Diritti umani e arti

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Calvano, P. (2026). Diritti umani e arti. Aequitas Magazine, 10, 16-49.

DOI:  https://doi.org/10.5281/zenodo.23155439


ABSTRACT (EN) This contribution examines the relationship between human rights, cultural rights and the arts, starting from the historical and legal development of fundamental rights within the international and European legal orders. After considering the role of the Universal Declaration of Human Rights, the main United Nations human rights instruments and the European Convention on Human Rights, the study focuses on the gradual recognition of the cultural dimension of fundamental rights and on the protection of artistic freedom as an expression of human dignity, individual liberty and participation in cultural life. From this perspective, visual arts, photography, cinema and music are considered not only as forms of creative freedom, but also as means of representing, denouncing and disseminating the values underlying human rights. Through the analysis of significant works, authors and artistic languages, the paper highlights the ability of art to transform the memory of violations, conflicts and inequalities into forms of collective awareness. Art therefore emerges both as an autonomous sphere of freedom and as a privileged instrument for human rights education, the construction of collective memory and the promotion of a universal culture grounded in human dignity.

ABSTRACT (IT) Il contributo analizza il rapporto tra diritti umani, diritti culturali e arti, muovendo dalla ricostruzione del processo storico e giuridico di affermazione dei diritti fondamentali nel sistema internazionale ed europeo. Dopo aver esaminato il ruolo della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dei principali strumenti convenzionali delle Nazioni Unite e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, lo studio si concentra sulla progressiva emersione della dimensione culturale dei diritti fondamentali e sulla tutela della libertà artistica quale espressione della dignità, della libertà individuale e della partecipazione alla vita culturale. In tale prospettiva, le arti figurative, la fotografia, il cinema e la musica vengono considerate non soltanto come manifestazioni della libertà creativa, ma anche come strumenti di rappresentazione, denuncia e diffusione dei valori connessi ai diritti umani. Attraverso l’analisi di opere, autori e linguaggi artistici significativi, il contributo evidenzia la capacità dell’arte di trasformare la memoria delle violazioni, dei conflitti e delle diseguaglianze in forme di consapevolezza collettiva. Ne emerge una concezione dell’arte quale spazio autonomo di libertà e, al contempo, quale veicolo privilegiato di educazione ai diritti, costruzione della memoria e promozione di una cultura universale della dignità umana.


SOMMARIO: 1. I diritti umani: definizione. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e i Trattati successivi – 2. Le tre generazioni dei diritti umani – 3. Il controllo da parte del Consiglio dei diritti umani dell’ONU e il caso Italia – 4. Conclusioni del Consiglio dell’UE su donne, pace e sicurezza – 5. La Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) – 6. La giurisprudenza della CEDU – 7. Tutela delle minoranze attraverso la tutela del diritto alla cultura – 8. Arte e diritti – 9. Il cinema come forma di comunicazione di massa – 10. Il cinema e i diritti umani – 11. Festival e diritti umani – 12. La musica e i diritti umani.


1. I diritti umani: definizione. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e i Trattati successivi

Con l’espressione «diritti umani» si fa riferimento a un insieme di situazioni giuridiche soggettive e di principi che trovano il proprio fondamento nella dignità della persona e che mirano a garantire, senza discriminazioni, libertà, eguaglianza e condizioni essenziali di sviluppo dell’individuo e delle comunità. La loro pretesa di universalità non esclude la pluralità dei contesti culturali, religiosi, politici e sociali nei quali essi devono essere attuati; impone, piuttosto, che tali differenze non divengano ragione per negare il nucleo fondamentale di tutela riconosciuto a ogni essere umano.1

La moderna internazionalizzazione della protezione dei diritti umani è strettamente legata all’esperienza del secondo conflitto mondiale e alla nascita delle Nazioni Unite. La Carta dell’ONU del 1945 colloca infatti tra gli scopi dell’Organizzazione la promozione e l’incoraggiamento del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. In questo quadro, il 10 dicembre 1948 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite adottò e proclamò a Parigi, con la risoluzione 217 A (III), la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (Universal Declaration of Human Rights, UDHR). Non si trattò dell’entrata in vigore di un trattato, ma dell’adozione di una dichiarazione destinata a costituire un parametro comune per popoli e nazioni.2

La Dichiarazione, articolata in trenta disposizioni, raccoglie e rielabora principi maturati nel costituzionalismo europeo e nordamericano: dalla tradizione inglese del Bill of Rights del 1689 alla Dichiarazione d’indipendenza statunitense del 1776 e, soprattutto, alla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789. Il suo significato, tuttavia, non può essere ridotto alla mera continuità con tali precedenti. La novità consiste nell’aver collocato la persona, e non soltanto il cittadino di un determinato Stato, al centro di un linguaggio giuridico universale fondato sulla dignità e sull’eguaglianza.3

La Dichiarazione non è, in quanto tale, un trattato internazionale e non produce gli stessi effetti convenzionali di una fonte pattizia. La sua influenza giuridica è però stata straordinaria: ha orientato costituzioni, convenzioni regionali, trattati universali e giurisprudenza internazionale, e numerosi suoi principi sono considerati espressione o matrice di norme del diritto internazionale consuetudinario. Per questa ragione essa rappresenta tuttora il documento di riferimento del sistema contemporaneo dei diritti umani.4

Il passaggio decisivo dalla proclamazione generale a obblighi pattizi giuridicamente vincolanti avvenne con i due Patti delle Nazioni Unite del 1966: il Patto internazionale sui diritti civili e politici (International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR) e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, ICESCR), entrambi adottati il 16 dicembre 1966 ed entrati in vigore nel 1976. I due strumenti, insieme alla Dichiarazione del 1948, compongono il nucleo della cosiddetta International Bill of Human Rights.5

La scelta di due Patti distinti rifletteva le differenze politiche e teoriche che caratterizzavano la comunità internazionale del secondo dopoguerra circa natura, contenuto e modalità di attuazione dei diritti civili e politici, da un lato, e dei diritti economici, sociali e culturali, dall’altro. La successiva evoluzione del diritto internazionale dei diritti umani ha tuttavia progressivamente superato una lettura gerarchica o rigidamente separata delle due categorie, valorizzandone l’interdipendenza.

L’Italia ha ratificato entrambi i Patti con legge 25 ottobre 1977, n. 881. Con legge 3 ottobre 2014, n. 152 ha inoltre ratificato il Protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato a New York il 10 dicembre 2008, che introduce, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dal Protocollo, meccanismi di comunicazione individuale e interstatale dinanzi al Comitato competente.6

Accanto ai due Patti, il sistema universale si è progressivamente specializzato attraverso convenzioni dedicate a specifiche forme di discriminazione, vulnerabilità o violazione: la Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 1965; la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna del 1979; la Convenzione contro la tortura del 1984; la Convenzione sui diritti dell’infanzia del 1989; la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie del 1990; la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità del 2006; la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate del 2006. La progressiva articolazione del sistema dimostra come il principio universale della dignità umana richieda strumenti differenti a seconda del tipo di rischio, del soggetto vulnerabile e della specifica forma di lesione.7

In tale prospettiva, la tutela dei diritti umani non consiste soltanto nella proclamazione di libertà astratte. Essa richiede obblighi di astensione, protezione e attuazione, istituzioni di garanzia e strumenti di controllo. È precisamente questa evoluzione – dalla dichiarazione di principio alla costruzione di sistemi giuridici multilivello – che consente di comprendere anche il tema specifico di questo lavoro: la cultura e le arti non sono elementi ornamentali rispetto ai diritti umani, ma appartengono alla sfera attraverso cui la persona costruisce identità, memoria, libertà di espressione e partecipazione alla vita collettiva.

2. Le tre generazioni dei diritti umani

Sul piano teorico è tradizionale la distinzione dei diritti umani in tre «generazioni», classificazione generalmente associata al giurista Karel Vašák e alla triade rivoluzionaria libertà, eguaglianza, fraternità. La categoria ha avuto una notevole fortuna didattica e sistematica, pur non dovendo essere intesa come successione cronologica rigida né come gerarchia di valore. La stessa Dichiarazione e Programma d’azione di Vienna del 1993 ha infatti ribadito che tutti i diritti umani sono universali, indivisibili, interdipendenti e interrelati.8

I diritti di prima generazione sono tradizionalmente collegati alla libertà individuale e alla partecipazione politica. Rientrano in questa area, tra gli altri, il diritto alla vita, il divieto di tortura e detenzione arbitraria, la libertà personale, il diritto a un equo processo, la libertà di coscienza e di religione, la libertà di espressione e di associazione, nonché i diritti di partecipazione politica. La loro genealogia si collega al costituzionalismo liberale e ai documenti che hanno progressivamente limitato il potere pubblico: dalla Magna Carta del 1215 al Bill of Rights inglese del 1689, fino alle dichiarazioni americana e francese del XVIII secolo. Sul piano internazionale, una parte rilevante di tali diritti è stata codificata negli artt. 3-21 della Dichiarazione Universale del 1948 e, successivamente, nel Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966.9

I diritti di seconda generazione sono associati all’eguaglianza sostanziale e alla dimensione economica, sociale e culturale della persona. Comprendono, tra gli altri, il diritto al lavoro e a condizioni di lavoro giuste e favorevoli, la sicurezza sociale, la tutela della famiglia, il diritto a un tenore di vita adeguato, alla salute, all’istruzione e alla partecipazione alla vita culturale. Tali diritti hanno radici anteriori alla seconda guerra mondiale, ma la loro piena internazionalizzazione si realizza soprattutto nel secondo dopoguerra, con la Dichiarazione Universale e con l’ICESCR. Nel discorso sullo Stato dell’Unione dell’11 gennaio 1944, Franklin D. Roosevelt aveva già prospettato una «seconda Carta dei diritti», incentrata sulla sicurezza economica e sociale quale condizione della libertà effettiva.10

A differenza della tradizionale rappresentazione dei diritti civili e politici come diritti «negativi» e dei diritti economici e sociali come diritti «positivi», il diritto internazionale contemporaneo evidenzia che entrambe le categorie impongono agli Stati una combinazione di obblighi negativi e positivi. Anche la libertà personale o la libertà di espressione richiedono infatti strutture giudiziarie e amministrative capaci di assicurarne l’esercizio; allo stesso modo, i diritti sociali comprendono obblighi immediati – come il divieto di discriminazione – e obblighi di realizzazione progressiva, condizionati alle risorse disponibili ma non per questo privi di contenuto giuridico.11

Con l’espressione «diritti di terza generazione» si indicano, in modo più controverso, diritti o interessi a dimensione collettiva e solidaristica: autodeterminazione dei popoli, sviluppo, pace, ambiente salubre, tutela delle risorse naturali, comunicazione, patrimonio culturale, sostenibilità ed equità intergenerazionale. La categoria è eterogenea e non tutti tali diritti presentano identico grado di positivizzazione. Essa ha però il merito di evidenziare la crescente rilevanza di beni che possono essere protetti efficacemente solo attraverso cooperazione internazionale e responsabilità condivise.12

È in questo spazio che si colloca anche la dimensione culturale. Il diritto a partecipare alla vita culturale, l’accesso al patrimonio culturale, la tutela delle espressioni creative e il diritto delle minoranze a godere della propria cultura attraversano, infatti, più generazioni e più famiglie di diritti. Non appartengono a un settore isolato: si connettono alla libertà di espressione, alla libertà religiosa, al diritto all’istruzione, alla non discriminazione, alla tutela dell’identità personale e collettiva.

La Conferenza mondiale sui diritti umani di Vienna del 1993 costituisce, da questo punto di vista, un passaggio teorico decisivo. La Dichiarazione e Programma d’azione di Vienna afferma che la comunità internazionale deve trattare i diritti umani in modo globale, equo e su un piano di parità, pur tenendo conto delle specificità nazionali e regionali e dei differenti retroterra storici, culturali e religiosi. Il principio di indivisibilità impedisce quindi di considerare la libertà artistica o la partecipazione culturale come diritti secondari rispetto alle libertà civili classiche: la dignità umana si realizza anche attraverso la possibilità di creare, conoscere, ricordare, comunicare e partecipare alla cultura.13

3. Il controllo da parte del Consiglio dei diritti umani dell’ONU e il caso Italia

La ratifica dei trattati internazionali non esaurisce gli obblighi degli Stati in materia di diritti umani. Alla dimensione normativa deve seguire l’attuazione concreta, verificabile attraverso meccanismi di controllo diversi: organi convenzionali istituiti dai singoli trattati, procedure speciali, meccanismi di comunicazione individuale ove previsti e accettati, nonché l’Esame periodico universale (Universal Periodic Review, UPR) del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite.14

L’UPR è un meccanismo intergovernativo che sottopone periodicamente tutti gli Stati membri dell’ONU a una revisione della situazione complessiva dei diritti umani. Il suo carattere universale costituisce uno degli elementi più rilevanti: nessuno Stato è sottratto alla procedura e la valutazione avviene sulla base di un insieme di documenti che comprendono il rapporto nazionale dello Stato interessato, una raccolta delle informazioni provenienti dal sistema delle Nazioni Unite e una sintesi dei contributi degli altri soggetti interessati, comprese istituzioni nazionali per i diritti umani e organizzazioni della società civile.15

Il procedimento si sviluppa attraverso un dialogo interattivo tra lo Stato sottoposto a esame e gli altri Stati, che formulano osservazioni e raccomandazioni. L’UPR non sostituisce i controlli esercitati dai treaty bodies né la giurisdizione delle corti internazionali; svolge piuttosto una funzione complementare di scrutinio periodico e di responsabilizzazione politica, fondata sulla trasparenza, sul confronto multilaterale e sul successivo monitoraggio dell’attuazione delle raccomandazioni.

L’evoluzione dei meccanismi ONU di controllo ha radici più antiche. Il principio di non ingerenza negli affari interni, espresso dall’art. 2, par. 7, della Carta delle Nazioni Unite, ha a lungo condizionato la capacità dell’Organizzazione di intervenire sulle violazioni dei diritti umani. A partire dalla fine degli anni Sessanta si consolidarono, tuttavia, procedure pubbliche e riservate di esame delle violazioni gravi e sistematiche, cui si aggiunsero successivamente procedure tematiche e special rapporteurs. Ne deriva un sistema pluralistico, nel quale strumenti obbligatori e meccanismi facoltativi convivono e si rafforzano reciprocamente.16

Con riguardo all’Italia, il quadro deve essere aggiornato rispetto alle ricostruzioni fondate su documenti del 2021. Il Paese ha completato il quarto ciclo dell’Universal Periodic Review nel gennaio 2025: il Gruppo di lavoro sull’UPR ha esaminato l’Italia il 20 gennaio 2025, durante la quarantottesima sessione, e ha adottato il relativo rapporto il 24 gennaio. L’esito è confluito nel documento A/HRC/59/4, successivamente sottoposto al Consiglio dei diritti umani nella cinquantanovesima sessione del 2025. Il quarto ciclo ha preso in considerazione, tra gli altri, non discriminazione, migrazioni, violenza di genere, condizioni di detenzione, libertà fondamentali, tutela dei minori, diritti economici e sociali, ambiente e funzionamento delle istituzioni di garanzia.17

È opportuno distinguere tale procedura dal sesto rapporto periodico dell’Italia al Comitato ONU per i diritti economici, sociali e culturali, identificato con la sigla E/C.12/ITA/6. Quest’ultimo appartiene al differente sistema di monitoraggio dell’ICESCR ed è stato esaminato dal Comitato, che ha adottato le proprie osservazioni conclusive nel 2022. Non deve essere confuso con il Rapporto Italia dell’Eurispes, documento di natura sociologica e non appartenente al sistema di controllo delle Nazioni Unite.18

La distinzione non è meramente formale. Essa consente di comprendere la pluralità dei livelli di valutazione: da un lato, il controllo universale e intergovernativo dell’UPR; dall’altro, la verifica specialistica dei comitati convenzionali, composta da esperti indipendenti; a questi si aggiungono le procedure speciali del Consiglio dei diritti umani e, sul piano europeo, i controlli giurisdizionali e politici del sistema CEDU.

Il caso italiano mostra dunque come la tutela dei diritti umani sia oggi strutturalmente multilivello. L’effettività non dipende soltanto dalla ratifica di convenzioni, ma dalla capacità di tradurre le raccomandazioni e le decisioni degli organismi internazionali in politiche pubbliche, prassi amministrative, rimedi giurisdizionali e culture istituzionali. In tale prospettiva, anche la tutela dei diritti culturali e della libertà artistica deve essere valutata non soltanto attraverso la presenza di norme formali, ma attraverso l’accessibilità concreta ai luoghi della cultura, la protezione delle minoranze, il pluralismo delle espressioni e la possibilità effettiva di creare e diffondere opere senza indebite interferenze.

4. Conclusioni del Consiglio dell’UE su donne, pace e sicurezza

L’interdipendenza tra i diritti umani emerge con particolare evidenza nell’Agenda «donne, pace e sicurezza». Le conclusioni adottate dal Consiglio dell’Unione europea il 14 novembre 2022 si collocano nel quadro sviluppato a partire dalla risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e ribadiscono il nesso tra prevenzione dei conflitti, partecipazione delle donne, contrasto alla violenza di genere e costruzione di società inclusive.19

A più di settant’anni dalla Dichiarazione Universale, le violazioni dei diritti fondamentali continuano a colpire in modo sproporzionato persone e gruppi vulnerabili. I conflitti armati mostrano con particolare crudezza come la compromissione di un diritto produca effetti su molti altri: la violenza sessuale e di genere può incidere contemporaneamente sull’integrità fisica e psichica, sulla salute, sulla vita familiare, sulla libertà personale, sull’accesso all’istruzione e sul diritto a partecipare alla vita pubblica e culturale.

Le conclusioni del Consiglio dell’UE del 2022 richiamano l’esigenza di integrare sistematicamente la prospettiva di genere nelle politiche di pace e sicurezza, di assicurare servizi di assistenza sanitaria e psicologica e di rafforzare la partecipazione effettiva delle donne ai processi decisionali. Esse sottolineano inoltre i rischi cui sono esposte difensore dei diritti umani, giornaliste, rappresentanti politiche, sindacaliste, donne sfollate e migranti e, più in generale, coloro che operano nei contesti di conflitto e crisi.20

La partecipazione delle donne non viene considerata soltanto come un obiettivo di eguaglianza formale, ma come un elemento strutturale della governance inclusiva, della coesione sociale e della prevenzione dei conflitti. La protezione dei diritti umani, in altri termini, non è separabile dalle condizioni politiche e sociali che consentono ai soggetti tradizionalmente esclusi di contribuire alla produzione delle decisioni pubbliche e alla costruzione della memoria collettiva.

Questo profilo interessa direttamente il tema delle arti. La rappresentazione artistica dei conflitti, delle violenze e delle discriminazioni contribuisce a rendere visibili esperienze altrimenti marginalizzate; cinema, fotografia, arti figurative e musica possono trasformare la testimonianza individuale in memoria pubblica. Tale funzione non sostituisce la tutela giuridica, ma concorre a creare il contesto culturale nel quale i diritti sono riconosciuti, compresi e rivendicati.

5. La Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU)

La nascita della Convenzione europea dei diritti dell’uomo deve essere collocata nel processo di ricostruzione politica e giuridica dell’Europa successivo alla seconda guerra mondiale. Nel discorso pronunciato all’Università di Zurigo il 19 settembre 1946, Winston Churchill richiamò l’esigenza di costruire una nuova forma di unità europea capace di impedire il ritorno dei nazionalismi aggressivi e delle derive autoritarie. In questo contesto, la fondazione del Consiglio d’Europa nel 1949 e la successiva elaborazione della Convenzione rappresentarono due passaggi essenziali della progressiva internazionalizzazione della tutela della persona.21

La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali fu firmata a Roma il 4 novembre 1950 ed entrò in vigore il 3 settembre 1953. Il suo Preambolo richiama espressamente la Dichiarazione Universale del 1948 e assume come presupposto l’esistenza di un patrimonio comune di tradizioni politiche, ideali, libertà e preminenza del diritto. In tal senso, la CEDU può essere letta come una specificazione regionale della tutela universale dei diritti umani: non una semplice riproduzione della Dichiarazione ONU, ma un sistema convenzionale capace di tradurre una parte dei diritti proclamati nel 1948 in obblighi giuridici internazionali assistiti da un meccanismo di controllo.22

L’elemento di maggiore originalità risiede proprio nella costruzione di una garanzia collettiva. Con la ratifica della Convenzione, gli Stati contraenti non si limitano ad assumere obblighi reciproci, secondo lo schema classico del diritto internazionale, ma accettano un controllo esterno sul rispetto dei diritti riconosciuti alle persone sottoposte alla loro giurisdizione. Da qui deriva la natura particolare della CEDU, progressivamente descritta dalla giurisprudenza come strumento costituzionale dell’ordine pubblico europeo e, in dottrina, come uno dei più avanzati sistemi regionali di protezione dei diritti fondamentali.23

La configurazione originaria del 1950 era tuttavia diversa da quella attuale. Il sistema si fondava sulla Commissione europea dei diritti dell’uomo, sulla Corte europea dei diritti dell’uomo e sul Comitato dei Ministri. La possibilità di ricorso individuale e la giurisdizione della Corte dipendevano inizialmente da specifiche dichiarazioni di accettazione degli Stati. Ciò rifletteva il compromesso tra l’esigenza di creare una tutela sovranazionale effettiva e la persistente riluttanza degli Stati a sottoporre integralmente la propria sovranità a un controllo giurisdizionale internazionale.

La trasformazione decisiva è avvenuta con il Protocollo n. 11, entrato in vigore il 1° novembre 1998. Esso ha soppresso la Commissione, reso permanente la Corte e assicurato il diritto di ricorso individuale direttamente alla Corte di Strasburgo nei confronti degli Stati parte, alle condizioni stabilite dalla Convenzione. Da quel momento il singolo non è soltanto beneficiario mediato di obblighi internazionali, ma soggetto legittimato ad attivare il meccanismo convenzionale quando ritenga che uno Stato abbia violato uno dei diritti garantiti. La centralità dell’individuo costituisce una delle caratteristiche più significative del sistema europeo.24

La tutela convenzionale non dipende dalla cittadinanza. Ai sensi dell’art. 1 CEDU, gli Stati riconoscono i diritti e le libertà della Convenzione a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione. Il criterio di collegamento è dunque la giurisdizione dello Stato, non la nazionalità del soggetto. Ciò rafforza l’idea, già propria della Dichiarazione Universale, che i diritti fondamentali spettino alla persona in quanto tale e non siano una concessione derivante esclusivamente dall’appartenenza politica a una determinata comunità nazionale.25

Le sentenze della Corte sono vincolanti per gli Stati parti delle controversie nelle quali sono pronunciate, secondo l’art. 46 CEDU, e la loro esecuzione è sottoposta alla supervisione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa. Il sistema conserva pertanto una struttura sussidiaria: spetta anzitutto agli ordinamenti nazionali prevenire e rimuovere le violazioni, mentre la Corte interviene dopo l’esaurimento dei rimedi interni effettivi, nei limiti stabiliti dall’art. 35. La sussidiarietà non attenua la forza della garanzia internazionale; ne definisce, piuttosto, il rapporto con le giurisdizioni e le autorità nazionali.26

La Corte ha inoltre contribuito in modo determinante all’evoluzione sostanziale della Convenzione. Attraverso l’interpretazione della CEDU come «strumento vivente», i diritti convenzionali sono stati applicati a problemi non prevedibili nelle stesse forme nel 1950: bioetica, nuove tecnologie, ambiente, identità personale, relazioni familiari, migrazioni, condizioni di detenzione, protezione dei dati, libertà artistica. Questa capacità evolutiva non significa che il giudice possa creare liberamente nuovi diritti, ma che le disposizioni convenzionali sono interpretate alla luce delle condizioni contemporanee, nel rispetto del testo, dei principi elaborati dalla Corte e del margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati.27

In questo quadro deve essere distinto il sistema CEDU dall’ordinamento dell’Unione europea. Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il 1° dicembre 2009, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ha acquisito lo stesso valore giuridico dei Trattati. L’art. 6, par. 2, TUE prevede inoltre che l’Unione aderisca alla CEDU. Tale previsione ha introdotto un obbligo di adesione, ma non ha prodotto automaticamente l’ingresso dell’Unione nel sistema convenzionale: anche nel 2026 l’Unione europea non è ancora parte contraente della CEDU, mentre tutti i suoi Stati membri lo sono. I due ordinamenti restano quindi distinti, pur caratterizzati da un intenso dialogo tra Corte di Strasburgo, Corte di giustizia e giudici nazionali.28

La CEDU ha esercitato un’influenza che supera il territorio degli Stati contraenti. Il modello europeo – fondato su un catalogo di diritti, un giudice internazionale accessibile agli individui e un meccanismo di esecuzione delle sentenze – ha costituito uno dei riferimenti per lo sviluppo di sistemi regionali di tutela in altre aree del mondo. Anche la Convenzione americana sui diritti umani si colloca nel più ampio processo di regionalizzazione della protezione internazionale della persona, pur presentando una struttura e una storia proprie.29

La fisionomia attuale del sistema europeo è dunque il risultato di una stratificazione: il testo del 1950, i Protocolli che hanno ampliato il catalogo dei diritti o modificato il meccanismo di controllo, e una giurisprudenza che ha progressivamente definito contenuto e portata delle garanzie. È su questo terreno che il tema delle arti incontra direttamente la Convenzione: la libertà di creazione, rappresentazione e diffusione delle opere rientra nella libertà di espressione tutelata dall’art. 10, mentre la protezione della vita privata, della dignità, della religione, della proprietà e del divieto di discriminazione può entrare in rapporto – talvolta anche in tensione – con le manifestazioni artistiche. Il sistema CEDU offre pertanto un quadro essenziale per comprendere l’arte sia come esercizio di libertà, sia come spazio nel quale diritti diversi devono essere bilanciati secondo criteri di legalità, necessità e proporzionalità.30

6. La giurisprudenza della CEDU

La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo costituisce una componente essenziale del sistema convenzionale. La Convenzione è interpretata come uno «strumento vivente», da leggere alla luce delle condizioni attuali, mentre il principio di sussidiarietà attribuisce in primo luogo alle autorità nazionali il compito di garantire i diritti, sotto il controllo della Corte di Strasburgo. Non si tratta, quindi, di una generica «supremazia» del giudice europeo sui giudici nazionali, bensì di un sistema multilivello nel quale gli Stati conservano la responsabilità primaria dell’attuazione della Convenzione e la Corte assicura il rispetto degli obblighi assunti sul piano internazionale.31

Un ulteriore profilo di effettività riguarda le misure provvisorie indicate ai sensi della Rule 39 del Regolamento della Corte. Esse possono assumere particolare rilievo quando vi sia un rischio imminente di danno irreparabile, soprattutto nei casi concernenti la vita, l’integrità personale, l’espulsione o l’estradizione. Altrettanto centrale è l’esecuzione delle sentenze: ai sensi dell’art. 46 CEDU, lo Stato convenuto deve conformarsi alla pronuncia definitiva, adottando, a seconda dei casi, misure individuali e generali idonee a porre rimedio alla violazione e a prevenirne la ripetizione, sotto la supervisione del Comitato dei Ministri.32

A titolo esemplificativo, il quadro delle decisioni rese nel 2022 nei confronti dell’Italia mostra la varietà delle questioni sottoposte alla Corte e consente di cogliere il carattere concreto della tutela convenzionale.

La sentenza I.M. e altri c. Italia, 10 novembre 2022, ric. n. 25426/20, ha riguardato l’art. 8 CEDU e gli obblighi positivi dello Stato nell’ambito delle relazioni familiari segnate da violenza domestica. La Corte ha censurato la mancata adeguata valutazione del rischio nel contesto di incontri tra i figli minori e il padre, nonché il bilanciamento insufficiente degli interessi coinvolti. La pronuncia richiama la necessità che l’interesse superiore del minore costituisca una considerazione primaria e che le autorità non trasformino la richiesta di protezione dalla violenza in un indice automatico di «non collaborazione» del genitore che la segnala. Il margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati varia, infatti, in funzione della natura delle questioni e della gravità degli interessi in gioco: alla protezione del legame familiare deve accompagnarsi una valutazione concreta della sicurezza e dello sviluppo del minore.33

La sentenza Gusmerini e altri c. Italia, 29 settembre 2022, ricorsi nn. 50345/10 e altri, si è collocata invece nell’ambito dell’art. 6 CEDU e del problema dell’intervento legislativo in procedimenti civili pendenti. Si tratta di un filone consolidato della giurisprudenza di Strasburgo: il legislatore può intervenire sulla disciplina sostanziale applicabile, ma un’ingerenza retroattiva destinata a incidere sull’esito di controversie in corso richiede giustificazioni compatibili con il principio dello Stato di diritto e con le esigenze del giusto processo.34

In Darboe e Camara c. Italia, 21 luglio 2022, ric. n. 5797/17, la Corte ha esaminato la posizione di un dichiarato minore non accompagnato richiedente asilo, collocato per oltre quattro mesi in un centro destinato agli adulti e sottoposto a una procedura di accertamento dell’età priva delle garanzie ritenute necessarie. La Corte ha riscontrato violazioni degli artt. 8 e 3 e, con riferimento all’effettività dei rimedi, dell’art. 13. La decisione mette in luce il rilievo della determinazione dell’età nel contesto migratorio: da essa dipende l’accesso a un insieme di protezioni specifiche e, conseguentemente, la procedura deve essere sorretta da garanzie adeguate, ragionevole diligenza e considerazione della particolare vulnerabilità della persona.35

M.S. c. Italia, 7 luglio 2022, ric. n. 32715/19, ha nuovamente affrontato il tema della violenza domestica sotto il profilo dell’art. 3 CEDU. La Corte ha distinto diverse fasi dell’azione delle autorità, rilevando, nel primo periodo, un ritardo significativo nell’adozione di misure di protezione dopo una grave aggressione e l’assenza di una valutazione immediata, autonoma e proattiva del rischio; ha invece riconosciuto, in una fase successiva, l’adozione di iniziative maggiormente conformi agli obblighi positivi. La pronuncia è significativa anche sul versante procedurale, perché richiama l’esigenza che indagini e processi relativi a violenze gravi siano condotti con diligenza e tempestività.36

Nello stesso ambito si colloca De Giorgi c. Italia, 16 giugno 2022, ric. n. 23735/19, nella quale la Corte ha riscontrato una violazione dell’art. 3 in relazione all’inadempimento degli obblighi statali di risposta e indagine rispetto a maltrattamenti denunciati dalla ricorrente e subiti anche dai figli. La passività giudiziaria e la mancanza di una risposta adeguatamente tempestiva possono, in presenza di violenza domestica, trasformare la protezione formale predisposta dall’ordinamento in una garanzia priva di effettività.37

Perelli e altri c. Italia, 5 maggio 2022, ric. n. 45242/17, appartiene invece al filone delle controversie ambientali connesse alle emissioni dell’impianto siderurgico di Taranto. La vicenda si inserisce nella più ampia giurisprudenza relativa agli obblighi positivi dello Stato in presenza di rischi ambientali gravi capaci di incidere sulla vita privata, sulla salute e sulla qualità della vita delle persone. Il caso conferma come la Convenzione, pur non contenendo un autonomo diritto generale a un ambiente salubre, possa offrire tutela attraverso disposizioni quali gli artt. 2 e 8 e, quanto all’effettività dei rimedi, l’art. 13.38

Fiagbe c. Italia, 28 aprile 2022, ric. n. 18549/20, ha riguardato l’impossibilità per una madre, cittadina ghanese, di riallacciare il rapporto con il figlio collocato in affidamento e l’inerzia dei servizi sociali nell’attuazione del progetto di ripristino degli incontri disposto dal giudice. La decisione richiama l’obbligo positivo delle autorità di adoperarsi, con la necessaria diligenza e tenendo conto dell’interesse del minore, affinché le misure di protezione non determinino automaticamente una rottura irreversibile del legame familiare quando sia possibile lavorare al suo recupero.39

Nappo c. Italia, 14 aprile 2022, ric. n. 54330/14, ha riguardato la durata del procedimento promosso per ottenere il ristoro dei danni derivanti da infezioni post-trasfusionali. La causa si colloca nel complesso contenzioso concernente la tutela della vita e della salute e mostra come l’effettività dei diritti dipenda anche dalla tempestività dei rimedi giudiziari e amministrativi predisposti dall’ordinamento.40

In Landi c. Italia, 7 aprile 2022, ric. n. 10929/19, la Corte ha esaminato gli obblighi positivi derivanti dall’art. 2 in una vicenda di violenza domestica culminata nel tentato omicidio della ricorrente e nell’uccisione del figlio. Il caso ha posto al centro la necessità di una risposta immediata e proattiva di fronte a indicatori di rischio reale e immediato, nonché il dovere di coordinare le informazioni disponibili in modo da evitare che i segnali di violenza siano valutati in maniera frammentaria.41

Infine, S.Y. c. Italia, 24 gennaio 2022, ric. n. 11791/20, ha riguardato la detenzione in carcere ordinario, per un periodo prolungato, di una persona affetta da disturbo bipolare, nonostante l’esigenza di una collocazione terapeutica adeguata. La Corte ha esaminato la vicenda alla luce, tra l’altro, degli artt. 3 e 5 CEDU, sottolineando che l’indisponibilità di posti in strutture appropriate non può, di per sé, giustificare il mantenimento di una situazione incompatibile con i requisiti convenzionali.42

Queste pronunce non esauriscono naturalmente la giurisprudenza relativa all’Italia, né possono essere considerate «le più recenti» in un lavoro aggiornato al 2026. Sono richiamate perché costituivano il nucleo della ricognizione originaria e perché mostrano, attraverso casi diversi, alcuni assi portanti della tutela europea: obblighi positivi, protezione delle persone vulnerabili, diligenza procedurale, effettività dei rimedi e bilanciamento tra interessi concorrenti. In una prospettiva coerente con il tema di questo studio, esse mostrano anche come la cultura dei diritti non possa essere separata dalla loro rappresentazione sociale: violenza, discriminazione, migrazione, detenzione e degrado ambientale diventano spesso oggetto di cinema, fotografia, arte e musica proprio perché l’espressione artistica consente di trasformare l’esperienza individuale in memoria e dibattito pubblico.

7. Tutela delle minoranze attraverso la tutela del diritto alla cultura

La tutela delle minoranze è strettamente connessa al riconoscimento dei diritti culturali. La nozione di cultura utilizzata dal diritto internazionale contemporaneo non si esaurisce nelle arti o nel patrimonio monumentale, ma comprende linguaggi, pratiche, tradizioni, valori, conoscenze, forme di vita, memoria e processi attraverso i quali individui e gruppi costruiscono la propria identità.43

Un primo riferimento fondamentale è contenuto nell’art. 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, che riconosce a ogni individuo il diritto di partecipare liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico e ai suoi benefici, nonché il diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti dalle proprie produzioni scientifiche, letterarie e artistiche.44

Il riconoscimento assume carattere pattizio con il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966. L’art. 15, par. 1, ICESCR riconosce il diritto di partecipare alla vita culturale, di godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue applicazioni e di beneficiare della protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria o artistica della quale il soggetto sia autore. Il medesimo articolo richiede inoltre agli Stati di rispettare la libertà indispensabile alla ricerca scientifica e all’attività creativa.45

Un diverso, ma complementare, profilo emerge dall’art. 27 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, che tutela le persone appartenenti a minoranze etniche, religiose o linguistiche nel diritto di godere della propria cultura, professare e praticare la propria religione e usare la propria lingua insieme agli altri membri del gruppo. La disposizione ha contribuito ad affermare una concezione identitaria e dinamica della cultura, non limitata alla conservazione di oggetti o monumenti.46

In questa evoluzione è decisivo il contributo dell’UNESCO. Se la Convenzione dell’Aja del 1954 aveva posto al centro la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, strumenti successivi hanno progressivamente valorizzato il patrimonio immateriale e la diversità delle espressioni culturali. La Dichiarazione universale UNESCO sulla diversità culturale del 2001 qualifica i diritti culturali come parte integrante dei diritti umani, universali, indivisibili e interdipendenti; la Convenzione del 2003 ha rafforzato la tutela del patrimonio culturale immateriale e la Convenzione del 2005 ha posto al centro la protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.47

Anche la Dichiarazione di Friburgo sui diritti culturali del 2007, pur non essendo un trattato vincolante, ha avuto un’importante funzione sistematica nel definire l’identità culturale come insieme di riferimenti attraverso i quali una persona, individualmente o in comune con altri, si definisce, comunica e chiede di essere riconosciuta nella propria dignità.48

Il Commento generale n. 21 del 2009 del Comitato ONU sui diritti economici, sociali e culturali rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per l’interpretazione dell’art. 15 ICESCR. Il Comitato distingue tre dimensioni del diritto di prendere parte alla vita culturale: partecipazione, accesso e contributo. La partecipazione comprende la libertà di scegliere la propria identità culturale, di identificarsi o meno con una o più comunità e di prendere parte alla vita culturale della società; l’accesso riguarda la possibilità di conoscere la propria cultura e quella altrui, ricevere istruzione e informazione e fruire dei beni e dei servizi culturali; il contributo riguarda la possibilità di concorrere alla creazione delle manifestazioni spirituali, materiali, intellettuali ed emotive della comunità.49

Da tali diritti derivano obblighi statali riconducibili alla nota triade respect, protect, fulfil: lo Stato deve astenersi da interferenze arbitrarie, proteggere individui e gruppi dalle lesioni provenienti da terzi e adottare misure idonee a rendere effettivo l’accesso alla vita culturale. La cultura non è dunque soltanto «bene» da conservare, ma processo al quale partecipare.50

Nel diritto dell’Unione europea, l’art. 13 della Carta dei diritti fondamentali afferma espressamente che le arti e la ricerca scientifica sono libere. Sul piano convenzionale europeo, la libertà artistica rientra nella protezione dell’art. 10 CEDU sulla libertà di espressione. La Corte di Strasburgo ha riconosciuto in numerose occasioni che le opere artistiche partecipano allo scambio di idee e opinioni essenziale in una società democratica, pur potendo essere sottoposte alle limitazioni previste dall’art. 10, par. 2, quando ricorrano i requisiti di legalità, finalità legittima, necessità e proporzionalità.51

La tutela delle minoranze e dei diritti culturali conduce quindi direttamente al tema dell’arte: creare, rappresentare, esporre, ascoltare, leggere e accedere alle espressioni artistiche sono attività attraverso cui la persona esercita libertà fondamentali, conserva memoria, contesta stereotipi, rende visibili esperienze marginalizzate e partecipa alla vita collettiva.

8. Arte e diritti

Il rapporto tra arte e diritti umani può essere osservato in due direzioni complementari. Da un lato, la creazione artistica costituisce essa stessa esercizio di un diritto: l’art. 13 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea sancisce la libertà delle arti e della ricerca scientifica, mentre l’art. 10 CEDU protegge la libertà di espressione anche nelle sue forme artistiche. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha chiarito che l’espressione artistica contribuisce allo scambio di idee e opinioni indispensabile in una società democratica, pur restando soggetta alle limitazioni rigorosamente previste dall’art. 10, par. 2. Dall’altro lato, l’arte può diventare strumento di conoscenza e di elaborazione pubblica delle violazioni: rende visibile il dolore, costruisce memoria, produce empatia e rende comunicabili esperienze che il linguaggio normativo da solo non sempre riesce a restituire.

Domenico Piraina ha efficacemente sottolineato la funzione dell’arte come spazio di speranza, immaginazione e resistenza alla disumanizzazione, richiamando il rapporto tra distruzione della cultura e distruzione della persona. Il riferimento a Heinrich Heine – secondo cui là dove si bruciano i libri si finisce per bruciare anche gli esseri umani – coglie il legame tra libertà culturale e dignità.52

Un esempio è offerto dal lavoro di Sara Montani che, nel 2015, in occasione dell’Expo di Milano, affrontò in quattro mostre e con linguaggi differenti alcuni temi riconducibili alla Dichiarazione Universale: il diritto alla vita, alla famiglia, al gioco e alla libertà. Oggetti, vesti, strutture simili a gabbie e forme che richiamano camicie di forza sono impiegati per rendere visibile il rapporto tra presenza e assenza, libertà e costrizione. La memoria individuale e collettiva diventa così materia artistica e, insieme, dispositivo educativo: il riferimento alla dignità umana non resta astratto, ma viene tradotto in un’esperienza visiva capace di interrogare lo spettatore.53

Sara Montani: arte e diritti umani (immagine presente nel manoscritto originale).

Picasso attribuiva all’arte la capacità di raggiungere una verità attraverso la costruzione figurativa. Guernica, realizzata nel 1937 per il padiglione spagnolo dell’Esposizione internazionale di Parigi, è divenuta uno dei simboli universali della denuncia della guerra. L’opera prende le mosse dal bombardamento della cittadina basca di Gernika del 26 aprile 1937, compiuto durante la guerra civile spagnola con il concorso della Legione Condor tedesca e dell’aviazione italiana. Il numero delle vittime è stato oggetto di differenti ricostruzioni storiche; ciò che rileva, sul piano artistico, è la trasformazione di un episodio determinato in una rappresentazione generale della sofferenza prodotta dalla guerra sui civili.54

Pablo Picasso, Guernica, 1937.

Picasso ha rappresentato l’episodio con immagini forti, cruenti, realizzando un dipinto di dimensioni considerevoli, così da avvolgere lo spettatore, coinvolgendolo e facendolo diventare parte del quadro stesso.

È lì rappresentato un interno sventrato dai bombardamenti in cui sono presenti: una madre con un bambino morto in braccio, un toro, simbolo della Spagna offesa, un uomo caduto, un cavallo urlante, due donne, di cui una con una lampada che cerca di fuggire e una che si

trascina faticosamente, un uomo travolto dalle fiamme; tutti in atteggiamenti scomposti perché questo è il risultato del dolore provocato dal conflitto.

Il senso è che le guerre hanno invaso le case e le stalle, coinvolgendo tutti, sia uomini che animali, uniti nel medesimo destino infausto e lo hanno fatto proprio di sera, cioè nel momento in cui, in genere si torna a casa nell’illusione di essere in un luogo sicuro e protetto.

La scelta monocromatica è stata adottata da Picasso per sottolineare il momento del lutto. Sebbene egli abbia dichiarato nel 1946 al suo segretario Jaime Sabartès: «Non dipingo la guerra perché non sono il genere di pittore che va, come un fotografo, alla ricerca di un soggetto», non c’è dubbio che la guerra sia spesso presente nelle sue opere.

Oltre a Guernica, nel 1951 Picasso realizzò Massacro in Corea, opera legata al clima di violenza della guerra di Corea. Più che la cronaca di un singolo episodio storicamente accertato, il dipinto costruisce una rappresentazione simbolica della violenza esercitata sui civili e richiama, anche sul piano compositivo, la tradizione figurativa delle esecuzioni e dei massacri.55

Pablo Picasso, Massacro in Corea, 1951.

Nel «Massacro in Corea» Picasso rappresenta dei soldati che stanno per eliminare a sangue freddo un gruppo di donne e bambini, nudi e indifesi.

In particolare, due donne in primo piano sono gravide, poste a rappresentare la vita, mentre i soldati non hanno attributi maschili, sono quasi diventati inumani, automi.

Le reazioni davanti alla morte sono diverse: un bambino sulla destra, più vicino ai soldati scappa verso la mamma con lo sguardo rivolto ai soldati, un altro più piccolo sembra non accorgersi del pericolo e raccoglie un fiore, mentre più a sinistra un altro si stringe in braccio alla mamma prima della morte; infine, all’estrema sinistra della scena, un bambino si nasconde dietro alle spalle della madre, terrorizzato.

I colori utilizzati in «Massacro in Corea» di Picasso sono soprattutto il bianco, nero e grigio (colori che rappresentano la morte) per quanto riguarda i personaggi e sono in netto contrasto con il paese circostante, che, invece, è colorato con un verde e marrone per enfatizzare il contrasto tra la vita della natura e la distruzione portata dall’uomo.

Nel gennaio 1949 il Partito comunista francese chiese a Pablo Picasso un disegno come simbolo del Movimento per la Pace e lui tracciò la sagoma di una colomba con in bocca un rametto verde, come quelle della sua infanzia a Malaga.56

Pablo Picasso, colomba della pace.

Nella primavera dello stesso anno la colomba di Picasso apparve su tutti i muri delle città d’Europa. Il simbolo fu poi utilizzato nella propaganda del Movimento per la Pace, anche in occasione del Consiglio mondiale della Pace (1949-1950).

Nel 1945, terminata la guerra, Picasso decise di trasferirsi in Costa Azzurra, prima ad Antibes e poi a Vallauris, dove in una cappella sconsacrata, realizzò nel 1952 i grandi pannelli de La Guerra e La Pace, successivamente installati nella cappella di Vallauris.57

Pablo Picasso, La Guerra e La Pace, Vallauris.

Ne La Guerra un corteo dominato dalla morte avanza sopra i segni della cultura e della vita civile; il libro calpestato e le armi alludono alla distruzione materiale e alla repressione del pensiero. La Pace costruisce invece un universo di maternità, lettura, scrittura, lavoro, musica, gioco e natura. Il contrasto tra i due pannelli traduce in immagini un’idea centrale per i diritti umani: la pace non coincide con la mera assenza di ostilità, ma con una condizione nella quale la persona può apprendere, creare, comunicare e sviluppare liberamente la propria personalità. La presenza della colomba e di figure appartenenti a differenti comunità rafforza il significato universalistico del ciclo.

Quella del bianco e nero di Picasso è una scelta condivisa dal reportage fotografico Sebastião Salgado, perché « col bianco e nero e tutta la gamma dei grigi posso concentrarmi sull’intensità delle persone, sui loro atteggiamenti, sui loro sguardi, senza che siano disturbati dal colore».58

Sebastião Salgado: fotografia dal manoscritto originale.

Le immagini di Salgado hanno documentato gli aspetti più scomodi del mondo contemporaneo: il dolore umano derivante dallo sfruttamento, il terrore delle guerre e la distruzione ecologica, incentrati sul tentativo di rendere la violenza esattamente per quello che è, ovvero una realtà che l’immagine costringe lo spettatore a non rimuovere.

Accanto ai reportage di Sebastião Salgado si colloca il lavoro di Don McCullin, la cui fotografia di guerra è fondata sull’esigenza di testimoniare direttamente i luoghi della violenza. Immagini come il celebre ritratto del marine traumatizzato in Vietnam non spettacolarizzano il conflitto: concentrano l’attenzione sul volto, sul corpo e sullo spaesamento della persona. In entrambi gli autori, la fotografia in bianco e nero diviene una forma di testimonianza etica, orientata a restituire dignità alle vittime e a mostrare gli effetti concreti della guerra, della povertà e dello sfruttamento.59

Don McCullin, marine statunitense traumatizzato durante la guerra del Vietnam.

Sul versante della pittura sociale, Giuseppe Pellizza da Volpedo privilegiò il colore, la luce e la costruzione della massa. Il quarto stato, maturato attraverso un lungo percorso iniziato negli anni Novanta dell’Ottocento, rappresenta un gruppo di lavoratori che avanza compatto nello spazio pubblico. Non è una scena di violenza: l’incedere è lento, ordinato e consapevole. Proprio questa scelta conferisce all’opera la forza di una rivendicazione collettiva fondata sulla dignità del lavoro, sulla partecipazione e sull’eguaglianza. L’arte non descrive soltanto una protesta; costruisce l’immagine di un soggetto sociale che chiede di essere riconosciuto come titolare di diritti.60

Giuseppe Pellizza da Volpedo, Il quarto stato.

9. Il cinema come forma di comunicazione di massa

Il cinema è una delle forme di comunicazione di massa più incisive del Novecento e, insieme, uno dei principali linguaggi artistici della modernità. La combinazione di immagine, parola, suono e montaggio gli consente di raggiungere un pubblico potenzialmente vastissimo e di svolgere, contemporaneamente, funzioni culturali, artistiche, sociali e politiche.61

Anche quando la visione sembra esaurirsi nel piacere immediato dello spettacolo, la narrazione cinematografica può produrre effetti che si manifestano successivamente: organizza informazioni, rende visibili comportamenti e conflitti, costruisce modelli di identificazione e orienta lo sguardo dello spettatore. Proprio per questa capacità di incidere sull’immaginario collettivo, il cinema è stato utilizzato, nel corso del Novecento, non soltanto come forma d’arte ma anche come strumento di propaganda.

I regimi totalitari compresero molto presto l’importanza politica del mezzo cinematografico. Nell’Italia fascista l’Istituto Nazionale Luce assunse un ruolo centrale nella produzione e distribuzione di cinegiornali e documentari, contribuendo alla costruzione pubblica dell’immagine del regime e del suo capo. Il controllo della cronaca filmata permetteva di selezionare eventi, rituali e rappresentazioni, trasformando la comunicazione audiovisiva in uno strumento di legittimazione politica.62

La diffusione non rimase confinata alle sale. Nel marzo 1927 l’Istituto Luce organizzò anche un servizio di «cinema ambulante»: automezzi muniti di proiettore e schermo raggiungevano località prive di cinematografi e consentivano di organizzare proiezioni nelle piazze sfruttando l’oscurità notturna. L’episodio è significativo perché mostra come la capacità persuasiva del cinema dipendesse non soltanto dal contenuto delle immagini, ma anche dalla possibilità tecnica di portarle davanti a pubblici nuovi e numerosi.63

La stessa forza comunicativa che può essere impiegata a fini propagandistici rende però il cinema uno strumento particolarmente efficace per la conoscenza e la tutela dei diritti umani. La macchina da presa può dare visibilità alle vittime, ricostruire vicende rimosse, rappresentare il punto di vista delle minoranze, sottoporre a critica discriminazioni e abusi e trasformare fatti storici o giudiziari in esperienza accessibile a un pubblico molto più ampio. È in questa ambivalenza – capacità di orientare il consenso e capacità di esercitare critica – che risiede una parte rilevante della sua importanza sociale.

10. Il cinema e i diritti umani

J’accuse di Abel Gance, del 1919, con la sua rappresentazione delle sofferenze prodotte dalla prima guerra mondiale, costituisce una delle prime grandi opere cinematografiche a vocazione antimilitarista. La vicenda privata dei protagonisti è progressivamente assorbita dalla tragedia collettiva del conflitto, fino alla celebre sequenza nella quale i morti sembrano ritornare per interrogare i vivi sul senso del loro sacrificio. Il film assume così la memoria delle vittime come criterio di giudizio sulla guerra e utilizza soluzioni tecniche innovative – montaggio rapido, movimenti di macchina, sovrimpressioni e divisione dell’inquadratura – per amplificare il coinvolgimento dello spettatore.64

J’accuse, Abel Gance, 1919.

La visione cinematografica può, in questo senso, contribuire a impedire l’assuefazione all’ingiustizia. Numerosi film hanno raccontato le lotte per i diritti civili, le discriminazioni razziali, gli errori giudiziari, la condizione dei lavoratori e la difficoltà di rendere effettivo il principio di eguaglianza.

Il buio oltre la siepe (To Kill a Mockingbird), diretto da Robert Mulligan nel 1962 e tratto dal romanzo di Harper Lee, affronta il razzismo nell’Alabama degli anni Trenta attraverso lo sguardo dei figli dell’avvocato Atticus Finch. Finch difende Tom Robinson, uomo afroamericano falsamente accusato di aver violentato una giovane donna bianca. Nonostante l’inconsistenza dell’accusa emerga nel processo, la giuria lo condanna; Tom viene successivamente ucciso durante un tentativo di fuga. Parallelamente, il personaggio di Boo Radley – inizialmente oggetto di paura e pregiudizio – diventa colui che salva i figli di Atticus dall’aggressione di Bob Ewell. Il film lega così razzismo giudiziario e pregiudizio sociale, mostrando quanto la presunzione costruita sull’identità possa deformare la percezione dei fatti.65

Il buio oltre la siepe (To Kill a Mockingbird), 1962.

Mississippi Burning – Le radici dell’odio, diretto da Alan Parker nel 1988, prende liberamente spunto dall’assassinio, avvenuto nel 1964, degli attivisti per i diritti civili James Chaney, Andrew Goodman e Michael Schwerner. Attraverso l’indagine di due agenti dell’FBI, il film rappresenta il sistema di intimidazione e complicità che sosteneva la segregazione razziale nel Mississippi. L’opera è stata discussa anche per la scelta di porre al centro gli investigatori federali più che gli attivisti afroamericani: proprio tale limite conferma quanto la prospettiva narrativa sia decisiva nel modo in cui il cinema costruisce la memoria dei diritti.66

La lunga strada verso casa (The Long Walk Home), diretto da Richard Pearce nel 1990, ricostruisce il boicottaggio degli autobus di Montgomery del 1955-1956, iniziato dopo l’arresto di Rosa Parks. La storia politica è filtrata attraverso la relazione tra una donna bianca e la domestica afroamericana che lavora nella sua casa: il conflitto tra consuetudine sociale, privilegio e coscienza individuale rende visibile il passaggio dalla segregazione accettata come normalità alla presa di posizione personale.

Malcolm X, diretto da Spike Lee nel 1992 e fondato sull’autobiografia scritta con Alex Haley, ripercorre la trasformazione politica e spirituale di Malcolm Little. La struttura del film segue fasi differenti – giovinezza, carcere, militanza nella Nation of Islam, pellegrinaggio alla Mecca, progressiva revisione delle proprie posizioni – e utilizza scelte cromatiche e musicali per marcare tali passaggi. L’opera non riduce il protagonista a un’icona, ma ne mette in scena conflitti, contraddizioni e capacità di mutamento, collocandolo nella storia più ampia delle rivendicazioni afroamericane.67

The Help, diretto da Tate Taylor nel 2011 e tratto dal romanzo di Kathryn Stockett, è ambientato a Jackson, Mississippi, all’inizio degli anni Sessanta. Una giovane aspirante giornalista decide di raccogliere le testimonianze delle domestiche afroamericane impiegate presso famiglie bianche. Pur attraverso una forma narrativa accessibile al grande pubblico, il film porta in primo piano il razzismo quotidiano, le gerarchie sociali e il costo personale della testimonianza. Anche quest’opera ha suscitato critiche sulla centralità accordata al personaggio bianco; tali discussioni sono rilevanti perché mostrano che il cinema dei diritti umani deve essere valutato non soltanto per il tema affrontato, ma anche per la voce alla quale affida il racconto.68

Loving, scritto e diretto da Jeff Nichols nel 2016, ricostruisce la vicenda di Richard e Mildred Loving. Sposatisi nel 1958 a Washington, i due coniugi furono perseguiti in Virginia in applicazione delle norme che vietavano i matrimoni interrazziali. La loro controversia giunse alla Corte Suprema degli Stati Uniti, che con Loving v. Virginia, 388 U.S. 1 (1967), dichiarò incostituzionali tali divieti. Il film mostra come una vicenda familiare apparentemente privata possa divenire il veicolo di un mutamento costituzionale, unendo diritto all’eguaglianza, libertà matrimoniale e dignità personale.69

Il diritto di contare (Hidden Figures), diretto da Theodore Melfi nel 2016 e tratto dal libro di Margot Lee Shetterly, racconta il contributo di Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson alle attività della NASA. La segregazione razziale e la discriminazione di genere si intrecciano con l’accesso alla formazione, alle opportunità professionali e al riconoscimento del merito. Il caso di Katherine Johnson, impegnata nei calcoli delle traiettorie del programma Mercury e successivamente delle missioni Apollo, rende particolarmente evidente come l’esclusione istituzionale possa privare non soltanto il singolo, ma l’intera comunità, di competenze e capacità.70

Il diritto di opporsi (Just Mercy), diretto da Destin Daniel Cretton nel 2019, è ispirato all’attività dell’avvocato Bryan Stevenson e al caso di Walter McMillian, condannato a morte in Alabama per un omicidio che non aveva commesso. Il film affronta la pena capitale, la discriminazione razziale e il rischio dell’errore giudiziario, mostrando il ruolo dell’assistenza legale qualificata e della revisione critica delle prove nella protezione del diritto alla vita e al giusto processo.71

Accanto al cinema di finzione, il documentario ha assunto un ruolo crescente. 13th, diretto da Ava DuVernay nel 2016, prende le mosse dal XIII emendamento della Costituzione statunitense e analizza la relazione storica tra abolizione della schiavitù, criminalizzazione, razza e crescita della popolazione carceraria. Il documentario sostiene una tesi critica sul carattere strutturale di tali connessioni, ricorrendo a dati, materiali d’archivio e interviste. Come ogni opera argomentativa, deve essere letto distinguendo i fatti documentati dalle interpretazioni proposte, ma ha avuto il merito di portare il tema dell’incarcerazione di massa nel dibattito pubblico internazionale.72

When They See Us, miniserie creata e diretta da Ava DuVernay nel 2019, ricostruisce il caso dei cinque adolescenti – quattro afroamericani e uno latino – ingiustamente condannati dopo l’aggressione del 1989 a una jogger a Central Park. Le confessioni erano state ottenute in condizioni fortemente contestate; nel 2002, dopo la confessione di Matias Reyes e nuovi riscontri biologici, le condanne furono annullate. La serie concentra l’attenzione non solo sull’errore giudiziario, ma sulle conseguenze personali e familiari di un procedimento penale condizionato da pressione mediatica, stereotipi e disparità di potere.73

When They See Us, 2019.

The Innocence Files, serie documentaria del 2020, esamina casi di condanne ingiuste e il lavoro dell’Innocence Project e di altre organizzazioni impegnate nella revisione delle sentenze. Il documentario affronta temi quali l’affidabilità di alcune tecniche forensi, l’identificazione testimoniale, la condotta degli investigatori e la qualità della difesa. Il filo conduttore è l’idea che l’errore giudiziario non costituisca soltanto una tragedia individuale, ma un problema istituzionale che impone meccanismi di correzione e prevenzione.74

American Factory, diretto da Steven Bognar e Julia Reichert e distribuito nel 2019, racconta l’apertura di uno stabilimento della società cinese Fuyao negli spazi di un’ex fabbrica General Motors a Moraine, Ohio. L’incontro tra management cinese e lavoratori statunitensi rende visibili modelli differenti di organizzazione della produzione, sicurezza, disciplina, rappresentanza e relazioni sindacali. Il punto di maggiore tensione è la campagna per la sindacalizzazione dello stabilimento, conclusasi con il rigetto della rappresentanza sindacale nel voto dei lavoratori. Il documentario mostra come la globalizzazione economica renda il tema dei diritti sociali e del lavoro inseparabile dalle differenze culturali e dalle catene produttive transnazionali.75

American Factory, 2019.

La filmografia sui diritti umani si è dunque progressivamente ampliata. Accanto al razzismo e alla segregazione, il cinema affronta oggi diseguaglianze economiche, diritti dei lavoratori, migrazioni, ambiente, identità, violenza di genere, salute, detenzione e funzionamento della giustizia. La sua funzione più rilevante non consiste nel fornire una dimostrazione giuridica, ma nel dare forma narrativa ai conflitti che il diritto deve governare. Proprio per questo il film può diventare strumento di educazione ai diritti, a condizione che lo spettatore mantenga un atteggiamento critico e distingua tra ricostruzione documentale, licenza narrativa e interpretazione dell’autore.

11. Festival e diritti umani

Il tema dei diritti umani è divenuto il centro di numerosi festival cinematografici nati con una precisa funzione culturale e sociale: promuovere, attraverso proiezioni, incontri e dibattiti, una maggiore consapevolezza delle violazioni e offrire spazio ad autori, vittime, attivisti e organizzazioni impegnati nella tutela delle libertà fondamentali.

Così nel 2015 dalla collaborazione tra i tre Festival di Ginevra, Zurigo e Lugano e il Forum sui diritti umani della Svizzera, è nato l’International Film Festivals and Forums on Human Rights GENEVA – ZURICH – LUGANO // Swiss Network per dare vita a un’unica e forte voce contro le violazioni dei diritti umani.76

Film Festival diritti umani Lugano rappresenta il più importante forum sui diritti umani e il primo festival cinematografico della Svizzera italiana interamente dedicato a queste tematiche, diretto da una Fondazione costituita ad hoc.

Per promuovere la condivisione, le attività del Festival di Lugano sono realizzate in stretta collaborazione tra numerose organizzazioni governative e non governative svizzere che lavorano nell’ambito dei diritti umani.

Nelle edizioni considerate nella ricognizione originaria, proiezioni e dibattiti si articolavano nell’arco di più giornate e dedicavano una particolare attenzione ai giovani, alle scuole secondarie, alla formazione professionale e all’università. Il festival svolge così una funzione che va oltre la programmazione cinematografica: utilizza il film come punto di partenza per un’attività di educazione ai diritti.

Nell’edizione del 2022 il Premio diritti umani per l’Autore 2022 è andato alla regista franco-cambogiana Neary Adeline Hay, autrice dei film Angkar ed Eskape, che raccontano la sua storia, della sua famiglia e dell’intero popolo cambogiano.77

Il riconoscimento attribuito alla regista franco-cambogiana Neary Adeline Hay nell’edizione 2022 ha valorizzato un cinema nel quale memoria familiare e memoria collettiva si intrecciano, mostrando come la trasmissione intergenerazionale delle esperienze traumatiche possa diventare una forma di tutela della memoria storica.

Neary Adeline Hay.

Il Festival dei Diritti Umani di Milano, nato nel 2016, persegue una finalità analoga mediante documentari, testimonianze, incontri e strumenti di partecipazione rivolti in particolare alle nuove generazioni. L’edizione 2022, dedicata alla salute e al diritto alla cura, utilizzò l’interrogativo «Come stai?» come filo conduttore per discutere accesso alle cure, diseguaglianze e vulnerabilità.78

Festival dei Diritti Umani di Milano: immagine dal manoscritto originale.

Diritti umani: immagine dal manoscritto originale.

L’uso di linguaggi differenti, dal documentario alle forme di partecipazione interattiva, conferma la volontà di raggiungere pubblici diversi e di attribuire particolare rilievo alla testimonianza diretta.

Dalla collaborazione tra Festival dei Diritti Umani e Film Festival diritti umani Lugano è nato il portale festivaldirittiumani.stream.79

La collaborazione tra festival ha favorito anche la creazione di piattaforme digitali comuni, capaci di estendere la fruizione di film, approfondimenti e dibattiti oltre la durata fisica delle singole manifestazioni.

Nel Mezzogiorno italiano, a Cosenza, MyArt è un festival cinematografico dedicato alle migrazioni e ai diritti umani, promosso dall’Associazione Kasbah. L’iniziativa costruisce uno spazio per narrazioni alternative sui fenomeni migratori, sulle discriminazioni e sulle esperienze di cambiamento e libertà, favorendo il confronto tra film, autori, pubblico, ONG e attivisti dell’area mediterranea.80

Dal 2008, l’Associazione «Cinema e Diritti» organizza, coordina e promuove il Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli.81

Il Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli è dedicato alle associazioni, agli attivisti e ai registi del cinema sociale e pone al centro le esperienze della società civile, con particolare attenzione alle violazioni che difficilmente trovano spazio nella comunicazione ordinaria.

Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli.

Lo scopo è mantenere vivo il dialogo tra tali soggetti e favorire reti di solidarietà e iniziative comuni.

Tra gli obiettivi vi è quello di portare nei quartieri di Napoli documentari e immagini d’autore dedicati alla qualità e alla dignità della vita umana, accompagnandoli con incontri con testimoni ed esperti capaci di coinvolgere le comunità locali.

Grazie ai risultati ottenuti dalle prime edizioni del Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli, la Commissione dello Human Rights Film Network di Amsterdam, nella seduta plenaria del 23 novembre 2009, ha ritenuto che il Festival di Napoli potesse essere ammesso nella rete sostenuta da Amnesty International, affiancando le altre città del mondo che compongono il circuito.82

Sin dalla prima edizione, le opere ispirate a Napoli sono state ospitate dal Festival di Buenos Aires in una sezione speciale chiamata «Ventana sobre Napoles» che racconta agli argentini il lavoro svolto dalle associazioni napoletane e dai registi che descrivono la città e la sua evoluzione.

Lo scambio internazionale con realtà come il festival di Buenos Aires ha inoltre favorito forme di cooperazione tra associazioni, università, produttori, gruppi di interesse e artisti, mostrando come i festival possano diventare nodi di reti transnazionali dedicate ai diritti umani.

L’Associazione «Cinema e Diritti» ha inoltre organizzato, dal 2009 al 2013, una missione a Buenos Aires in occasione del Festival DerHumALC, coinvolgendo numerose associazioni della rete e singoli artisti che hanno accompagnato i vincitori della manifestazione precedente e portato la loro testimonianza attiva nella capitale argentina.83

12. La musica e i diritti umani

La musica ha accompagnato molte delle principali mobilitazioni del Novecento e dell’età contemporanea per la pace, l’eguaglianza e i diritti civili. La sua forza risiede nella capacità di unire parola, ritmo, memoria e partecipazione collettiva: un brano può trasformarsi in repertorio condiviso, attraversare confini nazionali e linguistici e diventare un segno di riconoscimento per movimenti sociali molto diversi tra loro. Anche in questo caso l’arte non sostituisce il diritto, ma contribuisce a costruire il linguaggio pubblico attraverso il quale le violazioni vengono nominate e i diritti rivendicati.

Un esempio paradigmatico è Blowin’ in the Wind di Bob Dylan, composta nel 1962 e pubblicata nel 1963. Il brano procede attraverso una sequenza di interrogativi sulla guerra, sulla libertà e sul riconoscimento della piena umanità dell’altro. La «risposta» evocata nel ritornello non viene consegnata all’ascoltatore come formula politica: rimane affidata alla coscienza individuale e collettiva. Proprio questa struttura aperta ha favorito l’identificazione della canzone con il movimento per i diritti civili statunitense e, più in generale, con la contestazione della violenza e delle discriminazioni.84

Bob Dylan, Blowin’ in the Wind.

Il significato culturale di Blowin’ in the Wind non dipende soltanto dal suo contenuto letterale. La canzone mostra come la musica possa trasformare temi giuridici astratti – dignità, eguaglianza, libertà, rifiuto della guerra – in domande accessibili a un pubblico amplissimo. Il passaggio dalla norma alla sensibilità sociale è essenziale: i diritti risultano più effettivi quando diventano parte del patrimonio simbolico di una comunità.

Una funzione analoga, pur con presupposti ideologici differenti, è stata svolta da Imagine di John Lennon, pubblicata nel 1971 e frutto della collaborazione con Yoko Ono. Il brano propone una radicale immaginazione di un mondo liberato da confini, nazionalismi, accumulazione proprietaria e conflitti religiosi. La sua ricezione prevalentemente pacifista convive con la consapevolezza, espressa dallo stesso Lennon, del carattere politico e anti-convenzionale del testo. Il valore dell’opera, in questa prospettiva, consiste proprio nella capacità di usare l’utopia come strumento critico nei confronti delle strutture che producono esclusione e conflitto.85

John Lennon e Yoko Ono.

Nello stesso 1971 Marvin Gaye pubblicò What’s Going On, brano e album nati nel clima della guerra del Vietnam, delle tensioni razziali e delle trasformazioni sociali statunitensi. La domanda contenuta nel titolo è insieme privata e pubblica: riguarda lo smarrimento di fronte alla violenza, il ritorno dei reduci, le proteste nelle strade, la povertà e la frattura generazionale. L’opera amplia così il linguaggio della popular music, facendo della canzone un luogo di osservazione della società e delle conseguenze umane delle decisioni politiche.86

Marvin Gaye, What’s Going On.

Nel reggae, Redemption Song di Bob Marley, pubblicata nell’album Uprising del 1980, lega il tema della libertà alla necessità di un’emancipazione anche interiore. Il riferimento al pensiero di Marcus Garvey conduce il discorso oltre la liberazione giuridica dalla schiavitù: l’autonomia della persona richiede consapevolezza, capacità critica e liberazione da forme interiorizzate di dominio. È un passaggio particolarmente significativo per una teoria dei diritti umani, perché mostra che la titolarità formale di un diritto può risultare insufficiente quando condizioni sociali, culturali o psicologiche ne impediscono l’esercizio effettivo.87

Bob Marley.

Gli U2 hanno dedicato a Martin Luther King due brani divenuti particolarmente noti: MLK e Pride (In the Name of Love), entrambi collegati all’album The Unforgettable Fire del 1984. MLK assume la forma di una ninnananna meditativa, mentre Pride costruisce un omaggio più esplicitamente pubblico alla non violenza e al sacrificio personale per un ideale di eguaglianza. Il richiamo a King colloca la musica dentro la memoria dei movimenti per i diritti civili, mostrando come la figura dell’attivista possa essere trasmessa anche attraverso linguaggi non storiografici.88

Martin Luther King Jr.

U2, Pride (In the Name of Love).

La relazione tra musica e lotta all’apartheid emerse con particolare forza nel grande concerto organizzato a Wembley l’11 giugno 1988 per il settantesimo compleanno di Nelson Mandela. L’evento, seguito da un pubblico internazionale vastissimo, contribuì a mantenere l’attenzione globale sulla detenzione di Mandela e sul sistema segregazionista sudafricano. I Simple Minds composero Mandela Day, poi pubblicata nel 1989 nell’album Street Fighting Years. Mandela sarebbe stato liberato l’11 febbraio 1990; il valore simbolico del brano, tuttavia, è rimasto legato non solo alla persona del leader sudafricano, ma alla più ampia lotta contro il razzismo istituzionalizzato.89

Simple Minds, Mandela Day.

Questi esempi mostrano che la musica può operare almeno su tre livelli. In primo luogo, documenta e interpreta il proprio tempo, trasformando guerre, discriminazioni e conflitti sociali in esperienza narrativa condivisa. In secondo luogo, contribuisce alla mobilitazione: concerti, inni e repertori collettivi creano forme di appartenenza e rendono visibile una causa. In terzo luogo, costruisce memoria, assicurando che figure, eventi e rivendicazioni continuino a essere riconoscibili anche quando il contesto storico originario è mutato.

Sotto il profilo giuridico, questa funzione riconduce ancora una volta alla libertà di espressione artistica. Una società democratica deve garantire all’artista la possibilità di affrontare temi controversi, criticare istituzioni e valori dominanti e utilizzare metafore, provocazioni e linguaggi simbolici. Il limite non può essere il semplice dissenso suscitato dall’opera, ma deve essere ricondotto ai criteri rigorosi previsti dalle norme sulla libertà di espressione. La musica dei diritti umani, in definitiva, rende percepibile ciò che il diritto formula in termini normativi: l’eguaglianza, la libertà e la dignità non vivono soltanto nei testi giuridici, ma nella capacità di una società di riconoscerli come parte della propria cultura.


1 Cfr. A. Cassese, I diritti umani oggi, Laterza, Roma-Bari, 2013, pp. 26 ss.; A. Bultrini, La pluralità dei meccanismi di tutela dei diritti dell’uomo in Europa, Giappichelli, Torino, 2004, p. 1; Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, art. 1.

2 Carta delle Nazioni Unite, artt. 1, par. 3, 55 e 56; Assemblea generale ONU, ris. 217 A (III), Universal Declaration of Human Rights, 10 dicembre 1948.

3 Bill of Rights, 1689; Declaration of Independence of the United States of America, 4 luglio 1776; Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 26 agosto 1789.

4 Sul valore e sull’influenza della Dichiarazione Universale, cfr. P. Sieghart, The International Law of Human Rights, Oxford University Press, Oxford, 1983, pp. 25-26; A. Cassese, I diritti umani oggi, cit.

5 Assemblea generale ONU, ris. 2200 A (XXI), 16 dicembre 1966: International Covenant on Civil and Political Rights e International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Il primo è entrato in vigore il 23 marzo 1976, il secondo il 3 gennaio 1976.

6 Legge 25 ottobre 1977, n. 881, Ratifica ed esecuzione del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici; legge 3 ottobre 2014, n. 152, Ratifica ed esecuzione del Protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali.

7 Tra i principali strumenti universali: International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (1965); CEDAW (1979); Convention against Torture (1984); Convention on the Rights of the Child (1989); International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (1990); Convention on the Rights of Persons with Disabilities (2006); International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (2006).

8 K. Vašák, Human Rights: A Thirty-Year Struggle: the Sustained Efforts to Give Force of Law to the Universal Declaration of Human Rights, in UNESCO Courier, 30:11, 1977; Vienna Declaration and Programme of Action, 25 giugno 1993, parte I, par. 5.

9 Magna Carta Libertatum, 1215; Bill of Rights, 1689; Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, artt. 3-21; Patto internazionale sui diritti civili e politici, 1966.

10 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966; F.D. Roosevelt, State of the Union Message to Congress, 11 gennaio 1944, c.d. “Second Bill of Rights”.

11 Comitato ONU sui diritti economici, sociali e culturali, General Comment No. 3, The Nature of States Parties’ Obligations, 14 dicembre 1990, in particolare parr. 1, 2 e 9.

12 Cfr. Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, Stoccolma, 1972; Rio Declaration on Environment and Development, 1992; Assemblea generale ONU, Declaration on the Right to Development, ris. 41/128, 4 dicembre 1986.

13 Vienna Declaration and Programme of Action, cit., parte I, par. 5.

14 Assemblea generale ONU, ris. 60/251, Human Rights Council, 15 marzo 2006; Consiglio dei diritti umani, ris. 5/1, Institution-building of the United Nations Human Rights Council, 18 giugno 2007.

15 Consiglio dei diritti umani, ris. 5/1, cit., Allegato, sezione I, Universal Periodic Review Mechanism.

16 ECOSOC, ris. 1235 (XLII), 6 giugno 1967; ECOSOC, ris. 1503 (XLVIII), 27 maggio 1970; A. Marchesi, Diritti umani e Nazioni Unite. Diritti, obblighi e garanzie, FrancoAngeli, Milano, 2007, pp. 102-135.

17 Consiglio dei diritti umani ONU, Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Italy, A/HRC/59/4, 2025; esame dell’Italia nel quarto ciclo UPR, 20 gennaio 2025.

18 Comitato ONU sui diritti economici, sociali e culturali, Sixth periodic report submitted by Italy, E/C.12/ITA/6; Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Concluding observations on the sixth periodic report of Italy, E/C.12/ITA/CO/6, 2022.

19 Consiglio dell’Unione europea, Council conclusions on Women, Peace and Security, 14 novembre 2022; Consiglio di Sicurezza ONU, ris. 1325 (2000), Women and Peace and Security, 31 ottobre 2000.

20 Consiglio dell’Unione europea, Council conclusions on Women, Peace and Security, cit., con particolare riferimento a partecipazione, protezione, prevenzione e assistenza nei contesti di conflitto.

21 W. Churchill, Speech at the University of Zurich, 19 settembre 1946; G. Raimondi, Il Consiglio d’Europa e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Editoriale Scientifica, Napoli, 2008, pp. 3 ss.

22 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Roma, 4 novembre 1950, entrata in vigore il 3 settembre 1953; cfr. il Preambolo della Convenzione.

23 Corte EDU, Irlanda c. Regno Unito, 18 gennaio 1978, ric. n. 5310/71; Corte EDU, Loizidou c. Turchia (eccezioni preliminari), 23 marzo 1995, ric. n. 15318/89, par. 75. In dottrina, B. Randazzo, Giustizia costituzionale sovranazionale. La Corte europea dei diritti dell’uomo, Giuffrè, Milano, 2012.

24 Protocollo n. 11 alla CEDU, ETS No. 155, aperto alla firma l’11 maggio 1994 ed entrato in vigore il 1° novembre 1998.

25 CEDU, art. 1: “Le Alte Parti contraenti riconoscono a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo I della presente Convenzione”.

26 CEDU, artt. 35 e 46; B. Conforti, Diritto internazionale, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, p. 214.

27 Corte EDU, Tyrer c. Regno Unito, 25 aprile 1978, ric. n. 5856/72, par. 31, sulla Convenzione quale “living instrument” da interpretare alla luce delle condizioni attuali.

28 Trattato sull’Unione europea, art. 6, parr. 1 e 2; Protocollo (n. 8) relativo all’art. 6, par. 2, TUE; Corte di giustizia dell’Unione europea, parere 2/13, 18 dicembre 2014. Sul negoziato di adesione, cfr. anche i revised draft accession instruments elaborati nell’ambito del Consiglio d’Europa nel 2023.

29 American Convention on Human Rights, San José, 22 novembre 1969; C. Zanghì, La protezione internazionale dei diritti dell’uomo, Giappichelli, Torino, 2006, pp. 256-258; D. Harris – S. Livingstone, The Inter-American System of Human Rights, Clarendon Press, Oxford, 1998.

30 CEDU, art. 10; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 13. Sulla libertà di espressione artistica, Corte EDU, Müller e altri c. Svizzera, 24 maggio 1988, ric. n. 10737/84.

31 Cfr. Corte EDU, Tyrer c. Regno Unito, cit.; Protocollo n. 15 alla CEDU, che ha inserito nel Preambolo un espresso riferimento al principio di sussidiarietà e al margine di apprezzamento.

32 Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo, Rule 39, Interim measures; CEDU, art. 46. Cfr. A. Saccucci, Le misure provvisorie nella protezione internazionale dei diritti umani, Giappichelli, Torino, 2006.

33 Corte EDU, I.M. e altri c. Italia, 10 novembre 2022, ric. n. 25426/20.

34 Corte EDU, Gusmerini e altri c. Italia, 29 settembre 2022, ricorsi nn. 50345/10 e altri.

35 Corte EDU, Darboe e Camara c. Italia, 21 luglio 2022, ric. n. 5797/17.

36 Corte EDU, M.S. c. Italia, 7 luglio 2022, ric. n. 32715/19.

37 Corte EDU, De Giorgi c. Italia, 16 giugno 2022, ric. n. 23735/19.

38 Corte EDU, Perelli e altri c. Italia, 5 maggio 2022, ric. n. 45242/17.

39 Corte EDU, Fiagbe c. Italia, 28 aprile 2022, ric. n. 18549/20.

40 Corte EDU, Nappo c. Italia, 14 aprile 2022, ric. n. 54330/14.

41 Corte EDU, Landi c. Italia, 7 aprile 2022, ric. n. 10929/19.

42 Corte EDU, S.Y. c. Italia, 24 gennaio 2022, ric. n. 11791/20.

43 M. Ferri, Dalla partecipazione all’identità. L’evoluzione della tutela internazionale dei diritti culturali, Vita e Pensiero, Milano, 2015.

44 Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, art. 27.

45 Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, art. 15.

46 Patto internazionale sui diritti civili e politici, art. 27; Comitato ONU dei diritti umani, General Comment No. 23, The rights of minorities (Art. 27), 8 aprile 1994.

47 Convenzione dell’Aja per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, 1954; UNESCO, Universal Declaration on Cultural Diversity, 2001; Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, 2003; Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions, 2005.

48 Fribourg Declaration on Cultural Rights, 7 maggio 2007, in particolare artt. 2-7.

49 Comitato ONU sui diritti economici, sociali e culturali, General Comment No. 21, Right of everyone to take part in cultural life (Art. 15, para. 1(a), ICESCR), E/C.12/GC/21, 21 dicembre 2009, in particolare par. 15.

50 Comitato ONU sui diritti economici, sociali e culturali, General Comment No. 21, cit., parr. 48-55, sugli obblighi di rispettare, proteggere e attuare il diritto di partecipare alla vita culturale.

51 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 13; CEDU, art. 10; Corte EDU, Müller e altri c. Svizzera, cit.; Corte EDU, Vereinigung Bildender Künstler c. Austria, 25 gennaio 2007, ric. n. 68354/01.

52 D. Piraina, riflessione introduttiva richiamata nel catalogo della mostra “La Carta dei Diritti. Arte e Diritti”, Milano, 2015. Il celebre verso di Heinrich Heine è tratto da Almansor (1821).

53 Sulla mostra di Sara Montani, cfr. il catalogo “La Carta dei Diritti. Arte e Diritti”, Milano, 2015.

54 Pablo Picasso, Guernica, 1937, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid. Il bombardamento di Gernika avvenne il 26 aprile 1937 durante la guerra civile spagnola.

55 Pablo Picasso, Massacre en Corée (Massacro in Corea), 1951. Per l’interpretazione dell’opera è opportuno distinguere la dimensione simbolica dalla controversa ricostruzione storica degli episodi cui essa viene collegata.

56 Sul motivo della colomba di Picasso e sul suo impiego nel movimento internazionale per la pace tra il 1949 e il 1950, cfr. la documentazione storico-artistica relativa ai Congressi mondiali dei Partigiani della Pace.

57 Pablo Picasso, La Guerre et la Paix, ciclo realizzato nel 1952 per la cappella di Vallauris, oggi Musée national Picasso “La Guerre et la Paix”.

58 S. Salgado, Dalla mia terra alla Terra, con I. Francq, Contrasto, Roma, 2014; sul linguaggio in bianco e nero e sulla fotografia sociale dell’autore, cfr. anche i principali cataloghi retrospettivi dedicati alla sua opera.

59 D. McCullin, Unreasonable Behaviour: An Autobiography, Jonathan Cape, London, 1990 (edizioni successive aggiornate). Il celebre ritratto del marine traumatizzato fu realizzato durante la guerra del Vietnam.

60 Giuseppe Pellizza da Volpedo, Il quarto stato, 1898-1901, Galleria d’Arte Moderna, Milano. L’opera maturò attraverso studi e versioni preparatorie dedicate al tema della protesta e della condizione dei lavoratori.

61 Sul cinema come strumento di comunicazione e formazione dell’immaginario, cfr. P. Iaccio, richiamato nella ricognizione originaria; per il contesto italiano, F. Lussana, Cinema educatore. L’Istituto Luce dal fascismo alla Liberazione (1924-1945), Carocci, Roma, 2018.

62 F. Lussana, Cinema educatore, cit. L’Unione Cinematografica Educativa (L.U.C.E.) nacque nel 1924; con r.d.l. 5 novembre 1925, n. 1985, l’Istituto fu configurato come ente pubblico.

63 “Il cinema ambulante. Una iniziativa dell’Istituto Luce”, La Stampa, 24 marzo 1927; cfr. inoltre M. Argentieri, L’occhio del regime, e F. Lussana, Cinema educatore, cit., pp. 47-49.

64 J’accuse, regia di Abel Gance, Francia, 1919. Il film è comunemente annoverato tra le prime grandi opere cinematografiche antimilitariste del primo dopoguerra.

65 R. Esposito, Il buio oltre la siepe. Il libro, il film, Le Mani-Microart’s, Recco, 2009.

66 Mississippi Burning, regia di Alan Parker, 1988, liberamente ispirato all’assassinio, nel 1964, degli attivisti James Chaney, Andrew Goodman e Michael Schwerner.

67 F. Moneta, Spike Lee, Il Castoro Cinema, Milano, 1998; Malcolm X, regia di Spike Lee, 1992, tratto dall’Autobiography of Malcolm X scritta con Alex Haley.

68 K. Stockett, The Help, 2009; The Help, regia di Tate Taylor, 2011.

69 Supreme Court of the United States, Loving v. Virginia, 388 U.S. 1 (1967); Loving, regia di Jeff Nichols, 2016.

70 M.L. Shetterly, Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space Race, 2016; Hidden Figures, regia di Theodore Melfi, 2016.

71 B. Stevenson, Just Mercy: A Story of Justice and Redemption, Spiegel & Grau, New York, 2014; Just Mercy, regia di Destin Daniel Cretton, 2019.

72 13th, documentario diretto da Ava DuVernay, 2016, dedicato al rapporto tra XIII emendamento, razza, criminalizzazione e sistema penitenziario negli Stati Uniti.

73 When They See Us, miniserie creata e diretta da Ava DuVernay, 2019, relativa al caso dei c.d. Central Park Five, le cui condanne furono annullate nel 2002.

74 The Innocence Files, serie documentaria, 2020; cfr. anche la documentazione dell’Innocence Project sui casi di wrongful conviction.

75 American Factory, regia di Steven Bognar e Julia Reichert, 2019; Premio Oscar 2020 per il miglior documentario.

76 Sul circuito svizzero dedicato a cinema e diritti umani, cfr. le iniziative del Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains di Ginevra, dello Human Rights Film Festival Zürich e del Film Festival Diritti Umani Lugano.

77 Film Festival Diritti Umani Lugano, edizione 2022: Premio Diritti Umani per l’Autore attribuito a Neary Adeline Hay, regista franco-cambogiana.

78 Festival dei Diritti Umani di Milano, sito istituzionale: https://festivaldirittiumani.it/.

79 Piattaforma condivisa dei festival: https://festivaldirittiumani.stream/.

80 MyArt Film Festival, iniziativa dedicata a migrazioni e diritti umani promossa dall’Associazione Kasbah: https://myartfilmfestival.com/.

81 Associazione “Cinema e Diritti”, promotrice dal 2008 del Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli.

82 Human Rights Film Network, decisione di ammissione del Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli nella rete, seduta plenaria del 23 novembre 2009, come richiamata nella documentazione del Festival.

83 Sulle missioni e sugli scambi con il Festival DerHumALC di Buenos Aires, cfr. la documentazione dell’Associazione “Cinema e Diritti” relativa alle edizioni 2009-2013.

84 B. Dylan, Blowin’ in the Wind, 1962, pubblicata nell’album The Freewheelin’ Bob Dylan (1963); M. Gray, The Bob Dylan Encyclopedia, Continuum, New York-London, 2006, p. 64.

85 J. Lennon – Y. Ono, Imagine, 1971; M. Gilmore, Lennon Lives Forever, Rolling Stone, 5 dicembre 2005.

86 M. Gaye, What’s Going On, Motown, 1971. Il brano apre l’omonimo album, pubblicato il 21 maggio 1971.

87 B. Marley, Redemption Song, nell’album Uprising, Island Records, 1980. Il riferimento alla “mental slavery” richiama un noto discorso di Marcus Garvey.

88 U2, MLK e Pride (In the Name of Love), entrambi nell’album The Unforgettable Fire, Island Records, 1984.

89 Nelson Mandela 70th Birthday Tribute, Wembley Stadium, Londra, 11 giugno 1988; Simple Minds, Mandela Day, pubblicata in Street Fighting Years, 1989. Cfr. anche l’intervista a Jim Kerr, La Stampa, 27 luglio 2010, richiamata nella versione originaria del manoscritto.


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