., la quale gestisce la Suno AI, specializzata nella creazione di musica digitale attraverso l’utilizzo di sistemi di IA generativa.

Nello specifico, la procedura implica la copia e l’elaborazione di enormi quantità di dati (input) per “addestrare” i modelli di IA generativa, i quali successivamente producono output musicali.

In particolare, gli attori in giudizio sono case discografiche o aziende di musica registrata che possiedono o controllano in esclusiva i diritti d’autore della stragrande maggioranza delle registrazioni sonore più diffuse al mondo.

Essi hanno sviluppato i loro invidiabili cataloghi scoprendo, sviluppando e promuovendo artisti, le cui contribuzioni sono il fondamento dell’industria della musica registrata e di tutta la musica che si ascolta oggi.

Tali artisti vanno dai nuovi, promettenti, talenti promettenti ai musicisti e performer più famosi al mondo.

Emerge, inoltre, che le suindicate case discografiche hanno altresì stipulato accordi di licenza di libero mercato che autorizzano l’uso delle loro registrazioni sonore protette in tecnologie emergenti, includendo licenze per cataloghi completi con servizi di streaming musicale e piattaforme di contenuti generati dagli utenti, oltre ad altre licenze con aziende innovative associate ai social media, fitness, giochi, metaverso e altro.

Le argomentazioni avanzate contro la Suno AI, afferiscono al modus operandi di quest’ultima, ossia che la medesima abbia copiato in massa le registrazioni audio protette da copyright degli attori in giudizio e le abbia inserite nel suo modello di IA.

In altre parole, se la Suno non avesse copiato le registrazioni audio dei legittimi titolari e non le avesse inserite nel suo modello di IA, il servizio di Suno non sarebbe stato in grado di riprodurre le imitazioni convincenti di una così vasta gamma di espressioni musicali umane connotate dalla qualità che Suno propaganda.

Breviter, le major della musica, ritenendosi lese nei propri interessi, hanno accusato la Suno AI di aver sottratto, in modo scorretto, gli ascoltatori, i fan e i potenziali licenziatari delle registrazioni sonore che ha inopinatamente copiato senza autorizzazione

Hanno dunque richiesto alla Corte, adita in sede civile, di accertare la violazione del diritto d’autore da parte della convenuta, di proibire alla convenuta ed ai suoi funzionari di utilizzare le registrazioni sonore protette senza autorizzazione, di risarcire il danno subito a causa delle suindicate violazioni.

Hanno altresì richiesto l’instaurazione di un processo con giuria.

Il problema del rapporto tra tutela del diritto d’autore e IA generativa

In linea generale, in Italia, il diritto d’autore tutela “le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”, come previsto dall’art. 1 della Legge n. 633 del 1941 sul diritto d’autore.

Ciò che emerge in relazione all’utilizzo di sistemi di IA generativa è che le disposizioni in vigore in materia di diritto d’autore sono limitate e, pertanto, non rispondono pienamente alle esigenze che sorgono nel momento in cui la creazione sia stata opera di un sistema artificiale di produzione generativa.

Due elementi ancora indefiniti in tal senso attengono al meccanismo di attribuzione dell’autorialità e di valutazione della creatività ed originalità.

Quanto al primo elemento infatti ci si chiede se l’autore della creazione debba essere considerato lo stesso sistema di IA, il suo sviluppatore o il proprietario del data set di training.

Quanto alla creatività ed alla originalità, invece, originariamente questi elementi venivano ricollegati ad una forma di espressione personale ed intenzionale di un soggetto di natura umana.

Emerge come, in relazione a questi aspetti, vi siano ancora delle enormi lacune normative che stanno facendo sorgere preoccupazioni tra varie organizzazioni di rappresentanza di creator e di performer a livello globale.

Infatti, già il 20 luglio 2023, le principali organizzazioni nel mondo hanno presentato una lettera aperta ai governi ed ai responsabili delle decisioni, invitandoli ad impegnarsi nello sviluppo e nell’adozione di politiche e legislazioni coerenti con la tutela del diritto d’autore, sottolineando le loro preoccupazioni circa l’impatto che lo sviluppo incontrollato e l’uso aperto di modelli generativi di IA possa comportare nel settore culturale e nella comunità creativa internazionale.

Il 1° febbraio 2024, invece, la stessa SIAE ed oltre 200 organizzazioni del comparto culturale e creativo europeo hanno firmato un appello congiunto rivolto agli Stati Membri dell’Unione Europea, invitandoli a provvedere all’approvazione dell’AI Act, sottolineando come l’Europa avesse un’opportunità unica di mostrare leadership globale in materia di IA, a beneficio dei cittadini dell’Unione Europea, degli autori, dei titolari dei diritti, dell’industria e dell’economia in generale.

L’Artificial Intelligence Act (AI Act), approvato in via definitiva dal Consiglio dell’Unione europea il 21 maggio 2024, pur non prevedendo la regolamentazione del diritto d’autore tra gli obiettivi della sua proposta, ha dedicato dello spazio alla tematica.

Nello specifico, ha previsto la possibilità di utilizzare dati coperti da diritto d’autore nell’addestramento di sistemi di IA generativa, al fine della creazione di testi, immagini e altri contenuti, purché vi sia l’autorizzazione del titolare dei diritti interessato, salvo eccezioni e limitazioni pertinenti al diritto d’autore (Considerando n. 105).

Inoltre, per garantire il rispetto del principio di trasparenza, i fornitori di modelli di IA generativa devono elaborare e mettere a disposizione del pubblico una sintesi sufficientemente dettagliata dei contenuti utilizzati per l’addestramento del modello (Considerando n. 107).

È fatto salvo, in ogni caso, l’obbligo di rispettare la normativa generale in materia di diritto d’autore, di cui alla Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019 (cosiddetta Direttiva Digital Single Market).

Gli orientamenti giurisprudenziali in materia di diritto d’autore e IA

Negli Stati Uniti il caso posto dinanzi alla District Court del Massachusetts non costituisce una vera e propria novità, in quanto la questione è stata più volte affrontata da diverse Corti, le quali hanno categoricamente escluso che le opere generate da sistemi di AI generativa possano essere protette dal diritto d’autore, secondo quanto previsto dall’Ufficio del Copyright degli Stati Uniti.

In particolare, la Supreme Court ha dichiarato come tali opere non possano essere soggette a protezione, perché mancherebbe l’apporto creativo dell’autore; infatti, i principi fondamentali su cui si basa il diritto d’autore richiedono che l’opera sia il prodotto di una mente umana.

D’altro canto, secondo la normativa statunitense, come accade per Paesi aderenti alla Convenzione di Berna del 1886, nota come Convenzione Universale sul Diritto d’Autore, ad oggi ancora in vigore, esclusivamente le opere d’autore originali elaborate da un essere umano sono protette dal diritto d’autore

La questione è diventata più complessa, tuttavia, a seguito dell’introduzione di ChatGPT di OpenAI, il quale – al pari di altri sistemi di IA generativa di ultimissima generazione – può generare istantaneamente risposte, storie, romanzi, codici informatici e persino semplici modelli contrattuali, lasciando quindi aperta la questione.

Quanto all’Italia, invece, il 16 gennaio 2023, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1107, si è espressa per la prima volta sul tema relativo al riconoscimento del carattere creativo ad un’opera visiva generata tramite l’utilizzo di un software.

La Suprema Corte, in particolare, ha ribadito un principio già affermato in precedenza secondo il quale “la protezione del diritto d’autore postula il requisito dell’originalità e della creatività, consistente non già nell’idea che è alla base della sua realizzazione, ma nella forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, presupponendo che l’opera rifletta la personalità del suo autore, manifestando le sue scelte libere e creative (Sez. 1, n. 10300 del 29.5.2020; Sez. 1, n. 13524 del 13.6.2014; Sez. 1, n. 20925 del 27.10.2005)”.

Inoltre, la Corte ha chiarito come l’utilizzo di un software nella creazione di contenuti non sia sufficiente ad escludere la protezione del medesimo contenuto attraverso le disposizioni in materia di diritto d’autore. Tuttavia, è altresì necessario “un accertamento di fatto per verificare se e in qual misura l’utilizzo dello strumento avesse assorbito l’elaborazione creativa dell’artista che se ne era avvalsa”.

Pertanto, nel caso in cui l’intervento umano sia prevalente, è riconosciuta una protezione del contenuto generato anche attraverso sistemi di IA generativa; diversamente, invece, le opere non potrebbero ottenere protezione, lasciando altresì aperta la questione inerente all’attribuzione dell’autoritarietà inerente al contenuto generato.

Conclusioni

Le questioni che continuano ad emergere in materia di tutela del diritto d’autore a causa di un utilizzo sempre più diffuso di sistemi di IA generativa sono ancora aperte e, allo stato, di ardua risoluzione a causa del rapido sviluppo che si sta avendo nell’ambito delle innovazioni tecnologiche che risulta oltremodo più celere rispetto ai meccanismi di adeguamento del diritto alla realtà.

Di base, questi strumenti di IA sono alimentati e addestrati con grandissime quantità di dati ed informazioni, il che fa sorgere inevitabilmente l’esigenza di adottare degli interventi normativi volti alla tutela dei soggetti titolari di informazioni e dati di partenza (input).

Pertanto, data la delicatezza della problematica e la continua richiesta di intervento da parte altresì di titolari di importanti accordi di licenza di libero mercato di prodotti coperti dal diritto d’autore, si attende che i singoli Stati, nonché l’Unione Europea – la quale si è resa protagonista di molteplici iniziative in materia di IA – si impegnino ad adottare delle rapide ed efficaci soluzioni in tal senso.

Inoltre, sarà interessante osservare in quale modo la District Court del Massachusetts deciderà la questione suindicata che tocca il vastissimo mondo della musica che, come noto, rappresenta una colonna portante soprattutto dell’economia statunitense.

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