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Castello, E. (2026). L’occupazione abusiva di immobili e la tutela del proprietario: dal deficit di effettività alla riforma del 2025. Aequitas Magazine, 9, 53-61.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.22274913
ABSTRACT (EN) The 2025 reform addresses a legal framework that, despite providing a range of civil and criminal remedies against unlawful occupation, displayed a persistent deficit in the effective and timely recovery of property. This article reconstructs the pre-existing framework, distinguishing possessory, proprietary and compensatory remedies, and examines the new offence under Article 634-bis of the Criminal Code and the repossession procedure under Article 321-bis of the Code of Criminal Procedure. The analysis argues that the reform does not establish a general criminal response to every form of possession without title; rather, it creates a qualified and selective offence designed to coexist with Articles 614 and 633 of the Criminal Code. The first Court of Cassation rulings issued in 2025-2026 support this systemic distinction and, on the procedural side, expose unresolved issues concerning safeguards for occupants and remedies available to the injured party. The reform strengthens the effective protection of property rights and the home, but does not eliminate the structural tensions between repossession, procedural guarantees and public housing policy.
ABSTRACT (IT) La riforma del 2025 interviene su un sistema che, pur offrendo rimedi civili e penali articolati contro l’occupazione abusiva, presentava un persistente deficit di effettività nella restituzione dell’immobile. Il contributo ricostruisce il quadro previgente, distinguendo tutela possessoria, petitoria e risarcitoria, e analizza il nuovo art. 634-bis c.p. e la procedura di reintegrazione ex art. 321-bis c.p.p. L’analisi mostra che il legislatore non ha introdotto una tutela penale generale contro ogni detenzione sine titulo, ma una fattispecie qualificata e selettiva, destinata a convivere con gli artt. 614 e 633 c.p. Le prime decisioni della Corte di cassazione del 2025-2026 confermano tale autonomia sistematica e fanno emergere, sul versante processuale, criticità relative alle garanzie dell’occupante e ai rimedi della persona offesa. La riforma rafforza l’effettività della tutela proprietaria e domiciliare, senza tuttavia risolvere le tensioni tra protezione del bene, garanzie processuali e politiche pubbliche in materia abitativa.
SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Gli strumenti tradizionali e i limiti dell’effettività – 2.1. La tutela civilistica: possesso, proprietà e risarcimento – 2.2. La tutela penale previgente: l’art. 633 c.p. – 2.3. Il fattore tempo, la tutela convenzionale e il costo patrimoniale dell’occupazione – 3. La riforma del 2025 – 3.1. L’art. 634-bis c.p.: struttura e selettività della nuova fattispecie – 3.2. I rapporti con gli artt. 633 e 614 c.p. nelle prime applicazioni – 3.3. L’art. 321-bis c.p.p. e la reintegrazione accelerata – 4. I nodi aperti: proporzionalità, confine tra illecito civile e penale e garanzie processuali – 5. Considerazioni conclusive.
1. Introduzione
Il diritto di proprietà gode, nell’ordinamento italiano, di un presidio multilivello. Sul piano interno, l’art. 42 Cost. lo riconosce e lo garantisce, pur sottoponendolo ai limiti stabiliti dalla legge in funzione sociale. Sul piano sovranazionale, l’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU tutela il pacifico godimento dei beni e impone che le interferenze pubbliche siano previste dalla legge, perseguano un interesse generale e rispettino un ragionevole rapporto di proporzionalità. La questione delle occupazioni abusive rende particolarmente visibile la distanza che può prodursi tra riconoscimento formale di un diritto e capacità dell’ordinamento di renderlo concretamente effettivo.12
Per lungo tempo il proprietario o il legittimo detentore spossessato ha dovuto muoversi tra rimedi civili, iniziativa penale ed esecuzione materiale dei provvedimenti, senza che a una pluralità di strumenti corrispondesse necessariamente un recupero tempestivo del bene. Il fenomeno, peraltro, non coincide con quello degli sfratti per morosità: i dati ministeriali sulle procedure di rilascio descrivono un contenzioso abitativo di massa, ma le occupazioni prive ab origine di titolo costituiscono una fattispecie distinta, nella quale manca il rapporto contrattuale che normalmente struttura il giudizio di rilascio.3
È in questo spazio, segnato soprattutto da un deficit di effettività più che da un’assenza assoluta di tutela, che si colloca il decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80. L’intervento ha introdotto l’art. 634-bis c.p., dedicato all’occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui, e l’art. 321-bis c.p.p., che prevede una specifica procedura di reintegrazione. A oltre un anno dall’entrata in vigore, le prime decisioni della Corte di cassazione consentono di precisare meglio sia il rapporto della nuova fattispecie con il preesistente art. 633 c.p., sia le criticità del rimedio processuale. Ne emerge una riforma incisiva ma selettiva: non ogni permanenza sine titulo rientra nel nuovo delitto e non ogni occupazione beneficia del canale accelerato predisposto dal legislatore.
2. Gli strumenti tradizionali e i limiti dell’effettività
2.1. La tutela civilistica: possesso, proprietà e risarcimento
Sul versante civile, il primo rimedio è rappresentato dalla tutela possessoria. Ai sensi dell’art. 1168 c.c., chi sia stato violentemente o clandestinamente spogliato del possesso può chiedere la reintegrazione entro un anno dallo spoglio; se lo spoglio è clandestino, il termine decorre dalla scoperta. La tutela è riconosciuta anche al detentore, salvo che detenga per ragioni di servizio o di ospitalità. Sul piano processuale, la domanda segue il procedimento possessorio di cui all’art. 703 c.p.c., che richiama la disciplina cautelare uniforme in quanto compatibile. Non è dunque tecnicamente corretto presentare l’art. 700 c.p.c. come ordinario supporto cautelare dell’azione di reintegrazione: il rimedio d’urgenza ha carattere residuale e opera soltanto quando manchi uno strumento cautelare tipico idoneo.4
La tutela possessoria protegge una situazione di fatto qualificata e non coincide con la tutela petitoria. Il titolo di proprietà può concorrere a chiarire la relazione con il bene, ma non sostituisce la prova del possesso richiesta nell’azione di spoglio. Quando la controversia investe direttamente la titolarità del diritto o quando non siano più utilizzabili i rimedi possessori, vengono in rilievo, a seconda della struttura del rapporto, l’azione di rivendicazione ex art. 948 c.c. o l’azione personale di restituzione. Questa distinzione è essenziale: l’occupazione “senza titolo” è un dato descrittivo comune a situazioni giuridicamente diverse, che non possono essere ricondotte a un’unica azione civile.
Anche il risarcimento richiede una precisazione. Le Sezioni Unite hanno escluso che il danno da occupazione sine titulo sia automaticamente in re ipsa. Il proprietario deve allegare la concreta possibilità di godimento diretto o indiretto del bene che l’occupazione gli ha impedito; qualora il danno non sia determinabile nel suo esatto ammontare, il giudice può procedere alla liquidazione equitativa, utilizzando anche il canone locativo di mercato come parametro. L’eventuale lucro cessante ulteriore, invece, richiede la prova dello specifico maggior pregiudizio. La frequente insolvenza o difficile identificazione degli occupanti non incide sull’esistenza del diritto al risarcimento, ma sulla sua concreta esigibilità: è quindi un limite di effettività, non un presupposto della responsabilità.5
2.2. La tutela penale previgente: l’art. 633 c.p.
Prima della riforma del 2025, la fattispecie di riferimento era — e continua a essere per una parte rilevante dei casi — l’invasione di terreni o edifici prevista dall’art. 633 c.p. La norma punisce chi invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto; il regime sanzionatorio e di procedibilità è aggravato nelle ipotesi previste dal secondo comma. La nozione di invasione non richiede necessariamente clandestinità, violenza sulle cose o inganno: ciò che rileva è l’introduzione contra ius, accompagnata dalla finalità di occupazione o di profitto.6
Il limite storico dell’art. 633 c.p. non va individuato nell’incapacità della norma di qualificare penalmente le occupazioni protratte. La giurisprudenza ha infatti ribadito che, quando l’occupazione si protrae nel tempo mediante una condotta attiva dell’agente, il reato ha natura permanente e la prescrizione decorre dalla cessazione dell’occupazione, spontanea o coattiva. È quindi riduttivo affermare che l’intervento penale resti normalmente precluso perché il proprietario scopre il fatto quando l’ingresso si è già consumato. Il problema era piuttosto un altro: l’art. 633 c.p. non incorporava un meccanismo restitutorio automatico e specificamente modellato sul recupero immediato dell’abitazione.7
Il sequestro preventivo poteva certamente essere utilizzato quando ne ricorrevano i presupposti, ma rimaneva soggetto alla logica cautelare dell’art. 321 c.p.p. e alla necessità di un provvedimento giudiziario. Inoltre, l’esecuzione materiale dello sgombero poteva incontrare difficoltà derivanti dalla presenza di nuclei vulnerabili, dall’ordine pubblico e dalla necessità di coordinamento tra autorità giudiziaria, forze di polizia ed enti territoriali. Il punto debole del sistema previgente era dunque il raccordo tra accertamento dell’illecito e ripristino effettivo della disponibilità del bene.
2.3. Il fattore tempo, la tutela convenzionale e il costo patrimoniale dell’occupazione
La durata dei procedimenti rappresenta il principale moltiplicatore del pregiudizio. I dati comparativi europei hanno collocato a lungo l’Italia tra gli ordinamenti con tempi elevati della giustizia civile, pur registrando negli anni più recenti un miglioramento collegato anche agli interventi del PNRR. Per il proprietario spossessato, tuttavia, il dato decisivo non è soltanto la durata statistica del giudizio, ma l’intervallo tra la perdita della disponibilità materiale del bene e la sua effettiva restituzione.8
La giurisprudenza di Strasburgo ha più volte censurato l’Italia per l’ineffettività dei rimedi contro l’eccessiva durata dei procedimenti e, in particolare, per i ritardi nel pagamento degli indennizzi riconosciuti ai sensi della legge Pinto. In materia di rilascio, anche la Corte costituzionale, pronunciandosi sulla sospensione emergenziale delle procedure esecutive durante la pandemia, ne ha ammesso la compatibilità con la Costituzione soltanto in ragione del carattere eccezionale e temporaneo della misura, segnalando implicitamente il limite oltre il quale la compressione della posizione proprietaria non può ulteriormente protrarsi.910
Il costo patrimoniale dell’occupazione non può però essere descritto oggi negli stessi termini del passato. A decorrere dal 2023, l’art. 1, comma 759, lett. g-bis), l. 27 dicembre 2019, n. 160, introdotto dalla legge di bilancio 2023, esenta dall’IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria nei casi previsti dalla norma o sia stata denunciata l’occupazione abusiva. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 60 del 2024, ha inoltre dichiarato illegittima la disciplina previgente nella parte in cui non prevedeva l’esenzione per gli immobili abusivamente occupati e tempestivamente denunciati, ritenendo irragionevole assoggettare a imposizione una situazione che, nel periodo di indisponibilità, non costituisce un effettivo indice di capacità contributiva. La vicenda tributaria conferma che il problema dell’occupazione non investe soltanto la tutela reale del bene, ma l’intero statuto economico della proprietà privata.11
3. La riforma del 2025
3.1. L’art. 634-bis c.p.: struttura e selettività della nuova fattispecie
L’art. 10 del d.l. n. 48 del 2025, convertito dalla l. n. 80 del 2025, ha introdotto nel codice penale l’art. 634-bis, rubricato “Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui“, e nel codice di procedura penale l’art. 321-bis. Il nuovo delitto punisce con la reclusione da due a sette anni chi, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, oppure impedisce il rientro nell’immobile al proprietario o al legittimo detentore. Alla stessa pena soggiace chi si appropria dell’immobile mediante artifizi o raggiri o cede ad altri l’immobile occupato; il secondo comma estende la risposta sanzionatoria, fuori dei casi di concorso, alle condotte di intermediazione o cooperazione nell’occupazione e alla ricezione o corresponsione di denaro o altra utilità per essa.12
La norma è più severa dell’art. 633 c.p., ma al tempo stesso più selettiva. Non incrimina qualsiasi permanenza sine titulo: il primo nucleo tipico richiede violenza o minaccia e riguarda un immobile destinato a domicilio altrui; le ipotesi di appropriazione fraudolenta, cessione e intermediazione sono specificamente descritte. Questa delimitazione riduce il rischio che il mero inadempimento civilistico venga automaticamente trasformato in illecito penale. Il conduttore che rimanga nell’immobile dopo la scadenza o la risoluzione del contratto non integra, per ciò solo, l’art. 634-bis: occorre verificare la presenza degli elementi modali e finalistici richiesti dalla disposizione.
La severità della cornice edittale è bilanciata da una causa di non punibilità per l’occupante che collabori all’accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all’ordine di rilascio. La scelta segnala la finalità eminentemente restitutoria della riforma: il legislatore privilegia il recupero rapido del bene rispetto alla prosecuzione della risposta punitiva quando l’occupante coopera. Il reato è normalmente procedibile a querela; la procedibilità d’ufficio opera quando il fatto è commesso nei confronti di persona incapace per età o infermità e, per effetto del coordinamento con l’art. 639-bis c.p., nelle ulteriori ipotesi contemplate da tale disposizione.
3.2. I rapporti con gli artt. 633 e 614 c.p. nelle prime applicazioni
Il nuovo art. 634-bis non ha sostituito l’art. 633 c.p. e neppure ha assorbito la violazione di domicilio ex art. 614 c.p. Prima dell’entrata in vigore della riforma, la Cassazione aveva escluso un rapporto di specialità tra gli artt. 614 e 633 c.p., ammettendone il concorso quando una medesima condotta integri gli elementi di entrambe le fattispecie. Questo principio conserva rilievo, ma l’ingresso dell’art. 634-bis impone ora una verifica ulteriore sui rapporti strutturali tra le norme.13
Una prima indicazione significativa proviene da Cass. pen., sez. II, n. 14670 del 2026. Chiamata a pronunciarsi su fatti anteriori alla riforma, la Corte ha respinto l’argomento secondo cui l’introduzione dell’art. 634-bis dimostrerebbe che le condotte di occupazione senza titolo non fossero già riconducibili all’art. 633. La nuova disposizione, secondo la Cassazione, riguarda un caso qualificato: l’occupazione o detenzione sine titulo attuata con violenza o minaccia e avente ad oggetto un immobile destinato al domicilio altrui. L’art. 633 conserva pertanto un proprio spazio applicativo, più ampio quanto all’oggetto materiale e meno esigente quanto alle modalità della condotta.14
Anche sul versante delle scriminanti la giurisprudenza ha confermato un’impostazione rigorosa ma non assoluta. In tema di art. 633 c.p., Cass. pen., sez. II, n. 34341 del 2025 ha ribadito che il diritto all’abitazione può assumere rilievo nello stato di necessità, ma soltanto in presenza di un pericolo grave, attuale e transitorio, con assoluta necessità della condotta e inevitabilità del pericolo. La mera esigenza di reperire stabilmente un alloggio non è sufficiente. Il dato è importante anche per il nuovo art. 634-bis: la vulnerabilità sociale non è irrilevante per il diritto penale, ma non determina una generale liceità dell’occupazione.15
3.3. L’art. 321-bis c.p.p. e la reintegrazione accelerata
La vera innovazione operativa è l’art. 321-bis c.p.p. Il primo comma prevede che, su richiesta del pubblico ministero, il giudice competente disponga con decreto motivato la reintegrazione nel possesso dell’immobile o delle pertinenze oggetto di occupazione arbitraria ai sensi dell’art. 634-bis c.p.; prima dell’esercizio dell’azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari. Il rimedio si affianca alle azioni civili e introduce, all’interno del procedimento penale, una misura specificamente orientata al ripristino della disponibilità del bene.
Un secondo e più incisivo binario opera quando l’immobile occupato sia l’unica abitazione effettiva del denunciante. In tale ipotesi gli ufficiali di polizia giudiziaria, dopo i primi accertamenti sull’arbitrarietà dell’occupazione, devono recarsi senza ritardo presso l’immobile; ove sussistano fondati motivi, ordinano il rilascio immediato e reintegrano il denunciante. In caso di diniego dell’accesso, resistenza, rifiuto o assenza dell’occupante, il rilascio coattivo è disposto previa autorizzazione del pubblico ministero. Il verbale è poi sottoposto a un meccanismo di trasmissione e convalida scandito da termini stringenti, la cui inosservanza determina la perdita di efficacia della reintegrazione.
Il procedimento realizza un evidente rovesciamento della logica tradizionale: nelle situazioni più urgenti, l’attesa non grava più integralmente sul soggetto spossessato. Tuttavia, la rapidità accentua il problema delle garanzie. La Relazione dell’Ufficio del Massimario ha segnalato sin dall’origine il rischio di interferenze con le procedure possessorie civili e la delicatezza degli accertamenti demandati alla polizia giudiziaria, chiamata a verificare in una fase iniziale sia l’unicità dell’abitazione del denunciante sia i “fondati motivi” dell’arbitrarietà dell’occupazione.16
4. I nodi aperti: proporzionalità, confine tra illecito civile e penale e garanzie processuali
Il primo nodo riguarda la proporzionalità. La cornice da due a sette anni accomuna condotte molto differenti: dall’occupazione realizzata con violenza o minaccia all’appropriazione mediante artifizi o raggiri, fino alla cessione dell’immobile già occupato. La scelta risponde all’intento di colpire anche le occupazioni organizzate e i circuiti di intermediazione illegale, ma espone la disposizione a un controllo particolarmente rigoroso sul piano dell’offensività concreta e della commisurazione della pena. La dottrina aveva evidenziato il problema già durante l’iter del provvedimento e lo ha ripreso dopo l’entrata in vigore della riforma.17
Il secondo nodo è il confine tra penalmente rilevante e civilisticamente illecito. La formula “detiene senza titolo”, se isolata dal resto della disposizione, potrebbe apparire molto ampia. Una lettura sistematica impone invece di collegarla alle modalità tipiche espressamente richieste dal primo comma e alla destinazione domiciliare dell’immobile. In tal modo l’art. 634-bis non diventa una clausola generale di criminalizzazione di ogni detenzione divenuta illegittima. Rimangono affidate alla disciplina civile — e, ricorrendone i presupposti, ad altre fattispecie penali — le controversie nelle quali manchino violenza, minaccia, frode o le ulteriori condotte tipizzate dalla norma.
Il terzo nodo è processuale. L’art. 321-bis è collocato nel titolo dedicato alle misure cautelari reali, ma la reintegrazione non coincide strutturalmente con un sequestro preventivo. Questa peculiarità ha già prodotto un problema di tutela della persona offesa. Con la sentenza n. 26350 del 14 luglio 2026, la seconda sezione penale della Cassazione ha escluso che il proprietario o comunque la persona offesa possa utilizzare l’appello previsto dall’art. 322-bis c.p.p. contro il provvedimento con cui il giudice rigetta la richiesta di reintegrazione formulata dal pubblico ministero: l’estensione dei rimedi propri del sequestro preventivo non può essere ricavata dalla sola collocazione topografica dell’art. 321-bis. Prima della pronuncia, una parte della dottrina processualpenalistica aveva invece sostenuto la tesi opposta, ritenendo estensibili in via interpretativa i mezzi di impugnazione previsti per il sequestro preventivo proprio al fine di evitare un vuoto di tutela per l’occupante e per il denunciante. La Cassazione ha chiuso la questione in senso restrittivo, rendendo così concreta una criticità già segnalata in dottrina: il soggetto che la riforma intende proteggere con un rimedio accelerato può trovarsi privo di uno specifico mezzo di impugnazione contro il diniego, e un eventuale correttivo non potrà che provenire da un intervento del legislatore.18
La questione non è marginale. La tassatività delle impugnazioni impedisce soluzioni creative in via interpretativa, ma l’assenza di un rimedio ad hoc pone un problema di coerenza sistematica rispetto alla finalità dichiarata della riforma. Allo stesso tempo, anche l’occupante destinatario di una reintegrazione urgente deve poter beneficiare di garanzie adeguate, soprattutto quando esista una controversia seria sul titolo o sulla stessa destinazione domiciliare del bene. L’effettività della tutela proprietaria non richiede la compressione del contraddittorio oltre ciò che l’urgenza renda strettamente necessario; richiede, piuttosto, un procedimento rapido ma giuridicamente controllabile.
Infine, resta il problema delle situazioni di vulnerabilità. L’art. 634-bis e l’art. 321-bis non possono essere caricati della funzione di risolvere il disagio abitativo. La tutela del domicilio e della proprietà e la protezione delle persone prive di alloggio appartengono a piani diversi, che devono essere coordinati ma non confusi. L’eventuale presenza di minori, disabili o persone in condizioni di grave fragilità può richiedere l’intervento dei servizi sociali e delle amministrazioni territoriali, ma non trasforma di per sé l’occupazione in un titolo di godimento. Simmetricamente, l’insufficienza delle politiche abitative non può essere trasferita integralmente sul singolo proprietario.
5. Considerazioni conclusive
La riforma del 2025 segna una discontinuità reale, ma la sua portata va misurata con precisione. L’ordinamento non era privo di rimedi prima dell’art. 634-bis: esistevano tutela possessoria, azioni petitorie e restitutorie, risarcimento del danno, art. 633 c.p. e sequestro preventivo. Ciò che mancava era soprattutto un meccanismo penale-restitorio specificamente calibrato sull’occupazione del domicilio e capace, in determinate situazioni, di comprimere drasticamente il tempo necessario per il recupero del bene.
Il nuovo assetto rafforza quindi l’effettività, ma non crea una tutela universale contro qualsiasi occupazione senza titolo. L’art. 634-bis è una fattispecie qualificata, definita dall’oggetto domiciliare e dalle modalità della condotta; l’art. 633 continua a operare in un’area autonoma. Le prime pronunce del 2026 confermano questa lettura e mostrano, al contempo, che il vero terreno di assestamento sarà processuale: il coordinamento con i rimedi civili, il controllo sugli accertamenti urgenti e la disciplina delle impugnazioni sono destinati a incidere sulla concreta credibilità della riforma almeno quanto la severità della pena.
Il bilancio è dunque positivo ma non definitivo. La tutela della proprietà non può ridursi alla proclamazione del diritto né la tutela dell’abitazione può tradursi nella stabilizzazione di situazioni arbitrarie. Un ordinamento efficace deve riuscire a restituire rapidamente il bene a chi ne ha diritto e, nello stesso tempo, impedire che l’esecuzione della legge sostituisca le politiche sociali che competono alle istituzioni. È precisamente in questo equilibrio — tra effettività, proporzionalità e garanzie — che si misurerà la tenuta dell’intervento del 2025.
1 Art. 42, secondo comma, Cost.: “La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti“.
2 Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Parigi, 20 marzo 1952, art. 1.
3 Ministero dell’Interno – Ufficio Centrale di Statistica, Gli sfratti in Italia: andamento delle procedure di rilascio di immobili ad uso abitativo, pubblicazione annuale. Il dato statistico sugli sfratti è richiamato come indicatore del contenzioso abitativo e non come misura diretta delle occupazioni prive di titolo.
4 Art. 1168 c.c. e art. 703 c.p.c. Sulla tutela possessoria v., in generale, C.M. Bianca, Diritto civile, VI, La proprietà, Giuffrè, Milano, 2017; A. Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, Jovene, Napoli, 2014. L’art. 703 c.p.c. prevede che il giudice provveda secondo gli artt. 669-bis ss. c.p.c., in quanto compatibili.
5 Cass. civ., sez. un., 15 novembre 2022, n. 33645. Le Sezioni Unite distinguono la perdita concreta della possibilità di godimento dalla mera facoltà astratta di non uso e ammettono, ove ne ricorrano i presupposti, la liquidazione equitativa del danno, anche mediante il parametro del canone locativo di mercato.
6 Art. 633 c.p., nel testo vigente: reclusione da uno a tre anni e multa da euro 103 a euro 1.032; nelle ipotesi aggravate del secondo comma, reclusione da due a quattro anni e multa da euro 206 a euro 2.064, con procedibilità d’ufficio. Per l’inquadramento generale v. G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale. Parte speciale, vol. II, Zanichelli, Bologna, 2021.
7 Cass. pen., sez. II, 16 ottobre 2025 (dep. 17 novembre 2025), n. 37419, Rv. 288849-01: il delitto di invasione di terreni o edifici ha natura permanente quando l’occupazione si protrae nel tempo e la prescrizione decorre dal rilascio spontaneo o coattivo dell’immobile.
8 Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani (Università Cattolica del Sacro Cuore), La giustizia civile italiana resta la più lenta d’Europa, ma c’è qualche miglioramento, 2020, su dati CEPEJ. Le rilevazioni successive registrano un miglioramento dei tempi di definizione, pur permanendo criticità comparative.
9 Corte EDU, sez. II, 31 marzo 2009, Simaldone c. Italia, ric. n. 22644/03; Corte EDU, sez. II, 21 dicembre 2010, Gaglione e altri c. Italia, ric. n. 45867/07.
10 Corte cost., 11 novembre 2021, n. 213, sulla sospensione emergenziale delle procedure esecutive di rilascio: la Corte ne ha valorizzato il carattere eccezionale e temporalmente delimitato.
11 Art. 1, comma 759, lett. g-bis), l. 27 dicembre 2019, n. 160, introdotto dall’art. 1, comma 81, l. 29 dicembre 2022, n. 197, con decorrenza dal 1° gennaio 2023. V. inoltre Corte cost., 18 aprile 2024, n. 60, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina previgente, per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui non prevedeva l’esenzione IMU per gli immobili non utilizzabili né disponibili a seguito di occupazione abusiva tempestivamente denunciata.
12 Art. 10, d.l. 11 aprile 2025, n. 48, conv. con modif. dalla l. 9 giugno 2025, n. 80. Per una ricostruzione sistematica: Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di cassazione, Relazione n. 33/2025, Roma, 23 giugno 2025.
13 Cass. pen., sez. V, 26 marzo 2025 (dep. 9 maggio 2025), n. 17653: la violazione di domicilio e l’invasione arbitraria di edifici non sono in rapporto di specialità e possono concorrere quando siano integrati gli elementi di entrambe le fattispecie.
14 Cass. pen., sez. II, 22 aprile 2026, n. 14670. Pronunciandosi su fatti anteriori alla riforma, la Corte ha chiarito che il nuovo art. 634-bis c.p. disciplina il particolare caso dell’occupazione o detenzione sine titulo attuata con violenza o minaccia e avente ad oggetto un immobile destinato al domicilio altrui, senza escludere l’autonoma area applicativa dell’art. 633 c.p.
15 Cass. pen., sez. II, 23 settembre 2025 (dep. 21 ottobre 2025), n. 34341: lo stato di necessità può operare anche in relazione alla compromissione del diritto all’abitazione, purché ricorrano un pericolo grave, attuale e transitorio, l’assoluta necessità della condotta e l’inevitabilità del pericolo; non è sufficiente l’esigenza di reperire stabilmente un alloggio.
16 Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di cassazione, Relazione n. 33/2025, cit., che segnala sia le possibili interferenze tra reintegrazione penale e procedimento possessorio ex art. 703 c.p.c., sia la delicatezza degli accertamenti preliminari sull’arbitrarietà dell’occupazione e sull’unicità dell’abitazione del denunciante.
17 M. Pelissero, A proposito del disegno di legge in materia di sicurezza pubblica: i profili penalistici, in Sistema penale, 27 maggio 2024; M. Gambardella, Occupazione arbitraria di immobili e figure di “resistenza passiva” nel recente decreto-legge in materia di sicurezza pubblica, in Rivista Penale Diritto e Procedura, 2025; G. Amato, Occupazione abusiva, nuovo reato e previsto il reintegro accelerato, in Guida al diritto, n. 16, 2025, p. 92 ss.; O. Calavita, Occupazione abusiva di immobile adibito a domicilio e reintegrazione nel possesso (“sgombero”): tra luci e ombre, in La legislazione penale, 2026, pp. 1-34.
18 Cass. pen., sez. II, 14 luglio 2026, n. 26350. La Corte ha escluso la legittimazione della persona offesa a proporre appello ex art. 322-bis c.p.p. contro il rigetto della richiesta di reintegrazione avanzata dal pubblico ministero ex art. 321-bis, comma 1, c.p.p., rilevando che la reintegrazione non condivide struttura e contenuto del sequestro preventivo e che il regime delle impugnazioni non è estensibile sulla sola base della collocazione topografica della norma.
Bibliografia essenziale
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Eliana Castello