How to cite this article / Come citare questo articolo
Pucci, C. (2026). Continuità e metamorfosi nella tutela dell’onore. Aequitas Magazine, 3, 37-42. https://doi.org/10.5281/zenodo.18909706
ABSTRACT (EN) This article examines the evolution of legal protection of honour by tracing its origins to the Roman law concept of iniuria, regarded as the historical archetype of the protection of personal dignity. Through an analysis of classical sources—from the Twelve Tables to praetorian developments and the Justinianic codification—the study reconstructs the gradual transformation of iniuria from an offence primarily concerning bodily harm into a broader legal instrument safeguarding moral integrity and individual reputation. Building upon this historical-dogmatic framework, the article connects the Roman category of iniuria with the modern offences of defamation and insult, particularly in light of the decriminalization of the latter within the Italian legal system. The analysis further addresses the challenges posed by contemporary digital communication environments, focusing on the dissemination of offensive content through social media platforms and on the reconfiguration of the notion of the victim’s “presence” in online interactions. From this perspective, the study argues that the digital transformation of communication requires a systematic reinterpretation of the traditional legal categories protecting honour, while simultaneously highlighting the enduring analytical relevance of Roman legal concepts for understanding contemporary forms of reputational harm.
ABSTRACT (IT) Il contributo analizza l’evoluzione della tutela giuridica dell’onore a partire dalla figura dell’iniuria nel diritto romano, considerata quale archetipo storico della protezione della dignità personale. Attraverso l’esame delle fonti classiche, dalle XII Tavole all’elaborazione pretoria e alla sistemazione giustinianea, l’indagine ricostruisce il progressivo ampliamento della fattispecie da illecito originariamente riferito alla lesione fisica a strumento di tutela dell’integrità morale e della reputazione individuale. Muovendo da tale ricostruzione storico-dogmatica, il lavoro mette in relazione la categoria romana dell’iniuria con le moderne figure della diffamazione e dell’ingiuria, alla luce della depenalizzazione di quest’ultima nel sistema penale italiano. L’analisi si estende quindi alle trasformazioni determinate dall’ecosistema comunicativo digitale, con particolare attenzione alle problematiche giuridiche connesse alla diffusione di contenuti offensivi sulle piattaforme social e alla ridefinizione della nozione di “presenza” della persona offesa nella comunicazione online. In questa prospettiva, il contributo evidenzia come la progressiva digitalizzazione delle relazioni sociali imponga una rilettura sistematica delle categorie tradizionali della tutela dell’onore, mostrando al contempo la persistente attualità del paradigma romanistico nella comprensione delle nuove forme di aggressione reputazionale.
SOMMARIO: 1. L’iniuria come archetipo della tutela della dignità – 2. Dal modello romano alla dogmatica moderna dell’onore – 3. La metamorfosi digitale della reputazione – 4. Elemento soggettivo e responsabilità nell’ecosistema comunicativo – 5. Continuità e discontinuità: prospettive sistematiche.
1. L’iniuria come archetipo della tutela della dignità
Nel diritto romano l’iniuria si configura originariamente come delictum tipico dello ius civile, la cui funzione primaria consiste nella protezione dell’integrità fisica e, progressivamente, della sfera morale del soggetto giuridicamente qualificato.
Nelle XII Tavole la risposta sanzionatoria appare ancora ancorata a un modello di reazione standardizzata, con pene predeterminate per lesioni personali. La moralità svolge un ruolo significativo come “fonte” del diritto, in particolare nella regolamentazione di ambiti privati come il diritto di famiglia e quello successorio. Dunque, già in questa fase, emerge una tensione tra dimensione materiale dell’offesa e tutela dell’ordine sociale. La nozione di persona, peraltro, non coincide con l’accezione universalistica moderna: la protezione è subordinata allo status libertatis, civitatis et familiae, cosicché la soggettività giuridica costituisce presupposto necessario della tutela. L’intricata interazione tra principi sociali, etici e giuridici inizierà a dissolversi solo nel tardo Impero Romano.
Con l’evoluzione pretoria si assiste, in concreto, a una significativa espansione semantica della categoria: l’iniuria non riguarda più soltanto l’offesa corporale, ma comprende atti lesivi dell’onore e della reputazione. Nei rapporti contrattuali, la precedente enfasi sulle considerazioni morali cede il passo a principi come bona fides e aequitas. Allo stesso tempo, iniuria, termine che indica un fatto illecito tipico, diventa una manifestazione tangibile di mala fides, che rappresenta un comportamento intriso di malizia. Trattasi di un illecito che comporta un danno sia al corpo fisico sia alla sfera interiore di un individuo.
L’intervento del pretore, mediante l’actio iniuriarum aestimatoria, segna un passaggio decisivo: la quantificazione del danno viene rimessa a una valutazione estimativa, con componente insieme sanzionatoria e satisfattiva. La tutela non è puramente compensativa in senso patrimoniale, ma esprime una reazione ordinamentale alla lesione della dignitas. Come affermato dai giuristi romani, “iniuria ex affectu facientis consistit” (D. 47.10.1 pr.), sottolineando la centralità dell’intenzione offensiva nella configurazione dell’illecito.
Alle fonti più risalenti si affiancano le disposizioni giuridiche nel Corpus Iuris Civilis, la monumentale raccolta di testi giuridici voluta da Giustiniano. Tra le componenti fondamentali della compilazione giustinianea figurano le Institutiones di Giustiniano, manuale introduttivo destinato all’insegnamento del diritto e fortemente modellato sulle precedenti Institutiones di Gaio. È proprio quest’ultimo ad inserire il reato di nostro interesse tra le figure tipiche di illecito, tra cui figurano anche il furtum, la vi bona rapta e il damnum iniuria datum.
Dunque, in estrema sintesi, se nel testo delle XII Tavole la fattispecie si riferisce soprattutto a lesioni ed offese fisiche, con gli editti del pretore i danni non patrimoniali, inclusi quelli derivanti da dolore e sofferenza, perdita di reputazione o danno all’onore, vengono prevalentemente ricondotti a tale ultima figura.La progressiva espansione della nozione di iniuria rappresenta uno dei casi più emblematici di evoluzione pretoria del diritto romano, attraverso cui una fattispecie originariamente riferita alla lesione fisica viene progressivamente estesa alla tutela dell’onore e della reputazione.
Lo strumento di tutela processuale, l’actio iniuriarum non riveste sia carattere punitivo che risarcitorio rispetto al danno causato. Alla luce della classificazione proposta da Labeone sulle diverse modalità con cui si può configurare l’iniuria, descritta in D. 47.10.1.1 (Ulp. 57 ad ed.), si osserva che la iniuria verbis, è l’illecito perpetrato tramite l’utilizzo della parola, di cui costituisce una specificazione il convicium, ulteriore forma di offesa all’onore.1
La sistemazione giustinianea, in particolare attraverso le citate Institutiones e il Digesto (D. 47.10.1.1 Ulp. 57 ad edictum), consolida la distinzione tra diverse modalità di commissione dell’illecito, tra cui l’iniuria verbis e il convicium. Si afferma così un modello in cui la parola diviene strumento tipico di aggressione alla reputazione, anticipando le moderne categorie penalistiche dell’offesa verbale.
2. Dal modello romano alla dogmatica moderna dell’onore
Nel diritto contemporaneo, la tutela dell’onore si articola principalmente nelle figure della diffamazione e – fino alla riforma di cui al Decreto legislativo del 15 gennaio 2016 – dell’ingiuria. La depenalizzazione di quest’ultima ha inciso profondamente sull’assetto sistematico, restringendo l’ambito penalmente rilevante ai soli casi in cui l’offesa avvenga in assenza della persona offesa e in comunicazione con più soggetti.
La maggiore gravità attribuita alla diffamazione si fonda tradizionalmente su due elementi: da un lato, l’assenza del destinatario dell’offesa; dall’altro, l’impossibilità di replica immediata.
La ratio è evidente: l’offeso viene privato del contraddittorio, con conseguente aggravamento dell’aggressione reputazionale.
Tuttavia, rispetto al modello romano, si registra una trasformazione concettuale del bene giuridico tutelato. Se l’iniuria proteggeva la dignitas quale qualità intrinseca della persona nello spazio comunitario, il diritto moderno tutela la reputazione come proiezione sociale dell’identità individuale. L’onore assume così una dimensione relazionale, strettamente connessa alla percezione collettiva.
3. La metamorfosi digitale della reputazione
La crescente diffusione di manifestazioni espressive, potenzialmente dannose per la convivenza civile, è accentuata dall’ampio utilizzo dei nuovi strumenti digitali. I social media, con la loro funzione amplificatrice, incrementano sia il numero delle interazioni tra gli utenti sia la diffusione e l’impatto dei contenuti condivisi. Breviter, l’avvento delle piattaforme digitali ha radicalmente mutato le coordinate del problema.
Nei social media:
- la comunicazione è potenzialmente illimitata;
- la platea dei destinatari è indeterminata;
- il contenuto è replicabile, archiviabile, algoritmicamente amplificato;
- la distinzione tra presenza e assenza diviene fluida.
In tale contesto, la nozione classica di “offesa in assenza” entra in crisi. Nel contesto digitale, infatti, la reputazione tende a configurarsi sempre meno come bene relazionale circoscritto e sempre più come bene informazionale, suscettibile di diffusione potenzialmente illimitata.
La giurisprudenza ha affrontato il tema con riferimento a video trasmessi in modalità “diretta” su piattaforme come TikTok. In tali casi, la presenza virtuale della persona offesa e la possibilità di interazione in tempo reale pongono la questione se l’illecito integri diffamazione o, piuttosto, l’ipotesi (oggi depenalizzata) di ingiuria.
La Suprema Corte, come meglio illustrato nel paragafo seguente, ha valorizzato la possibilità di replica immediata come elemento decisivo per qualificare la fattispecie, riaffermando che l’ingiuria presenta una minore carica offensiva proprio in virtù del contraddittorio istantaneo.
Il nodo teorico, tuttavia, è più profondo: la “presenza” non è più soltanto fisica, ma digitale. L’interazione sincrona, anche se mediata da uno schermo, può ristabilire una sostanziale parità dialettica. Viceversa, la comunicazione asincrona e potenzialmente virale amplifica il rischio reputazionale in modo qualitativamente diverso rispetto al modello tradizionale.
4. Elemento soggettivo e responsabilità nell’ecosistema comunicativo
Nel campo delle comunicazioni digitali, è fondamentale analizzare se l’uso di un linguaggio offensivo sia effettivamente in grado di danneggiare la reputazione di un individuo all’interno del contesto sociale in cui vive. Tuttavia, tale valutazione non può basarsi esclusivamente su un’interpretazione astratta delle parole utilizzate. Il rischio per la reputazione deve essere considerato in modo concreto, tenendo conto del contesto specifico in cui l’atto comunicativo ha luogo.
Affinché il danno alla reputazione diventi effettivo, bisogna riconoscere che alcuni comportamenti, tradizionalmente ritenuti denigratori o offensivi, si sono in parte “normalizzati” a causa della diffusione di un nuovo stile comunicativo predominante nell’universo digitale, caratterizzato da un linguaggio più volgare e spesso offensivo. In riferimento all’elemento soggettivo, si considera generalmente che il dolo relativo al reato di diffamazione non coincide con l’animus diffamandi, ma piuttosto con la consapevolezza generale di utilizzare espressioni lesive della reputazione altrui. Va altresì sottolineato che il dolo, essendo riferibile a tutti gli elementi del fatto tipico, deve necessariamente includere anche la volontà o la previsione della comunicazione a più persone.2
La Suprema Corte si è pronunciata sul ricorso presentato dall’imputata, già condannata nei due precedenti gradi di giudizio per il reato di diffamazione aggravata ai sensi del comma 3 dell’articolo 595 del codice penale: condanna inflitta per aver pubblicato su TikTok, attraverso un profilo a lei riconducibile, alcuni video contenenti espressioni denigratorie nei confronti della persona oggetto dell’offesa.
In particolare, i video in questione erano stati trasmessi dall’imputata tramite la funzionalità della diretta, che consente di condividere video in tempo reale sul proprio profilo virtuale, permettendo ai followers di interagire immediatamente mediante la pubblicazione di commenti visibili nella chat pubblica da tutti gli utenti collegati in quel momento. Si tratta di video visualizzati in tempo reale da numerosi utenti, tra cui la stessa persona verso cui indirizzate le frasi offensive in modo chiaro e inequivocabile.
All’attenzione della Corte è stato dedotto che la presenza virtuale della persona offesa, accompagnata da quella di terzi e dell’autrice stessa del video, durante la diretta TikTok, avrebbe potuto configurare non la fattispecie di diffamazione aggravata, ma quella ormai depenalizzata di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone.
Il Supremo Consesso ha riconosciuto la configurazione della fattispecie depenalizzata di ingiuria. Secondo quanto da essa ribadito in più occasioni, l’ingiuria, rispetto al delitto contiguo di diffamazione, presenta una minore carica offensiva, spiegata dalla possibilità per la persona offesa di rispondere immediatamente alle offese subite. Ciò consente di instaurare un confronto diretto, anche se virtuale, con l’offensore e un contraddittorio immediato, garantendo una sostanziale “parità delle armi”. Tuttavia, quando manca l’opportunità di interlocuzione diretta tra l’autore e il destinatario virtuale dell’offesa – che risulta quindi privato della facoltà di replica – si configura il reato di diffamazione aggravata. Nel contesto esaminato, è stato relativamente agevole attribuire al campo dell’ingiuria eventualmente aggravata il caso di offese pronunciate durante una riunione svolta a distanza (o in modalità “da remoto”) con la partecipazione simultanea di più persone, inclusa la persona offesa.3
Nel reato di diffamazione il dolo non coincide con l’animus diffamandi, ma consiste nella consapevolezza di utilizzare espressioni oggettivamente idonee a ledere l’altrui reputazione e nella previsione della comunicazione a più persone.
Nel contesto digitale, tale previsione assume connotati particolari:
- l’utente è consapevole dell’intrinseca diffusività del mezzo;
- l’algoritmo funge da moltiplicatore automatico del messaggio;
- la platea effettiva può superare di gran lunga quella immaginata dall’autore.
Ne deriva una tendenziale oggettivizzazione del rischio reputazionale: chi pubblica su piattaforme aperte accetta implicitamente la possibilità di diffusione estesa del contenuto.
5. Continuità e discontinuità: prospettive sistematiche
L’analisi comparativa consente di individuare un filo rosso tra l’iniuria romana e la moderna tutela penale dell’onore: in entrambi i casi l’ordinamento reagisce alla lesione della dignità sociale del soggetto.
Tuttavia, la trasformazione tecnologica impone un ripensamento delle categorie tradizionali:
- la distinzione presenza/assenza deve essere reinterpretata alla luce della comunicazione digitale;
- la quantificazione del danno reputazionale deve tener conto della permanenza e replicabilità dei contenuti;
- occorre valutare se l’attuale assetto normativo sia adeguato a fronteggiare forme di aggressione reputazionale algoritmicamente potenziate.
La metamorfosi della reputazione nell’ambiente digitale non segna una cesura rispetto alla tradizione romanistica, ma ne rappresenta una nuova declinazione storica. Come l’editto pretorio ampliò il perimetro dell’iniuria, così l’ordinamento contemporaneo è chiamato a ridefinire i confini della tutela dell’onore in un ecosistema comunicativo radicalmente mutato. La trasformazione della comunicazione digitale impone, pertanto, una rilettura sistematica delle categorie tradizionali della tutela dell’onore.
1 FUSCO, S. (2013). Studi sull’iniuria: l’edictum de convicio. Diritto@ Storia, 2013.
2 PIETRELLA, T. (2023). L’incidenza dello sviluppo tecnologico sulla tenuta di condotte offensive. Rilevanza giuridica della comunicazione degradante online nel reato di diffamazione. Sistema Penale, 2023, pp. 5-35.
3 BREDA, E. L. (2025). Diffamazione online: lo “strano caso” dei video trasmessi su “Tik Tok” tramite la modalità della “diretta”. Media Laws, 2, 2025.
Claudia Pucci