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Comite, N. (2026). Solidarietà ed eguaglianza nel diritto civile moderno: persona, autonomia privata e legalità costituzionale. Aequitas Magazine, 9, 18-27.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.22275216
ABSTRACT (EN) This article examines the relationship between the constitutional principles of equality and solidarity and the institutions of private law, starting from the central role assigned to the person by Articles 2 and 3 of the Italian Constitution. It argues that substantive equality cannot be mechanically transplanted into private relationships as a general redistributive rule. Rather, it operates through the hierarchy of sources, constitution-oriented interpretation, general clauses, protective legislation and judicial review of the exercise of private autonomy. Particular attention is paid to good faith, the protection of weaker parties, the social function of property and economic initiative, and the contribution of European Union law, especially Articles 20 and 21 of the Charter of Fundamental Rights. The article proposes a model balancing social justice and contractual autonomy, in which solidarity operates as a criterion for controlling private power without eliminating individual freedom. The impact of equality on private relationships is therefore reconstructed according to a variable-intensity approach, depending on the relevant source, the structure of the relationship and the legal technique through which the principle is concretised.
ABSTRACT (IT) Il contributo esamina il rapporto tra i principi costituzionali di eguaglianza e solidarietà e gli istituti del diritto civile, muovendo dalla centralità della persona delineata dagli artt. 2 e 3 Cost. La tesi sostenuta è che l’eguaglianza sostanziale non possa essere trasposta meccanicamente nei rapporti interprivati come criterio generale di perequazione, ma operi attraverso il sistema delle fonti, l’interpretazione costituzionalmente orientata, le clausole generali, le discipline di protezione e il controllo sull’esercizio dell’autonomia privata. In questa prospettiva vengono analizzati il ruolo della buona fede, la tutela delle posizioni deboli, la funzione sociale della proprietà e dell’iniziativa economica, nonché il contributo del diritto dell’Unione europea, con particolare riguardo agli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali. L’indagine propone un modello di equilibrio tra giustizia sociale e autonomia negoziale, nel quale la solidarietà costituisce criterio di responsabilizzazione del potere privato senza annullare la libertà contrattuale. L’incidenza dell’eguaglianza nei rapporti privatistici è ricostruita secondo un criterio di intensità variabile, dipendente dalla fonte, dalla struttura del rapporto e dalla tecnica normativa mediante la quale il principio viene concretizzato.
SOMMARIO: 1. Persona e legalità costituzionale – 2. Eguaglianza formale, eguaglianza sostanziale e pari dignità sociale – 3. Solidarietà e autonomia privata – 4. Le clausole generali come luogo di concretizzazione dei valori costituzionali – 5. Eguaglianza, tutela del contraente debole e rischio di un improprio egualitarismo – 6. Diritto civile, fiscalità e tecniche di redistribuzione – 7. La dimensione europea dell’eguaglianza e la Drittwirkung – 8. Il ruolo dell’interprete e i limiti dell’intervento giudiziale – 9. Conclusioni.
1. Persona e legalità costituzionale
Oggi il punto di confluenza di una pluralità di culture giuridiche è rappresentato dalla persona, riconosciuta quale riferimento di valore dell’ordinamento. La Costituzione italiana non assume l’individuo come mera unità astratta di imputazione di rapporti patrimoniali, ma riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali nelle quali si svolge la sua personalità. Ne deriva che la tutela della persona concorre a fondare la legittimità dell’ordinamento e costituisce un criterio di lettura anche delle categorie tradizionali del diritto privato.1
In questa prospettiva è importante distinguere la persona umana postulata dalla Costituzione dalla figura del soggetto delineata, in termini prevalentemente tecnico-formali, dal codice civile. La soggettività codicistica svolge una funzione indispensabile di imputazione di situazioni giuridiche e rapporti, ma non esaurisce la dimensione assiologica della persona. L’art. 2 Cost. proietta quest’ultima verso il libero sviluppo della personalità e, insieme, collega diritti inviolabili e doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Il passaggio dal soggetto alla persona non determina l’abbandono delle categorie civilistiche; impone piuttosto di interpretarle nel quadro della legalità costituzionale.2
La costituzionalizzazione del diritto civile non equivale, dunque, a una sostituzione del codice con la Costituzione. Essa richiede un metodo unitario: le norme civilistiche continuano a disciplinare i rapporti privati, ma il loro significato deve essere ricostruito alla luce dei principi superiori e del sistema complessivo delle fonti. Da questo punto di vista, persona, dignità, solidarietà ed eguaglianza non costituiscono formule programmatiche estranee alla tecnica privatistica, bensì criteri capaci di incidere sulla funzione degli istituti, sul contenuto delle clausole generali e sui limiti dell’autonomia negoziale. La tesi che qui si propone è che l’incidenza dell’eguaglianza nei rapporti privatistici debba essere valutata secondo un criterio di intensità variabile: essa cresce o si attenua in ragione della fonte applicabile, della struttura del rapporto e della tecnica normativa attraverso cui il principio viene reso operativo.3
2. Eguaglianza formale, eguaglianza sostanziale e pari dignità sociale
I principi di solidarietà e di eguaglianza trovano un punto di raccordo nella pari dignità sociale. Tale nozione non si esaurisce nel divieto di discriminazioni arbitrarie, ma esprime l’esigenza che ciascuna persona sia riconosciuta come titolare di eguale valore e sia posta, nei limiti delle possibilità dell’ordinamento, nelle condizioni di sviluppare la propria personalità. In questo senso va letto anche l’art. 4, secondo comma, Cost., che collega la libertà di scelta dell’attività alla partecipazione, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, al progresso materiale o spirituale della società.
L’art. 3 Cost. presenta due dimensioni distinte ma complementari. Il primo comma sancisce l’eguaglianza formale e il divieto di discriminazioni; il secondo affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli economici e sociali che, limitando di fatto libertà ed eguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona e l’effettiva partecipazione dei lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. La celebre immagine di Calamandrei della Costituzione come «rivoluzione promessa» richiama precisamente la tensione tra proclamazione formale dei diritti e loro concreta attuazione.4
L’art. 3 deve essere letto nella sua unitarietà e in collegamento con gli artt. 1 e 2 Cost., nonché con le disposizioni che conformano gli istituti fondamentali della struttura privatistica: la libertà associativa di cui all’art. 18, l’iniziativa economica privata di cui all’art. 41 e la proprietà di cui all’art. 42. Non si tratta di annullare le differenze, ma di impedire che esse si traducano in discriminazioni o in diseguaglianze giuridicamente ingiustificate. In questa distinzione è particolarmente feconda la prospettiva che separa le differenze, riferibili alle identità e alle caratteristiche delle persone, dalle diseguaglianze nelle condizioni materiali e nell’effettività dei diritti.5
La parità di trattamento rappresenta pertanto una componente dell’eguaglianza, ma non la esaurisce. Trattare nello stesso modo situazioni significativamente diverse può essere altrettanto irragionevole che trattare diversamente situazioni omogenee. L’eguaglianza costituzionale, soprattutto nella sua dimensione sostanziale, impone di considerare le condizioni reali nelle quali i diritti vengono esercitati. Ciò non significa perseguire un egualitarismo indifferenziato, ma rendere compatibili le differenze con la pari dignità e con l’effettività delle libertà.
La conseguenza è che l’eguaglianza sostanziale non coincide con una generica redistribuzione giudiziale dei vantaggi e degli svantaggi. Essa opera attraverso una pluralità di tecniche: legislazione sociale, servizi pubblici, imposizione tributaria progressiva, discipline di protezione, divieti di discriminazione e interpretazione delle clausole generali. In questa pluralità si coglie la connessione tra eguaglianza e solidarietà, perché il riequilibrio delle condizioni di partenza richiede che la libertà individuale sia esercitata entro un ordine che tenga conto della posizione degli altri consociati.6
3. Solidarietà e autonomia privata
La questione più delicata è stabilire come i principi costituzionali incidano sui rapporti tra privati. Sarebbe metodologicamente improprio trapiantare sic et simpliciter l’art. 3 Cost. in ogni rapporto civilistico, assumendolo come una norma generale di perequazione tra contraenti. Il diritto civile tutela anche libertà, autodeterminazione, proprietà e iniziativa economica: valori anch’essi costituzionalmente rilevanti. Il problema non è quindi scegliere tra autonomia e solidarietà, ma individuare il loro corretto bilanciamento nel sistema.7
L’autonomia privata non è uno spazio sottratto alla Costituzione. Essa costituisce, al contrario, una forma di esplicazione della libertà della persona e dell’iniziativa economica; proprio per questo incontra limiti e criteri di conformazione. L’art. 41 Cost., nel testo vigente, esclude che l’iniziativa economica possa svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Analogamente, l’art. 42 riconosce la proprietà privata ma ne affida alla legge la determinazione dei modi di acquisto, di godimento e dei limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale.
In questa prospettiva, la solidarietà non impone alle parti un’indeterminata benevolenza reciproca né consente al giudice di riscrivere il contratto secondo un proprio modello di giustizia. Essa agisce come principio di responsabilizzazione dell’esercizio dei poteri privati: quanto maggiore è la capacità di una posizione contrattuale, proprietaria o imprenditoriale di incidere sulla sfera altrui, tanto più rilevano i limiti derivanti dalla correttezza, dalla buona fede, dal divieto di abuso e dalle discipline imperative poste a tutela di interessi costituzionalmente apprezzabili.
Il dibattito sulla Drittwirkung dei diritti fondamentali mostra, peraltro, che la questione non può essere risolta con una formula unica. L’efficacia dei principi costituzionali nei rapporti tra privati può essere diretta in alcuni ambiti e mediata, in altri, dalle norme civilistiche, dalle clausole generali e dalla legislazione di settore. Il punto decisivo è evitare due opposti riduzionismi: da un lato l’idea che il diritto privato sia costituzionalmente neutrale; dall’altro la convinzione che il richiamo ai principi autorizzi una correzione giudiziale illimitata dell’autonomia privata.8
Il confronto dottrinale riguarda, in effetti, soprattutto le modalità di questa penetrazione. Accanto alle ricostruzioni che valorizzano la precettività immediata dei principi costituzionali nei rapporti civili, si collocano impostazioni più caute, che insistono sulla mediazione delle regole positive, delle clausole generali e del sistema dei rimedi, al fine di preservare prevedibilità e coerenza della decisione. In questa seconda prospettiva, il problema non è negare la forza normativa dei principi, ma sottoporne l’impiego a un controllo sistematico che distingua la concretizzazione del principio dalla creazione giudiziale di una regola svincolata dal diritto positivo. Anche sul versante dell’Unione europea, l’efficacia orizzontale dei diritti fondamentali va ricostruita alla luce della specifica struttura dell’ordinamento sovranazionale e del relativo ambito di applicazione.9
4. Le clausole generali come luogo di concretizzazione dei valori costituzionali
Le clausole generali costituiscono uno dei luoghi privilegiati nei quali i valori costituzionali entrano nella dinamica civilistica. Correttezza, buona fede, equità, diligenza, stato di necessità e bisogno non sono formule vuote: richiedono una concretizzazione che tenga conto della funzione del rapporto, della posizione delle parti e dei valori dell’ordinamento. La giustizia sociale può quindi incidere sull’individuazione del contenuto specifico che tali clausole assumono nel caso concreto, consentendo un contemperamento tra interesse individuale e interessi relazionali o generali.
Il contratto, in particolare, non produce soltanto gli effetti espressamente voluti dalle parti. L’art. 1374 c.c. prevede la sua integrazione ad opera della legge, degli usi e dell’equità; l’art. 1375 impone l’esecuzione secondo buona fede. La riflessione civilistica ha da tempo mostrato come l’integrazione del regolamento contrattuale non sia una semplice operazione di riempimento di lacune, ma possa costituire il punto di ingresso di esigenze che il sistema considera meritevoli di tutela.10
Questa funzione non annulla la volontà negoziale. Il contratto resta un atto di autonomia e la libertà di determinazione del contenuto conserva un ruolo centrale. Tuttavia, il suo esercizio deve essere compatibile con norme imperative, ordine pubblico, buon costume e principi che l’ordinamento rende operativi attraverso specifiche disposizioni o clausole generali. È qui che si misura la distanza tra una concezione puramente volontaristica del contratto e una lettura funzionale, attenta agli effetti che il regolamento negoziale produce sulle persone e sul mercato.11
La buona fede oggettiva è l’esempio più significativo. Essa non coincide con uno stato psicologico, ma impone lealtà, cooperazione e protezione dell’altrui sfera giuridica nei limiti in cui ciò sia compatibile con il rapporto. La giurisprudenza di legittimità ha collegato tale clausola al principio di solidarietà dell’art. 2 Cost., riconoscendole una funzione capace di incidere sul modo di esercizio dei diritti contrattuali e di impedire comportamenti formalmente consentiti ma sostanzialmente abusivi.12
Il richiamo costituzionale alla solidarietà deve, tuttavia, restare giuridicamente controllabile. La buona fede non può diventare una clausola di equità generale con la quale sostituire la valutazione del giudice al programma negoziale. Essa opera entro il rapporto, alla luce della sua causa concreta, dell’affidamento generato e della proporzionalità tra interesse perseguito e sacrificio imposto alla controparte. In questa dimensione la solidarietà rafforza, anziché indebolire, la certezza del diritto: impedisce che il potere contrattuale venga esercitato in modo incoerente con la funzione che l’ordinamento gli riconosce.
5. Eguaglianza, tutela del contraente debole e rischio di un improprio egualitarismo
Il principio di eguaglianza assume particolare rilievo quando il rapporto privatistico presenta una significativa asimmetria di potere. La protezione del consumatore, del lavoratore, del conduttore, del cliente nei mercati regolati e, più in generale, del contraente esposto a condizioni predisposte unilateralmente mostra che la libertà contrattuale non può essere valutata soltanto sul piano formale. La semplice manifestazione del consenso non garantisce, di per sé, che il regolamento sia il risultato di una negoziazione effettivamente libera e consapevole. La riflessione più recente sulla vulnerabilità mostra, inoltre, che la debolezza negoziale non coincide necessariamente con una categoria soggettiva fissa, ma può derivare dalle concrete condizioni nelle quali la persona esercita la propria autonomia.13
La legislazione di protezione rappresenta una tecnica tipica di attuazione dell’eguaglianza sostanziale nel diritto civile. Il Codice del consumo, ad esempio, interviene sulle clausole vessatorie, sugli obblighi informativi e sui rimedi, non per negare l’autonomia contrattuale ma per ricostruire condizioni minime di effettività della scelta. In modo analogo, numerose discipline settoriali impongono trasparenza e correttezza quando una parte dispone di informazioni, potere economico o capacità organizzativa nettamente superiori.
Ciò non autorizza, però, a identificare ogni disparità economica con una diseguaglianza giuridicamente illecita. La differenza di forza contrattuale è fisiologica in molti mercati; diventa giuridicamente rilevante quando l’ordinamento la assume come presupposto di una disciplina protettiva, quando conduce a discriminazioni vietate o quando l’esercizio del potere contrattuale contrasta con specifici doveri di correttezza. La protezione della parte debole deve quindi restare ancorata a parametri normativi e non trasformarsi in un diritto di categoria privo di giustificazione.
Il rischio, già percepibile nel dibattito tradizionale sull’art. 3, secondo comma, Cost., è che una lettura indiscriminatamente perequativa produca nuovi privilegi anziché rimuovere ostacoli. L’eguaglianza sostanziale richiede trattamenti differenziati quando le situazioni siano realmente differenti e quando la differenziazione sia ragionevole, proporzionata e funzionale all’effettività dei diritti. È quindi la giustificazione del trattamento, non la sua uniformità, a costituire il criterio decisivo.
6. Diritto civile, fiscalità e tecniche di redistribuzione
Una parte significativa della giustizia sociale si realizza fuori dal singolo rapporto contrattuale. L’art. 53 Cost. stabilisce che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva e che il sistema tributario è informato a criteri di progressività. Il dato è importante anche per il civilista: non ogni squilibrio sociale deve essere corretto intervenendo direttamente sul contenuto dei rapporti tra privati. In molti casi la redistribuzione è più coerentemente affidata alla fiscalità, alla spesa pubblica e alle politiche sociali.14
Un esempio storico è offerto dalla disciplina delle locazioni. L’art. 75 della l. 27 luglio 1978, n. 392 istituiva un fondo sociale destinato a sostenere i conduttori meno abbienti. Quel riferimento, tuttavia, non può essere utilizzato oggi come se descrivesse il diritto vigente: la l. 9 dicembre 1998, n. 431 ha abrogato, per le locazioni abitative, ampie parti della disciplina precedente e ha introdotto, all’art. 11, il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Il dato conserva valore teorico perché mostra una tecnica di solidarietà che non scarica integralmente sul singolo locatore il costo della protezione sociale, ma lo distribuisce attraverso strumenti pubblici.15
Questo modello consente di precisare il rapporto tra eguaglianza e diritto civile. Quando la finalità è redistributiva in senso generale, il prelievo e la spesa pubblica possono risultare strumenti più coerenti rispetto alla modifica occasionale di singoli rapporti. Diversamente, quando è in gioco la correttezza del regolamento contrattuale o la protezione da una specifica asimmetria, la disciplina civilistica può intervenire direttamente. La scelta della tecnica deve dipendere dalla natura dell’interesse e dalla struttura del problema, non da una generica preferenza per la perequazione.
Anche la giurisprudenza costituzionale mostra che l’eguaglianza richiede un controllo di ragionevolezza delle differenziazioni legislative. Nella sentenza n. 5 del 1980, in materia di indennità di espropriazione, la Corte costituzionale censurò il trattamento differenziato di aree sostanzialmente omogenee, sottolineando l’irrazionalità di una maggiorazione riconosciuta soltanto ai suoli interni al perimetro urbano quando quelli immediatamente adiacenti presentavano caratteristiche analoghe. Il caso è significativo perché dimostra che l’art. 3 non impone uniformità astratta, ma coerenza del criterio di differenziazione rispetto alle situazioni considerate.16
7. La dimensione europea dell’eguaglianza e la Drittwirkung
Il diritto civile contemporaneo non può più essere letto esclusivamente entro il perimetro nazionale. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea afferma, all’art. 20, l’eguaglianza davanti alla legge e, all’art. 21, un articolato divieto di discriminazione. Tali norme non cancellano l’art. 3 Cost., ma concorrono a formare un sistema multilivello di tutela nel quale il civilista deve coordinare Costituzione, diritto dell’Unione, legislazione nazionale e discipline settoriali. Occorre, tuttavia, rispettare l’art. 51 della Carta: essa vincola gli Stati membri quando danno attuazione al diritto dell’Unione e non costituisce una fonte generale applicabile a qualsiasi controversia puramente interna.17
Proprio sul terreno antidiscriminatorio si sono sviluppate alcune delle più rilevanti forme di efficacia orizzontale dei diritti fondamentali europei. Nella causa Egenberger, la Corte di giustizia ha valorizzato l’art. 21 della Carta in una controversia di lavoro tra privati, in connessione con la direttiva 2000/78/CE, riconoscendo al giudice nazionale il compito di assicurare una tutela effettiva contro la discriminazione fondata sulla religione o sulle convinzioni personali.18
La successiva sentenza Cresco Investigation ha ulteriormente chiarito che il principio di non discriminazione sancito dall’art. 21, paragrafo 1, della Carta può conferire diritti azionabili anche in controversie tra privati nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione. La rilevanza sistematica di questa giurisprudenza è evidente: l’efficacia orizzontale non è più soltanto un problema teorico, ma una tecnica operativa in specifici settori europeizzati. Al tempo stesso, proprio la delimitazione dell’ambito di applicazione impedisce di generalizzare il modello a ogni rapporto civilistico.19
La dimensione europea rafforza pertanto una conclusione già ricavabile dal diritto interno: l’eguaglianza opera nel diritto privato con intensità variabile. Talvolta attraverso divieti direttamente opponibili; talvolta mediante norme imperative; talvolta attraverso l’interpretazione delle clausole generali; talvolta ancora mediante obblighi positivi del legislatore. Parlare di Drittwirkung significa, quindi, interrogarsi non soltanto sul se, ma soprattutto sul come e entro quali limiti i diritti fondamentali penetrino nelle relazioni private.20
8. Il ruolo dell’interprete e i limiti dell’intervento giudiziale
L’interprete assume in questo quadro una responsabilità particolarmente delicata. La Costituzione non può essere disattesa nella soluzione del caso concreto, ma neppure utilizzata come formula retorica capace di giustificare qualsiasi esito. L’argomentazione deve rendere visibile il percorso che collega il principio alla regola applicata: individuazione della disposizione civilistica rilevante, interpretazione sistematica, verifica della compatibilità costituzionale ed europea, bilanciamento tra interessi e scelta del rimedio coerente con il sistema.
La stessa buona fede dimostra la necessità di questo controllo metodologico. Se utilizzata in modo rigoroso, consente di reprimere comportamenti opportunistici, tutelare affidamenti ragionevoli e integrare doveri di cooperazione. Se utilizzata come criterio libero di giustizia del caso concreto, rischia invece di compromettere prevedibilità e autonomia. La legalità costituzionale non coincide con la discrezionalità giudiziale: richiede motivazioni più forti proprio perché il ricorso ai principi amplia l’orizzonte interpretativo.
Una civilistica costituzionalmente orientata deve pertanto mantenere insieme due esigenze. La prima è evitare che le categorie privatistiche divengano schermi formalistici capaci di neutralizzare la dignità, la solidarietà e l’eguaglianza. La seconda è impedire che i principi vengano impiegati come clausole generali senza confini, sostitutive della legge e dell’autonomia. Il punto di equilibrio si trova nella concretizzazione controllabile: i principi guidano l’interpretazione, ma devono tradursi in ragioni giuridiche verificabili, riferite alla struttura del rapporto e al sistema delle fonti.21 Per ‘concretizzazione controllabile’ deve intendersi, dunque, un percorso argomentativo nel quale il principio sia collegato a una fonte riconoscibile, alla struttura concreta del rapporto, a un criterio di proporzionalità e a un rimedio già compatibile con il sistema: non una formula aperta che autorizzi il giudice a sostituire alla regola una propria valutazione di giustizia sostanziale.22
9. Conclusioni
Solidarietà ed eguaglianza costituiscono oggi componenti strutturali del diritto civile. La persona non è più soltanto il presupposto astratto di rapporti patrimoniali, ma il riferimento assiologico intorno al quale devono essere ricostruiti libertà negoziale, proprietà, responsabilità e attività economica. Questa trasformazione non determina la dissoluzione dell’autonomia privata: ne modifica il fondamento e ne rende visibili i limiti.
L’eguaglianza formale impedisce discriminazioni e differenziazioni irragionevoli; l’eguaglianza sostanziale orienta il legislatore e, attraverso tecniche determinate, consente di correggere ostacoli che rendono soltanto apparente la libertà. La solidarietà, dal canto suo, opera come criterio di responsabilizzazione dell’esercizio dei diritti e dei poteri privati. Nel contratto essa si manifesta soprattutto attraverso correttezza e buona fede; nelle discipline di protezione mediante norme imperative e rimedi; sul piano generale attraverso politiche redistributive e fiscali che evitano di trasferire casualmente sul singolo rapporto il costo della giustizia sociale.
La conclusione è, pertanto, duplice. Da un lato, non è più sostenibile un diritto civile impermeabile ai valori costituzionali ed europei; dall’altro, non è scientificamente corretto ricavare dagli artt. 2 e 3 Cost. un potere generale di riequilibrio giudiziale. L’eguaglianza nella giustizia sociale richiede misurato equilibrio, rispetto delle competenze istituzionali e attenzione al caso concreto. In questa misura l’apparato normativo può essere effettivamente posto al servizio della persona e la giurisprudenza può contribuire a realizzare la pari dignità senza sacrificare la certezza del diritto e l’autonomia responsabile dei privati.
1 Cfr. F.D. Busnelli, Diritto privato italiano. Radiografia di un sistema, in Rassegna di diritto civile, 2002, 1-2, p. 1 ss.
2 Cfr. P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti, 4a ed., 5 voll., Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2020; Id., “Norme costituzionali e rapporti di diritto civile”, in Rassegna di diritto civile, 1980, p. 95 ss.
3 Sul rapporto tra principi, regole e controllo dell’autonomia privata, cfr. A. D’Adda, Il contratto tra regole e principi, in Pactum, 2022, n. 1, pp. 25-34.
4 P. Calamandrei, Cenni introduttivi sulla Costituente e sui suoi lavori, in P. Calamandrei – A. Levi (dir.), Commentario sistematico alla Costituzione italiana, vol. I, Barbera, Firenze, 1950. La formula da richiamare è quella della “rivoluzione promessa”.
5 Cfr. L. Ferrajoli, Manifesto per l’uguaglianza, nuova ed., Laterza, Roma-Bari, 2019.
6 Cfr. P. Perlingieri, Eguaglianza, capacità contributiva e diritto civile, in Rassegna di diritto civile, 1980, n. 3, p. 724 ss.
7 Sul metodo di applicazione dei principi costituzionali ai rapporti civili, cfr. P. Perlingieri, Norme costituzionali e rapporti di diritto civile, op. cit.; E. Navarretta, Costituzione, Europa e diritto privato. Effettività e Drittwirkung ripensando la complessità giuridica, Giappichelli, Torino, 2017.
8 Per il dibattito sulla Drittwirkung, cfr. P. Femia (a cura di), Drittwirkung: principi costituzionali e rapporti tra privati. Un percorso nella dottrina tedesca, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2018; E. Navarretta, op. cit.
9 Cfr. A. D’Adda, Il contratto tra regole e principi, op. cit.; F. Costamagna, Diritti fondamentali e rapporti tra privati nell’ordinamento dell’Unione europea, Giappichelli, Torino, 2022.
10 Cfr. S. Rodotà, Le fonti di integrazione del contratto, Giuffrè, Milano, 1969.
11 Cfr. C.M. Bianca, Diritto civile, 3, Il contratto, 2a ed., Giuffrè, Milano, 2000; V. Roppo, Il contratto, 2a ed., Giuffrè, Milano, 2011.
12 Cfr. Cass. civ., sez. III, 15 febbraio 2007, n. 3462; Cass. civ., sez. III, 18 settembre 2009, n. 20106, che collega buona fede oggettiva e correttezza ai doveri di solidarietà di cui all’art. 2 Cost.
13 Cfr. E. Battelli, Vulnerabilità della persona e debolezza del contraente, in Rivista di diritto civile, 2023, n. 5, pp. 941-967.
14 Sul collegamento tra eguaglianza, capacità contributiva e sistema civilistico, cfr. P. Perlingieri, “Eguaglianza, capacità contributiva e diritto civile”, cit., p. 724 ss.
15 L’art. 75 della l. 27 luglio 1978, n. 392 istituiva il fondo sociale per l’integrazione dei canoni a favore dei conduttori meno abbienti. La l. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 14, comma 4, ha abrogato numerose disposizioni della l. n. 392/1978 limitatamente alle locazioni abitative; l’art. 11 della l. n. 431/1998 ha istituito il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.
16 Corte cost., 30 gennaio 1980, n. 5, ECLI:IT:COST:1980:5.
17 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 20, 21 e 51, nella versione pubblicata in GUUE C 202 del 7 giugno 2016.
18 Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, 17 aprile 2018, causa C-414/16, Vera Egenberger c. Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V., ECLI:EU:C:2018:257.
19 Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, 22 gennaio 2019, causa C-193/17, Cresco Investigation GmbH c. Markus Achatzi, ECLI:EU:C:2019:43.
20 Per una ricostruzione sistematica della penetrazione dei diritti fondamentali nei rapporti tra privati, cfr. E. Navarretta, op. cit.; P. Femia (a cura di), op. cit.
21 Cfr. P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti, op. cit.; E. Navarretta, op. cit.
22 In senso convergente sull’esigenza di controllo sistematico nell’impiego dei principi e sul ruolo delle clausole generali, cfr. A. D’Adda, Il contratto tra regole e principi, op. cit., pp. 25-34.
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Nicola Comite