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Graziano, V. V. (2026). La separazione delle carriere come scelta di politica costituzionale. Genealogia, comparazione e nodi critici del modello italiano del PM. Aequitas Magazine, 2, 1–10. https://doi.org/10.5281/zenodo.18458454
ABSTRACT (EN): This article offers a systemic and comparative analysis of the separation of careers between judges and public prosecutors, situating the debate within the constitutional genealogy of the Italian legal system and the transformations brought about by the accusatorial criminal procedure introduced in 1988. Starting from a historical reconstruction of the public prosecutor as an institution deliberately removed from executive control through the constitutional choice of a unified judiciary, the study demonstrates that the original rationale was not judicial impartiality per se, but rather the protection of prosecutorial independence from political interference. A comparative examination of major Western legal systems reveals that, wherever prosecutorial and judicial careers are institutionally separated, the prosecutorial function is almost invariably brought – directly or indirectly – within the sphere of the executive branch, making the Italian model a distinctive and hardly replicable constitutional arrangement. Against this background, the article critically assesses the recent constitutional reform introducing separate careers, dual High Councils of the Judiciary, and a new High Disciplinary Court. While the reform aims to reconcile judicial impartiality with prosecutorial independence, it raises profound questions concerning constitutional architecture, accountability, and the governance of criminal policy. The article concludes that the separation of careers is not a neutral organizational adjustment but a high-stakes constitutional choice, capable of reshaping the balance of punitive power within the State, whose success will ultimately depend on the robustness of safeguards, checks and balances, and the institutional culture accompanying its implementation.
ABSTRACT (IT): Il contributo analizza in chiave sistemica e comparata il tema della separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, collocandolo all’interno della genealogia costituzionale italiana e delle trasformazioni introdotte dal modello processuale accusatorio del 1988. Muovendo dalla ricostruzione storica del pubblico ministero come organo sottratto al controllo dell’Esecutivo per effetto della scelta costituente dell’unità della magistratura, lo studio evidenzia come il dibattito sulla separazione non sia originariamente nato da esigenze di terzietà del giudice, bensì dalla necessità di preservare l’indipendenza dell’azione penale dalla politica. L’analisi comparata dei principali ordinamenti occidentali mostra che, ove le carriere siano separate, la funzione requirente risulta quasi sempre ricondotta, in forme diverse, all’orbita del potere esecutivo, rendendo il modello italiano un unicum difficilmente esportabile. Su tale sfondo, il lavoro esamina criticamente la recente riforma costituzionale che introduce carriere distinte, due Consigli superiori della magistratura e un’Alta Corte disciplinare, mettendone in luce le ambizioni di “quadratura del cerchio” tra terzietà del giudice e indipendenza del pubblico ministero, ma anche i rilevanti interrogativi di architettura costituzionale che essa solleva. In conclusione, si sostiene che la separazione delle carriere non rappresenta una riforma neutra né meramente organizzativa, bensì una scelta di politica costituzionale capace di incidere profondamente sull’equilibrio del potere punitivo, la cui tenuta dipenderà in modo decisivo dalla qualità delle garanzie, dei contrappesi e della cultura istituzionale che ne accompagneranno l’attuazione.
SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Dal 1865 al codice Rocco alla Costituzione: dal PM “braccio del Governo” al PM “magistrato” – 3. La riforma Vassalli del 1988 e l’assetto costituzionale vigente – 4. Comparazione sistematica con modelli stranieri – 5. Perché la separazione delle carriere seduce e quali sono i limiti – 6. Le ragioni del no: indipendenza dell’accusa e neutralizzazione del rischio politico – 7. Riforma costituzionale della separazione delle carriere: il tentativo di “quadratura del cerchio” e i suoi rischi di architettura.
1. Introduzione
Il dibattito sulla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri rappresenta da oltre trent’anni una delle tensioni strutturali del modello processuale italiano. La riforma del codice di procedura penale del 1988 ha introdotto un’impostazione tendenzialmente accusatoria, ma l’assetto ordinamentale della magistratura – fondato sull’unità del corpo giudicante e requirente – è rimasto invariato, creando un equilibrio ibrido che continua a sollecitare interrogativi sulla terzietà del giudice, sull’indipendenza del pubblico ministero e sul rapporto tra poteri dello Stato.
Il dibattito non è, però, semplicemente tecnico. È eminentemente culturale. La domanda “separare o non separare” presuppone, infatti, una preliminare riflessione su che cosa sia il pubblico ministero nell’ordinamento italiano, quale ruolo esso debba svolgere, e quali garanzie necessiti per evitare di diventare – come accade altrove – una lunga mano del potere politico.
In altre parole: prima di stabilire se le carriere vadano separate, occorre chiedersi quale modello di giustizia penale si vuole realmente adottare.
L’analisi che segue intende offrire una ricostruzione sistematica del problema, articolata in chiave costituzionale, comparata e funzionale, evidenziando le implicazioni che una eventuale separazione organica delle carriere avrebbe sull’assetto complessivo della giurisdizione penale.
La separazione delle carriere non costituisce una riforma organizzativa neutra, ma una scelta di politica costituzionale idonea a rimodellare in modo diretto la distribuzione e la governance del potere punitivo nello Stato. Le sue implicazioni possono essere comprese solo collocando il dibattito all’interno della genealogia costituzionale dell’indipendenza del pubblico ministero e della realtà comparata degli ordinamenti occidentali.
2. Dal 1865 al codice Rocco alla Costituzione: dal PM “braccio del Governo” al PM “magistrato”
L’ordinamento giudiziario del Regno d’Italia viene inizialmente plasmato dal R.D. 6 dicembre 1865, n. 2626, che estende all’intero Stato unitario il modello già vigente nel Regno di Sardegna a partire dalla riforma Rattazzi del 1859, a sua volta ispirata all’ordinamento napoleonico delineato dalla legge francese 20 aprile 1810. Tale assetto prevedeva una magistratura di carriera, nominata dall’esecutivo, strutturata in carriere distinte e parallele di giudici e pubblici ministeri, con un regime di separazione ordinamentale e con il solo carattere eccezionale del passaggio dall’una all’altra funzione. Se ai giudici era riconosciuto uno status funzionale di indipendenza, il pubblico ministero restava invece inserito in una logica gerarchico-amministrativa, quale organo dell’esecutivo preposto all’esercizio dell’azione penale.
Nel codice Rocco (1930) e nella tradizione pre-costituzionale, tale impostazione viene ulteriormente consolidata: il pubblico ministero è configurato come organo dell’esecutivo, gerarchicamente incardinato nel Ministero della giustizia, titolare dell’azione penale ma soggetto al potere di indirizzo del Guardasigilli, secondo una concezione della giustizia penale come funzione amministrativa organizzata e diretta dal Governo.
L’esperienza autoritaria fascista accentua questo tratto, saldando la direzione politico-amministrativa dell’azione penale con il controllo del potere politico su polizia, prefetti e apparato inquisitorio. Il pubblico ministero diviene così una delle principali leve attraverso cui il regime interviene sul dissenso, sulla stampa e sulla cosiddetta criminalità politica.
È precisamente contro tale modello – prima ancora che contro singole soluzioni normative – che reagiscono i Padri costituenti, i quali operano una scelta di rottura: optano per l’unità della magistratura, estendono al pubblico ministero le garanzie di indipendenza dall’esecutivo, e sottraggono l’azione penale a ogni forma di indirizzo governativo, mediante il combinato disposto degli artt. 101, 104, 107 e 112 della Costituzione.
In qualche misura, la scelta dell’unità della magistratura non è tanto il frutto di un’adesione teorica a un modello ideale di pubblico ministero “quasi giudice”, quanto piuttosto l’esito di una reazione difensiva nei confronti di un modello precedente percepito come intrinsecamente pericoloso: quello di un pubblico ministero amministrato dall’Esecutivo. In altri termini, la Costituzione repubblicana non costruisce il pubblico ministero come magistrato per ragioni dogmatiche o sistematiche astratte, ma lo fa per negazione, come tecnica di garanzia volta a sottrarre l’azione penale a ogni forma di indirizzo politico-governativo.
Non si vuole più un pubblico ministero controllato dal Governo; di conseguenza, gli vengono attribuite le medesime garanzie di indipendenza dall’Esecutivo riconosciute al giudice, sino al punto di includerlo nel corpo stesso della magistratura ordinaria.
Lo nota già Calamandrei, quando osserva che una magistratura indipendente non costituisce un lusso istituzionale, ma la condizione stessa della “libertà nel concreto”. Lo confermano Mortati ed Esposito, nel chiarire che la magistratura requirente non può essere concepita come una “pubblica amministrazione di giustizia”, ma deve essere parte integrante di un ordine giudiziario autonomo e indipendente, poiché, in caso contrario, l’esercizio del potere punitivo tornerebbe a ricadere sotto un indirizzo politico.
L’unità della magistratura si configura, dunque, come una precisa tecnica costituzionale di garanzia, volta a evitare la subordinazione del pubblico ministero al Governo. Tale ricostruzione genetica è decisiva, poiché mostra come il problema originario non fosse la separazione o meno delle carriere, bensì la sottrazione dell’azione penale alla politica.
Tale scelta, tutt’altro che casuale o arbitraria, risponde a una serie di preoccupazioni storiche tra loro strettamente connesse: impedire che il pubblico ministero divenga strumento dell’Esecutivo; preservare l’obbligatorietà dell’azione penale quale baluardo contro il rischio di una giustizia selettiva; realizzare un sistema nel quale il controllo sulla legalità penale sia diffuso, non gerarchico e non centralizzato.
3. La riforma Vassalli del 1988 e l’assetto costituzionale vigente
L’adozione del codice di procedura penale del 1988 (riforma Vassalli) ha reso il modello italiano strutturalmente ibrido: un pubblico ministero pienamente parte nel processo, ma ancora magistrato nel suo statuto ordinamentale. Come è stato osservato in dottrina, l’Italia è rimasta per oltre trent’anni l’unico Paese europeo dotato di un processo penale tendenzialmente accusatorio in cui il pubblico ministero non è separato, sul piano ordinamentale, dal giudice.
Il quadro attuale risulta dunque caratterizzato da un processo di tipo accusatorio, a fronte di un ordinamento della magistratura che resta unitario e di una terzietà del giudice costruita prevalentemente sul piano funzionale, più che su quello ordinamentale. Si tratta di un modello che, secondo la giurisprudenza costituzionale, ha garantito per lungo tempo un equilibrio accettabile, ma che oggi, alla luce di mutamenti culturali, istituzionali e comunicativi, mostra tensioni sempre più evidenti.
La Costituzione italiana, agli artt. 104 e seguenti, configura un sistema di magistratura unitaria, nel quale giudici e pubblici ministeri condividono lo stesso statuto di indipendenza: reclutamento mediante concorso unico, carriera, garanzie di inamovibilità e disciplina affidata a un organo di autogoverno comune. La separazione prevista è di tipo funzionale e non organico, consentendo – pur con limiti – il transito dall’una all’altra funzione.
La ratio di tale assetto è duplice: da un lato, garantire l’indipendenza di tutti i magistrati dal potere politico; dall’altro, assicurare che l’azione penale obbligatoria sia esercitata senza condizionamenti esterni. In questa prospettiva, la Corte costituzionale (sentt. n. 2/1979; n. 190/2007; n. 220/2015) ha più volte affermato che la separazione funzionale, progressivamente rafforzata anche dalla riforma dell’ordinamento giudiziario del 2006, è elemento sufficiente a garantire l’imparzialità del giudice, senza compromettere l’unità ordinamentale della magistratura.
È tuttavia con la riforma del 1988 che emerge la prima grande tensione sistemica: un processo sempre più accusatorio, fondato sulla centralità del contraddittorio, sull’oralità e sulla netta separazione tra fase delle indagini e dibattimento, in cui il pubblico ministero assume pienamente il ruolo di parte, continua a convivere con un assetto ordinamentale che lo qualifica come magistrato.
Da tale tensione discendono almeno tre effetti rilevanti: una asimmetria strutturale tra pubblico ministero e difesa; una persistente percezione di contiguità istituzionale e culturale tra pubblico ministero e giudice; un dibattito ricorrente sulla effettiva terzietà del giudice, chiamato a decidere in un contesto nel quale accusa e giudicante condividono formazione, status e organi di autogoverno.
È su questo sfondo che si colloca la proposta di separare le carriere: come tentativo – talora più simbolico che sostanziale – di riallineare l’ordinamento della magistratura al “nuovo” modello processuale.
4. Comparazione sistematica con modelli stranieri
L’analisi comparata adottata non ha carattere imitativo, bensì funzionale e costituzionale. I modelli stranieri non sono esaminati come soluzioni trasferibili, ma come sistemi inseriti in differenti assetti di responsabilità politica, accountability dell’accusa e separazione dei poteri.
La prima evidenza è che, nei principali ordinamenti occidentali, la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri si accompagna costantemente a una qualche forma di dipendenza della funzione requirente dal potere politico.
In Francia, le carriere dei magistrats du siège e dei magistrats du parquet sono nettamente distinte sul piano funzionale e ordinamentale. Il pubblico ministero è inserito in una struttura gerarchica sottoposta al potere di indirizzo generale del garde des Sceaux, pur godendo di una limitata autonomia funzionale nella gestione del singolo caso. Ne risulta un sistema in cui il giudice è fortemente indipendente, mentre l’azione penale resta potenzialmente esposta a una politicizzazione strutturale.
In Germania, il pubblico ministero è organo dell’Esecutivo, incardinato nel Ministero della Giustizia federale o dei Länder, ed esercita l’azione penale secondo il principio di opportunità (Opportunitätsprinzip). Si tratta di una struttura amministrativa con funzioni investigative, efficiente nella gestione selettiva delle risorse, ma intrinsecamente politica nell’indirizzo dell’azione penale, secondo una logica estranea alla tradizione costituzionale italiana.
In Spagna, il sistema si colloca in una posizione intermedia: il pubblico ministero non appartiene all’ordine giudiziario ed è formalmente autonomo, ma il Fiscal General del Estado, nominato dal Governo, esercita poteri di direzione vincolanti, determinando una dipendenza funzionale dall’Esecutivo significativamente più intensa rispetto al modello italiano.
Nei sistemi di common law, quali il Regno Unito e gli Stati Uniti, il pubblico ministero (Attorney General, US Attorneys) è pienamente parte del processo ed è figura apertamente politica. La sua nomina è legata ai cicli elettorali o alle maggioranze di governo, e l’assenza di uno status magistratuale è compensata da meccanismi di controllo democratico fondati sulla responsabilità politica, sul Parlamento e sull’opinione pubblica. In tali ordinamenti, la politicità dell’azione penale è considerata fisiologica.
Nel complesso, l’esperienza comparata mostra che la separazione delle carriere funziona stabilmente solo in sistemi nei quali l’azione penale è già concepita come funzione politicamente orientata e sottoposta a forme esplicite di controllo democratico. Nessun grande ordinamento occidentale conosce un modello di separazione delle carriere che assicuri al pubblico ministero un livello di indipendenza paragonabile a quello garantito dall’ordinamento costituzionale italiano.
5. Perché la separazione delle carriere seduce e quali sono i limiti
La separazione delle carriere attrae, prima ancora che per ragioni tecniche, per una ragione costituzional-simbolica: promette un giudice “più terzo”, non solo per regole processuali, ma per distanza istituzionale dall’accusa.
Nel modello italiano post-1988m il PM è ormai, nel processo, una parte a pieno titolo: dirige le indagini, formula l’imputazione, sostiene la tesi accusatoria, interloquisce in contraddittorio. E tuttavia, sul piano ordinamentale, continua a condividere con il giudice concorso, status, garanzie, autogoverno (CSM) e – seppur oggi più limitata – una certa permeabilità funzionale/culturale.
È tale dissonanza che alimenta l’argomento pro-separazione: se il processo è accusatorio, la struttura ordinamentale dovrebbe riflettere la logica del contraddittorio e della parità delle parti, evitando che l’accusa resti, in qualche misura, interna allo stesso corpo del giudicante. Da qui derivano i corollari classici: maggiore percezione di imparzialità, maggiore pulizia del triangolo processuale, riduzione di contiguità culturali (soprattutto nei primi anni di carriera), più netta differenziazione dei percorsi professionali e, almeno in teoria, un autogoverno più trasparente, non condizionato da dinamiche incrociate tra correnti giudicanti e requirenti.
Criticamente, però, questo blocco argomentativo presenta un punto debole: tende a sovrastimare l’efficacia della separazione come leva di garanzia sostanziale. L’imparzialità del giudice dipende sì dalla percezione, ma soprattutto da fattori concreti: qualità delle motivazioni, regole probatorie, controllo impugnatorio, gestione dell’udienza, parità effettiva delle risorse, poteri investigativi della difesa.
La separazione, da sola, non riequilibra l’asimmetria strutturale tra accusa e difesa (che è in larga parte economica, organizzativa e informativa), né elimina automaticamente il correntismo, che infatti può riprodursi in organi separati.
In altre parole: i vantaggi del “sì” sono reali sul piano dell’assetto e dell’immagine della terzietà, ma rischiano di essere più incisivi sul piano della legittimazione simbolica che su quello delle garanzie operative, se non accompagnati da riforme parallele (diritti difensivi, discovery, investigazioni difensive, tempi, filtro cautelare, trasparenza degli indirizzi delle Procure, incremento degli organici).
6. Le ragioni del no: indipendenza dell’accusa e neutralizzazione del rischio politico
L’opposizione dottrinale e istituzionale alla separazione non nasce, almeno nella sua versione più seria, da una difesa corporativa dello status quo, ma da una preoccupazione strutturale: cosa diventa il pubblico ministero se lo si separa dal corpo della magistratura?
La storia costituzionale italiana spiega bene l’allarme. L’unità della magistratura del 1948 è, per così dire, una scelta negativa: non l’adesione a un PM-quasi-giudice come ideale dogmatico, ma la reazione al modello pre-costituzionale del PM come braccio del Governo.
In tale chiave, l’art. 112 Cost. (obbligatorietà dell’azione penale) non è un tecnicismo, ma una garanzia di eguaglianza: impedire che il perseguimento dei reati diventi selettivo per convenienza politica. E l’inclusione del PM nel medesimo statuto di indipendenza del giudice è stata la condizione per rendere quell’obbligatorietà non meramente proclamata, ma praticabile senza interferenze.
Da qui la critica: la separazione delle carriere, nella comparazione reale, tende quasi sempre a riportare il PM, direttamente o indirettamente, nell’orbita dell’Esecutivo (via gerarchia ministeriale, nomine politiche, circolari di indirizzo, priorità vincolanti), con il rischio di una politicizzazione strutturale dell’azione penale, particolarmente delicata nei settori più sensibili (corruzione, reati economici, criminalità organizzata, reati contro la PA).
Criticamente, tuttavia, anche tale argomento, seppur fortissimo, presenta zone d’ombra che la dottrina più avvertita oggi non può eludere: l’indipendenza dell’accusa non è, di per sé, garanzia di equilibrio, se non è accompagnata da forme robuste di accountability e di trasparenza. Un PM indipendente ma dotato di amplissimi poteri investigativi e selettivi (anche solo per ragioni di risorse, prassi e priorità di ufficio) può generare una selettività di fatto non meno problematica di quella politica, soprattutto se gli indirizzi requirenti restano opachi o disomogenei sul territorio.
In altri termini, la vera alternativa non è solo tra PM “politico” e PM “indipendente”, ma tra un PM controllabile secondo regole democratiche e un PM controllabile secondo regole di legalità e trasparenza: entrambi i modelli esigono contrappesi. Il no alla separazione delle carriere è dunque convincente quando difende l’autonomia dell’azione penale dalla politica; diventa meno persuasivo quando sottovaluta la domanda contemporanea di responsabilità e uniformità degli indirizzi requirenti.
7. Riforma costituzionale della separazione delle carriere: il tentativo di “quadratura del cerchio” e i suoi rischi di architettura
La riforma costituzionale attualmente all’esame non si limita a introdurre una separazione organizzativa tra giudici e pubblici ministeri, ma incide in modo strutturale sull’architettura del potere punitivo, ridefinendo i rapporti tra giurisdizione, accusa e autogoverno. Essa si articola in un complesso di interventi coordinati, che devono essere letti unitariamente per comprenderne la portata sistemica.
Il primo asse della riforma è la separazione organica delle carriere tra magistratura giudicante e magistratura requirente. La nuova disciplina costituzionale continuerebbe a qualificare la magistratura come “ordine autonomo e indipendente”, ma specificando che essa si articola in due carriere distinte, ciascuna dotata di un proprio percorso di accesso, formazione e progressione.
Elemento qualificante è il divieto assoluto di passaggio di funzione: il pubblico ministero non potrà mai divenire giudice, né viceversa, neppure in fasi avanzate della carriera (salva la limitata deroga prevista per l’accesso alla Cassazione “per meriti insigni”). Si supera così definitivamente il modello della separazione meramente funzionale, sostituendolo con una separazione ontologica dei ruoli.
Dal punto di vista teorico, ciò comporta una mutazione rilevante: il pubblico ministero non è più un magistrato dentro l’ordine giudiziario unitario, ma diventa un soggetto costituzionale distinto, pur continuando a godere, almeno formalmente, di garanzie di indipendenza analoghe a quelle del giudice. È qui che si innesta il primo nodo critico: che tipo di soggetto è il PM separato? Parte processuale? Autorità pubblica autonoma? Potere costituzionale a sé stante?
Il secondo asse della riforma è lo sdoppiamento del Consiglio Superiore della Magistratura in due organi distinti: un CSM giudicante, competente per i giudici; un CSM requirente, competente per i pubblici ministeri.
Entrambi restano presieduti dal Presidente della Repubblica, ma hanno composizione, competenze e responsabilità autonome. Le funzioni di assunzione, assegnazione, trasferimento, valutazione di professionalità e conferimento degli incarichi direttivi sono attribuite ai rispettivi Consigli; la giurisdizione disciplinare, invece, viene sottratta a entrambi.
La ratio dichiarata è duplice: da un lato, rafforzare la terzietà del giudice, eliminando ogni forma di contiguità ordinamentale con l’accusa; dall’altro, ridurre il peso delle dinamiche correntizie incrociate, separando i luoghi di formazione delle carriere.
Tuttavia, anche qui emergono criticità sistemiche. Lo sdoppiamento non elimina il rischio di correntismo, ma può duplicarlo, generando due circuiti autoreferenziali distinti. Inoltre, la separazione degli organi di autogoverno accentua la divergenza culturale e istituzionale tra giudicanti e requirenti, con il rischio di una perdita di coesione complessiva della giurisdizione penale.
Nella riforma prospettata, si affaccia, con rinnovata insistenza, la proposta dell’estrazione a sorte dei componenti degli organi di governo, quale rimedio alle degenerazioni correntizie e ai meccanismi di cooptazione interna. Tale soluzione, tuttavia, merita una valutazione costituzionale attenta, che ne colga la portata reale senza cedere a semplificazioni di tipo emergenziale. L’estrazione a sorte non costituisce, infatti, un principio ordinante dell’autogoverno, bensì una tecnica di neutralizzazione del potere, storicamente utilizzata per spezzare oligarchie o prevenire concentrazioni di influenza, ma intrinsecamente priva di una propria capacità di fondare legittimazione e responsabilità istituzionale. In un sistema costituzionale maturo, l’autogoverno non può ridursi a una mera distribuzione casuale di incarichi, poiché esso presuppone un nesso qualificato tra potere decisionale, competenza e accountability.
Il sorteggio, soprattutto se puro, recide tale nesso, sostituendo alla rappresentanza – pur imperfetta – una casualità che non seleziona capacità, visione sistemica o responsabilità verso la collettività di riferimento. Ne deriva il rischio di un autogoverno formalmente depotenziato ma sostanzialmente opaco, in cui l’assenza di legittimazione elettiva non è compensata da meccanismi alternativi di controllo. Solo in forma temperata e residuale – quale criterio di chiusura all’interno di platee rigorosamente prequalificate – l’estrazione a sorte può operare come correttivo anti-correntizio; elevata a metodo strutturale, essa finirebbe invece per indebolire ulteriormente la razionalità costituzionale dell’autogoverno, trasformando una patologia reale in un problema di architettura istituzionale.
Il terzo pilastro della riforma è l’istituzione di una Alta Corte disciplinare, cui viene attribuita l’intera giurisdizione disciplinare sui magistrati ordinari, giudicanti e requirenti. Si tratta di un organo nuovo, distinto sia dai CSM sia dalla Corte di Cassazione, con composizione mista (togati e laici) e meccanismi di nomina in parte sottratti all’autogoverno.
L’istituzione dell’Alta Corte disciplinare solleva interrogativi di alto profilo che non possono essere liquidati come mere questioni organizzative, poiché incidono direttamente sul modo in cui il potere disciplinare si colloca nell’equilibrio costituzionale della giurisdizione.
In primo luogo, la concentrazione del potere disciplinare in un organo “speciale” rappresenta una scelta di forte discontinuità rispetto alla tradizione repubblicana. Finora, la disciplina dei magistrati è stata distribuita all’interno del circuito ordinario della giurisdizione, con un ruolo centrale del CSM e un controllo di legittimità affidato alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite.
La riforma, in qualche misura, rompe tale assetto, concentrando l’intera funzione disciplinare in un unico organo ad hoc, separato sia dall’autogoverno ordinario sia dalla giurisdizione comune. Tale concentrazione può essere letta come risposta alle degenerazioni correntizie, ma comporta il rischio di trasformare il potere disciplinare in una funzione autonoma e autosufficiente, dotata di una forza incisiva elevata sulla carriera e sulla libertà professionale dei magistrati, senza il bilanciamento garantito dalla pluralità dei livelli decisionali. In termini sistemici, il passaggio da una disciplina “diffusa” a una disciplina “centralizzata” modifica profondamente la fisiologia dei controlli interni alla magistratura.
In secondo luogo, la riforma impone una riflessione sul rapporto tra l’Alta Corte e il principio del giudice naturale precostituito per legge. La giurisdizione disciplinare, pur avendo natura speciale, incide su diritti fondamentali dei magistrati (status, carriera, reputazione professionale) e deve dunque rispettare le garanzie del giusto processo. L’istituzione di un siffatto organo, con composizione mista e criteri di selezione in parte sottratti ai meccanismi ordinari, solleva il dubbio che il “giudice disciplinare” venga definito più dalla funzione che dal circuito giurisdizionale di appartenenza. Il rischio non è tanto una violazione formale del principio del giudice naturale, quanto una sua progressiva rarefazione sostanziale: il giudice disciplinare non emerge più come proiezione interna della giurisdizione, ma come istanza separata, con una propria legittimazione e una propria logica istituzionale.
Infine, vi è il rischio di una giurisdizione disciplinare separata dal circuito ordinario delle garanzie. La sottrazione della disciplina al CSM e alla Cassazione crea una “giurisdizione nella giurisdizione”, con regole, composizione e dinamiche proprie. Se da un lato ciò può rafforzare l’apparenza di imparzialità rispetto alle correnti, dall’altro può determinare un indebolimento delle garanzie sistemiche, soprattutto se il nuovo organo non è pienamente integrato nei meccanismi di controllo costituzionale e giurisdizionale tradizionali. In particolare, occorre interrogarsi sulla tenuta delle garanzie di impugnazione, sulla coerenza delle decisioni disciplinari con i principi elaborati dalla giurisprudenza ordinaria e sul rischio che la disciplina diventi uno strumento di governo delle carriere, più che di tutela della legalità interna.
In prospettiva sistemica, l’Alta Corte disciplinare contribuisce così a delineare un assetto in cui autogoverno, disciplina e carriera vengono progressivamente dissociati e affidati a sedi istituzionali differenti. Tale processo, se non accompagnato da contrappesi chiari e da una rigorosa definizione delle competenze, rischia di produrre una frammentazione della responsabilità e una opacizzazione dei controlli. La riforma, nel tentativo di correggere patologie reali, introduce dunque una nuova complessità istituzionale, che sposta il problema dal chi decide al come e secondo quali garanzie si decide.
Letti nel loro insieme, i tre interventi producono un effetto dirompente: la nascita di un pubblico ministero separato, indipendente dal Governo, ma dotato di poteri investigativi coercitivi e di un proprio autogoverno. È un modello che non coincide con nessuno di quelli comparati e che pone una questione ineludibile di governance della politica criminale.
Se il PM non dipende dall’Esecutivo e non è più parte dell’unità della magistratura, chi definisce le priorità investigative? chi assicura uniformità nazionale nell’esercizio dell’azione penale? chi rende trasparenti e controllabili gli indirizzi requirenti in un sistema a risorse limitate?
Il rischio è duplice e speculare: da un lato, infatti, si può delineare una frammentazione dell’azione penale (“Procure a geometria variabile”); dall’altro, la formazione di un potere autonomo poco responsabile, sottratto sia al controllo politico sia a quello giudiziario tradizionale.
In definitiva, la riforma tenta una vera “quadratura del cerchio”: separare le carriere senza politicizzare l’accusa, rafforzare la terzietà del giudice senza indebolire l’obbligatorietà dell’azione penale. È un obiettivo alto e non privo di coerenza interna, ma anche estremamente fragile.
È una scelta ambiziosa perché prova a mantenere il nucleo tipicamente italiano (accusa sottratta alla politica) innestandovi la cura accusatoria (separazione strutturale). Ma proprio per questo il disegno è esposto a un rischio tipico delle riforme di architettura: creare un nuovo equilibrio senza chiarire fino in fondo i contrappesi.
In estrema sintesi, come sopra argomentato: se il PM nasce e si forma in una carriera separata, con un proprio CSM e con garanzie simili a quelle giudiziarie, esso tende a trasformarsi in un soggetto costituzionale autonomo e distinto, in qualche misura non più inserito entro l’unità della magistratura, ma neppure dentro l’Esecutivo.
In termini di teoria dei poteri, si profila un polo dell’azione penale che non coincide con il giudiziario in senso stretto (perché è parte nel processo), ma non è nemmeno politicamente responsabile. Il problema allora diventa la governance della politica criminale: chi fissa priorità, come si assicura uniformità nazionale, come si evitano le Procure “a geometria variabile”, come si rende trasparente la selezione dei casi in un sistema necessariamente limitato dalle risorse?
Lo sdoppiamento del CSM può aumentare chiarezza interna, ma può anche duplicare dinamiche correntizie e produrre due burocrazie di autogoverno che si muovono secondo logiche differenti.
L’Alta Corte disciplinare, a sua volta, promette terzietà rispetto all’autogoverno, ma introduce interrogativi delicati: concentrazione del potere disciplinare, configurazione speciale dell’organo, composizione e legittimazione, rischio di contenziosi istituzionali.
Il successo del nuovo modello non dipenderà tanto dal testo costituzionale, quanto dal completamento (leggi attuative e loro qualità) e da un punto che il dibattito spesso elude: definire che cosa vogliamo che sia il PM nel nuovo ordinamento, in altre parole dalla cultura istituzionale che accompagnerà l’attuazione della riforma e dalla definizione di meccanismi di responsabilità, trasparenza e coordinamento. Se la risposta alla domanda è “parte ma indipendente”, allora occorrono dispositivi sofisticati di responsabilità e trasparenza; se la risposta è “organo di politica criminale”, allora diviene necessario ammettere una mutazione genetica dell’art. 112 e del patto costituzionale del 1948.
In tale prospettiva, il vero nodo costituzionale non è se le carriere debbano essere separate, ma come debba essere governato il potere dell’accusa in un sistema che intenda preservare insieme indipendenza e responsabilità. Un pubblico ministero separato, non politicamente responsabile e non più inserito nell’unità della magistratura, rischia di configurarsi come un soggetto costituzionale autonomo privo di contrappesi adeguati. La tenuta della riforma dipenderà dunque meno dalla separazione in sé che dalla qualità dei meccanismi di responsabilità, trasparenza e coordinamento che ne accompagneranno l’attuazione.
In assenza di tali contrappesi, la separazione delle carriere rischia di produrre un effetto paradossale: risolvere un problema di percezione (la terzietà del giudice) generando un problema più profondo, ossia la ridefinizione opaca del potere punitivo in uno Stato costituzionale di diritto, producendo però effetti strutturali irreversibili sull’equilibrio dei poteri.
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Viola Valentina Graziano