ABSTRACT: Scopo di questo lavoro è analizzare e valutare l’impatto giuridico-storico del contenzioso sorto, nel 1739, tra la Universitas di Sortino e il barone Pietro Gaetani. Giudice, chiamato a dirimere tale contenzioso, fu il Tribunale del Real Patrimonio di Palermo. I ricorrenti rappresentati dall’ Avv. Mariano Celona chiedevano che fosse dichiarata la demanialità e quindi l’affrancamento dal dominio feudale della città. Tale caso e il suo esito, favorevole al Gaetani, dimostrò l’opposizione alla riforma del sistema socio-giuridico del tempo ed evidenziò le tensioni stratificate, che culmineranno nel 1812 con la costituzione e la abolizione della feudalità nel regno di Sicilia.
ABSTRACT: The aim of this paper is to analyze the legal-historical significance of the dispute that arose in 1739 between the Universitas of Sortino and baron Pietro Gaetani, pending before the Royal Property Court of Palermo. The appellants, represented by advocate Mariano Celona, asked for the city to be declared crown jurisdiction and freed from feudal rule. This case and its outcome, in favor of Gaetani, demonstrate the opposition to the reform of the socio-legal system of the time and highlights the layered tensions that would culminate in 1812 with the costitution and abolition of feudalism in the kingdom of the Sicilia.
SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Della questione giuridica e del procedimento dinanzi al Tribunale del Real Patrimonio di Palermo – 3. Conclusioni.
1. Introduzione
La controversia trasse origine dalla istanza presentata nel 1739 dal giurista Mariano Celona[1], in rappresentanza dell’Universitas[2] di Sortino, presso il Tribunale del Real Patrimonio[3] di Palermo. Erano anni particolari per l’isola, in quanto da poco tempo era transitata sotto il dominio dei Borbone. Tale istanza poneva in discussione un sistema feudale radicato nel territorio e nella società.
La genesi e motivazione di tale petizione affonda nella durezza applicativa delle prerogative baronali e feudali. Esse si concretizzavano nella amministrazione della giustizia penale e civile, nella imposizione di tributi e decime, nella tassazione dei basilari mezzi di sostentamento nonché su un capillare controllo dei territori. In tale logica la popolazione e quindi il comune presentarono istanza, sostenendo come le prerogative baronali in diritto, appunto, del barone Gaetani[4] fossero frutto di una concessione reale e dunque revocabili a seguito di pagamento di riscatto.
Il marchese ritenne e valutò tale atto come una sfida lanciata a tutto il sistema feudale vigente. Ritenne, in comunione con la nobiltà, come tale mossa fosse l’avvisaglia di un tentativo, ben più grande, di stravolgimento del sistema feudale e dell’ordine sociale. Incaricò della sua difesa il giurista Carlo Di Napoli[5], che impostò e strutturò la linea difensiva sull’assunto che i diritti baronali fossero da considerarsi cooriginari rispetto ai diritti della corona in quanto sorti contemporaneamente. Nell’ anno 1740 il Tribunale si pronunciò in merito al giudizio con una sentenza favorevole alla posizione del Gaetani e quindi accogliendo – quantomeno in astratto- la linea dell’Avv. Di Napoli.
Tale sentenza ebbe il delicato compito di difendere e preservare di fatto, fino al 1812, data dell’abolizione della feudalità nei territori del regno, il mantenimento dello status quo sociale. La costituzione del 1812 rappresentò un importante passo modernizzatore. Nello specifico con tale atto si cercò di operare un maggiore controllo della corona sui territori e di favorire un mercato maggiormente liberale.
Nello specifico nel saggio “Il regime feudale e la sua abolizione – Studi per l’Avvocato Nicola Teti” si ricostruiscono per mezzo di appendice denominata “Appendice Terza – Leggi, Decreti, Ministeriali, Rescritti Ed Istruzioni Emanati in Occasione Dell’ Abolizione Della Feudalità Di Sicilia” le principali disposizioni all’ indomani della approvazione del testo costituzionale e della formale fine della feudalità nel territorio del regno di Sicilia.
Si riporta:
“Disposizioni Parlamentarie dell’anno 1812 sui diritti, e pesi feudali.
Capitolo I. — 1. Abolita la feudalità, come fu diffinito nelle basi della Costituzione nell’articolo XI, 1, 2, 3, da S. M. sanzionato con Real diploma dei 25 marzo 1813, gli abitanti di qualunque Comune saranno considerati di ugual diritto, e condizioni, e tutte le popolazioni del Regno saranno governate colla stessa legge comune del Regno.
2. Cesseranno tutte le giurisdizioni baronali, e non ostante qualunque privilegio, saranno cessati tutti li meri, e misti imperii senza indennizzazione a possessori.
3. Saranno in correlazione disgravati i baroni di tutti i pesi annessi all’esercizio di giurisdizione della custodia del territorio, e responsabilità dei furti, della conservazione delle carceri, e castellani, delle spese occorrenti per lì detenuti, e d’ogni altra gravezza annessa.
4. Cesseranno in conseguenza nei baroni gli uffizii di Maestro Notaro di Corte, di Baiuolo d ‘ Acatapano, ed altri provenienti dalla giurisdizione signorile. Gl’ introiti, o gabelle di tali uffizii resteranno a vantaggio dello Stato per le necessarie spese dell’amministrazione di giustizia: quante volte però le Maestrie non sieno dipendenti da mero diritto signorile, ma per causa onerosa, in tal caso si dovrà compensare il capitale.
5. Non vi saranno più gli attributi feudali di servizio militare, di investitura, di relevio, di devoluzione a favore del Fisco, di decima, e tari feudale, di diritti di grazia, e di mezz’annata, e di altri di qualunque denominazione inerente ai feudi.
6. Cessando la natura, e forma dei feudi, tutte le proprietà, diritti, e pertinenze in avanti feudali, rimaner debbono, giusta le rispettive concessioni, in proprietà allodiali presso ciascun possessore.
7. Conserverà ognuno i titoli, ed onori, che sinora sono stati annessi agli in avanti feudi, e dei quali ha goduto, trasferibile questi ai suoi successori. […]”.[6]
In tale enunciato si evince come il 1812 per la Sicilia segnò, e non soltanto a livello formale, un cambio di rotta ma anche un concreto cambio di percorso storico. È evidente come, per la prima volta dopo secoli, la corona ritornò ad amministrare realmente, e non solo nominalmente, i territori disponendo una parità tra i regnicoli. Nel tentativo di garantire comunque la tenuta del sistema socio-economico si dispose che i feudatari perdessero i diritti di mero e mixto impero ma mantenessero la proprietà agricola e i vantaggi ad essa connessa. Tale riforma non comportò però la tanto attesa e sperata rivoluzione Copernicana, ma piuttosto un lieve stravolgimento dell’assetto socio-amministrativo dei territori.
2. Della questione giuridica e del procedimento dinanzi al Tribunale del Real Patrimonio di Palermo
Occorre ora esplorare lo svolgimento giuridico del procedimento. Esso rappresentò un acceso terreno di dibattito tra le due parti coinvolte e comportò una rilevante statuizione da parte del tribunale adito. Tale sentenza dell’organo giudiziario adito ebbe riflessi sull’intera isola per anni, quanto meno fino alla abolizione della feudalità con la costituzione del 1812. Premesso che i privilegi e le prerogative feudali non erano certamente ben accettati e tollerati dalla popolazione, la manifesta insofferenza era in gran parte dovuta oltre che alle nascenti idee illuministe, anche ai casi di sconfinamento rispetto ai diritti riconosciuti ai signori feudali.
Ben rappresenta questa realtà l’autore Diego Orlando. Egli nel suo saggio del 1847, descrive il sistema di potere e gestione feudale pre riforma del 1812.
Nello specifico si cita un estratto che plasticamente disegna le posizioni dei riformatori e l’animo delle riforme in merito al baronaggio.
L’Autore traccia la forma ed il sentimento di riforma enunciando che:
“[…] Quando il Parlamento del 1812 pronunzio la solenne abolizione della feudalità bisognò dichiarare espressamente lo scioglimento di questi supposti dritti ossia abusi dei baroni, che riguardo come tutt’allora sussistenti ed in permanenza. Le espressioni usate del Parlamento furono le seguenti: «Le angarie e perangarie introdotte soltanto dalla prerogativa signorile restano abolite senza indennizzazione. […]”.[7]
Analizzata nelle sue varie componenti ed espressioni, la allora vigente concezione del baronaggio, occorre ora entrare nel vivo della contesa. In tale ottica si ricorda come, con istanza introduttoria al Tribunale del Real Patrimonio di Palermo proposta dall’ Universitas di Sortino, si proponesse l’affrancamento del territorio dal dominio feudale del Gaetani a fronte di un riscatto alla corona. Tale richiesta avanzata dall’ Avv. Celona, in nome e per conto della città di Sortino, risultava basata e supportata dall’ assunto che il feudo e le relative prerogative rappresentassero una concessione da parte del potere reale e come tali revocabili da quest’ultimo. Il Celona sostenne, altresì, come il comune e i regnicoli avessero capacità, in analogia con quanto compiuto dagli abitanti dei territori sotto controllo demaniale, di potersi interfacciare con il potere regio e autoregolarsi nei pagamenti e negli obblighi.
Tale impianto e costrutto giuridico trovava la sua ragion d’essere sul presupposto, implicito, che i regnicoli, fossero titolari di un diritto intrinseco che consentisse loro di affrancarsi e recidere il legame con il nobile locale titolare dietro pagamento di riscatto. Visione non sconosciuta alla storiografia giuridica dell’epoca. Essa postulava come i diritti feudali, ab origine, fossero stati concessi per mezzo di una investitura formale ad opera del regnante e cristallizzati successivamente con una serie di giuramenti e obblighi reciproci. Secondo tale modello interpretativo e ricostruttivo, avrebbe legittimo riconoscimento il diritto di revoca del sovrano.
Occorre, però, sottolineare come la tesi sostenuta del Celona ignori una consistente parte della dinamica feudale nel territorio italiano, ovvero l’ereditarietà del feudo, istituzionalizzata dalle consuetudini medievali primitive e successive.
In tale percorso di prassi il feudo e i relativi diritti, anche se concessi inizialmente per regalia del sovrano, con lo stratificarsi nei secoli assunsero natura di patrimonio disponibile dal feudatario. È deducibile come il feudo con le relative pertinenze, essendo sottoposto alla disponibilità del signore in termini di successione, fosse avulso, se non per situazioni specifiche, dalla disponibilità del sovrano. Criterio fondamentale era certamente che il feudatario-nobile adempisse i suoi obblighi verso la corona.
Assunto tale fondamento, si evince come il diritto di un territorio a potersi svincolare dall’ agire del nobile locale rappresentasse, in tale contesto socio-politico, un rischio concreto per la tenuta dello stesso ordine socio-giuridico dell’isola. Carlo III di Borbone con una sorta di Prammatica[8] del 1736 avente ad oggetto la feudalità, dispose una normativa, innovativa e al contempo accentratrice per l’epoca.
Si riconosceva, infatti in astratto, la titolarità per le città sotto controllo feudale di poter riscattare la propria condizione a seguito di pagamento di una tassa. Tale normativa se pur innovativa risultò spesso inapplicata a causa della forte opposizione della nobiltà locale. Nobiltà che aveva ben chiaro come tutto ciò, se davvero realizzato, avrebbe significato una minaccia all’ordine precostituito. Si susseguirono nel XVII e XVIII secolo diversi tentativi di affrancamento nelle terre di Sicilia. Tra questi bisogna annoverare, registrando esito infausto, quello promosso dalla Universitas di Paternò nel 1753 su impulso di Michelangelo Moncada.[9]
Fu proposto di ricomprare il mero et mixto imperio trasformando la città in competenza demaniale e quindi sotto diretto controllo della corona. A differenza di Sortino si pensò, di non pagare direttamente una somma a titolo di riscatto ma, di cedere al principe le rendite spettanti alla città. Occorre, in verità, rimarcare come non fosse la prima volta che la città di Paternò tentasse tale affrancamento, avendo già provato nei primi anni del XVIII secolo, sempre con esito negativo. Tale istanza non ebbe seguito vista la indifferenza della corona.
Risulta ben spiegato il tentativo nel saggio della Prof.ssa Cancila ove si afferma:
“Anche a Paternò, città compresa tra quelle dichiarate demaniali e inalienabili dal Parlamento di Siracusa del 1398, il principe, dovette subire negli stessi anni l’azione legale intentata contro di lui dalla piccola nobiltà di provincia fortemente legata alla nobiltà civica di città demaniali vicine […] per riscattare il mero e misto imperio […]”.[10]
Al pari di quanto avvenuto per la tesi sostenuta della Universitas Sortinese ad opera dell’Avv. Mariano Celona, è d’uopo ora scandagliare l’operato e la tesi, risultata vincente, del principe Gaetani e patrocinata dall’Avv. Di Napoli. Il Di Napoli impostò la strategia difensiva non su una diretta controversia rispetto a quanto sostenuto dal Celona ma, sostenendo un diritto ancestrale e svincolato dalla volontà del sovrano, rispetto alle prerogative feudali. Il ragionamento derivante ricostruì come le concessioni e le relative prerogative, fossero frutto della conquista e unificazione nel 1130 condotta dai baroni con la guida del Gran Conte di Sicilia Ruggero II[11]. In tale contesto il Di Napoli, consequenzialmente, propugnò come all’indomani della conquista normanna dell’isola non vi fosse stata una concessione o investitura nei rispettivi territori ma, una sorta di spartizione tra pari dei territori occupati.
Il Conte Ruggero avrebbe così avuto il ruolo di guidare i suoi condottieri, ormai trasformatisi in signori feudali che amministravano e possedevano i territori non per concessione ma per diritto cooriginario. Tale ricostruzione storica realmente riscriverebbe in parte la concezione dello stesso sistema feudale, sottraendo al sovrano la sua naturale funzione di primus etrasformandolo in un primus inter pares.[12]
Tale tesi è supportata, in una nota, da Luigi Ingaliso nel suo saggio ove afferma che:
“[…] l’Università di Sortino chiedeva al Tribunale del Real Patrimonio di poter assumere lo status giuridico di città demaniale dopo aver pagato ai Gaetani l’equivalente del prezzo d’acquisto del feudo. La difesa dei Gaetani, affidata al celebre avvocato Carlo Di Napoli, determinò la sconfitta delle ragioni dell’Università di Sortino e stabilì che il feudalesimo in Sicilia si fondava sulla posizione di parità tra Ruggero il normanno e i suoi comites. Dunque, i nobili del regno, pur riconoscendo l’autorità del re, mantenevano inalterato il loro diritto di inalienabilità del bene ottenuto dai loro predecessori al momento della conquista della Sicilia”.[13]
Secondo tale corrente di pensiero i diritti dei feudatari erano da considerare al pari come origine dei diritti del sovrano. Essi sarebbero stati in parte slegati e non sottoposti alla voluntas del sovrano stesso, sfuggendo, quindi, alla sua regolamentazione riformatrice. Deriverebbe in siffatta ricostruzione come il sovrano mancasse ex tunc[14] del potere di disciplinare gli anzidetti diritti. Il Di Napoli, con strategia, rappresentò alla Corte adita come una sentenza avversa a quanto da lui sostenuto avrebbe rappresentato lo scardinamento del sistema socio-politico e giuridico vigente in quel periodo, e certamente avrebbe comportato come conseguenza un proliferare di tali richieste.
In tale ottica risulta utile citare la ricostruzione attuata dalla Prof.ssa Cancila nel suo saggio “Autorità sovrana e potere feudale nella Sicilia moderna”.
Ella afferma come:
“[…] seguito alla richiesta di riduzione al demanio dell’università di Sortino proprio nel febbraio del 1740, – in un clima che le già citate consulte della Gran Corte e della Deputazione dovevano ulteriormente surriscaldare –, che nel novembre del 1740 si risolveva, stavolta con la complicità del Corsini, a favore del baronaggio, che vedeva riconosciute dal Tribunale del Real Patrimonio le proprie ragioni. La difesa del principe del Cassaro, ai danni del quale Sortino chiedeva il riscatto al demanio, fu assunta dal brillante avvocato di Troina Carlo Di Napoli, che riuscì a ottenere una clamorosa vittoria sul piano patrimoniale con conseguenze politiche di enorme portata. La pubblicazione della memoria difensiva col titolo di Concordia tra’ diritti demaniali e baronali, voluta dai baroni qualche anno più tardi nel 1744, diventò il manuale privilegiato della giurisprudenza sicilianista, una esposizione magistrale del diritto pubblico siciliano. Tanto più che il Tribunale del Real Patrimonio ne aveva, di fatto, ratificato le conclusioni. Essa segnava un punto fermo nell’affermazione della giurisdizione baronale non come potere delegato del sovrano, ma come un diritto originario e fondamentale. Un contesto istituzionale, dunque, quello siciliano in cui monarchia e baronaggio nascono contestualmente e in modo «consustanziale» all’epoca della conquista normanna, quando si istaurò «l’originario rapporto sinallagmatico fra Ruggero e i suoi milites», di cui il Parlamento divenne l’originario depositario […]”.[15]
Il riconoscimento, in sede giudiziaria da parte del Tribunale del Real Patrimonio, della tesi e delle conseguenti deduzioni sostenute della difesa approntata dal Di Napoli comportò una cristallizzazione e una tutela rafforzata dei diritti e dei vantaggi dei feudatari. Nei territori dell’isola si realizzò, così, un unicum affermandosi parzialmente una dottrina enunciante la cooriginarietà delle prerogative feudali e reali. Tale decisione, ebbe una rilevante importanza nell’economia giuridica del regno. Nello specificò riconobbe una sorta di cooriginarietà e parità di genus e status tra i diritti del sovrano e quelli dei signori feudali, in quanto originati nel medesimo momento tra pari e sodali in armi.
3. Conclusioni
In conclusione, è opportuno sintetizzare come la presente controversia abbia rappresentato un importante contributo per la storiografia al fine di meglio comprendere i rapporti sottostanti la condizione e lo status di città feudale o demaniale. In siffatto caso si analizza dal punto di visto storico giuridico come l’Universitas di Sortino abbia tentato, avvalendosi della legge disponibile, di scardinare un sistema vigente da più di cinquecento anni, il quale, trovava origine nelle prime concessioni feudali verso i sodali di battaglia del Gran Conte Ruggero II. Il Celona impostò la propria strategia fondandola su quanto prescritto da Carlo III di Borbone nella sua politica riformista, ed in merito all’affrancamento dalla feudalità. Egli dottamente sostenne, alla luce di tali disposizioni, come il diritto del feudatario fosse soggetto a revoca a seguito di pagamento di un riscatto.
Tale tesi era altresì suffragata e sostenuta dall’assunto che l’affrancamento non era volto a sfuggire a qualsiasi potere o giurisdizione ma trattavasi di un passaggio alla giurisdizione demaniale e quindi alla corona, potere in teoria sovraordinato.
Tale regolamentazione trovava legittimazione nelle disposizioni del 1736. Essa venne emanata in un periodo, estremamente particolare del contesto politico per i regni, re Carlo III, infatti, si era insediato da poco in terra del sud. In tale frangente si fece ancora più insistente la pressione della nobiltà locale che ben comprese come tale istanza giuridica, oltre al già mal digerito programma riformista, rischiava di ledere, ben oltre, il singolo feudo.
La difesa del principe del Cassaro, a differenza, fu più sottile e impostata a dimostrare una sorta di incompetenza o incapacità del sovrano e quindi del tribunale adito a interferire sui diritti di origine feudale. Egli, infatti, elaborò e sviluppò una tesi difensiva estremamente innovativa che postulava come le prerogative feudali, e quindi i territori, non erano diritti concessi successivamente o subordinati al sovrano ma realmente erano diritti cooriginari a quelli reali in quanto concessi tra pari e da sodali in armi nel XII secolo. Il Di Napoli fortificò la difesa su un mantenimento dello status quo e sulla necessità di prevenire uno scardinamento dell’ordine vigente.
Tali valutazioni sicuramente ebbero un forte impatto rispetto ai membri del tribunale adito, essi pur non essendo, direttamente, esponenti delle famiglie della alta aristocrazia erano organici e parte del sistema di gestione dell’isola. In ottica critica, è giusto dire come il Tribunale del Real Patrimonio negando a Sortino l’affrancamento dalla sua condizione abbia implicitamente ritenuto non applicabili le prescrizioni della politica riformatrice di Carlo III.
In tale condotta si potrebbe ravvisare, a livello speculativo, come la sentenza del Real Tribunale del Patrimonio rappresentasse un voluntas insita nella società giuridica della Sicilia dell’epoca di preservare l’ordine precostituito e reprimere il dissenso. Dimostra inoltre come i germi delle rivendicazioni che condurranno nel 1812 alla promulgazione della costituzione ed alla abolizione della feudalità non rappresentarono un fatto immediato dettato dagli avvenimenti dell’epoca. Essi, infatti, furono frutto di un percorso graduale di affermazione delle comunità locali e dei regnicoli, culminato con le istanze riformatrici poi disciplinate nel testo fondamentale del regno.
[1] Mariano Celona, giurista, avvocato e rappresentante del territorio di Sortino nel procedimento davanti il Tribunale del Real Patrimonio, fu fine giurista che sfidò il sistema socio-politico della Sicilia del 1700. Sconfitto in giudizio dal collega Carlo Di Napoli – patrocinatore del barone Gaetani- con la sentenza del 1740, subì l’esilio dai territori di Sortino- come rappresaglia da parte del Gaetani – rifugiandosi a Carlentini. Promosse giudizio verso il barone presso il Tribunale di Palermo, accusandolo di uno scorretto esercizio dei suoi poteri rispetto al suo esilio, ma fu ritenuto che tale azione rientrasse tra le prerogative feudali concesse al principe.
[2]L’Universitas in epoca medievale e in Sicilia fino alle più innovative riforme del XIX secolo rappresentava una comunità locale strutturata come ente e quindi con suoi organi amministrativi.
[3] Il Tribunale del Real Patrimonio nel regno di Sicilia rappresentò una istituzione giudiziaria con competenze amministrative. Esso svolgeva una funzione di tutela dei beni e delle entrate della corona, ed aveva competenza sulla gestione e organizzazione dei beni reali, coordinava e decideva delle imposte nei territori reali e feudali, dirimeva diatribe feudali o fiscali e decideva in merito alla cessione dei feudi e dei relativi diritti. Con la politica riformatrice e accentratrice di Carlo III si ampliò la sua competenza, soprattutto in merito alle controversie feudali. La sua struttura era estremamente verticistica, esso infatti rispondeva direttamente alla corona anche se nel territorio di Sicilia per via delle sue peculiarità era subordinato al Viceré in carica. Composto da dotti giuristi, frequentemente espressione di rami cadetti della nobiltà dell’isola ed esperti nelle varie branche del diritto, era il naturale destinatario delle petizioni verso la corona, come nel caso in oggetto. Risulta abolito soltanto nel 1813 dopo le riforme che mutarono l’assetto giuridico- sociale e politico del regno e sostituito dal Tribunale dell’Erario e della Corona.
[4] Pietro Gaetani (originariamente probabilmente il cognome era Caetani) fu un nobile siciliano – principe del Cassaro e marchese di Sortino (originariamente il titolo Barone di Sortino fu poi elevato a Marchese di Sortino nel 1602) – che nel 1739 fu coinvolto nella controversia dinanzi al Real Tribunale del Patrimonio per l’affrancamento della città di Sortino dalle sue prerogative feudali. Nella storiografia egli viene rappresentato come lo stereotipo della nobiltà siciliana legata al passato e insensibile alla evoluzione dei tempi – anche se in testamento dispose diverse somme per opere di beneficenza. Difeso dall’ Avv. DI Napoli uscì vittorioso dal procedimento soffocando qualsiasi istanza popolare riformista. Occorre sottolineare come, dalla documentazione presente in archivio di stato, si evidenzia come il territorio di Sortino fosse terreno di innumerevoli controversie tra il principe ed i singoli cittadini, notabili o ulteriori nobili confinanti.
[5] Carlo di Napoli nacque nella provincia di Enna nel 1700 e morì a Palermo nel 1758, fine avvocato e giurista esercitò la libera professione ma fu anche membro delle più alte e prestigiose magistrature giudicanti del regno. Egli elaborò, durante il contenzioso per l’affrancamento della città di Sortino, la teoria della cooriginarietà dei diritti feudali spettanti ai nobili siciliani. Realizzò il manifesto della nobiltà siciliana ovvero l’opera “Concordia tra i diritti baronali e demaniali”. Egli, infatti, pur non essendo direttamente appartenente alla nobiltà se ne sentiva parte e si innalzò a paladino della stessa.
[6] TETI N., Il regime feudale e la sua abolizione – Studi per l’Avvocato Nicola Teti, Ricc. Marghieri di Gius, Seconda Edizione, Napoli, 1890, p. 499.
[7] ORLANDO D., Il feudalesimo in Sicilia – Storia del Diritto Pubblico, Tipografia di Francesco Lao, Palermo, 1847, p. 173.
[8] La serie di riforme emanate, dette anche Prammatica, da Carlo III di Borbone nel 1736 (regnante tra il 1734 e il 1759). Esse si proponevano di riformare l’impianto del regno ancora troppo ancorato al diritto feudale e sottoposto al gioco della nobiltà. Tale atto includeva la riforma dell’amministrazione del regno e della giustizia. L’impatto sperato era altro ma nel concreto ebbero poco effetto. Le norme emanate prevedevano un maggiore controllo reale sui diritti feudali, la tassazione e permettevano, in astratto, l’affrancamento delle città feudali pagando un corrispettivo e divenendo soggette al demanio reale. In concreto tale disposizione rinsaldò in parte il potere della corona sui luoghi ma al contempo, con la sentenza del Real Tribunale del Patrimonio del 1740, risultò ridimensionata e in parte disconosciuta, e con un impatto limitato, a causa della opposizione velata della nobiltà siciliana e della pesante assenza della corona dai territori di oltre stretto.
[9] Notabile in città di Paternò che nel XVIII secolo propose l’affrancamento della città per renderla demaniale e non più feudale.
[10] CANCILA R., Autorità sovrana e potere feudale nella Sicilia moderna, Quaderni- Mediterranea-ricerche storiche (ISSN 1828-1818), 24, Palermo, 2013, p. 226.
[11] Ruggero II di Sicilia (1095 – 1154), anche appellato come Gran Conte di Sicilia, divenne primo sovrano del regno di Sicilia nel 1130, a seguito della unificazione. Ebbe un ruolo fondamentale nella storia del Sud Italia. Appartenente alla dinastia degli Altavilla, strinse una alleanza con i baroni dell’isola, al fine di stabilizzare i territori e unificare il regno. Risiedette a Palermo e operò come mecenate e pacificatore.
[12] Tale locuzione latina indica un soggetto, che nonostante sia insignito di un ruolo di comando o gestione è considerato formalmente al pari degli altri.
[13] INGALISANO L., Moribus bonis et scientia – Fede e scienza nella biblioteca dei Cappuccini di Sortino, Mediaeval Sophia – Studi E Ricerche Sui Saperi Medievali – semestrale dell’Officina di Studi Medievali (ISSN 1970-1950), Ed. 11, gennaio-giugno 2012, p. 154, Nota 1.
[14] È una espressione latina che vuol indicare una mancanza di validità retroattiva, nello specifico come se l’atto non sia mai esistito.
[15] CANCILA R., Autorità sovrana e potere feudale nella Sicilia moderna, Quaderni – Mediterranea – ricerche storiche (ISSN 1828-1818), 24, Palermo, 2013, p 135.
Bibliografia essenziale
CANCILA R., Autorità sovrana e potere feudale nella Sicilia moderna, Quaderni- Mediterranea-ricerche storiche (ISSN 1828-1818), 24, Palermo, 2013.
INGALISANO L., Moribus bonis et scientia – Fede e scienza nella biblioteca dei Cappuccini di Sortino, Mediaeval Sophia – Studi E Ricerche Sui Saperi Medievali – semestrale dell’Officina di Studi Medievali (ISSN 1970-1950), Ed. 11, gennaio-giugno 2012.
ORLANDO D., Il feudalesimo in Sicilia – Storia del Diritto Pubblico, Tipografia di Francesco Lao, Palermo, 1847.
TETI N., Il regime feudale e la sua abolizione – Studi per l’Avvocato Nicola Teti, Ricc. Marghieri di Gius, Seconda Edizione, Napoli, 1890.
Giuseppe Pisa