Realtà carceraria e finalità rieducativa della pena. Luci e ombre

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Camboni L. (2026). Realtà carceraria e finalità rieducativa della pena. Luci e ombre. Aequitas Magazine, 4, 42-69.

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.19450825


ABSTRACT (EN) This paper examines the rehabilitative function of punishment enshrined in Article 27(3) of the Italian Constitution, questioning its actual implementation within the contemporary penitentiary system. Adopting a substantive constitutional approach, the study highlights the gap between the normative paradigm of rehabilitation and the concrete conditions of penal enforcement, which are marked by structural deficiencies affecting the protection of prisoners’ fundamental rights. Through an analysis of domestic legislation, constitutional and supranational case law, and key institutions of penal execution, the article advances a reinterpretation of rehabilitation not as a merely aspirational goal, but as a binding standard of legitimacy of punishment and a fundamental right of the detainee, grounded in Articles 2, 3 and 27 of the Constitution. From this perspective, rehabilitation operates both as a negative limit on punitive power and as a positive obligation to ensure conditions conducive to social reintegration. The study reveals a structural tension between the rehabilitative aim of punishment and the security-driven logic of penal enforcement, showing how, in the absence of adequate material and organizational conditions, imprisonment risks functioning as a mechanism of mere social containment. Consequently, the failure to implement the rehabilitative paradigm affects the constitutional legitimacy of punishment itself, calling for a critical reassessment of the current penal model and its reform prospects. Positioned within constitutional and criminal law scholarship, the paper contributes to the ongoing debate on human dignity and penal legitimacy, proposing a systemic reading of punishment as an institution intrinsically bound to the development of the individual.

ABSTRACT (IT) Il presente contributo analizza la funzione rieducativa della pena, sancita dall’art. 27, comma 3, Costituzione, interrogandosi sulla sua effettiva attuazione nel sistema penitenziario italiano contemporaneo. Muovendo da un approccio costituzionale sostanziale, l’indagine evidenzia la distanza tra il paradigma normativo della rieducazione e le concrete condizioni di esecuzione della pena, caratterizzate da criticità strutturali che incidono sulla tutela dei diritti fondamentali del detenuto. Attraverso l’esame della normativa interna, della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale e dei principali istituti dell’esecuzione penale, il lavoro propone una rilettura della funzione rieducativa non come finalità eventuale, ma come parametro di legittimità della pena e diritto fondamentale del detenuto, radicato negli artt. 2, 3 e 27 Costituzione. In tale prospettiva, la rieducazione assume una duplice valenza: limite negativo al potere punitivo dello Stato e obbligo positivo di predisposizione di condizioni idonee alla risocializzazione. L’analisi mette in luce una tensione strutturale tra funzione rieducativa e logiche securitarie dell’esecuzione penale, evidenziando come, in assenza di adeguati interventi trattamentali e organizzativi, il carcere rischi di configurarsi come spazio di mera neutralizzazione sociale. Ne deriva che la mancata attuazione del paradigma rieducativo incide sulla stessa legittimità costituzionale della pena, imponendo una riflessione critica sul modello esecutivo vigente e sulle sue prospettive di riforma. Il contributo si colloca nell’ambito degli studi costituzionali e penali orientati alla tutela della dignità umana, offrendo una lettura sistemica della pena quale istituto funzionalmente vincolato alla realizzazione della persona.


SOMMARIO: Introduzione – 1. Il carcere secondo la Carta Costituzionale – 2. La funzione rieducativa della pena alla luce dell’art. 27 della Costituzione – 3. La messa alla prova e l’affidamento in prova come strumenti per la rieducazione e il reinserimento del detenuto nella società – 4. I diritti del detenuto secondo l’ordinamento italiano. Il rapporto del difensore con il detenuto – 5. Il diritto all’istruzione e alla formazione professionale – 6. Il lavoro nel percorso rieducativo: il lavoro inframurario ed il lavoro extramurario – 7. La religione come riscatto e/o sostegno personale – 8. Sentenza n. 41474 del 7 ottobre 2013: il caso del detenuto Catello Romano – 9. Un sorriso dietro le sbarre…un sorriso triste – 10. Conclusioni.


Introduzione

Non ho mai veduto l’occhio di un uomo volgersi con lo sguardo così ansioso verso il lembo minuscolo d’azzurro che nel carcere è il cielo” (Oscar Wilde).

La straordinarietà e la verità di queste parole mi hanno spinta a riflettere su cosa si possa fare per le persone in vinculis per dare concretezza a quanto sancito dall’art. 27 Costituzione “La responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte”, ovvero la funzione non afflittiva, ma rieducativa della pena.

Questo breve lavoro intende verificare l’effettiva attuazione del paradigma rieducativo sancito dall’art. 27, comma 3, Costituzione.

La realtà carceraria evidenzia criticità strutturali che incidono sia sulla tutela dei diritti fondamentali sia sull’effettività della funzione rieducativa

Prendendo le mosse dal concetto di dignità e dal valore fondamentale della persona umana ho cercato di chiarire in che cosa consiste e come deve avvenire la rieducazione del detenuto, obiettivo finale del trattamento penitenziario.

L’analisi considera altresì gli strumenti trattamentali volti al reinserimento sociale del detenuto, comprese quelle attività culturali (formazione professionale, scuola, lavoro, sport, fede) che possono svolgersi all’interno delle mura carcerarie.

Attraverso queste attività, la realtà carceraria attua il principio di non discriminazione (art. 3 Costituzione) evitando, così, l’isolamento, la marginalizzazione dell’individuo che mette a rischio il suo reinserimento sociale.

Il presente si conclude volgendo l’attenzione ai numerosi bambini che si trovano, senza colpa alcuna, a nascere o a crescere dietro le sbarre o, ancora, perché venuti a visitare un genitore, richiamando la Convenzione dei diritti del fanciullo del 1989.

Il presente contributo si propone, in definitiva, di verificare se il paradigma costituzionale della pena rieducativa, di cui all’art. 27, comma 3, Costistuzione, trovi effettiva attuazione nel sistema penitenziario italiano contemporaneo, ovvero se esso si configuri, piuttosto, come un modello normativo tendenziale strutturalmente disallineato rispetto alle concrete condizioni di esecuzione della pena.

In tale prospettiva, si intende sostenere che la funzione rieducativa, pur formalmente centrale nell’architettura costituzionale, incontri rilevanti difficoltà applicative nel sistema penitenziario contemporaneo.

In tale prospettiva, appare necessario superare una lettura meramente finalistico-programmatica del prefato comma 3, per approdare ad una qualificazione della funzione rieducativa quale parametro normativo immediatamente vincolante e giuridicamente esigibile.

La rieducazione non può essere ridotta a obiettivo eventuale o a clausola di stile del sistema penale, ma deve essere intesa come criterio strutturale di legittimità della pena, idoneo a incidere non solo sulla fase esecutiva, ma anche sulla stessa conformazione legislativa delle sanzioni e sulla loro concreta applicazione giurisdizionale.

In questa chiave, la dottrina più attenta ha evidenziato come la funzione rieducativa assuma una duplice valenza: da un lato, limite negativo al potere punitivo dello Stato, impedendo trattamenti degradanti o sproporzionati; dall’altro, limite positivo, imponendo la predisposizione di condizioni materiali e organizzative idonee a rendere effettivo il percorso di risocializzazione del condannato.

Ne deriva che la rieducazione si configura non già come un esito eventuale della detenzione, bensì come un diritto fondamentale del detenuto, radicato negli artt. 2, 3 e 27 Costituzione, la cui violazione determina un vulnus costituzionale suscettibile di sindacato giurisdizionale anche in sede sovranazionale.

Tale impostazione consente, inoltre, di leggere in modo sistematico la giurisprudenza costituzionale e della Corte EDU, che ha progressivamente affermato come la dignità della persona detenuta costituisca un limite invalicabile all’esecuzione penale, imponendo allo Stato non solo di evitare trattamenti inumani, ma anche di garantire condizioni detentive compatibili con un concreto progetto di reinserimento sociale.

In assenza di tali condizioni, la pena si svuota della propria legittimazione costituzionale, degradando a mero strumento di contenimento sociale, in aperta frizione con il paradigma personalistico che informa l’intero ordinamento.

1. Il carcere secondo la Carta Costituzionale

La Costituzione italiana si fonda sulla centralità della persona e della sua dignità, cosiddetta “dignità innata”. Il Legislatore italiano indica la dignità nei termini dellapari dignità sociale” ex art. 3 Costituzione che così recita: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

In questo modo la Costituzione riconosce valore a tutti e a ciascuno, semplicemente per il fatto che siamo esseri umani senza alcuna distinzione tra le persone.

Ogni individuo, privato della propria libertà, deve essere trattato con umanità, con il rispetto della dignità alla persona umana.

Pertanto, privazione della libertà non significa privazione della dignità umana.

Il concetto di libertà della persona assume un ruolo centrale anche in altre disposizioni della Carta Costituzionale artt. 2 e 13 Costituzione.1

Il concetto della libertà della persona vale anche nei confronti della persona detenuta alla quale deve essere garantita la possibilità di esercitare tutti i diritti, compatibilmente con le regole di ordine e sicurezza previste dall’istituto penitenziario.

Su tale concetto si è espressa la Corte Costituzionale che ha affermato che “il detenuto, pur privato nella maggior parte della sua libertà, conserva sempre un residuo che è tanto più prezioso in quanto costituisce l’ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità individuale”.2

Con la legge del 26 luglio 1975 n. 3543, il Legislatore italiano ha stabilito che il trattamento penitenziario, alla luce delle disposizioni costituzionali, deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Il trattamento, insomma, deve essere improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose.4

La legge penitenziaria del 1975 assume, dunque, un ruolo fondamentale nel riconoscimento dei diritti dei detenuti: diritti relativi all’integrità fisica, alla salute mentale, ai rapporti familiari e sociali, all’integrità morale e culturale. La tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti è affidata ad un giudice speciale: la Magistratura di Sorveglianza.

Quanto al diritto a un’esecuzione della pena non disumana, l’Italia, a seguito delle decisioni europee, ha incrementato il ricorso a sanzioni alternative al carcere, ha applicato in misura più rilevante l’istituto della liberazione anticipata, ha, inoltre, introdotto rimedi giurisdizionali più adeguati per la tutela dei diritti dei detenuti e previsto un indennizzo per i detenuti che abbiano espiato la pena in condizioni disumane.

Tuttavia, è errato pensare che le misure alternative portino ad un carcere rispettoso della dignità di chi vi è detenuto, così come è altrettanto errato pensare che la pena e il carcere possano realizzare quanto auspicato dalle disposizioni costituzionali con il solo intervento del Ministero della Giustizia che, invece, deve collaborare con altre articolazioni del governo centrale ma, soprattutto, con gli enti territoriali, in particolare le Regioni in quanto competenti in materia di sanità, lavoro, assistenza sociale e con le quali il confronto è del tutto assente con gravi conseguenze sulla gestione del carcere e sui diritti fondamentali dei detenuti. Sul problema è intervenuta anche la ministra Cartabia a stipulare, con la conferenza delle Regioni e delle Province autonome, un Protocollo per realizzare un sistema di interventi per il reinserimento delle persone detenute: nella speranza che, a parere di chi scrive, non resti un progetto solo sulla carta.

Il carcere deve essere, quindi, un luogo in cui i diritti inviolabili dell’uomo devono trovare un equilibrio con la richiesta di umanità del trattamento sanzionatorio e con la risposta rieducativa che la Carta Costituzionale affida alle pene.

Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale con sentenza n. 10/2024 che ha ribadito “il volto costituzionale della pena richiede che questa non implichi una sofferenza eccedente la misura necessaria […]. La dignità della persona (art. 3 comma 1 Costituzione), soprattutto nel caso dei detenuti, […] è dalla Costituzione protetta attraverso il bagaglio degli inviolabili diritti dell’uomo, che anche il detenuto porta con sé lungo tutto il corso dell’esecuzione penale”.

Nonostante la straordinarietà del progetto costituzionale, anche alla luce di normative internazionali5, ovvero quello di costruire il luogo di detenzione nel pieno rispetto della dignità umana e con l’obiettivo del reinserimento sociale del detenuto attraverso una pena rieducativa, tale progetto, a causa delle diverse criticità/ombre della realtà carceraria come il sovraffollamento, la violenza e gli abusi e le carenze nella fornitura di servizi sanitari, rischia di restare un progetto solo in parte realizzato.

È necessario, dunque, promuovere una politica di prevenzione del crimine, diffondere una cultura della legalità e nel miglioramento delle condizioni carcerarie intervenire attraverso rimedi mirati a garantire la sicurezza e l’incolumità dei detenuti, al fine di garantire il rispetto della dignità umana.

La giurisprudenza sovranazionale ha significativamente inciso sulla rilettura del sistema penitenziario italiano. In particolare, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con la nota sentenza Torreggiani c. Italia (8 gennaio 2013), ha qualificato il sovraffollamento carcerario come violazione dell’art. 3 CEDU, imponendo allo Stato italiano l’adozione di rimedi strutturali.

In linea con tale orientamento, la Corte costituzionale ha progressivamente affermato che la dignità del detenuto costituisce limite invalicabile all’esecuzione penale, sottolineando come la pena non possa tradursi in una sofferenza eccedente quella inevitabilmente connessa alla restrizione della libertà personale (Corte Cost., sent. n. 349/1993; n. 10/2024).

Ne deriva che il parametro di legittimità della pena si sposta da una dimensione meramente retributiva ad una valutazione sostanziale della compatibilità tra condizioni detentive e dignità umana.

2. La funzione rieducativa della pena alla luce dell’art. 27 della Costituzione

Prima di concentrare l’attenzione sulla funzione rieducativa della pena ex art. 27 della Costituzione, è bene porsi un interrogativo: “Qual è lo scopo che giustifica l’inflizione ad un individuo, decretata da parte dello Stato, della privazione della regina delle libertà, ovvero la libertà personale?

La risposta a tale interrogativo non è univoca e la si evince dalle teorie della pena, riconducibili a tre filoni fondamentali: la teoria retributiva; la teoria general – preventiva e la teoria special – preventiva.

In tale contesto, la riflessione dottrinale ha evidenziato come la funzione rieducativa della pena non possa essere ridotta ad una dimensione meramente pedagogica, ma debba essere intesa quale limite intrinseco all’esercizio del potere punitivo dello Stato.

Autorevole dottrina ha, infatti, sottolineato come la pena costituzionalmente orientata debba necessariamente rispettare la persona del condannato quale soggetto titolare di diritti inviolabili, anche nella fase esecutiva (Fiandaca – Musco; Mantovani).

In tale prospettiva, la rieducazione si configura non come finalità eventuale, ma come parametro di legittimità della pena.

Secondo la teoria retributiva la pena è un male irrogato dallo Stato per compensare/bilanciare, ovvero “retribuire” il male che il condannato ha inflitto ad un altro uomo o alla società.6 Questa teoria non si interessa degli effetti della pena, punisce perché è giusto punire e non perché la pena sia utile in vista di qualsivoglia finalità.7

Per la teoria general-preventiva la pena è strumento capace di orientare le scelte dei consociati, facendo leva, da un lato, sugli effetti minacciosi connessi al contenuto afflittivo della pena e, dall’altro, sull’azione pedagogica/educativa della norma penale.

Invece, per la teoria special-preventiva la pena è strumento capace di prevenire il compimento di altri reati da parte del condannato.

A parere di chi scrive nessuna di queste teorie è in grado di fornire una risposta certa e secca all’interrogativo posto, in quanto l’inflizione della pena è condizionata dalle disposizioni costituzionali e varia a seconda del tipo di Stato in cui si pone il problema.

L’art. 27 della Costituzione enuncia il principio di rieducazione del condannato e recita al comma 3 “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso d’umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.

Dalla lettura di tale norma si evince chiaramente che il Legislatore intende ispirarsi al principio di umanità della pena e al principio del rispetto della dignità della persona, evitando discriminazioni, ciò al fine di realizzare il reinserimento del condannato/detenuto nella società.

E’, dunque, compito dello Stato favorire la presenza delle condizioni necessarie affinché il detenuto possa ricevere un trattamento rieducativo che gli consenta di reinserirsi nella società in modo dignitoso, creando così i presupposti perché, una volta in libertà, non commetta nuovi reati. Dovrà essere, quindi, un trattamento individualizzato, ovvero approvato per le specifiche esigenze di trattamento del detenuto che conserva, così, il diritto alla propria personalità.

In che modo il Giudice infligge la pena?

L’art. 27 della Costituzione impone al Giudice di orientare le sue scelte in funzione della finalità rieducativa del condannato. Dovrà scegliere la pena, nonché il quantum, proporzionata rispetto al reato commesso.

Una pena sproporzionata mancherebbe della finalità rieducativa.

Il nostro ordinamento presenta un ricco sistema sanzionatorio, prevedendo sanzioni alternative al carcere.8 Sanzioni alternative introdotte con l’obiettivo di differenziare il trattamento sanzionatorio laddove ciò fosse più appropriato in base alle esigenze di rieducazione del condannato.

Una volta che il Giudice ha inflitto la pena, questa deve essere eseguita attraverso gli organi dell’esecuzione penale.

Ed è proprio nella fase di esecuzione che assume maggiore importanza non solo il rispetto dei diritti fondamentali – che in virtù dell’art. 2 della Costituzione spettano anche ai soggetti reclusi – ma soprattutto la logica rieducativa prevista dalla Costituzione.9

A questo punto mi pongo un interrogativo: quale lettura deve essere data alla funzione rieducativa della pena ai sensi dell’art. 27 della Costituzione?

Rifacendomi alla teoria della prevenzione generale e a quella della prevenzione speciale, ritengo che il Legislatore intende la funzione rieducativa in una duplice prospettiva: da un lato dissuadere la collettività dall’idea di poter commettere reati (prevenzione generale), dall’altro evitare che il reo ripeta lo stesso crimine (prevenzione speciale).

Insomma, la sanzione penale deve essere lo strumento attraverso il quale lo Stato si propone di offrire al condannato/detenuto i mezzi per la sua reintegrazione nella società al fine di recuperare i valori di convivenza che sono venuti meno con la realizzazione del fatto criminoso.10

Ma come deve essere garantito il principio rieducativo?

Deve essere garantito da un trattamento sanzionatorio individualizzato, cioè da un percorso di recupero personalizzato che ha come fondamenta le attitudini del rieducando e le cause ontologiche del reato che hanno spinto lo stesso a porre in essere condotte contrarie all’ordinamento giuridico.

Pertanto, il percorso rieducativo deve basarsi su un trattamento sanzionatorio individualizzato e proporzionale che non violi il principio di autodeterminazione o di libertà morale del condannato.

Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale con la pronuncia n.149/201811che ha stabilito che il trattamento sanzionatorio, tendente alla rieducazione, non deve rappresentare un momento di imposizione autoritaria nei confronti del detenuto condannato al quale dovrà semplicemente essere offerta la possibilità di reinserirsi nella società civile, una volta espiata la pena.

Attraverso una più generalizzata imposizione del processo rieducativo si determinerebbe una manipolazione della norma costituzionale.12

Un trattamento penitenziario volto alla risocializzazione non può comunque avvenire attraverso tecniche inumane e degradanti, come ad esempio con cure farmacologiche tendenti a modificare la personalità del reo13 e dunque ad incidere sulla sua libertà di autodeterminazione.

In termini teorici, la funzione rieducativa non può essere intesa come effetto automatico della detenzione, ma come risultato eventuale di un percorso trattamentale coerente con i principi costituzionali.

Essa, pertanto, si configura non già come conseguenza necessaria della pena, bensì come obiettivo che richiede condizioni strutturali e organizzative adeguate.

In tal senso, può sostenersi che il modello costituzionale italiano presenti una tensione strutturale tra finalità rieducativa e funzione securitaria della pena: la prima richiede individualizzazione e investimento trattamentale, la seconda tende, invece, alla standardizzazione e al contenimento.

Tale dicotomia evidenzia come la rieducazione non possa essere considerata un esito automatico della detenzione, ma costituisca un risultato eventuale, subordinato alla qualità dell’intervento penitenziario. In assenza di tale qualità, il carcere rischia di trasformarsi in un luogo di mera neutralizzazione sociale, in contrasto con il dettato costituzionale.

In tale contesto si inserisce il dibattito, tuttora aperto, circa la compatibilità dell’ergastolo – specie nella sua declinazione ostativa – con il principio rieducativo sancito dall’art. 27, comma 3, Costituzione.

La giurisprudenza costituzionale e sovranazionale ha progressivamente affermato l’esigenza che anche la pena perpetua sia “de facto” riesaminabile, riconoscendo al condannato una concreta prospettiva di liberazione, quale presupposto minimo per la realizzazione della funzione rieducativa.

In assenza di tale prospettiva, la pena rischia di assumere carattere meramente afflittivo, ponendosi in tensione con il dettato costituzionale.

3. La messa alla prova e l’affidamento in prova come strumenti per la rieducazione e il reinserimento del detenuto nella società

Il nostro sistema penale è definito “polifunzionale” in quanto mira a perseguire due scopi principali: la “punizione-retribuzione” e la “rieducazione”, ovvero si preoccupa di punire il soggetto responsabile e consapevole del compimento del fatto criminoso, nonché di offrire allo stesso la possibilità di reinserirsi nella società cercando di cancellare le difficoltà di riadattamento alla vita sociale.

La messa alla prova e l’affidamento in prova sono due strumenti, rectius due istituti giuridici introdotti dal Legislatore con l’obiettivo della rieducazione e del reinserimento del reo nella società, evitando, così, il ricorso alla pena detentiva.

La messa alla prova è stata introdotta nell’ordinamento italiano con la Legge 67/2014 e successivamente modificata dal D.Lgs. n.150/2022. Non si tratta di istituto del tutto nuovo, perché era già previsto nei procedimenti di competenza del Tribunale dei Minori riguardanti soggetti che avevano commesso il reato da minori.

Qual è l’ambito di applicazione della messa alla prova?

Essa si applica a persone di età inferiore ai 21 anni al momento del reato, a chi ha compiuto 70 anni e, ancora, a chi è affetto da patologie che rendono incompatibile l’esecuzione della pena.

L’istituto prevede che il giudice verifichi, su richiesta dell’imputato, se sussistono le condizioni per l’applicazione di questa misura. In caso positivo, il giudice stabilisce le modalità e le condizioni specifiche per il programma di recupero.14

Il periodo di messa alla prova è di durata variabile e dipende dalla tipologia di reato commesso e dalle esigenze di recupero dell’imputato.

In ogni caso, è stabilito che “La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore. La sospensione del procedimento non può essere concessa più di una volta”.

Nell’ambito del processo minorile tale istituto rappresenta al meglio il principio sancito al terzo comma dell’art. 27 Costituzione: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.

Il principio di rieducazione, infatti, acquista maggior valore per i soggetti minorenni: in quanto non solo soggetti, vista la giovane età, considerati predisposti al reinserimento sociale, ma perché all’interno delle mura carcerarie sarebbero più esposti al rischio di una mentalità criminale che verrebbe trasmessa loro da parte di altri detenuti con i quali verrebbero in contatto.15

La messa alla prova per gli adulti è, invece, senza dubbio un’innovazione deflattiva del carico della macchina giudiziaria, in quanto nei termini processuali stabiliti dal secondo comma dell’art. 464 bis c.p.p.16 l’imputato (o indagato) può richiedere l’accesso a tale istituto, interrompendo l’iter processuale ordinario o arrestandolo sul nascere se la richiesta è presentata e accolta, in fase di indagini preliminari e avviando un percorso seguito dall’UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna), richiedendo nuovamente l’attenzione del giudice solo nella finale valutazione sull’esito, positivo o meno, di tale percorso.

Come si conclude il percorso della messa alla prova?

Se al termine del programma il giudice ritiene che l’imputato abbia adempiuto agli obblighi previsti, il procedimento penale viene archiviato e non viene inflitta alcuna condanna. Se, invece, l’imputato non ha rispettato le regole dettate nel programma di messa alla prova, il giudice può decidere di revocarla e riprende avvio il processo penale. In questo caso l’imputato viene giudicato secondo le regole del procedimento ordinario.

Quali sono i benefici di tale misura?

1. Evitare il carcere; 2. Promuovere la rieducazione attraverso attività socialmente utili e programmi di formazione al fine del reinserimento nella società; 3. Decongestionare il sistema penale per garantire una giustizia più rapida sia per i Tribunali che per le carceri; 4. Risparmio di risorse in quanto il ricorso a risorse esterne (es. associazioni di volontariato) è un modo per ottimizzare i costi del sistema giudiziario e penitenziario.

Un altro rimedio alternativo alla detenzione, sempre diretto a realizzare la funzione rieducativa della pena di cui all’art. 27 Costituzione, è l’affidamento in prova al servizio sociale.

Rappresenta il rimedio alternativo alla detenzione per eccellenza, in quanto si svolge totalmente nel territorio per evitare da un lato i danni che deriverebbero dal contatto con l’ambiente carcerario e dall’altro i danni che deriverebbero dalla limitazione della libertà.

Tale rimedio è disciplinato dall’art. 47 dell’Ordinamento Penitenziario e consiste nell’affidamento al servizio sociale del condannato fuori dall’istituto penitenziario per un periodo uguale a quello della pena da scontare, tramite la partecipazione ad un programma di recupero.17

Durante il periodo di affidamento in prova ai servizi sociali, il condannato in via definitiva sconta la sua pena al di fuori dell’istituto penitenziario, tramite la partecipazione a un programma di recupero (art. 47, legge n. 354/1975.). Tale programma può consistere nello svolgimento di un’attività lavorativa, di un’attività di pubblica utilità, di volontariato, ecc.

Ci sono diverse tipologie di affidamento previste dal nostro ordinamento, ovvero dalla legge n. 354/75: a. l’affidamento ordinario; b. l’affidamento in prova di soggetti affetti da AIDS conclamata o grave deficienza immunitaria; c. l’affidamento in prova in casi particolari; d. l’affidamento in prova del condannato militare.

L’affidamento in prova ai servizi sociali può essere richiesto quando il condannato, a pena definitiva, non deve scontare una pena superiore a 4 anni. Nel caso in cui sia stato condannato a un reato che prevede una pena maggiore, per esempio di 8 anni, può richiedere l’affidamento in prova nel momento in cui gli restano 4 anni da scontare. E, ancora, può essere richiesto l’affidamento in prova in presenza di buona condotta dimostrata durante il periodo di reclusione.

Non può, invece, essere richiesto nel caso in cui sia stato commesso un reato ostativo (art. 4 bis, comma 1 ter, Ordinamento Penitenziario) quale il reato di violenza sessuale o la concussione, ma questo divieto non si applica ai soggetti affetti da AIDS conclamata o grave deficienza immunitaria.

Per i reati previsti dall’art. 4 bis, comma 1 quater, Ordinamento Penitenziario, invece, si può concedere al condannato l’affidamento in prova dopo un anno di osservazione della condotta tenuta all’interno dell’istituto penitenziario.

Il divieto si applica, anche, ai condannati che hanno commesso il reato di evasione, per il quale sia stata disposta la revoca di una misura alternativa alla detenzione (per un periodo di 3 anni), oppure nei casi di recidiva reiterata.

In presenza dei requisiti previsti dalla legge il condannato che non deve scontare più di 4 anni di reclusione può fare richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali, rivolgendosi:

  • al Pubblico Ministero, che trasmette l’istanza al Tribunale di Sorveglianza se il condannato si trova in stato di libertà, quindi, quando la pena prevista fin dall’inizio è inferiore a 4 anni;
  • al Direttore dell’istituto carcerario se è già detenuto: anche in questo caso la richiesta dovrà essere inoltrata al Tribunale di Sorveglianza competente rispetto al luogo dell’esecuzione.

Nei casi di urgenza, l’istanza si può presentare direttamente al Magistrato di Sorveglianza, che, al termine della valutazione della condotta del condannato e in assenza di pericolo di fuga, potrà concedere l’applicazione della misura alternativa dell’affidamento in prova se ritiene che la permanenza in carcere possa costituire un pericolo per le condizioni del detenuto.

Viene, poi, predisposto un verbale, nel quale vengono indicate le prescrizioni che il soggetto in prova dovrà rispettare in relazione: al suo rapporto con i servizi sociali; alla dimora che può prevedere l’obbligo di soggiorno in un dato Comune o il divieto di soggiorno in uno o più Comuni; alla libertà di spostamento; al divieto di frequentare determinati luoghi o persone, dalla cui frequentazione potrebbe derivare il compimento di altri reati; all’attività lavorativa.

Sarà compito del servizio sociale monitorare il beneficiario della misura per, poi, riferire periodicamente, in merito al comportamento dello stesso, al Magistrato di Sorveglianza.

Quando può essere revocata la misura dell’affidamento in prova?

Tale misura può essere revocata nel caso in cui ci fosse una violazione delle prescrizioni da parte del condannato, ovvero qualora il suo comportamento risulti non più compatibile con la prosecuzione della prova. In questa ipotesi, il condannato dovrebbe rientrare in carcere e restare in cella fino al termine della pena.

L’affidamento in prova ai servizi sociali può anche avere esito positivo e comporta: l’estinzione della pena detentiva e di ogni altro effetto penale, fatta eccezione per le pene accessorie perpetue (quali l’interdizione perpetua dai pubblici uffici); l’estinzione della pena pecuniaria, nel caso in cui non dovesse essere stata già riscossa.

Il comma 12 bis dell’art. 47 della legge sull’Ordinamento Penitenziario prevede che all’affidato in prova al servizio sociale che abbia dimostrato un concreto recupero sociale, per mezzo di un positivo evolversi della sua personalità, potrà essere concessa la liberazione anticipata – la quale prevede una decurtazione di 45 giorni per ogni 6 mesi di pena scontata.

Su tale istituto è intervenuta, recentemente, la riforma Cartabia che ha previsto che l’affidamento in prova ai servizi sociali può essere concesso anche a chi è stato condannato alle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare nelle seguenti ipotesi: dopo che sia stata espiata almeno metà della pena; in presenza di un comportamento tale per il quale l’affidamento in prova appaia come una misura più idonea per la rieducazione sociale del condannato, assicurandosi che ciò non possa tradursi con la commissione di nuovi reati.

Nel caso di ricorso agli strumenti alternativi alla detenzione qual è il ruolo del difensore?

Il difensore assume un ruolo importantissimo: è tenuto a far comprendere al proprio assistito la portata di questi istituti, spiegando che non si tratta né di una pena, né di un escamotage, ovvero di una fuga dal processo, ma di un percorso responsabilizzante che deve essere seguito con impegno.

In tale prospettiva, il ruolo del difensore assume una dimensione strategica, non limitandosi alla mera assistenza tecnica, ma estendendosi alla costruzione di un percorso trattamentale credibile e giuridicamente sostenibile.

Il difensore è, dunque, chiamato a svolgere una funzione di mediazione tra esigenze punitive e finalità rieducative, orientando le scelte processuali verso soluzioni che privilegino il reinserimento sociale del proprio assistito.

I dati empirici confermano l’efficacia delle misure alternative rispetto alla detenzione intramuraria. Secondo le rilevazioni del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, i tassi di recidiva risultano significativamente inferiori per i soggetti che hanno beneficiato dell’affidamento in prova o di altri percorsi trattamentali esterni rispetto a coloro che hanno scontato integralmente la pena in carcere.

Tale evidenza suggerisce che la funzione rieducativa trovi una più concreta realizzazione al di fuori dell’ambiente detentivo, ponendo in discussione la centralità del carcere quale strumento privilegiato di esecuzione della pena.

Il dato empirico sopra richiamato assume una rilevanza sistematica, in quanto dimostra che la funzione rieducativa della pena trova una più efficace attuazione al di fuori dell’ambiente carcerario.

Tale evidenza impone una riflessione critica sulla centralità del carcere nel sistema sanzionatorio italiano, evidenziando come esso, più che strumento di reinserimento, rischi di operare come fattore criminogeno, alimentando dinamiche di marginalizzazione sociale.

Tra l’altro, un confronto con altri ordinamenti europei evidenzia modelli più avanzati di esecuzione penale orientati alla rieducazione. In particolare, nei sistemi nordici – come quello norvegese – il carcere è concepito come extrema ratio, privilegiando misure alternative e percorsi individualizzati ad alto contenuto trattamentale.

Tale impostazione, fondata sul principio di normalità della vita detentiva, ha prodotto risultati significativi in termini di riduzione della recidiva, offrendo un paradigma di riferimento per una possibile evoluzione del sistema italiano.

L’analisi comparata evidenzia, dunque, come i sistemi maggiormente orientati alla rieducazione tendano a ridurre il ricorso alla detenzione intramuraria, privilegiando modelli di esecuzione penale fondati sulla responsabilizzazione del condannato e sulla continuità dei legami sociali.

Ciò conferma che la funzione rieducativa della pena non è tanto legata alla severità della sanzione, quanto alla qualità del percorso trattamentale, ponendo in discussione l’efficacia di modelli penitenziari centrati prevalentemente sulla custodia.

4. I diritti del detenuto secondo la Costituzione. Il rapporto del difensore con il detenuto

Dall’art. 2 della Costituzione che recita “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo” e dall’articolo 27, comma 3, Costistuzione secondo cui “la pena non può consistere in trattamenti contrari al senso di umanità” possiamo affermare che le persone sottoposte a restrizione della libertà personale conservano intatta “la titolarità di situazioni giuridiche soggettive” e vedono garantita la dignità umana che la pena o la misura di sicurezza detentiva e la custodia cautelare in carcere non possono intaccare.18

In altre parole, anche durante l’esecuzione di una misura limitativa della libertà, la dignità della persona è “protetta attraverso il bagaglio dei diritti inviolabili dell’uomo che anche il detenuto porta con sé”.19

In tale prospettiva, il problema non attiene più alla sola enunciazione dei diritti, bensì alla loro concreta esigibilità.

Si assiste, infatti, ad uno scollamento tra dimensione normativa e realtà applicativa che incide sull’effettività delle garanzie, trasformando il riconoscimento formale dei diritti del detenuto in una tutela spesso attenuata sul piano sostanziale.

Tale fenomeno evidenzia una criticità sistemica del modello penitenziario, nella quale la distanza tra principi costituzionali e prassi esecutiva diviene elemento strutturale.

Tale scollamento tra norma e prassi evidenzia una frattura sistemica che incide direttamente sulla legittimità costituzionale della pena, trasformando il carcere in uno spazio giuridicamente attenuato, nel quale le garanzie risultano spesso ridimensionate.

Insomma, il valore della persona, nel suo complesso non può essere sottovalutato a causa della restrizione in carcere: dignità e persona coincidono. Eliminare o comprimere la dignità di un soggetto significa togliere o affievolire la sua qualità di persona umana: ciò non è consentito a nessuno e per nessun motivo.

Gli istituti penitenziari siano luoghi di rieducazione e di reinserimento sociale e le condizioni di vita dei detenuti siano degne di persone umane” con queste parole Papa Francesco rivolgendosi al Mondo intero, ha ribadito il contenuto dell’art. 27 della nostra Carta Costituzionale.20

L’articolo 27 della Costituzione statuisce che: “La responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte”.

Tale articolo statuisce espressamente “un divieto” ed un fine essenziale della sanzione penale e, cioè, le pene non possono consistere in “trattamenti contrari al senso di umanità” e devono “tendere alla rieducazione del condannato”.

Il nostro ordinamento penale riconosce, quindi, priorità assoluta al principio della rieducazione del reo e a quello di umanizzazione delle pene con divieto di trattamenti contrari al senso di umanità.

Il sistema finalizza, pertanto, la detenzione a scopo di recupero sociale, attraverso l’applicazione al condannato/detenuto di uno speciale “programma di trattamento”, redatto da un équipe di esperti in esito ad un’osservazione “scientifica” sulla personalità del soggetto che ne evidenzi i fattori di disadattamento sociale (articolo 13, legge n. 354/1975).

Il trattamento penitenziario non ha, tuttavia, una finalità esclusivamente rieducativa, ma ha, anche, lo scopo di regolamentare la vita dei detenuti all’interno degli istituti, a garanzia dell’ordine e della disciplina interne, nonché di promuovere la modificazione della personalità dei condannati orientandola verso modelli comportamentali socialmente adeguati per favorire il reinserimento sociale.21

Il principio della funzione rieducativa della pena ha spinto, così, il Legislatore ad introdurre nel nostro ordinamento delle misure alternative alla detenzione che abituando il detenuto alla vita di relazione, rendono possibile la realizzazione del reinserimento sociale.

Infatti, secondo la Corte Costituzionale non ci può essere pena senza finalità rieducativa.

Alla luce della finalità rieducativa della pena ci si è posti il dubbio circa la compatibilità con la Costituzione della pena dell’ergastolo, il cui carattere duraturo è, da un lato, in contrasto con il principio di umanità, in quanto il detenuto perde la speranza di poter riacquistare in futuro la libertà e, dall’altro, rende del tutto vana la finalità rieducativa della pena.

Il rispetto della personalità del detenuto si esprime anche nella previsione per cui “i detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome”, così come stabilito dall’articolo 1, comma 4, dell’Ordinamento Penitenziario e non più dal numero di matricola, accompagnata dal regolamento di esecuzione secondo la quale “nei rapporti reciproci degli operatori penitenziari con i detenuti e gli internati deve essere usato il “lei”, così come sancito dal articolo 70, comma 3, del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230).22

Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l’ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento, ai sensi del comma primo dell’art. 15 dell’Ordinamento Penitenziario, deve essere svolto avvalendosi principalmente dell’istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive, favorendo i contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia, al fine del reinserimento sociale dei detenuti, come prevede l’articolo 1, comma 6 dell’Ordinamento Penitenziario.23

Pertanto, affinché il detenuto possa esercitare tutti i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione è necessario che la struttura carceraria adotti strumenti concreti, escludendo solo le modalità di esercizio che si pongono in contrasto con la sicurezza della custodia.

Alla luce di quanto esposto mi pongo questo interrogativo: i detenuti nelle carceri italiane hanno pari dignità sociale al pari degli altri cittadini? Nonostante l’eccezionalità del progetto costituzionale che riconosce la pari dignità sociale a tutti i cittadini a mio parere la risposta è certamente negativa. Nella realtà carceraria italiana tale progetto resta solo un’utopia a causa delle notevoli criticità che ne impediscono la realizzazione.

A chiusa di questo capitolo vorrei spendere poche parole sul ruolo dell’avvocato penalista quando incontra l’assistito detenuto. Il ruolo che il difensore è chiamato a svolgere nei confronti dell’assistito detenuto non è solo quello dell’assistenza tecnica, ma anche e soprattutto un ruolo carico di umanità. Difatti, il difensore rappresenta per il detenuto tutto: deve ascoltare, infondere speranza, senza mai illudere, illustrando i possibili esiti del processo che dipendono da molti elementi che non si possono conoscere a priori. La fiducia tra avvocato e assistito detenuto deve essere alla massima potenza. L’avvocato, infatti, viene a conoscenza non solo dei guai giudiziari del detenuto, ma anche degli aspetti privati: quali salute, affetti, famiglia… L’avvocato deve insomma trovare un giusto equilibrio nel rapportarsi con il detenuto e per fare questo deve farsi guidare dal peso del “cencio nero”.

Nonostante il riconoscimento formale dei diritti inviolabili del detenuto, dunque, la loro effettività risulta spesso compromessa da criticità strutturali del sistema penitenziario.

In tale contesto, si assiste ad una progressiva “de-costituzionalizzazione di fatto” della pena, in cui il divario tra garanzie normative e condizioni materiali di detenzione determina una compressione sostanziale dei diritti fondamentali.

Il rischio è quello di una normalizzazione dell’eccezione, in cui situazioni patologiche – quali il sovraffollamento e la carenza di servizi – vengono tollerate come fisiologiche, con evidente frustrazione della funzione rieducativa della pena.

5 Il diritto all’istruzione e alla formazione professionale

L’articolo 34 della Costituzione stabilisce che: “La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.”

Da una lettura attenta dell’art. 34 Costituzione emerge che il diritto all’istruzione è certamente un diritto costituzionale, precisamente un “diritto civico”.24

Il primo comma dell’articolo 19 dell’Ordinamento Penitenziario affronta, con l’espressione “secondo gli orientamenti vigenti”, la necessità di attivare, in carcere, corsi della scuola dell’obbligo simili a quelli che si svolgono all’esterno. I corsi scolastici in carcere devono in tutto adeguarsi ai programmi d’istruzione che si svolgono ordinariamente all’esterno. Lo scopo di questa disposizione è quello di consentire ai detenuti studenti di proseguire, senza difficoltà, la loro formazione scolastica una volta che riacquisteranno la libertà.

La scuola in carcere rappresenta, quindi, il primo momento per la progettazione di un cambiamento di vita che renda più facile l’inserimento sociale e lavorativo di persone in esecuzione penale.

L’esperienza scolastica è l’occasione per conoscere modalità diverse di affrontare la vita e di educarsi alla cultura della legalità. L’art. 15 Ordinamento Penitenziario individua gli elementi del trattamento, ossia i mezzi principali del fine costituzionale, e individua nell’istruzione, nella formazione professionale, nel lavoro, in progetti di pubblica utilità, nella religione e nella partecipazione sociale le basi su cui camminare per la rieducazione del detenuto.

Il percorso scolastico parte dalla scuola primaria e arriva fino all’Università, con l’obiettivo di concedere la maggiore scelta possibile di istruzione.

A seguito di protocolli di intesa firmati tra Ministero della Giustizia e Ministero dell’Istruzione, il compito di organizzare classi e corsi spetta ai Centri Provinciali per l’Istruzione degli adulti che, in collaborazione alle singole Amministrazioni Penitenziarie, riescono a creare un completo percorso formativo.

L’importanza della scuola come elemento di trattamento al fine della rieducazione e reinserimento sociale del detenuto non è una scoperta tutta italiana. Nel 1955, il Primo congresso sulla prevenzione del crimine sul trattamento dei condannati dell’ONU aveva prodotto le “Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners”. Pur non essendo un testo giuridicamente vincolante, tali regole hanno rappresentato un punto di partenza per regolare diritti e doveri dei detenuti e degli Stati. La loro importanza è stata riaffermata nel 2015, quando l’Assemblea Generale dell’ONU ha adottato una Risoluzione di riforma, rinominandole “Mandela Rules”, in onore dell’ex Presidente del Sud Africa, Nelson Mandela. Oggi si contano 122 regole che stabiliscono standard di trattamento da assicurare a tutti i detenuti degli Stati firmatari, tenendo conto del loro status e dei loro diritti inalienabili alla dignità e all’integrità umana. La Regola n. 4 chiarisce che l’istruzione rappresenta uno tra gli strumenti di rieducazione del condannato, per far sì che la pena abbia un significato maggiore rispetto alla sola pretesa punitiva da parte dello Stato.

Tale principio si ritrova nelle Regole Penitenziarie Europee (EPR) del 2006, modificate con la Raccomandazione 1° luglio 2020 dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, che, seppur non vincolanti, sono fondamentali in ambito europeo per il processo di armonizzazione delle normative penali e di esecuzione.

L’istruzione ha, dunque, un ruolo fondamentale in ogni condanna e gli Stati hanno il compito di agevolare l’accesso allo studio e di promuoverlo, con mezzi e metodi opportuni. In tal senso, le Regole Penitenziarie Europee fanno riferimento alla Raccomandazione n. 89/12 dedicata al tema dell’istruzione intramuraria. Pur essendo un testo assai datato, il principio affermato è attuale: lo studio è un elemento di formazione caratteriale e sociale, che ha l’obiettivo di “umanizzare” la pena per tutta la sua durata.

L’istruzione, dunque, rappresenta un importante strumento di rieducazione in carcere in quanto consente ai detenuti di riconsiderare il proprio futuro e di acquisire gli strumenti necessari per ripensare alle proprie azioni. Le iniziative didattiche, così come tutte le altre attività ricreative quali sport, cinema, teatro…offerte in carcere, hanno il potere di dare un senso alla detenzione, aiutando i detenuti a conseguire un titolo di studio, a scoprire nuovi contenuti e ad aprirsi alla riflessione. Inoltre, le attività scolastiche consentono il contatto tra l’interno e l’esterno, tra il detenuto e l’insegnante, come evidenzia la testimonianza di un’insegnante.25

Ma quale può essere, quindi, il senso dell’istruzione e formazione professionale all’interno del concetto di rieducazione in carcere?

A mio parere consiste nel promuovere la crescita personale, sociale e culturale che viene trasmessa attraverso un insieme di competenze sia individuali che di gruppo nel pieno rispetto della dignità umana.

6. Il lavoro nel percorso rieducativo: il lavoro inframurario ed il lavoro extramurario

Il “lavoro”, nel nostro ordinamento è inteso non solo come adempimento di un diritto riconosciuto a tutti i cittadini dalla Carta Costituzionale, ma anche e soprattutto come opportunità di insegnamento di convivenza sociale e rispetto degli altri ed è proprio per questo che rappresenta una tappa fondamentale nel percorso rieducativo e di reinserimento sociale del detenuto.

In passato il lavoro penitenziario era caratterizzato da una finalità punitiva. Con la legge 26 luglio, n. 354 del 1975, il lavoro penitenziario ha una finalità rieducativa. L’art. 15 della summenzionata legge, infatti, prevede, tra gli elementi del trattamento penitenziario dei detenuti il lavoro, realizzabile anche mediante la partecipazione della comunità esterna al carcere.26

Tale partecipazione ha dato luogo da un lato al superamento della concezione del carcere come un’istituzione chiusa e dall’altro lato alla istituzionalizzazione di un trattamento penitenziario non del tutto estraneo alla realtà carceraria, grazie alla collaborazione di privati, di istituzioni, di associazioni pubbliche o private.27 Questi ultimi forniscono al detenuto occasioni di lavoro sia durante la sua permanenza in carcere, sia all’uscita dal carcere anche se il rapporto di lavoro si instaura sempre e soltanto tra l’Amministrazione penitenziaria ed il detenuto o internato.

La riforma del 1975, nonostante abbia avuto il merito di trasformare il lavoro carcerario da afflittivo ad elemento di trattamento rieducativo, non è riuscita a realizzare fino in fondo l’obiettivo.

Sono stati necessari, così, diversi interventi legislativi: la Legge Gozzini del 1986; la Legge “Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro” del 1987, per giungere alla c.d. Legge Smuraglia del 2000, n. 193 che ha introdotto il lavoro all’esterno con le cooperative sociali, le quali hanno inserito nella nozione di “persone svantaggiate” le “persone detenute o internate negli istituti penitenziari”.

A seguito di tali interventilegislativi, il lavoropenitenziario si è distingue in due grandi categorie: lavoro inframurario e lavoro extramurario. Il lavoro inframurario consiste in attività lavorative svolte dai detenuti all’interno e, a sua volta, si distingue in due sottocategorie: 1.lavoro inframurario alle dipendenze della Amministrazione Penitenziaria e 2.lavoro inframurario alle dipendenze di terzi. Il primo, denominato anche lavoro “domestico”, è la tipologia di lavoro più utilizzata, si caratterizza sia per l’improduttività dell’attività prestata –in quanto consiste essenzialmente in lavori di ordinaria amministrazione -, sia per la particolare specialità del rapporto di lavoro, in quanto la figura del datore di lavoro coincide con quella dell’Amministrazione Penitenziaria.28 Invece, il lavoro inframurario alle dipendenze di terzi, denominato “lavorazioni”, consiste, secondo il Regolamento Penitenziario del 2000, n. 230, sia in attività domestiche che vengono svolte all’interno del carcere, appaltandole ad imprese private, sia in attività industriali e manifatturiere gestite ed organizzate da imprese pubbliche e private, tra cui le cooperative sociali, con le quali i detenuti instaurano un rapporto diretto, stipulando un contratto di diritto privato.29

L’assegnazione al detenuto e all’internato del posto di lavoro inframurario sia alle dipendenze dell’Amministrazione Penitenziaria, sia alle dipendenze di terzi avviene, secondo l’art. 20 dell’Ordinamento Penitenziario del 1975, tenendo conto, oltre dei criteri di priorità, anche di una serie di procedure. Sono, infatti, previste, graduatorie fissate in due apposite liste, una lista generica e l’altra per qualifica o mestiere, gestite da una Commissione ad hoc.

Il lavoro extramurario, che costituisce il secondo genus del lavoro penitenziario, si prefigge, come fine principale, quello di favorire altre prestazioni lavorative, viste le scarse possibilità offerte all’interno del carcere. Tale genus di lavoro si avvicina molto per le sue modalità esecutive al lavoro svolto da una persona libera e, in quanto tale, assume una forte valenza rieducativa. A differenza di ciò che avviene nel lavoro inframurario, nel lavoro extramurario il rapporto di lavoro si instaura direttamente tra il detenuto e il datore di lavoro, il quale non dovrà corrispondere la retribuzione al detenuto, ma alla direzione dell’istituto affinché possa effettuare i prelievi previsti dall’art. 24 dell’Ordinamento Penitenziario e procedere alle trattenute ex art. 25Ordinamento Penitenziario. Vi sono due species di lavoro

extramurario: il lavoro all’esterno, previsto all’art. 21 dell’Ordinamento Penitenziario e all’art. 48 del D.P.R. del 2000, n. 230 e il lavoro all’esterno in seguito a concessione di una misura alternativa alla detenzione (semilibertà, affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare). Il lavoro extramurario si esplica in attività lavorative presso imprese pubbliche o private, agricole e industriali e anche presso imprese commerciali. L’assegnazione del lavoro extramurario avviene con provvedimento discrezionale di natura amministrativa, motivato, del direttore dell’istituto, che diviene esecutivo dopo l’approvazione o l’autorizzazione, nel caso di imputati, da parte del Magistrato di Sorveglianza.

Dopo l’approvazione o l’autorizzazione del provvedimento vi è la definizione del contratto di lavoro. Anche per le donne detenute, ai fini della rieducazione, è previsto il lavoro nelle sue diverse tipologie 30prestando attenzione alla tutela del diritto alla maternità. La legge, infatti, detta un’articolata disciplina a tutela della lavoratrice nelle ipotesi di gravidanza e puerperio che costituiscono cause di sospensione del rapporto di lavoro senza pregiudizio del trattamento economico, volta alla conservazione del posto di lavoro, alla salvaguardia delle condizioni di salute, durante la gestazione e nel periodo immediatamente successivo al parto e alla cura e assistenza del nascituro (art. 37, co.º 1 della legge del 30 dicembre 1981, n. 1204).31

Per i minori, invece, nella ipotesi in cui vengano rinchiusi all’interno delle carceri32il lavoro – quale elemento di rieducazione – si configura secondo l’art. 19 della legge 26 luglio 1975, n. 354 come “formazione professionale”, ossia come preparazione al lavoro.

Un’altra modalità di svolgimento del lavoro penitenziario è il lavoro di pubblica utilità. Si tratta di un’ipotesi di lavoro non retribuito svolto a favore della comunità. Ai sensi dell’art. 20 –ter comma 2 Ordinamento Penitenziario, tale tipologia di lavoro può essere svolto presso le amministrazioni dello Stato e degli enti locali, nonché presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e volontariato, sulla base di apposite convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 47 comma 1 Regolamento Esecuzione. Può essere svolto anche all’interno degli istituti penitenziari, purché non abbia ad oggetto l’esecuzione dei servizi dell’istituto, il cui compimento deve rientrare nel lavoro inframurario ed essere retribuito.

L’ammissione al lavoro di pubblica utilità avviene su base volontaria e, a tal fine, è necessaria una specifica richiesta dell’interessato.

Non tutti i detenuti possono essere ammessi al lavoro di pubblica utilità. L’ammissione non è consentita a chi è stato condannato per uno dei reati indicati dall’art. 416 bis c.p. o per altri reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo o al fine di agevolare le attività delle associazioni in esso previste.

Invece, per i detenuti e gli internati per uno dei delitti di cui ai commi 1, 1-ter e 1-quater dell’art. 4 bis Ordinamento penitenziario il Magistrato di Sorveglianza deve approvare il provvedimento di ammissione tenendo conto e delle esigenze di prevenire il pericolo di commissione di altri reati e della natura del reato commesso e della condotta tenuta ed infine del rapporto tra la pena espiata e quella residua.33

Purtroppo, tale tipologia di lavoro è scarsamente utilizzata perché in molti casi gli enti locali sono restii ad usufruire della comunità carceraria per due motivi da un lato perché temono le paure dei loro concittadini, dall’altro lato perché temono il giudizio che i concittadini hanno sull’operato dell’ente.

7. La religione come riscatto e/o sostegno personale

In questo capitolo intendo focalizzare l’attenzione sull’importanza che, nel percorso rieducativo del detenuto, deve essere riservata al luogo di culto, ovvero a quello spazio destinato per pregare in una condizione detentiva.

La pratica del culto rientra a pieno titolo tra i modi di esercizio del diritto alla libertà religiosa che l’Ordinamento Penitenziario riconosce ai detenuti ed internati.34

L’articolo 19 della nostra Costituzione stabilisce che tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume. Questo articolo, insieme all’articolo 20 della Costituzione, se da un lato afferma implicitamente il principio di laicità, dall’altro lato garantisce a tutti, cittadini e stranieri, di professare la propria fede senza che una religione sia privilegiata rispetto alle altre.35

La libertà di religione, dunque, fa parte dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali tutelati a livello internazionale. Molti atti europei concordano nell’affermare l’importanza di questo principio e la necessità che esso sia protetto da ogni forma di negazione e discriminazione.

Nel concetto di libertà religiosa rientrano tre aspetti: la libertà di professare una qualsiasi religione o credo, sia in forma privata che in forma comunitaria; la libertà di non essere costretti a professare un culto particolare o anche alcun culto (cosiddetta libertà di ateismo) e la libertà di proselitismo.

Lo scopo di questa libertà è, dunque, quello di mantenere nella società le condizioni che permettono a ciascun individuo di formare, attraverso la religione, la propria personalità.

Tale libertà in concreto si traduce nella possibilità di professare la propria fede religiosa in ogni situazione, non solo, quindi, in quelle situazioni che si possono definire “normali”, ma anche in quelle “particolari”, come, ad esempio, quella detentiva, in cui la libertà personale e tutti i diritti a essa collegati risultano ristretti/compressi.

In che modo è possibile professare il diritto del proprio credo religioso nei luoghi di reclusione, vista la notevole presenza di stranieri all’interno delle mura carcerarie?

Il carcere rappresenta uno spaccato della società nel suo insieme. Nella maggior parte degli istituti penitenziari nazionali la popolazione detenuta risulta caratterizzata da un’elevata presenza di stranieri. Questa variegata e multietnica composizione comporta anche il moltiplicarsi delle credenze religiose a cui i singoli appartengono, e pone il problema dell’adeguatezza dei servizi di assistenza religiosa, nonché dell’eguale rispetto dovuto agli appartenenti alle diverse confessioni religiose che si trovino privati della libertà personale.

Il servizio di assistenza spirituale all’interno degli istituti penitenziari è regolato dalla legge n. 354 del 1975 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, e dal D.p.r. n. 230 del 2000 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà 36,che disciplinano l’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà per i condannati e gli internati.37

L’art. 1, secondo comma, Ordinamento Penitenziario prevede che il trattamento dei detenuti sia “improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e credenze religiose” e che la religione sia ricompresa tra i fattori utili alla rieducazione del detenuto, insieme al lavoro, all’istruzione, alle attività culturali, ricreative e sportive (ex art. 15 Ordinamento Penitenziario).38

Al fine di garantire la piena assistenza spirituale in sede carceraria, l’art. 26 Ordinamento. Penitenziario stabilisce che lo Stato deve tutelare il fattore religioso in tre direzioni: libertà di professare la propria fede; libertà di istruirsi nella propria religione; libertà di praticare il culto.

Il secondo comma della norma aggiunge poi, oltre all’assicurata celebrazione del culto cattolico, l’assistenza che i ministri del culto possono fornire ai detenuti, nonché il diritto del singolo detenuto di esercitare le facoltà connesse a tali libertà qualora lo desideri.39

Altra norma fondamentale sul tema esaminato è l’art. 26 Regolamento di Esecuzione ai sensi del quale per agevolare l’esercizio della libertà religiosa al primo ingresso in carcere, nella cartella personale del detenuto, deve essere registrata anche la religione da lui professata.

Sotto il profilo organizzativo-strutturale, per la religione cattolica è prevista la celebrazione dei riti, senza che i detenuti ne facciano richiesta.

La celebrazione avviene nelle cappelle di cui gli istituti sono di norma dotati e, in mancanza di questo spazio, si fa uso di sale polivalenti, allestite a cappella secondo le esigenze.40

Per quanto riguarda il culto dei non cattolici, l’Amministrazione Penitenziaria è tenuta a mettere a disposizione idonei locali che siano utilizzabili anche per l’istruzione religiosa e la celebrazione dei riti41su esplicita richiesta dei diretti interessati. Nonostante la norma metta in evidenza la necessità di mettere a disposizione dei locali per la celebrazione della preghiera anche “in assenza di ministri di culto”, all’interno delle carceri non sempre ciò è possibile a causa della carenza di locali idonei.

Ciò a causa del fenomeno del sovraffollamento che costituisce un grave problema che si ripercuote inevitabilmente sulle condizioni detentive dei reclusi portando le Amministrazioni Penitenziarie a dover operare delle priorità, ovvero avere un posto-letto e un minimo spazio vitale è sicuramente più importante rispetto all’avere un locale idoneo dove professare il proprio credo.

Per i fedeli cattolici, l’ordinamento nazionale ha stabilito che le pratiche di culto, l’istruzione e l’assistenza spirituale all’interno delle carceri siano assicurate dalla presenza di uno o più cappellani, inseriti stabilmente nel personale della struttura penitenziaria.42

Per i detenuti che professano una religione diversa da quella cattolica, questi hanno il diritto di ricevere l’assistenza dei propri ministri, a patto che essi rientrino tra quelli “indicati a tal fine dal Ministero dell’Interno” (art. 58, sesto comma, Regolamento di Esecuzione.43

A differenza di quanto previsto per il cappellano, il quale opera direttamente per l’Amministrazione Penitenziaria e in modo permanente, la presenza del ministro di culto non cattolico è subordinata alla richiesta del fedele, nonché all’autorizzazione del direttore del carcere.

Ne consegue una forte disparità di trattamento tra i detenuti che professano la religione cattolica, il cui diritto alla libertà di culto è sempre e pienamente garantito, e i detenuti che professano una fede diversa.44

Inoltre, sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari, su autorizzazione e secondo le direttive del Magistrato di Sorveglianza e su parere favorevole del direttore, “tutti coloro che avendo concreto interesse per l’opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di poter utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera” (art. 17, secondo comma, Ordinamento Penitenziario).

8. Sentenza n. 41474 del 7 ottobre 2013: il caso del detenuto Catello Romano

La regolamentazione giuridica dell’assistenza religiosa negli istituti penitenziari comprende anche l’aspetto dell’alimentazione. Infatti, per favorire l’integrazione e garantire una totale tutela dei diritti, evitando tensioni, è divenuto necessario che le istituzioni si occupino di questo tema per permettere a coloro che subiscono restrizioni nella libertà personale di nutrirsi secondo coscienza, senza sottovalutare i propri riferimenti culturali, ma soddisfacendone i bisogni spirituali anche nella quotidianità.45

L’attuale quadro normativo che tratteggia la tutela del diritto al cibo adeguato dei detenuti italiani, prevede che “ai detenuti e agli internati è assicurata un’alimentazione sana e sufficiente, adeguata all’età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima”.

Oggi la popolazione carceraria è, infatti, caratterizzata da una forte presenza di detenuti extracomunitari i quali solitamente hanno credenze religiose connesse alle loro origini. Pertanto, lo Stato ha preso in considerazione il fatto che per alcune confessioni l’alimentazione riveste il valore di un vero e proprio atto a contenuto religioso nel compimento del quale si manifesta la coerenza dei credenti alla loro fede religiosa e che, di conseguenza, cerchi di favorire la realizzazione del loro diritto di libertà religiosa, nonostante la normativa nazionale vigente sul tema resti scarna e prevalentemente programmatica.

A questo punto focalizziamo l’attenzione sulla Sentenza 7 ottobre 2013, n. 41474, con la quale la Suprema Corte ha stabilito, in tema di tutela dei diritti dei detenuti, che: “L’attuale sistema di tutela giurisdizionale dei detenuti nei confronti dei provvedimenti dell’Amministrazione penitenziaria non risulta disciplinato compiutamente dalla Legge e in assenza di un efficace intervento legislativo spetta al magistrato di sorveglianza impartire disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati”.

Il caso che ha portato la Suprema Corte a pronunciarsi in tal modo riguardava il detenuto Catello Romano – sottoposto al regime detentivo di cui all’art. 41 bis Ordinamento Penitenziario – reo confesso del consigliere di un politico, ucciso mentre era in auto con il suo bimbo. Il detenuto di religione buddista proponeva al Magistrato di Sorveglianza di Novara due reclami, denunciando, come lesivi dei suoi diritti, i comportamenti della Direzione della Casa Circondariale nella quale era ristretto e, precisamente, la mancanza di somministrazione di cibo vegetariano e la visita, di tanto in tanto, di un maestro zen. Il Tribunale di Sorveglianza di Novara rispondeva, ai reclami sollevati dal detenuto Catello, spiegando nell’ordinanza di aver consigliato alla Direzione della Casa Circondariale di sostituire l’impresa che forniva i pasti e, quanto alla mancata visita di un monaco buddista zen, che si trattava di questioni che investivano non la Direzione carceraria, bensì il Ministero.

Gli Ermellini, chiamati a pronunciarsi sul casode quo, hanno ritenuto prive di logica le risposte fornite dal Magistrato di Sorveglianza ai reclami sollevati dal detenuto e hanno evidenziato che il Magistrato di Sorveglianza deve emettere provvedimenti di “natura giurisdizionale” al fine di evitare che vengano lesi i diritti di chi si trova in stato detentivo e non limitarsi a consigliare.

Questa pronuncia ha evidenziato che i carcerati, anche quelli sottoposti al regime di carcere duro, ex art. 41 bis Ordinamento Penitenziario, vanno rispettati e tutelati riconoscendo loro tutti i diritti. Difatti, il loro stato di detenzione speciale, lasciatemi passare il termine, consistente nel limitare al massimo i contatti sia all’interno con gli altri detenuti, sia all’esterno con i familiari e l’avvocato difensore ( la parola d’ordine di questa realtà carceraria è isolamento), nell’esclusione da tutti i benefici: quali permessi, arresti domiciliari…; e, ancora, nell’essere sottoposti ad una sorveglianza particolare da parte del GOM ( Gruppo operativo mobile), non giustifica, in alcun modo, che sia violato il principio di umanità “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità”.

Pertanto, se la protesta formulata da un detenuto si fonda su un vero e proprio diritto, quale è ad esempio l’esercizio del culto, alla luce della presente pronuncia non ci si può limitare “ad un vedremo che cosa si può fare”, ma occorre adoperarsi al fine di rimuovere ogni ostacolo che possa impedire l’esercizio di quel diritto invocato, attivando la procedura ad hoc per una valida risposta a quanto pronunciato.

Tale sentenza ha, dunque, richiamato l’attenzione et sulla realtà carceraria et, soprattutto, sui diritti che i carcerati, in quanto persone, hanno diritto ad essere riconosciuti.

Varcare i cancelli di una carcere significa, infatti, lasciare dietro di sé quanto di bello la vita possa offrire. Innanzitutto entrare a far parte della realtà carceraria significa perdere la libertà, perdere i contatti con la società, con la famiglia, con gli affetti più cari… Nonostante ciò, non bisogna dimenticare che i detenuti continuano ad esser persone e a mantenere lo status di cittadino e, per questo, restano titolari dei diritti previsti e tutelati dalla Costituzione.

Al riguardo, la Corte Costituzionale ha, in diverse pronunce, ribadito che la detenzione “non può comportare una totale ed assoluta privazione della libertà della persona; ne costituisce certo una grave limitazione, ma non la soppressione. Chi si trova in stato di detenzione, pur privato della maggior parte della sua libertà, ne conserva sempre un residuo, che è tanto più prezioso in quanto costituisce l’ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità individuale” (Corte Costituzionale, sentenze n. 349/1993 e n. 526/2000). E, ancora, “la tutela costituzionale dei diritti fondamentali dell’uomo, ed in particolare la garanzia della inviolabilità della libertà personale sancita dall’articolo 13 della Costituzione, opera anche nei confronti di chi è stato sottoposto a legittime restrizioni della libertà personale durante la fase esecutiva della pena, sia pure con le limitazioni che, com’è ovvio, lo stato di detenzione necessariamente comporta” (Corte Costituzionale, sentenze n. 349/1993, n. 204/1974, n. 185/1985, n. 312/1985, 374/1987, n. 53/1993). E, ancora, anche al detenuto deve essere “riconosciuta la titolarità di situazioni soggettive attive e garantita quella parte di personalità umana che la pena non intacca” (Corte Costituzionale, sentenze n. 349/1993 e n. 114/1979).

La realtà carceraria, seppur dura, deve in ogni caso rispettare il principio di umanizzazione, ciò al fine di non avvilire, annullare il detenuto. Sono, difatti, riconosciuti, nel rispetto della Costituzione e della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Uomo, al detenuto una serie di diritti: diritto alla salute, diritto di praticare il proprio culto, diritto ad un’alimentazione sana, etc.

La dignità umana va sempre rispettata. I detenuti vanno rispettati, ascoltati al fine di consentire loro di mantenere quella dimensione umana che il sistema coercitivo e punitivo fa venir meno. Violare i diritti dei detenuti significa violare i principi su cui si basa la nostra Costituzione.

Alla luce della pronuncia della Suprema Corte e sulla base di queste brevi considerazioni, chi scrive ritiene legittimo affermare che la Carta Costituzionale costituisce, per ogni cittadino detenuto o meno, sottoposto o meno al regime del carcere duro, il biglietto da visita vincente cui far riferimento ogni qual volta venga lesa la dignità della sua persona.

9. Un sorriso dietro le sbarre… un sorriso triste

L’esperienza detentiva, nella sua dimensione concreta, evidenzia una persistente frattura tra il modello costituzionale della pena e le condizioni effettive della sua esecuzione. Varcare i cancelli di un carcere significa lasciare alla spalle quanto di bello la vita può offrire: la libertà, gli affetti più cari, le amicizie, ma questa realtà è più dolorosa quando è un bimbo a dover nascere e/o crescere dietro le sbarre.

In Italia, difatti, tanti bambini conoscono la realtà carceraria o perché la frequentano per visitare un loro genitore o perché nascono, vivono e crescono. Nonostante le diverse riforme, purtroppo, ancora molti bimbi si trovano a crescere nei penitenziari scontando anche essi la pena assieme alla madre detenuta. Il nostro Legislatore permette ai bimbi di stare “dentro” insieme alle loro mamme, oppure di venire affidati a parenti, in case famiglia o dati in adozione con tutti i traumi che ne derivano.

Nonostante gli Istituti Penitenziari siano dotati di aree nido dove le mamme con i loro bambini possono soggiornare durante il periodo di pena, è chiaro che questo ambiente non è a portata di bambino: è inappropriato.

Si tratta di un’infanzia spezzata o negata. Tali bambini non conoscono la libertà, non possono ammirare lo splendore di un cielo limpido, del sole che riscalda, l’immenso azzurro del mare, il calore di un abbraccio, di un sorriso.

L’infanzia all’interno del penitenziario è fatta di celle, di lunghi corridoi, di piccole finestre che non permettono di affacciarsi, di sognare, del rumore assordante dei mazzi di chiavi, di porte che si aprono e si chiudono per volere di altri. A parere di chi scrive, permettere ad un bimbo di vivere una tale esperienza significa precludergli quanto di bello il periodo di infanzia possa offrirgli: la spensieratezza, i giochi, la curiosità di scoprire il mondo, i colori… Nel penitenziario non esistono i sette colori dell’arcobaleno, ma solo due squallidi colori: il nero e il grigio.

Necessario è tutelare il mondo dell’infanzia. Infatti, la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 sancisce “il diritto per ogni bambino di crescere in modo sano ed in condizioni di libertà e dignità beneficiando della sicurezza sociale, sotto le cure e la responsabilità dei suoi genitori… e che, salvo circostanze eccezionali, non sia possibile separare un bambino in tenera età dalla madre e che nell’adozione delle leggi la considerazione determinante debba essere quella del fanciullo”.

Sulla base di tale affermazione e di numerosi progetti è stato firmato il “Protocollo d’Intesa a tutela dei diritti dei 100mila bambini e adolescenti che entrano nelle carceri italiane” (21 marzo 2014). Un documento di notevole importanza che cerca di risolvere, o meglio di alleviare l’impatto dei bambini con la dura realtà carceraria: in primis, favorendo il rapporto del bimbo con i suoi genitori ed, in secundis, attrezzando il penitenziario di aree a portata di bambino che rendano il suo “soggiorno forzato” meno triste.

La legge n. 62 del 2011, “Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori”, prevede l’innalzamento del limite di età dei bambini che possono vivere in carcere con le loro madri da tre a sei anni. La legge prevede la custodia in istituti Icam (Istituto a Custodia Attenuata per detenute Madri) in sede esterna agli istituti penitenziari, ciò al fine di evitare a questi bambini un’infanzia dietro le sbarre. Gli istituti sono organizzati in modo tale da non ricordare il carcere. L’ambiente, infatti, ricalca quello familiare: il personale di sorveglianza lavora senza divisa, vi è la presenza costante di educatori specializzati che assicurano un’opportunità di formazione alle madri e un sostegno nel rapporto affettivo con i figli46. È doveroso sottolineare che, purtroppo, al compimento del limite di età imposto dalla legge, il bambino non può restare con la madre e viene obbligatoriamente allontanato da quest’ultima. Se, nel frattempo, non sono cambiate le condizioni per cui era stato affidato in carcere (assenza di supporti esterni o parenti all’estero, padre assente o detenuto), il bambino viene affidato a una famiglia affidataria o a un istituto assistenziale, il che rende particolarmente difficile la futura reintegrazione nel proprio nucleo familiare.

Insomma,l’ambiente carcerario non è certamente il luogo più consono in cui far vivere un bambino. La Carta, siglata dal Ministero della Giustizia, dall’Autorità Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza e dall’Associazione “Bambinisenzasbarre” riconosce, in particolare, il diritto dei minorenni alla continuità del proprio legame affettivo con il genitore detenuto.

Questo documento consta di 8 articoli elaborati tenendo a mente il leitmotiv dell’intervento, ovvero tutelare l’interesse superiore del bambino garantendo allo stesso il diritto alla genitorialità. Tali articoli “stabiliscono, secondo gli organi preposti e le relative competenze, questioni come le decisioni e le prassi da adottare in materia di ordinanze, sentenze ed esecuzione della pena (art. 1); le visite dei bambini all’interno degli Istituti penitenziari (art. 2); gli altri tipi di rapporto con il genitore detenuto (art. 3); la formazione del personale dell’Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia minorile (art. 4); le informazioni, l’assistenza e la guida dei minorenni figli di genitori detenuti (art. 5); la raccolta dei dati che forniscano informazioni sui figli dei genitori detenuti, per rendere migliori l’accoglienza e le visite negli Istituti penitenziari (art.6); la permanenza in carcere dei bambini in casi eccezionali, qualora cioè al genitore non fosse possibile applicare misure alternative alla detenzione (art. 7). Tutti gli articoli di tale Protocollo d’Intesa vanno intesi non solo per i minorenni in visita negli Istituti penitenziari, ma anche per i figli di genitori detenuti negli Istituti penali minorili”.

Nonostante il Legislatore sia intervenuto ponendo al centro della Carta l’interesse del minore, il sorriso dietro le sbarre continua ad essere un sorriso triste. Eppure il sorriso di un bimbo ha un valore inestimabile! È un sorriso magico che riempie di gioia il cuore di chi lo riceve.

La poesia di un anonimo recita: “Il sorriso di un Bambino… Hai mai visto sorridere un bambino? Vi è racchiuso l’universo intero, è come il sole che sorge al mattino donando alla vita il momento più sincero. E’ uno sguardo pieno di poesia, che dona un’emozione infinita, è un’espressione che ti trasporta via e ti segna per il resto della vita. Hai mai fatto sorridere un bambino? Non c’è sentimento che ti possa ripagare e quando ci riesci pregherai il destino che nel corso della vita tu lo possa raccontare.”

10. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni svolte, il sistema penitenziario italiano appare attraversato da una tensione strutturale non risolta tra il modello costituzionale della pena e le concrete modalità di esecuzione della stessa.

Se, sul piano normativo, la funzione rieducativa rappresenta il fulcro assiologico dell’intero sistema sanzionatorio, sul piano empirico essa risulta frequentemente compressa da esigenze di sicurezza, carenze strutturali e insufficienza di risorse, che finiscono per trasformare il carcere in un luogo di mera custodia piuttosto che di effettiva risocializzazione.

Tale scarto tra norma e realtà non può essere interpretato come una semplice disfunzione contingente, ma deve essere letto come indice di una crisi sistemica del paradigma rieducativo, il quale rischia di permanere in una dimensione prevalentemente simbolica, priva di reale incidenza sulle pratiche detentive.

In questo senso, il carcere contemporaneo tende a configurarsi come un dispositivo di neutralizzazione sociale, nel quale la persona detenuta è progressivamente privata non solo della libertà personale, ma anche delle condizioni necessarie per il pieno sviluppo della propria identità individuale.

Ne deriva che la piena attuazione dell’art. 27, comma 3, Costistuzione richiede non soltanto interventi riformatori di natura normativa, ma una più profonda ridefinizione del rapporto tra pena, persona e società, fondata sul riconoscimento della centralità della dignità umana quale criterio ordinante dell’intero sistema penale.

Solo in tale prospettiva la funzione rieducativa potrà cessare di essere una proclamazione di principio e divenire, invece, un parametro effettivo di legittimità e di qualità dell’esecuzione penale.

Il presente lavoro nasce da una riflessione non solo giuridica, ma anche profondamente umana, maturata nel confronto con la realtà carceraria e con le molteplici criticità che la caratterizzano. Emerge come il sistema penitenziario italiano si trovi ancora oggi a confrontarsi con una distanza tra il modello costituzionale della pena, orientato alla rieducazione del condannato, e le concrete condizioni di esecuzione, che spesso ne rendono difficile la piena attuazione.

La funzione rieducativa della pena non può essere considerata un effetto automatico della detenzione, ma richiede condizioni adeguate, strumenti effettivi e un impegno concreto da parte delle istituzioni, affinché il detenuto possa realmente ritrovare il proprio ruolo all’interno della società. Al fine di evitare la perdita della “dignità dell’individuo”, all’interno della realtà carceraria, è necessario che il detenuto intraprenda un reale percorso rieducativo: la realtà carceraria è realtà umana prima di essere realtà giudiziaria, perché i detenuti sono persone.

In tale prospettiva, le misure alternative alla detenzione, così come i percorsi di formazione, lavoro e sostegno personale, rappresentano strumenti fondamentali per rendere concreta la finalità rieducativa della pena e favorire un effettivo reinserimento sociale.

Permane tuttavia un divario tra quanto previsto a livello normativo e quanto effettivamente realizzato nella realtà carceraria, divario che incide non solo sull’efficacia della pena, ma anche sulla tutela della dignità della persona detenuta.

È, dunque, necessario continuare a riflettere e ad intervenire affinché il carcere non sia soltanto un luogo di custodia, ma uno spazio in cui, pur nella sofferenza inevitabile della privazione della libertà, possa trovare ancora espressione il rispetto della persona e la possibilità di un percorso di cambiamento.

Chiudo il presente lavoro augurando a tutti i detenuti di non perdere mai la speranza e di “tenere sempre il sole in tasca” (Berlusconi), nella consapevolezza che proprio nella speranza può trovare fondamento quel percorso di reinserimento che la Costituzione affida alla pena.


A chiusura di questa riflessione, si riporta una breve composizione dell’autrice, espressione del sentimento umano che ha accompagnato il presente lavoro.

Dio, l’unica forza dietro le sbarre

Dietro le sbarre
occhi spenti che cercano
l’immensità del cielo, il calore del sole.

Dietro le sbarre
orecchie che cercano
i rumori della città,
ma l’assordante silenzio è interrotto
solo dai passi dei secondini
e dal tintinnio dei mazzi di chiavi.

Dietro le sbarre
nessuna identità,
ma un freddo numero:
nessuno ti chiama per nome.

Dietro le sbarre
una carezza,
un abbraccio
si possono solo immaginare.

Dietro le sbarre
nessuno si cura di te,
nessuno ti asciuga le lacrime,
nessuno ti tende una mano,
nessuno ti regala un sorriso:
tutto si tinge di grigio.

Dietro le sbarre
solo nella disperazione,
nella tristezza,
trovi forza rivolgendoti a Dio,
quel Dio che, sino a quando
non eri dietro le sbarre,
forse neppure esisteva,
non faceva parte della vita,
ed ora sai quanta forza,
quanto coraggio ti infonde.

Dietro le sbarre,
l’unica vera forza è Dio.

Luisa Camboni


1 Art. 2 Costituzione “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.

Art. 13 Costituzione. “La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva”.

2 Sent. n. 349/1993.

3 Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 agosto 1975, n. 212, S.O.

4 www.governo.it: il trattamento penitenziario.

5 Documenti dell’ONU – Standard minimum rules for the treatment of prisoners e Basic principles for the treatment of prisoners.

6 DOLCINI, Carcere, Surrogati del carcere, Diritti fondamentali, Ricordando Vittorio Grevi, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012.

7 FIANDACA F. – MUSCO E., Diritto penale, Parte generale, Zanichelli, Bologna, 2009.

8 https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/La rieducazione del condannato _ Dolcini_Pavia.pdf.

9 VALIA D., I diritti del recluso tra legge 354/1975, Costituzione e Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, in Rassegna penitenziaria e criminologica, 1999.

10 FIORE C. – FIORE S., Diritto Penale, Parte generale, p. 72, https://hdl.handle.net/11588/177995.

11 Con la sentenza Corte Cost. 21 giugno – 11 luglio 2018 n. 149, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 58-quater, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) nella parte in cui si applica ai condannati all’ergastolo per il delitto di cui all’art. 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato; e ha dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 ( Norme sulla costituzione e sul fondamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 58-quater, comma 4, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui si applica ai condannati all’ergastolo per il delitto di cui all’art. 289-bis del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato

12 RUGGERI A., Eguaglianza, solidarietà e tecniche decisorie nelle più salienti esperienze della giustizia costituzionale, in Riv. AIC, 2017.

13 FIANDACA – MUSCO, opera citata, p. 701.

14 BOVE V., L’istituto della messa alla prova “per gli adulti”: indicazioni operative per il giudice e provvedimenti adottabili, in Diritto Penale Contemporaneo, consultabile su http://www.penalecontemporaneto.it/d/3164-messa-alla-prova-per-gli-adulti-una primalettura-della-l-6714, pp. 6-9.

15 FIANDACA F. – MUSCO E., Diritto penale, Parte generale, Giappichelli, Torino, 2014, p. 738.

16 Fino alle conclusioni ex artt. 421-422 c.p.p. nel rito ordinario, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento in caso di giudizio direttissimo o citazione diretta a giudizio, entro il termine ex comma 1 art. 458 c.p.p. nel caso di notifica di decreto di giudizio immediato, nell’atto di opposizione in caso di procedimento per decreto.

17 https://www.poliziapenitenziaria.it.

18 Corte Costituzionale, sentenza n. 114, 25 luglio 1979.

19 Corte Costituzionale, sentenza n. 26, 11 febbraio 1999.

20 Papa Francesco, 4 gennaio 2017, http://it.radiovaticana.va/news/2017/01/04/papa_carcere_sia_luogo_rieducazione_con_noi_i_cappellani/1283482.

21 FIORENTIN F., 2004 – Il trattamento rieducativo, in Diritto & Diritti, 2004.

22 RUOTOLO M, Dignità e Carcere, Edizione scientifica, Napoli, 2012.

23 RUOTOLO M, Dignità e Carcere, Edizione scientifica, Napoli, 2012.

24 CORALLI M., L’istruzione in carcere. Aspetti giuridici e sociologici, in ADIR-L’altro diritto, 2002.

25 FRISO V. – DECEMBROTTO L., Educare in carcere. Elementi di critica pedagogica al paradigma rieducativo, 2018, p. 33: “chi entra per insegnare è spesso anche inconsapevole ostaggio non solo delle proprie paure ma anche di pregiudizi consolidati da parte di persone che, se da una parte giudicano impietosamente e si incuriosiscono morbosamente alle vicende dei reclusi, soprattutto quelli “illustri”, ciclicamente riproposti dai media, poi sanno anche trasformarsi in pacati osservatori e indulgenti assolutori. Istintivamente, come è anche naturale che sia, si condanna chi sconta una pena, in quanto presumibilmente colpevole di un reato, ma si è, allo stesso tempo, anche solidali verso chi sta sperimentando la più dura della condizioni umane: la privazione della libertà. Questa scissione perenne e latente che si prova è un ulteriore elemento schizofrenico di disorientamento per il docente. Egli dovrà muoversi, come un equilibrista, tra il terreno della comprensione altrui, dell’inclusione, della motivazione, del sostegno psicologico e quello personale, intimo e inconfessabile, che spesso prende verso la condanna, si arrende a un facile giudizio, inducendolo a profonda e continua riflessione, anche circa la valenza etica, e non esclusivamente didattica, del proprio operato“.

26 VANACORE G., Lavoro penitenziario e diritti del detenuto, in Diritto delle relazioni industriali, Fasc. 4, 2007, pp. 1132 ss. BASSO A. – CARECCIA I., L’evoluzione del lavoro carcerario, in Lavoro dei detenuti, Cacucci, Bari, 2007, pp.18 ss.

27 BASSO A. – CARECCIA I., opera citata, p. 20.

28 VANACORE G., opera citata, p. 1136. CARDANOBILE F., Il lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria: il “lavoro domestico”, in Lavoro dei detenuti, Cacucci, Bari, 2007, pp. 23 ss.

29 BASSO A., Lavoro inframurario alle dipendenze di terzi e lavoro extramurario, in Lavoro dei detenuti, Cacucci, Bari, 2007, pp. 39 ss.

30 POLIGNANI A.M.A., Le carceri femminili, in Rassegna penitenziaria e criminologica, fasc. 2, 1976, pp. 430 ss..

31 SCOGNAMIGLIO R., Il lavoro carcerario, in Argomenti di diritto del lavoro, 2007, fasc. 1, parte. 1, p. 33.

32 it.wikipedia.org/wiki/Carcere_minorile.

33 FIORENTIN F., Vita detentiva. Le novità introdotte con la riforma dell’ordinamento penitenziario, in IUS Penale, Lefebvre Giuffré, Milano, 2018.

34 ZAMBELLI S., La religione nel sistema penale e tra le mura del carcere, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, agosto 2001, n. 2, p. 455.

35 MUSSELLI L. – TOZZI V., Manuale di diritto ecclesiastico. La disciplina giuridica del fenomeno religioso, Laterza, Roma-Bari, 2000, p. 330.

36 NEPPI MODONA G., Vecchio e nuovo nella riforma dell’ordinamento penitenziario, in M. Cappelletto, A. Lombroso (a cura di), Carcere e società, Marsilio , Venezia, 1976, pp. 68-70; GREVI V., Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario a cinque anni dalla riforma, in V. Grevi (a cura di), Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario, Zanichelli, Bologna, 1981, pp. 6 ss.

37 FILIPPI L. – SPANGHER G., Manuale di diritto penitenziario, Giuffrè, Milano, 2011, p. 45 ss. ARDITA S., DEGL’INNOCENTI L., FALDI F., Diritto penitenziario, Lauros Robuffo, Roma, 2014, p. 14 ss. CANEPA M. – MERLO S., Manuale di diritto penitenziario. Le norme, gli organi, le modalità dell’esecuzione delle sanzioni penali, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 8 ss.

38 Art. 15, comma 1, legge n. 345 del 1975: “Il trattamento del condannato e dell’internato è svolto avvalendosi principalmente dell’istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia”.

39 Art. 26, legge n. 354 del 1975: “I detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto. Negli istituti è assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico. A ciascun istituto è addetto almeno un cappellano. Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno diritto di ricevere, su loro richiesta, l’assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti”.

40 FABRETTI V. – ROSATI M. (a cura di), L’assistenza religiosa in carcere. Diritti e diritto al culto negli istituti di pena del Lazio – Rapporto di ricerca, Centre for the Study and Documentation of Religions and Political Insitutions in Post-Secular Society CPSP, ottobre 2012, pp. 60-61.

41 Art. 58, comma 5, d.p.r. n. 230 del 2000: “5. Per l’istruzione religiosa le pratiche di culto di appartenenti ad altre confessioni religiose, anche in assenza di ministri di culto, la direzione dell’istituto mette a disposizione idonei locali”.

42 VALSECCHI A., L’assistenza spirituale nelle comunità separate, in G. Casuscelli (a cura di), Nozioni di diritto ecclesiastico, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 215 ss.

43 Art. 58, sesto comma, d.p.r. n. 230 del 2000: “La direzione dell’istituto, al fine di assicurare ai detenuti e agli internati che ne facciano richiesta, l’istruzione e l’assistenza spirituale, nonché la celebrazione dei riti delle confessioni diverse da quella cattolica, si avvale dei ministri di culto indicati da quelle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato italiano sono regolati con legge; si avvale altresì dei ministri di culto indicati a tal fine dal Ministero dell’interno; può, comunque, fare ricorso, anche fuori dei casi suindicati, quanto disposto dall’articolo 17, secondo comma, della legge”.

44 TABASCO G., La riforma penitenziaria tra delega e decreti attuativi, IUS Pisa University press, Pisa, 2018, p. 113.

45 ABU SALEM M., La libertà religiosa alimentare nelle strutture carcerarie, in A.G. Chizzoniti (a cura di), Cibo, religione e diritto. Nutrimento per il corpo e per l’anima, Libellula, Lecce, 2015, p. 261.

46 COSTANZO G., Madre e bambino nel contesto carcerario italiano, Armando, Roma, 2013.


Bibliografia essenziale

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