Il sacrificio animale tra religione e diritto: dalla concezione romana all’emersione di una soggettività etica

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Pucci, C., Zito, L. (2026). Il sacrificio animale tra religione e diritto: dalla concezione romana all’emersione di una soggettività etica. Aequitas Magazine, 4, 1-13.

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.19384628


ABSTRACT (EN) This article examines the transformation of the legal status of animals through a genealogical reconstruction spanning from Roman law to contemporary legal systems. Moving beyond purely descriptive approaches, it conceptualizes animal sacrifice as a structural legal category that reveals the limits of human dominion over non-human life. Drawing on Roman legal sources, sacrificial practices, and liability frameworks, the study highlights the early emergence of a fundamental tension between the reification of animals and the imposition of normative constraints on their use and killing. This tension is then connected to modern developments in animal welfare law, particularly the recognition of animal sentience as a normative parameter and the role of European Union law. Special attention is devoted to ritual slaughter and the balancing of religious freedom and animal protection, interpreted as structurally embedded derogation regimes within pluralistic legal systems. Within this framework, the article introduces the concept of “dissimulated continuity” to explain the transition from a sacral foundation of limits on human dominion to their contemporary reformulation in ethical and scientific terms. The article argues that contemporary law does not represent a rupture with the past but rather a transformation of its underlying structures, revealing the persistent difficulty of situating animals within traditional legal categories. It concludes by suggesting the need for theoretical models capable of overcoming the subject/object dichotomy and of reconfiguring the limits of human dominion as a structural principle of the legal order.

ABSTRACT (IT) Il presente contributo analizza la trasformazione dello statuto giuridico dell’animale attraverso una ricostruzione genealogica che muove dal diritto romano per giungere al diritto contemporaneo. Superando approcci meramente storico-descrittivi, l’articolo propone una lettura del sacrificio animale quale categoria giuridica strutturale, idonea a rivelare i limiti del dominio umano sul vivente non umano. Attraverso l’analisi delle fonti romanistiche, delle pratiche sacrificali e della disciplina della responsabilità, viene evidenziata la presenza, già nel diritto antico, di una tensione tra reificazione dell’animale e imposizione di limiti normativi alla sua disponibilità. Tale tensione è posta in relazione con gli sviluppi contemporanei del diritto del benessere animale, con particolare riferimento al riconoscimento della sentience quale parametro normativo e al ruolo del diritto dell’Unione europea. Particolare attenzione è dedicata alla macellazione rituale e al bilanciamento tra libertà religiosa e tutela animale, analizzati come espressione di regimi derogatori strutturali all’interno di ordinamenti caratterizzati da pluralismo assiologico. In questa prospettiva, l’articolo introduce la nozione di “continuità dissimulata”, quale chiave interpretativa del passaggio dal fondamento sacrale del limite al dominio umano alla sua riformulazione contemporanea in termini etico-scientifici. Il contributo dimostra che il diritto contemporaneo non segna una rottura rispetto alla tradizione, ma ne rielabora le strutture profonde, evidenziando la persistente difficoltà di collocare l’animale entro le categorie giuridiche tradizionali. Ne emerge la necessità di modelli teorici capaci di superare la dicotomia soggetto/oggetto e di riconfigurare il limite al dominio umano quale principio strutturale dell’ordinamento.


SOMMARIO: 1. Introduzione: tra sacralità, dominio e trasformazione giuridica – 2. Il sacrificio nelle civiltà antiche: tra ritualità e trasferimento di valore – 3. Il diritto romano: tra sacralità, reificazione e tensione sistemica – 4. Dal diritto romano al diritto contemporaneo: continuità, rifondazione assiologica e pluralismo normativo – 5. Sacrificio e macellazione rituale: eccezione normativa, pluralismo assiologico e limiti del dominio – 6. Il bilanciamento tra libertà religiosa e tutela animale: proporzionalità, margine di apprezzamento e razionalità scientifica – 7. Conclusioni: verso una riconfigurazione dello statuto giuridico dell’animale tra continuità dissimulata e crisi delle categorie tradizionali.


1. Introduzione: tra sacralità, dominio e trasformazione giuridica

Il sacrificio animale costituisce una delle forme più arcaiche e, al contempo, più strutturalmente complesse di regolazione del rapporto tra umano e non umano, ponendosi all’intersezione tra normatività religiosa, organizzazione sociale e costruzione giuridica del dominio. Lungi dall’essere riducibile a mera pratica rituale, esso si configura come un dispositivo normativo originario attraverso cui le comunità umane hanno storicamente definito i confini della disponibilità della vita animale, stabilendo quando, come e a quali condizioni l’uccisione dell’animale possa dirsi lecita.

In tale prospettiva, il sacrificio assume una funzione paradigmatica: non tanto perché esprima un momento eccezionale di violenza, quanto perché rende visibile la struttura stessa del potere umano sull’animale, articolata non in termini assoluti, ma attraverso limiti simbolici e giuridicamente mediati. La soppressione dell’animale, infatti, non si colloca mai – neppure nei contesti più arcaici – in uno spazio di totale libertà, ma è costantemente inscritta in un ordine normativo che ne disciplina le condizioni di legittimità. Il sacrificio, dunque, non è l’assenza di diritto, bensì una delle sue forme originarie.

L’analisi storico-giuridica di tale fenomeno consente di cogliere una linea di tensione che attraversa l’intera evoluzione del diritto: da un lato, la tendenza alla reificazione dell’animale quale oggetto di appropriazione e sfruttamento; dall’altro, l’emersione, già in epoche remote, di limiti normativi alla sua disponibilità, fondati inizialmente su presupposti religiosi e successivamente su considerazioni etiche e scientifiche. Questa tensione non si risolve in una progressione lineare, ma si articola in forme diverse a seconda dei contesti storici, dando luogo a modelli giuridici ibridi nei quali coesistono dominio e limitazione.

In particolare, il diritto romano offre un osservatorio privilegiato per analizzare tale dinamica, in quanto presenta una struttura bifasica in cui elementi di sacralizzazione dell’animale convivono con una progressiva patrimonializzazione dello stesso. L’animale, pur formalmente qualificato come res, risulta inserito in un sistema di relazioni che ne condizionano l’utilizzo e ne limitano la distruzione, soprattutto quando essa incide su equilibri economici, sociali o simbolici rilevanti. In questo senso, il diritto romano non può essere letto esclusivamente come paradigma di reificazione, ma piuttosto come un sistema complesso in cui la disponibilità dell’animale è costantemente mediata da fattori extra-patrimoniali.

Muovendo da tali premesse, il presente contributo si propone di ricostruire, in chiave genealogica, il percorso che conduce dalla configurazione sacrale del sacrificio animale alla sua rielaborazione nel diritto contemporaneo, caratterizzato dal riconoscimento della capacità dell’animale di provare sofferenza (sentience) quale parametro normativo. L’obiettivo non è soltanto quello di tracciare una linea evolutiva, ma di offrire una chiave interpretativa che consenta di leggere le trasformazioni dello statuto giuridico dell’animale come espressione di una continuità dissimulata: il limite al dominio umano, originariamente fondato sul sacro, viene progressivamente riformulato in termini di sensibilità e benessere, senza tuttavia perdere la propria funzione strutturale.

Nonostante l’ampia letteratura dedicata tanto al diritto romano quanto al moderno animal law, il sacrificio animale è stato prevalentemente analizzato in chiave storico-religiosa o etico-filosofica, senza essere pienamente tematizzato quale categoria giuridica strutturale capace di illuminare i limiti del dominio umano sul vivente. In tale contesto, il presente contributo si propone di colmare tale lacuna, offrendo una lettura del sacrificio come dispositivo normativo trasversale, idoneo a connettere esperienze giuridiche storicamente distanti.
In particolare, l’articolo introduce la nozione di “continuità dissimulata”, quale chiave interpretativa del passaggio dal fondamento sacrale del limite al dominio umano alla sua riformulazione contemporanea in termini di sensibilità animale, contribuendo così al dibattito sullo statuto giuridico dell’animale oltre la tradizionale dicotomia soggetto/oggetto.

In tale ottica, il sacrificio animale – nelle sue declinazioni antiche e moderne – emerge come categoria giuridica capace di rivelare le modalità attraverso cui il diritto costruisce, legittima e, al contempo, limita il potere umano sulla vita non umana. Esso rappresenta, pertanto, non un residuo del passato, ma una chiave di lettura privilegiata per comprendere le tensioni e le trasformazioni del diritto contemporaneo in materia di tutela animale.

I sacrifici animali sono una pratica estremamente risalente e diffusa in molte civiltà del passato. Nel mondo dei Fenici i tofet erano spazi sacri all’aperto, spesso circoscritti e talvolta dotati di strutture cultuali, utilizzati per deporre urne contenenti resti di bambini e animali, prevalentemente caprini, insieme a stele votive. I riti descritti sulle stele si rivolgevano principalmente a Baal Hammon e, in misura minore, a Tinnit.

Si distinguono due fasi principali nello sviluppo di questi santuari: la prima, risalente all’VIII secolo a.C., vede l’apparizione dei tofet nei siti fenici del Mediterraneo centrale e, forse, a Cipro. La seconda fase, databile al III secolo a.C., mostra un’espansione in Nord Africa, successiva alla distruzione di Cartagine nel 146 a.C. Gli studi sul tofet hanno concentrato maggiormente l’attenzione sui resti infantili, mentre i sacrifici animali hanno ricevuto un’analisi meno approfondita. Sebbene si considerino spesso come il risultato di rituali sacrificali, modalità e finalità rimangono poco chiarite. La letteratura scientifica menziona diverse tipologie di sacrifici, ma l’argomento è ancora piuttosto trascurato. Il sacrificio viene interpretato come un atto rituale che comporta un “trasferimento di proprietà” di esseri viventi, senza implicare necessariamente pratiche cruente. Le analisi fisiche delle urne hanno evidenziato una combinazione di resti animali e umani, con una predominanza di esemplari caprini immaturi.1 Anche presso la civiltà romana, a partire dai suoi albori, gli animali sono protagonisti di rituali e sacrifici connotati da un rigido formalismo.

2. Il sacrificio nelle civiltà antiche: tra ritualità e trasferimento di valore

Le pratiche sacrificali nelle civiltà antiche del Mediterraneo non possono essere comprese adeguatamente se ridotte a manifestazioni religiose o simboliche avulse da una dimensione normativa. Esse costituiscono, piuttosto, una forma originaria di regolazione giuridica del rapporto tra umano e non umano, nella quale la soppressione dell’animale è inscritta entro un sistema di regole, codici e prescrizioni che ne determinano la legittimità. In tale contesto, il sacrificio si configura come un dispositivo normativo complesso, volto a trasformare un atto altrimenti illecito – l’uccisione di un essere vivente – in un comportamento giuridicamente e socialmente accettato.

Un elemento centrale di tali pratiche è rappresentato dalla loro dimensione formalistica. Il sacrificio non è mai un atto libero, ma è rigidamente regolato: esso richiede la selezione dell’animale secondo criteri specifici (specie, età, integrità fisica), l’osservanza di sequenze rituali codificate e la presenza di autorità o soggetti qualificati a officiarlo. Questa formalizzazione produce un effetto giuridico rilevante: sottrae l’atto di uccisione alla sfera della disponibilità individuale, collocandolo in un ordine normativo superiore, nel quale il gesto assume un significato diverso da quello meramente distruttivo.

In questa prospettiva, il sacrificio può essere interpretato come una forma di trasferimento di valore e di status. L’animale, da bene appartenente alla sfera patrimoniale dell’uomo, viene sottratto alla disponibilità ordinaria e trasferito alla sfera del sacro. Tale trasferimento non implica soltanto una mutazione simbolica, ma produce effetti giuridici: l’animale cessa di essere disponibile e diviene indisponibile, non più oggetto di commercio o di uso, ma elemento di un ordine normativo che ne vincola il destino.

I dati archeologici e storico-religiosi relativi ai contesti fenici offrono un esempio emblematico di tale dinamica. I tofet, spazi sacri destinati alla deposizione di urne contenenti resti animali e umani, evidenziano un’organizzazione rituale strutturata, nella quale la presenza di resti caprini accanto a quelli infantili testimonia una funzione complessa del sacrificio, non riducibile a una logica univoca. Le iscrizioni votive e le dediche alle divinità suggeriscono che il sacrificio operasse come forma di comunicazione normativa tra umano e divino, regolando il rapporto tra le due sfere attraverso un sistema di scambi simbolici.

Ciò che emerge da tali pratiche è l’esistenza di un limite originario al dominio umano sull’animale: l’uccisione non è mai pienamente libera, ma richiede una giustificazione che trascende l’interesse individuale. Il sacrificio, pertanto, non legittima indiscriminatamente la soppressione dell’animale, ma al contrario la condiziona, imponendo che essa avvenga entro forme e finalità determinate. In tal senso, esso rappresenta una delle prime manifestazioni di un principio di legalità applicato al rapporto uomo–animale.

Tale impostazione consente di superare una lettura evoluzionistica semplificata, secondo cui le società antiche sarebbero caratterizzate da una totale disponibilità dell’animale, contrapposta a una presunta sensibilità moderna. Al contrario, le evidenze storiche mostrano che già nei contesti più arcaici il potere umano sull’animale era strutturalmente limitato, sebbene tali limiti fossero fondati su presupposti religiosi piuttosto che etici o scientifici.

In chiave teorica, il sacrificio può dunque essere interpretato come una forma originaria di eccezione normativa: esso consente l’uccisione dell’animale non perché ne affermi la piena disponibilità, ma perché la sottrae temporaneamente alle regole ordinarie, inserendola in un regime speciale che ne giustifica la deroga. Tale logica dell’eccezione, lungi dall’essere confinata al passato, presenta significative analogie con i moderni sistemi giuridici, nei quali la tutela dell’animale può essere derogata in presenza di specifiche esigenze (religiose, scientifiche, alimentari), purché tali deroghe siano normativamente disciplinate.

In definitiva, il sacrificio nelle civiltà antiche non rappresenta un momento di assenza di diritto, ma un luogo privilegiato di produzione normativa, nel quale si definiscono, in forma embrionale ma già strutturata, i limiti e le condizioni del potere umano sulla vita animale. Tale consapevolezza consente di cogliere la profonda continuità tra le pratiche antiche e le elaborazioni giuridiche contemporanee, evidenziando come il problema della legittimità dell’uccisione dell’animale costituisca una costante strutturale del diritto, piuttosto che una questione emergente della modernità.

3. Il diritto romano: tra sacralità, reificazione e tensione sistemica

Il diritto romano rappresenta un laboratorio giuridico privilegiato per l’analisi dello statuto dell’animale, in quanto consente di osservare, con particolare nitidezza, la coesistenza e la progressiva rielaborazione di due matrici normative solo apparentemente antitetiche: da un lato, una dimensione sacrale che limita la disponibilità dell’animale; dall’altro, una tendenza alla sua piena patrimonializzazione quale res. La ricostruzione di tale assetto non può essere ridotta a una semplice sequenza evolutiva lineare, ma deve essere colta nella sua intrinseca tensione sistemica, che attraversa l’intero sviluppo del diritto romano.

Nella fase arcaica, l’animale – e in particolare il bue – è inserito in un ordine normativo in cui la sua uccisione è rigidamente condizionata. Le tradizioni attribuite a Numa Pompilio e le testimonianze agronomiche di Varrone e Columella attestano che il bue non era percepito esclusivamente come bene economico, ma come elemento costitutivo della comunità agricola, un “socio” dell’uomo nel lavoro agricolo, la cui soppressione implicava una rottura dell’equilibrio sociale e simbolico. La previsione della pena capitale per la sua uccisione, nonché il ricorso a istituti quali la sacratio, evidenziano come il limite al potere umano sull’animale fosse originariamente fondato su un intreccio di fattori religiosi, economici e comunitari.

In tale contesto, il sacrificio svolge una funzione di legittimazione giuridica: esso non introduce una deroga arbitraria al divieto di uccisione, ma costituisce la condizione necessaria affinché tale atto possa essere ricondotto a un ordine normativo superiore. L’animale, pur non essendo titolare di diritti in senso tecnico, non è neppure integralmente disponibile, risultando inserito in un sistema di limiti che ne qualificano la distruzione come atto eccezionale e formalizzato.

Questa configurazione consente di individuare, sul piano teorico, una forma di proto-soggettività funzionale dell’animale: esso non è soggetto di diritto, ma rappresenta un centro di imputazione di conseguenze giuridiche e un elemento strutturale di relazioni normativamente rilevanti. La sua uccisione non è neutra, ma incide su assetti giuridici complessi, che richiedono giustificazione e formalizzazione.

A partire dal III secolo a.C., con l’affermazione della lex Aquilia, si assiste a una progressiva ristrutturazione del sistema in senso patrimonialistico. L’animale viene definitivamente ricondotto nella categoria delle res, e il danno arrecato ad esso è qualificato in termini economici, come lesione dell’interesse del proprietario. Le disposizioni aquiliane, in particolare quelle relative all’uccisione di schiavi e animali (pecudes), segnano un passaggio decisivo verso la piena oggettivazione dell’animale, la cui rilevanza giuridica è mediata esclusivamente dalla posizione del dominus.

Tale evoluzione trova un preciso riscontro nelle fonti giurisprudenziali, in particolare nei frammenti del Digesto relativi alla lex Aquilia (D. 9.2), nei quali il danno cagionato a schiavi e animali (pecudes) viene qualificato in termini patrimoniali, con una chiara centralità dell’interesse del dominus. Tuttavia, la disciplina della responsabilità per fatto dell’animale (D. 9.1) e il meccanismo della noxae datio evidenziano una persistente ambiguità sistemica, nella quale l’animale, pur qualificato come res, continua a svolgere una funzione attiva nel processo di imputazione giuridica.

In definitiva, seppure le norme giuridiche e religiose più risalenti riconoscessero una forma di responsabilità e dignità anche per gli animali, con il tempo si assistette ad una completa reificazione.2

Tuttavia, anche in questa fase, la reificazione non è assoluta. Il sistema della responsabilità nossale (noxae datio), che consente al proprietario di liberarsi dall’obbligazione mediante la consegna dell’animale autore del danno, introduce una dinamica peculiare: l’animale, pur essendo oggetto, assume una funzione quasi soggettiva nel meccanismo di imputazione. Esso diviene, in un certo senso, il “portatore” della responsabilità, evidenziando una persistente ambiguità nella sua qualificazione giuridica.

Analogamente, la distinzione tra res mancipi e res nec mancipi, che include tra le prime gli animali da lavoro agricolo, segnala l’esistenza di una gerarchia interna al mondo delle cose, nella quale alcuni animali assumono una rilevanza particolare in ragione della loro funzione economica e sociale. Tale classificazione rafforza l’idea che la reificazione dell’animale nel diritto romano sia sempre mediata da considerazioni ulteriori rispetto alla mera disponibilità patrimoniale.

Ne emerge un quadro nel quale il diritto romano non realizza una piena riduzione dell’animale a oggetto, ma mantiene una tensione costante tra disponibilità e limite, tra appropriazione e regolazione. Questa tensione non deve essere interpretata come un residuo arcaico destinato a scomparire, bensì come un elemento strutturale del sistema, che continua a riemergere in forme diverse anche nel diritto contemporaneo.

Il diritto romano offre così una chiave interpretativa fondamentale per comprendere le dinamiche attuali: la qualificazione dell’animale come res non esaurisce la sua rilevanza giuridica, così come il riconoscimento moderno della sua sensibilità non implica automaticamente la sua piena soggettivazione. In entrambi i casi, il diritto si confronta con la necessità di regolare una relazione che sfugge alle categorie tradizionali, oscillando tra dominio e limitazione.

La ricostruzione della disciplina romana del sacrificio e della responsabilità animale consente, dunque, di cogliere l’origine di una problematica che attraversa l’intera storia del diritto: la difficoltà di collocare l’animale entro la dicotomia soggetto/oggetto. È proprio in questa zona intermedia, già chiaramente delineata nel diritto romano, che si radicano le più recenti elaborazioni in tema di tutela animale, confermando la perdurante attualità delle categorie romanistiche nella riflessione giuridica contemporanea.

4. Dal diritto romano al diritto contemporaneo: continuità, rifondazione assiologica e pluralismo normativo

Il passaggio dal diritto romano al diritto contemporaneo in materia di statuto giuridico dell’animale non può essere interpretato nei termini di una frattura paradigmatica, bensì come una rifondazione assiologica che rielabora, su basi differenti, una medesima esigenza strutturale: la delimitazione del dominio umano sul vivente non umano. Se nel sistema romano tale limite trovava il proprio fondamento nel sacro, nella funzione economico-sociale dell’animale e nella stabilità dell’ordine comunitario, nel diritto contemporaneo esso si radica in una pluralità di fonti normative – costituzionali, sovranazionali e scientifiche – che convergono nel riconoscimento dell’animale quale essere senziente.

In ambito sovranazionale, tale trasformazione trova espressione nell’art. 13 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che impone agli Stati membri e alle istituzioni europee di tenere pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti. Tale disposizione segna un passaggio decisivo nella positivizzazione della sentience quale parametro normativo, pur nel rispetto delle tradizioni culturali e religiose degli Stati membri, confermando la natura intrinsecamente bilanciata della tutela animale nel diritto contemporaneo.

Il punto di emersione più significativo di tale trasformazione si rinviene nel diritto dell’Unione europea, che impone agli Stati membri di considerare gli animali come esseri dotati di sensibilità, attribuendo al loro benessere una rilevanza giuridica trasversale alle politiche pubbliche. Questo riconoscimento non determina, tuttavia, una piena soggettivazione dell’animale, ma introduce una figura intermedia che si colloca oltre la tradizionale categoria della res senza coincidere con quella di soggetto di diritto. Si assiste, in altri termini, alla progressiva costruzione di uno statuto giuridico ibrido, nel quale l’animale è destinatario di tutele dirette pur rimanendo, in larga misura, inserito in dinamiche di sfruttamento economico.

Tale configurazione riflette la coesistenza di due modelli teorici distinti ma interagenti. Da un lato, il paradigma dell’animal welfare, che mira a ridurre la sofferenza animale compatibilmente con il suo utilizzo da parte dell’uomo, mantenendo una prospettiva essenzialmente antropocentrica. Dall’altro, emergono approcci che tendono a riconoscere all’animale una forma di rilevanza intrinseca, talvolta declinata in termini di diritti fondamentali o di interessi giuridicamente protetti, aprendo la strada a una possibile, seppur attenuata, soggettivazione.

Il dibattito contemporaneo si inserisce, peraltro, in un più ampio confronto teorico internazionale, nel quale si contrappongono approcci utilitaristici, orientati alla riduzione della sofferenza (Singer), e prospettive abolizioniste, che rivendicano il riconoscimento di veri e propri diritti agli animali (Francione), nonché modelli capacitazionali che valorizzano le capacità fondamentali degli esseri viventi (Nussbaum). Tali impostazioni, pur divergenti, contribuiscono a evidenziare la crescente difficoltà di ricondurre lo statuto dell’animale entro le categorie giuridiche tradizionali.

Il tratto distintivo del diritto contemporaneo risiede, tuttavia, nell’assunzione della sentience quale parametro normativo. La capacità dell’animale di provare dolore e sofferenza, accertata e progressivamente precisata dalle scienze etologiche e neuroscientifiche, diviene il fondamento giustificativo delle tutele giuridiche, sostituendo il riferimento al sacro proprio delle società antiche. In tal modo, il limite al dominio umano viene riformulato in termini razionali e verificabili, pur mantenendo una funzione analoga a quella svolta, in epoche precedenti, dalle norme religiose.

Questa trasformazione non elimina, tuttavia, le ambiguità strutturali del sistema. Il diritto contemporaneo si caratterizza per un marcato pluralismo normativo, nel quale coesistono discipline settoriali differenziate (allevamento, sperimentazione, macellazione, animali da compagnia), ciascuna delle quali bilancia in modo diverso le esigenze di tutela animale con interessi economici, scientifici e culturali. Ne deriva un assetto frammentato, nel quale l’intensità della protezione varia significativamente in funzione della destinazione dell’animale e del contesto di utilizzo.

In questa prospettiva, la continuità con il diritto romano emerge non tanto sul piano delle soluzioni normative, quanto su quello della struttura del problema. In entrambi i sistemi, l’animale si colloca in una posizione intermedia, difficilmente riconducibile alle categorie tradizionali, e la sua disciplina è il risultato di un equilibrio instabile tra esigenze di sfruttamento e limiti normativi. Ciò che muta è il fondamento di tali limiti: dal sacro e dalla funzione sociale si passa alla sensibilità e alla sofferenza, ma la logica di fondo – quella di un dominio condizionato e non assoluto – rimane sostanzialmente invariata.

È in questo senso che può parlarsi di continuità dissimulata: il diritto contemporaneo, pur presentandosi come innovativo e orientato a una maggiore tutela dell’animale, riproduce, sotto nuove forme, la medesima struttura duale già presente nel diritto romano. La sacralizzazione dell’animale lascia il posto alla sua “naturalizzazione scientifica”, ma continua a operare come limite normativo al potere umano, evidenziando la persistenza di una questione irrisolta: la difficoltà di conciliare l’utilizzazione dell’animale con il riconoscimento della sua rilevanza etica.

In definitiva, il percorso che conduce dal diritto romano al diritto contemporaneo non deve essere letto come una progressiva emancipazione lineare dell’animale, ma come una trasformazione complessa e stratificata dei criteri attraverso cui il diritto giustifica e limita il dominio umano. Tale trasformazione, lungi dall’essere compiuta, appare ancora in corso, lasciando intravedere possibili sviluppi futuri orientati verso modelli più avanzati di riconoscimento giuridico della condizione animale.

5. Sacrificio e macellazione rituale: eccezione normativa, pluralismo assiologico e limiti del dominio

La disciplina della macellazione rituale nel diritto contemporaneo costituisce uno dei luoghi più densi di tensione sistemica nell’ambito della tutela animale, in quanto rende esplicita la coesistenza di logiche normative eterogenee e, talvolta, confliggenti. In tale contesto, la categoria del sacrificio, lungi dall’essere relegata a una dimensione storico-antropologica, riemerge quale chiave interpretativa idonea a cogliere la struttura profonda dei regimi giuridici derogatori che consentono, entro limiti definiti, la soppressione dell’animale in deroga agli standard ordinari di protezione.

Le pratiche di macellazione rituale nelle tradizioni ebraica e islamica – caratterizzate dalla necessità che l’animale sia cosciente al momento della morte e dall’esecuzione di un taglio netto alla gola – si collocano, infatti, in una posizione di frizione rispetto ai principi generali del diritto del benessere animale, che tendono a minimizzare la sofferenza attraverso tecniche di stordimento preventivo. Tale frizione non si traduce, tuttavia, in un’esclusione radicale delle pratiche rituali, ma dà luogo a una regolazione complessa, nella quale il legislatore riconosce la possibilità di deroghe motivate dalla tutela della libertà religiosa.

Questa configurazione consente di qualificare la macellazione rituale come una forma di eccezione normativa istituzionalizzata, ossia come un ambito in cui l’ordinamento sospende, entro limiti determinati, l’applicazione di regole generali al fine di garantire la coesistenza di valori fondamentali. La logica sottesa a tali deroghe presenta evidenti analogie strutturali con il sacrificium romano: in entrambi i casi, l’uccisione dell’animale non è resa lecita in quanto espressione di un potere assoluto dell’uomo, ma in quanto inserita in un contesto normativamente qualificato che ne giustifica la deroga.

Tuttavia, mentre nel mondo romano la legittimazione del sacrificio si fondava su un ordine religioso unitario, nel diritto contemporaneo essa si confronta con un marcato pluralismo assiologico, nel quale valori quali la libertà religiosa, la tutela della diversità culturale e il benessere animale devono essere reciprocamente bilanciati. Questo pluralismo determina una frammentazione delle soluzioni normative, come dimostrano le differenti scelte adottate dagli ordinamenti europei: alcuni sistemi consentono la macellazione rituale con l’introduzione di forme di stordimento successivo o reversibile, mentre altri privilegiano in modo più deciso la tutela animale, limitando o vietando tali pratiche.

La variabilità delle soluzioni evidenzia come l’eccezione normativa non sia un dato statico, ma il risultato di un equilibrio dinamico tra interessi contrapposti. In particolare, si osserva una tendenza evolutiva verso una progressiva restrizione delle deroghe, favorita sia dall’accresciuta sensibilità sociale nei confronti della sofferenza animale, sia dall’emergere di evidenze scientifiche che consentono di valutare in modo più preciso l’impatto delle diverse tecniche di macellazione.

In tale contesto, assume rilievo il tentativo, già in atto in alcune esperienze normative e nelle stesse comunità religiose, di individuare soluzioni compatibili con entrambi i valori in gioco, come l’introduzione di tecniche di stordimento ritenute non incompatibili con i precetti rituali. Queste soluzioni intermedie testimoniano l’emergere di un modello di regolazione che potremmo definire cooperativo-evolutivo, nel quale il diritto non si limita a imporre limiti, ma promuove un adattamento progressivo delle pratiche alla luce di nuovi standard etici e scientifici.

Dal punto di vista teorico, la macellazione rituale rappresenta un banco di prova cruciale per la capacità del diritto contemporaneo di gestire la tensione tra universalismo dei diritti e pluralismo culturale. Essa mette in discussione l’idea di una tutela animale uniforme e assoluta, evidenziando come tale tutela sia inevitabilmente mediata da altri valori costituzionali e sovranazionali.

In ultima analisi, la persistenza di regimi derogatori in materia di macellazione rituale conferma che il problema della legittimità dell’uccisione dell’animale non è stato risolto, ma soltanto riformulato. Come nel diritto romano, anche nel diritto contemporaneo l’uccisione dell’animale è ammessa non in quanto libera, ma in quanto giuridicamente qualificata e circoscritta. La logica del sacrificio, dunque, non scompare, ma si trasforma, continuando a operare come struttura profonda del rapporto tra diritto e vita animale.

Questa continuità, sebbene dissimulata da un mutamento dei fondamenti giustificativi, evidenzia la persistenza di una questione centrale: la difficoltà di conciliare il riconoscimento della sofferenza animale con la permanenza di pratiche che ne implicano la soppressione. È proprio in questa tensione irrisolta che si gioca l’evoluzione futura del diritto in materia di tutela animale, chiamato a ridefinire i confini dell’eccezione e, con essi, i limiti del dominio umano sul vivente.

6. Il bilanciamento tra libertà religiosa e tutela animale: proporzionalità, margine di apprezzamento e razionalità scientifica

Il rapporto tra libertà religiosa e tutela animale si configura, nel diritto contemporaneo, come uno dei più sofisticati campi di tensione tra diritti fondamentali, nel quale si intrecciano dimensioni costituzionali, sovranazionali e scientifiche. Tale tensione non può essere risolta attraverso una gerarchia rigida tra valori, ma richiede l’impiego di tecniche di bilanciamento capaci di tenere conto della pluralità degli interessi in gioco, nonché della loro evoluzione nel tempo.

La libertà religiosa, quale diritto fondamentale riconosciuto a livello costituzionale e sovranazionale, comprende non solo la dimensione interna della fede, ma anche quella esterna, relativa alla manifestazione delle pratiche rituali. La macellazione rituale si colloca precisamente in questa dimensione esterna, configurandosi come espressione di precetti religiosi che incidono direttamente su comportamenti giuridicamente rilevanti. Parallelamente, la tutela animale ha acquisito una crescente rilevanza normativa, fino a essere riconosciuta come interesse giuridico meritevole di protezione autonoma, sebbene non sempre qualificato come diritto fondamentale in senso pieno.

Il punto di incontro tra queste due sfere è rappresentato dal principio di proporzionalità, che costituisce lo strumento privilegiato attraverso cui gli ordinamenti contemporanei operano il bilanciamento tra diritti e interessi contrapposti. Tale principio si articola, secondo la nota tripartizione, nei requisiti di idoneità, necessità e proporzionalità in senso stretto. Applicato al caso della macellazione rituale, esso impone di verificare, in primo luogo, se le limitazioni imposte alle pratiche religiose siano idonee a perseguire l’obiettivo di tutela animale; in secondo luogo, se tali limitazioni siano necessarie, ossia se non esistano misure meno restrittive ugualmente efficaci; infine, se il sacrificio imposto alla libertà religiosa sia proporzionato rispetto al beneficio ottenuto in termini di riduzione della sofferenza animale.

In ambito europeo, tale bilanciamento è ulteriormente complicato dalla presenza del margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati, che consente una certa variabilità nelle soluzioni normative adottate. Ciò si traduce in un panorama giuridico eterogeneo, nel quale coesistono modelli più permissivi, che privilegiano la libertà religiosa, e modelli più restrittivi, orientati a una tutela più incisiva dell’animale. Questa diversità non rappresenta un’anomalia, ma è espressione della pluralità dei contesti culturali e delle diverse sensibilità etiche presenti nello spazio europeo.

Un elemento di crescente rilievo nel processo di bilanciamento è rappresentato dall’apporto delle scienze empiriche, in particolare delle neuroscienze e dell’etologia, che consentono di valutare in modo sempre più preciso l’impatto delle diverse pratiche sulla sofferenza animale. La nozione di sentience, già richiamata quale fondamento della tutela animale, assume qui una funzione operativa, orientando la valutazione di idoneità e necessità delle misure adottate. In tal senso, il bilanciamento non si fonda più esclusivamente su valutazioni di carattere etico o culturale, ma si arricchisce di un criterio di razionalità scientifica che contribuisce a oggettivare il processo decisionale.

Ciò non elimina, tuttavia, la dimensione assiologica del conflitto. La determinazione del punto di equilibrio tra libertà religiosa e tutela animale rimane inevitabilmente influenzata da scelte di valore, che riflettono la concezione del rapporto tra uomo e animale propria di ciascun ordinamento. In questo senso, il principio di proporzionalità non offre soluzioni predefinite, ma costituisce una struttura argomentativa entro la quale tali scelte possono essere giustificate e rese controllabili.

Un ulteriore profilo di interesse riguarda la dimensione dinamica del bilanciamento. L’evoluzione delle conoscenze scientifiche, unitamente al mutamento delle sensibilità sociali, tende a spostare progressivamente il punto di equilibrio a favore di una maggiore tutela dell’animale. Ciò si traduce, nella prassi normativa e giurisprudenziale, in una crescente attenzione alla riduzione della sofferenza, anche attraverso l’introduzione di soluzioni tecniche innovative e la promozione di pratiche rituali compatibili con standard più elevati di benessere animale.

La centralità del bilanciamento tra libertà religiosa e tutela animale è stata più volte riconosciuta anche a livello giurisprudenziale europeo. In particolare, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha affermato la legittimità di normative nazionali che impongono forme di stordimento anche nell’ambito della macellazione rituale, ritenendo tali misure compatibili con la libertà religiosa ove giustificate dalla finalità di ridurre la sofferenza animale (CGUE, Grande Sezione, 17 dicembre 2020, causa C-336/19). Tale orientamento conferma come la tutela del benessere animale possa costituire un interesse generale idoneo a giustificare limitazioni proporzionate all’esercizio di pratiche religios

In tale lettura, il bilanciamento tra libertà religiosa e tutela animale può essere descritto come un processo evolutivo e adattivo, nel quale il diritto è chiamato a integrare continuamente nuovi dati scientifici e nuove istanze etiche, ridefinendo i confini delle deroghe ammissibili. Tale processo non conduce necessariamente a una eliminazione delle pratiche rituali, ma ne condiziona sempre più rigorosamente le modalità di esercizio.

In ultima analisi, la tensione tra libertà religiosa e tutela animale evidenzia la difficoltà di conciliare, all’interno di un medesimo sistema giuridico, valori che operano su piani diversi ma ugualmente fondamentali. Essa rappresenta, pertanto, un banco di prova privilegiato per la capacità del diritto contemporaneo di gestire il pluralismo, non attraverso soluzioni rigide, ma mediante strumenti flessibili e razionalmente fondati. È proprio in questa capacità di bilanciamento, e nella sua progressiva evoluzione, che si gioca la credibilità del diritto nel disciplinare il rapporto tra umano e non umano in una società sempre più sensibile alla dimensione etica della vita animale.

7. Conclusioni: verso una riconfigurazione dello statuto giuridico dell’animale tra continuità dissimulata e crisi delle categorie tradizionali

L’analisi complessiva condotta consente di superare una lettura meramente evolutiva del rapporto tra diritto e animale, evidenziando come la trasformazione del relativo statuto giuridico non si sviluppi secondo una progressione lineare, bensì attraverso una rielaborazione continua dei limiti al dominio umano. Tali limiti, lungi dall’essere eliminati, mutano nel loro fondamento giustificativo, passando dal sacro alla sensibilità, ma conservano una funzione strutturale nell’ordinamento.

In questa prospettiva, il diritto romano non rappresenta un modello superato, ma il punto di emersione originario di una tensione destinata a permanere: quella tra appropriazione e regolazione del vivente non umano. Già nell’esperienza romanistica, infatti, l’animale, pur formalmente qualificato come res, non risulta integralmente disponibile, essendo inserito in un sistema di limiti normativi che ne condizionano l’uccisione e l’utilizzo, in particolare attraverso il sacrificio e i meccanismi di responsabilità. Il diritto contemporaneo, pur fondandosi su presupposti radicalmente diversi, riproduce questa medesima struttura, sostituendo al fondamento sacrale il criterio della sentience e riformulando il limite in termini etico-scientifici.

La nozione di continuità dissimulata consente di cogliere con precisione tale passaggio: il diritto moderno non rompe con la tradizione, ma ne trasforma i presupposti, mantenendo invariata la funzione di delimitazione del potere umano sull’animale. In tal senso, la crescente centralità del benessere animale, sancita anche a livello sovranazionale, non determina una piena soggettivazione dell’animale, ma contribuisce alla costruzione di uno statuto giuridico intermedio, nel quale convivono tutela diretta e persistenti logiche di sfruttamento.

Questa ambivalenza emerge con particolare evidenza nella disciplina della macellazione rituale, che costituisce un banco di prova privilegiato per il diritto contemporaneo. Le pratiche riconducibili alla tradizione ebraica (shechita) e a quella islamica (halal), fondate sull’esigenza che l’animale sia cosciente al momento della recisione della gola e su specifici requisiti religiosi, pongono una tensione diretta con il principio, ormai generale negli ordinamenti europei, dello stordimento preventivo volto a ridurre la sofferenza animale, in un contesto segnato dall’aumento delle migrazioni e dall’inclusione di cittadini di fede islamica in Europa.3

Nei diversi ordinamenti europei si registrano soluzioni normative differenziate, espressione di un equilibrio variabile tra libertà religiosa e tutela animale.

In Belgio, in particolare nelle Regioni delle Fiandre e della Vallonia, è stato introdotto l’obbligo di stordimento anche per le pratiche di macellazione rituale ebraica e musulmana, incidendo significativamente sulle modalità tradizionali di shechita e halal e privilegiando una concezione avanzata del benessere animale. Analogamente, in Danimarca e in Svezia la normativa impone lo stordimento preventivo obbligatorio, con conseguente compressione sostanziale delle pratiche rituali nella loro forma originaria.

Diversamente, in Francia e in Spagna è ammessa la macellazione rituale senza stordimento, purché effettuata in strutture autorizzate e sotto controllo sanitario, in un modello che riconosce espressamente le esigenze delle comunità ebraiche e musulmane. In Germania, invece, il sistema si fonda su un regime autorizzatorio, nel quale la macellazione senza stordimento è consentita solo previa dimostrazione della necessità religiosa da parte dei soggetti appartenenti alle comunità interessate.

Nel contesto italiano, la disciplina consente la macellazione rituale mediante deroghe al regime ordinario, nel quadro di un bilanciamento che tiene conto delle esigenze delle confessioni religiose – in particolare ebraica e islamica – pur mantenendo come regola generale il principio dello stordimento. Ne emerge un assetto che non esclude le pratiche rituali, ma le sottopone a un controllo normativo rigoroso.

Tale eterogeneità normativa riflette non soltanto differenze culturali, ma anche una divergenza nei criteri di bilanciamento tra valori fondamentali, evidenziando come la tutela dell’animale non possa essere concepita in termini assoluti, ma debba essere costantemente mediata con altri interessi giuridicamente rilevanti, tra cui la libertà religiosa e la tutela delle minoranze confessionali. In questo contesto, la macellazione rituale si configura come un regime derogatorio strutturale, nel quale l’uccisione dell’animale è ammessa non in quanto libera, ma in quanto inserita in un quadro normativo che ne giustifica e circoscrive la legittimità.

L’analogia con il sacrificio antico risulta, sotto questo profilo, particolarmente significativa. In entrambe le esperienze, l’uccisione dell’animale è sottratta alla disponibilità individuale e ricondotta a un ordine normativo superiore, che ne legittima l’eccezione. Se nel diritto romano tale ordine era di natura sacrale, nel diritto contemporaneo esso si fonda su un sistema di bilanciamenti tra diritti e interessi, orientato anche dalle acquisizioni scientifiche in materia di sofferenza animale. Ciò conferma come la logica del sacrificio non sia stata superata, ma rielaborata all’interno di un contesto giuridico pluralista.

In tale quadro, il diritto contemporaneo si presenta come un sistema caratterizzato da un pluralismo normativo e assiologico, nel quale coesistono modelli differenti di tutela animale. La distinzione tra animal welfare e approcci orientati al riconoscimento di una rilevanza intrinseca dell’animale testimonia la presenza di orientamenti teorici divergenti, che si riflettono nella frammentazione delle discipline settoriali e nella variabilità delle soluzioni normative adottate nei diversi contesti nazionali.

Ne deriva che la tradizionale dicotomia tra soggetto e oggetto appare sempre più inadeguata a descrivere la posizione giuridica dell’animale. Quest’ultimo, infatti, non può più essere considerato una mera res, ma non è neppure titolare di soggettività giuridica piena, collocandosi in una zona intermedia che richiede categorie concettuali più flessibili e capaci di coglierne la specificità.

Il percorso ricostruito mostra, dunque, come il diritto non abbia ancora raggiunto una configurazione stabile dello statuto giuridico dell’animale, ma si trovi in una fase di transizione paradigmatica, nella quale i limiti al dominio umano sono oggetto di continua ridefinizione. Tale ridefinizione è alimentata dall’evoluzione delle conoscenze scientifiche, dal mutamento delle sensibilità sociali e dalla crescente attenzione verso la dimensione etica del rapporto con il vivente.

In definitiva, il sacrificio animale, lungi dall’essere un fenomeno relegato al passato, continua a svolgere una funzione euristica fondamentale, rendendo visibile la struttura dei limiti giuridici al potere umano. Esso consente di comprendere come l’uccisione dell’animale sia sempre stata, e continui a essere, un atto normativamente qualificato, la cui legittimità dipende dall’inserimento in contesti regolati e giustificati.

Alla luce di tali considerazioni, il limite al dominio umano sulla vita animale non può più essere concepito come mera eccezione, ma tende progressivamente a configurarsi come principio strutturale dell’ordinamento, segnando il passaggio da un diritto fondato sull’appropriazione a un diritto orientato alla responsabilità verso il vivente.


1 D’ANDREA Bruno, I sacrifici animali nelle pratiche rituali dei tofet e dei santuari di Saturno: dalla tradizione fenicia all’età romana (VIII sec. aC-III sec. dC), in Scienze dell’Antichità, 23, 3, 2017, pp. 79-94.

2 FIORI Roberto, L’uccisione legittima degli animali: sacrificium e sacratio, in Derecho Animal, 2025, pp. 270-290.

3 ONIDA Pietro Paolo, Macellazione rituale e status giuridico dell’animale non umano, in Lares, 74(1), 2008, pp. 147-178.


Bibliografia essenziale

D’ANDREA Bruno, I sacrifici animali nelle pratiche rituali dei tofet e dei santuari di Saturno: dalla tradizione fenicia all’età romana (VIII sec. aC-III sec. dC), in Scienze dell’Antichità, 23, 3, 2017.

FIORI Roberto, L’uccisione legittima degli animali: sacrificium e sacratio, in Derecho Animal, 2025.

FRANCIONE Gary L., Animals as Persons: Essays on the Abolition of Animal Exploitation, Columbia University Press, New York, 2008.

NUSSBAUM Martha, Frontiers of Justice: Disability, Nationality, Species Membership, Harvard University Press, Cambridge (MA), 2006.

ONIDA Pietro Paolo, Macellazione rituale e status giuridico dell’animale non umano, in Lares, 74 (1), 2008.

SINGER Peter, Animal Liberation, HarperCollins, New York, 2009.

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