Competenza della Sezione Specializzata Imprese: casistica e principi di diritto

Nel 2022, i titolari di alcuni canali YouTube adivano il Tribunale di Napoli Nord, citando YouTube LLC, Google Ireland Limited e Google Italy S.r.l. perché tali società, senza motivo e senza preavviso, avevano sospeso sine die i loro canali.

In particolare, i medesimi avevano chiesto al Giudice di ordinare alle controparti l’immediata riattivazione dei canali, con applicazione di una penale per ogni giorno di ritardo e condannarli al risarcimento dei danni per il periodo di sospensione.

Con ordinanza, il Tribunale di Napoli Nord dichiarava la propria incompetenza per materia in favore della Sezione Specializzata Imprese presso il Tribunale di Napoli, in quanto al fine di valutare la legittimità o meno dell’interruzione del servizio sarebbe stato necessario verificare incidentalmente se i ricorrenti a loro volta avessero violato il diritto d’autore con la pubblicazione sui propri accounts di materiale coperto da copyright, come eccepito dalle parti convenute nella loro memoria di costituzione.

Avvero l’ordinanza del Tribunale, uno solo degli attori ricorreva in Cassazione per il regolamento di competenza, sostenendo la violazione da parte del Giudice di prime cure del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato1 in quanto nell’atto introduttivo non vi era alcun riferimento alla violazione del diritto d’autore, indicata come eccezione dalle convenute solo nella comparsa di costituzione, perché prima di allora le società non avevano mai giustificato l’improvvisa sospensione del servizio.

La Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 2331/2023, decideva sul regolamento di competenza, osservando come non si potesse intravvedere nessuna violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato con “la necessità di un accertamento incidentale della violazione dei diritti d’autore, quale questione tecnicamente pregiudiziale, costituisce ragione di connessione rilevante ai fini dell’attrazione della controversia principale alla competenza specialistica della sezione specializzata in materia di impresa.”

Il Supremo Consesso motivava la propria scelta col fatto che anche gli attori avevano fatto menzione di pubblicazioni di opere cinematografie e secondo le convenute sarebbero stati già pendenti dei giudizi aventi oggetto l’accertamento della violazione del diritto d’autore dinanzi alla Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Napoli.

Il D.Lgs. 168 del 2003, art. 3, comma 12 lett. b), però stabilisce che le Sezioni specializzate sono competenti in tutti quei procedimenti che concernono il diritto d’autore e i diritti connessi nonché le controversie in materia di diritto industriale e, secondo la Cassazione, sebbene l’articolo citato nulla dica, la competenza specialistica ricorrerebbe non solo nei casi in cui l’oggetto della controversia rientri tra quelli di cui sopra, ma anche quando vi siano ragioni di connessione con tali materie, nella cosiddetta pregiudizialità tecnica: “ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, la competenza è estesa alle cause e ai procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2; la competenza concerne, dunque, anche le cause e i procedimenti connessi con le controversie in materia di diritto di autore.”3

Si rammenti tuttavia che, nell’ambito del potere del giudice, vi è quello di rilevare ex officio solo le eccezioni in senso improprio ossia le mere negazioni dei fatti costitutivi del diritto controverso, in quanto allegazioni di fatti sottratte alla disponibilità della parte e in grado di contestare autonomamente il fondamento della domanda.

Da qui discende che il primo obbligo del giudice è di decidere su tutta la domanda e non oltre, attenendosi ai limiti di quella formulata, né può pronunciarsi su quelle eccezioni la cui rilevabilità è rimessa all’iniziativa delle parti. Dunque il limite invalicabile è rappresentato dal modo in cui è posta la domanda introduttiva, o l’eventuale domanda riconvezionale.

Quanto detto è conforme alla norma codicistica4 e al principio che l’azione civile è su impulso di parte.5

L’interpretazione del contenuto della domanda, in sostanza su cosa il giudice sia chiamato a pronunciare, è discrezionale e spetta allo stesso giudice stabilirlo, la bussola per orientarsi poi è data da quanto dedotto e/o allegato dalle parti e dalla natura delle eccezioni sollevate, ossia se si tratti delle eccezioni proprie6 o di quelle in senso lato rilevabili anche d’ufficio.

Diversamente ragionando – ossia consentire al giudice di decidere anche sulle eccezioni sollevabili dalle parti – significherebbe ampliare il thema decidendum, perché questo consentirebbe l’allegazione e l’introduzione in giudizio di ulteriori fatti modificativi, impeditivi e estintivi, ontologicamente diversi da quelli a sostegno della domanda attorea.

Sono eccezioni in senso stretto: “quelle che corrispondono all’esercizio di azioni costitutive, come l’eccezione di annullamento (art. 1442, ult. comma, c.c.) o di rescissione del contratto (art. 1449, comma 2 c.c.), che possono essere fatte valere anche in caso di prescrizione delle rispettive azioni.

E ciò in considerazione del fatto che la fattispecie estintiva, modificativa o impeditiva, essendo diretta a tutelare un interesse particolare della parte, richiede comunque una espressa manifestazione di volontà dell’interessato affinché il giudice determini gli effetti della fattispecie costitutiva medesima, non diversamente da quanto accadrebbe qualora la parte, invece di sollevare la questione in via d’eccezione, avesse proposto la relativa azione.”7 

Anche nel caso di eccezioni rilevabili ex officio, il giudice deve comunque fare riferimento a quanto allegato dalle parti e quindi potrà pronunciarsi sulle stesse solo ove i fatti estintivi, modificativi e impeditivi ad essa sottesi siano stati allegati tempestivamente dalle parti: breviter, una cosa è la rilevabilità e altra l’allegazione.

A distanza di quasi un mese dal deposito dell’ordinanza n. 2331/2023, la medesima sezione di Cassazione tornava a pronunciarsi con l’ordinanza n. 3248/2023 dichiarando un principio di diritto opposto al precedente: “Nel nostro caso il giudice competente per la causa (che è il Tribunale di Gela, competente funzionalmente ex art. 645 c.p.c., comma 1) deve conoscere delle clausole e dell’intesa solo in via incidentale, giacché la questione non deve essere decisa con efficacia di giudicato per volontà della legge o per esplicita domanda di una delle parti (art. 34 c.p.c.). Va dunque dichiarata la competenza del Tribunale di Gela.”

Per meglio comprendere il principio, si ricordi sinteticamente il fatto.

Il Tribunale di Gela, in un giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, aveva dichiarato la propria incompetenza in favore della Sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Napoli, basando la sua scelta sulla nullità delle fideiussioni, azione che però non era stata spiegata come domanda riconvenzionale ma rappresentava solo un’eccezione sollevata dagli opponenti, per violazione della normativa a tutela della concorrenza di cui all’art. 2, comma 2, lett. a) della Legge n. 287/1990.

In seguito al ricorso in Cassazione per il regolamento di competenza, la detta sezione civile affermava che “Questa Corte ha chiarito che tale competenza della sezione specializzata per le imprese attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall’ABI, contenente disposizioni contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a), in quanto l’azione diretta a dichiarare l’invalidità del contratto a valle implica l’accertamento della nullità dell’intesa vietata (Cass. 10 marzo 2021, n. 6523; Cass. 6 luglio 2022, n. 21429).

Quest’ultima nullità, nel giudizio che interessa, non è stata fatta valere in via di azione, quanto, piuttosto, in via di eccezione ed è lo stesso Tribunale di Gela a ricordarlo, a pag. 2 dell’ordinanza impugnata. Siffatta evenienza esclude che possa radicarsi alcuna competenza in capo al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata in materia di imprese (il Tribunale di Napoli). Come ricordato, infatti, la detta competenza investe, a norma della L. n. 287 del 1990, art. 33, comma 2, le sole azioni di nullità.”

Degna di nota è altresì l’ordinanza della Corte di Cassazione, resa dalla Terza Sezione Civile, n. 15354/2023 con cui veniva deciso il regolamento di competenza nel caso di azione di responsabilità extracontrattuale promossa da un terzo.

La vicenda, nel dettaglio, vedeva protagonista Caio, che in qualità di promissario acquirente, aveva stipulato due contratti preliminari di compravendita immobiliare con una società, rappresentata dal suo amministratore. Questi, pur di incassare la caparra, aveva omesso di rappresentargli lo stato di insolvenza in cui versava la propria società e che quindi mai avrebbe potuto né alienare il bene immobile già oggetto di pignoramento, né restituire la caparra, né tanto meno il doppio della caparra, tant’è che di lì a poco la società veniva dichiarata fallita con sentenza del 2020 da parte del Tribunale di Matera.

Avendo chiesto e non ottenuto la restituzione del doppio della caparra, Caio aveva poi evocato in giudizio sia l’amministratore che la società venditrice e il notaio, chiedendo il risarcimento dei danni dinanzi al Tribunale di Bari sezione specializzata in materia di Imprese.

Arrivata in Cassazione la questione relativa al regolamento di competenza, quest’ultima ha stabilito che il promissario acquirente (“il terzo“) possa esperire l’azione di responsabilità extracontrattuale presso le Sezioni specializzate in materia di impresa, perché tra le cause e i procedimenti relativi a rapporti societari contemplati da tale norma rientrano le controversie risarcitorie introdotte da chiunque e pertanto, non solo da parte della società o di singoli soci, ma anche da parte di terzi, nei confronti degli amministratori, sulla base di atti deleteri ad essi imputati, posti in essere nell’esercizio dell’attività gestoria della società.

Questo il principio di diritto enunciato: “La domanda risarcitoria proposta, dal promissario acquirente di un bene immobile di proprietà di una società di capitali, nei confronti dell’amministratore della società promittente venditrice, sul presupposto che quegli, agendo per conto dell’ente, abbia assunto la promessa di vendita immobiliare nella consapevolezza che sarebbe restata inadempiuta ed al solo scopo di incamerare, senza restituirla, la caparra confirmatoria pattuita inter partes, è devoluta, ai sensi del Decreto Legislativo n. 168 del 2003, articolo 3, comma 2, lettera a), alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa, dal momento che tra le cause e i procedimenti relativi a ‘rapporti societari’ contemplati da tale disposizione rientrano le controversie risarcitorie introdotte da chiunque (e dunque non solo da parte della società o di singoli soci, ma anche da parte di terzi) nei confronti degli amministratori, sulla base di atti dannosi ad essi imputati, posti in essere nell’esercizio dell’attività gestoria dell’ente, e che trovano fondamento nel rapporto organico, senza che assuma rilievo la distinzione tra atti e operazioni strumentali all’attuazione dell’oggetto sociale (quali ad es. la convocazione delle assemblee, la distribuzione di utili, la cancellazione della società ed altre vicende societarie, l’acquisizione di beni e servizi, i conferimenti patrimoniali ecc.) e atti di gestione che costituiscono ex se attuazione dell’oggetto sociale medesimo.”8

Sempre nel 2023, la Corte di Cassazione pronunciava altra ordinanza, la n. 33003/2023, con cui dichiarava che la competenza della Sezione Specializzata in Materia di Impresa, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 168/2003, sussiste solo se la controversia coinvolge specificamente la disciplina del diritto d’autore e non già questioni di diritto comune a esso incidentali.

La vicenda aveva preso le mosse da un’opposizione al decreto ingiuntivo dinanzi al Giudice di Pace di Messina, dove l’atto monitorio aveva a oggetto il pagamento dell’attività di traduzione di un libro dal turco all’italiano, attività commissionata al traduttore da una società editrice. Il Giudice di Pace si era dichiarato incompetente in favore del Tribunale di Palermo che, a sua volta, sollevava regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c. innanzi alla Cassazione che rimetteva il giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Messina perché la casa editrice nel costituirsi contestava la qualità della traduzione eseguita, non sollevava questioni inerenti la cessione del diritto d’autore e quindi trattandosi di materia di diritto comune non era competente la Sezione Specializzata Imprese.

Si ricorda che la Legge sul diritto d’autore (LdA)9 riconosce la tutela delle traduzioni come elaborazioni dell’opera originaria quando siano dotate di creatività ossia il traduttore/interprete apporti un elemento personale e in tal caso si parla di “traduzioni editoriali10 che si differenziano dalle “traduzioni letterarie” che non sono soggette a tutela.

Nella prima ipotesi – e solo nella prima – si ha la sottoscrizione di un contratto di edizione di traduzione in cui l’autore (o il traduttore) “concede a un editore l’esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell’editore stesso, l’opera dell’ingegno (o la sua traduzione).”

In questo caso, ex art. 130 LdA, il compenso del traduttore “è costituito da una partecipazione, calcolata, salvo patto contrario, in base ad una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti,” oppure (per alcune categorie di opere), anche da una “somma a stralcio.”

Nella seconda ipotesi di traduzione letteraria, si avrà un contratto di prestazione d’opera di traduzione, in cui le parti regoleranno l’incarico e il compenso spettante al traduttore.

E in questa seconda tipologia di contratto potranno rientrare sia traduzioni non creative che quelle creative per le quali sarà necessario stipulare separatamente un contratto di edizione con cui si cederanno i diritti patrimoniali.

Ancora nel 2023, la Suprema Corte, Prima Sezione Civile, pronunciava la sentenza n. 33024/2023 con la quale decideva anche sul regolamento di competenza tra la Sezione ordinaria del Tribunale di Pesaro e la Sezione Specializzata Imprese presso il Tribunale di Ancona.

Nella vicenda esaminata, la Banca di Pesaro Credito Cooperativo aveva infatti proposto regolamento di competenza avverso la sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Pesaro nel giudizio promosso dalla banca per accertare la sussistenza di una società di fatto partecipata da talune società, con conseguente loro responsabilità illimitata e, per l’effetto, condannare la società di fatto, in solido con i soci illimitatamente responsabili, al pagamento in favore di Banca di Pesaro della somma complessiva di Euro 1.480.368,40, oltre interessi.11

La Corte di Cassazione precisava che “il caso in esame rientra in una questione di competenza in senso tecnico, trattandosi della relazione tra le sezioni specializzate in materia di impresa ed un ufficio giudiziario in cui non sono presenti dette sezioni specializzate, atteso che, in tal caso, a quella per materia si sovrappone la questione della competenza territoriale (così le pronunce del 3 dicembre 2018, n. 31134, del 20 marzo 2018, n. 6882, del 23 ottobre 2017, n. 25059, del 27 ottobre 2016, n. 21774, tra le tante).”

La Cassazione soprattutto stabilizzava il criterio basato sul contenuto della domanda proposta dall’attore e non sulle eccezioni del convenuto, per individuare la competenza della Sezione Specializzata Imprese: “Va dunque ribadito, conformemente a quanto osservato dal P.g., che la determinazione della competenza va operata, ai sensi dell’art. 10 c.p.c., che detta una regola di portata generale, in base alla domanda, senza che rilevino le contestazioni del convenuto. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente, occorre avere riguardo ai fatti per come prospettati dall’attore, attenendo al merito l’accertamento della fondatezza delle contestazioni formulate dal convenuto e dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza (ex multis, Cass., ord., 18 aprile 2014, n. 9028; Cass., ord., 22 ottobre 2015, n. 21547; Cass., ord., 29 agosto 2017, n. 20508; Cass., ord., 6 dicembre 2017, n. 29266).”12

Precisando poi di non essere vincolata ai motivi sui quali si fonda l’istanza di regolamento: “È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, in sede di regolamento di competenza, poiché il relativo giudizio è giudizio sulla questione di competenza nei suoi aspetti statici e dinamici, la Corte di Cassazione procede all’esame della questione, senza essere vincolata ai motivi sui quali si fonda l’istanza di regolamento e conduce tale esame anche procedendo all’apprezzamento dell’osservanza delle regole c.d. dinamiche disciplinatrici della proposizione della questione di competenza, al fine di acclarare se esse siano state osservate.”

Dunque la Sezione Specializzata Imprese13 ha competenza funzionale nei soli rapporti societari relativi alle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperative, con esclusione delle società di persone, fatta eccezione soltanto per quelle che esercitino o siano sottoposte a direzione e coordinamento rispetto a società di capitali o cooperative.14


1 Art. 112. Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d’ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti.

2 Art. 3 D.Lgs. n. 168/03 (Competenza per materia delle sezioni specializzate).

1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:

a) controversie di cui all’articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni , ad esclusione delle azioni di merito e cautelari per le quali l’Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 175 del 20 giugno 2013, prevede la competenza esclusiva del tribunale unificato dei brevetti, fatto salvo il regime transitorio di cui all’articolo 83 del medesimo Accordo;

b) controversie in materia di diritto d’autore e di diritti connessi al diritto d’autore;

c) controversie di cui all’articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione europea.

d-bis) controversie di cui al titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile;

d-ter) controversie di cui alla parte V, titolo II.1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

3 Cfr. pagg. 2 e 3 dell’ordinanza. n. 2331/2023 in commento.

4 Artt. 99 c.p.c. e 2907 c.c.

5 Art. 112 c.p.c.

6 A queste si applica il divieto di cui all’art. 112 c.p.c.

7 Tribunale Treviso, sentenza 23 marzo 2017.

8 Cfr. pag. 5 ordinanza n. 15354/2023 in commento.

9 Legge sul diritto d’autore n. 633/1941

10 Sono considerate traduzioni editoriali: le traduzioni di narrativa, poesia, opere teatrali, saggistica, articoli di giornale, riviste, opere didattiche, testi per enciclopedie o dizionari, tesi di laurea, testi per musei, gallerie ed esposizioni, alcuni testi per siti web e per manifestazioni sportive, alcuni testi turistici, copioni teatrali, cine-televisivi o radiofonici, sceneggiature e sottotitoli, canzoni, videogiochi, testi e articoli di diritto. In questo senso cfr. Trib. Torino, ordinanza 24 luglio 1995, nonché Trib. Milano, 2 novembre 2000; Trib. Milano, 28 ottobre 2010 e Trib. Roma, 15 maggio 2015.

11 Cfr. pag. 3 della sentenza 33024 del 28.11.23 cit.

12 Cfr. pag. 4 della sent. cit.

13 D.Lgs. n. 168/2003, art. 3, comma 2

14 Ex multis, Cass. n. 6054/2023.

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