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Pucci, C. (2026). Dalla selezione artificiale al benessere animale: la costruzione delle razze canine tra storia, diritto e tutela dell’animale senziente. Aequitas Magazine, 7, 38-47.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.21061961
ABSTRACT (EN) This article examines the historical evolution of the relationship between humans and dogs, with particular emphasis on the role of artificial selection in shaping the morphological and behavioural characteristics of canine breeds. Starting from the earliest evidence in ancient Near Eastern and Mediterranean civilisations — where dogs performed essential military, hunting, pastoral and religious functions — the study traces the transition from functionally oriented selection to aesthetically driven breeding. The analysis extends to the current European and national regulatory framework, examined in light of the legal recognition of animals as sentient beings under Article 13 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). Persistent regulatory gaps in canine selection and breeding are identified, and the need for targeted legislative reform is argued, grounded in the principles of precaution, responsibility and protection of genetic biodiversity.
ABSTRACT (IT) L’analisi presentata affronta l’evoluzione storica della relazione tra l’essere umano e il cane, ponendo particolare enfasi sul ruolo della selezione artificiale nel plasmare progressivamente le caratteristiche morfologiche e comportamentali delle razze canine. Partendo dalle prime evidenze risalenti alle civiltà del Vicino Oriente e del Mediterraneo antico, in cui i cani svolgevano funzioni essenziali di carattere militare, venatorio, pastorale e religioso, lo studio esamina la transizione dalla selezione finalizzata principalmente a scopi funzionali a quella orientata prevalentemente verso obiettivi estetici. L’indagine si estende all’esame dell’attuale quadro normativo europeo e nazionale alla luce del riconoscimento giuridico degli animali come esseri senzienti sancito dall’articolo 13 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). Viene evidenziata la persistenza di lacune regolatorie in materia di selezione e allevamento, suggerendo l’urgenza di un rinnovamento giuridico mirato. Il contributo argomenta in favore di una riforma legislativa che, nel rispetto dei principi di precauzione, responsabilità e tutela della biodiversità genetica, limiti le pratiche selettive che compromettono la salute degli animali e promuova modelli di allevamento compatibili con il loro benessere fisiologico e comportamentale.
SOMMARIO: 1. Il cane nelle civiltà antiche: funzioni, simbolismo e prime forme di selezione – 2. Dalla funzione all’estetica: la nascita delle razze canine moderne – 3. Selezione artificiale, diversità fenotipica e criticità per il benessere animale – 4. Il quadro giuridico europeo: dall’art. 13 TFUE all’autoregolazione privata – 5. Prospettive di riforma: modelli comparati e proposte de iure condendo – 6. La dimensione etico-filosofica: senzienza, responsabilità e biodiversità – 7. Conclusioni.
1. Il cane nelle civiltà antiche: funzioni, simbolismo e prime forme di selezione
Nelle società antiche, il cane ricopriva una vasta gamma di ruoli pratici ed essenziali. Era impiegato come animale da guardia, pastore, cacciatore e, in alcuni casi, persino in ambito militare. Questa straordinaria versatilità ne fece uno degli animali più significativi per l’economia e la vita quotidiana delle comunità dell’epoca.
In Mesopotamia, il cane godeva di un’importante considerazione religiosa e simbolica. Testimonianze iconografiche e letterarie lo associano a diverse divinità e ne sottolineano il ruolo di protettore delle abitazioni e delle mandrie. Alcune rappresentazioni dell’epoca raffigurano cani somiglianti alle attuali razze di levrieri persiani (saluki), tra le più antiche conosciute. Nel contesto storico delle civiltà mesopotamiche, gli Assiri e i Babilonesi allevavano cani di grandi dimensioni, genericamente attribuiti al gruppo dei molossi, caratterizzati da un notevole vigore fisico, una struttura robusta e una naturale predisposizione alla difesa. Numerosi bassorilievi e reperti iconografici rappresentano tali cani accanto a guerrieri e cacciatori, attestando il loro ruolo di supporto strategico.
La tradizione mesopotamica esercitò un’influenza significativa sul mondo romano, soprattutto nel contesto della militarizzazione degli animali. Roma, avanzando durante le sue campagne espansionistiche, assimilò e perfezionò molteplici tecniche provenienti dalle culture con cui entrava in contatto, tra cui l’allevamento di cani destinati agli scenari bellici. Questo processo condusse allo sviluppo del cosiddetto Canis Pugnax, selezionato per coniugare forza fisica, resistenza, agilità e obbedienza. I cani operavano principalmente come guardiani e sentinelle: la loro acuta percezione sensoriale li rendeva indispensabili per rilevare incursioni notturne e imboscate. Con il declino dell’antichità, la linea specifica del Canis Pugnax andò gradualmente perduta; alcuni studiosi suggeriscono un legame morfologico con razze moderne come il Cane Corso e il Mastino Napoletano, ipotesi tuttavia ancora dibattuta in letteratura.1
Anche nell’antico Egitto il cane aveva un’importante valenza religiosa. La figura di Anubi, dio dell’imbalsamazione e guida dei defunti, conferma il ruolo del cane come psicopompo, portatore delle anime nel loro viaggio verso l’aldilà.2
Nella cultura greca, il cane appare frequentemente nelle narrazioni mitologiche come guardiano dei confini tra il mondo dei vivi e quello dei morti: emblematico è Cerbero, custode dell’Ade. Nel mondo etrusco, le evidenze zooarcheologiche confermano la presenza di un’ampia varietà di razze canine, impiegate per la sorveglianza, la caccia e scopi rituali.3
L’analisi comparata delle diverse culture rivela elementi comuni: una costante associazione del cane alla protezione sia fisica sia spirituale, il suo frequente ruolo di intermediario tra mondo umano e ultraterreno, e il suo stabile impiego nelle attività economiche, militari e religiose. Il Canis Pugnax non fu soltanto uno strumento militare, ma divenne un collaboratore integrato nelle strutture sociali e organizzative dell’esercito, anticipando quel rapporto di collaborazione tra uomo e cane che persiste ancora oggi.
2. Dalla funzione all’estetica: la nascita delle razze canine moderne
A partire dal XVII secolo si registrò una svolta significativa nella storia della selezione canina, in gran parte attribuibile al crescente interesse della nobiltà europea. Accanto all’efficienza funzionale degli animali emersero nuove priorità legate all’aspetto estetico: i cani iniziarono a essere considerati simboli di prestigio sociale e apparvero i primi esemplari destinati esclusivamente alla compagnia — i cosiddetti “cani da grembo” — selezionati prevalentemente in base alla docilità e all’aspetto.
La formalizzazione delle razze è tuttavia un fenomeno relativamente recente: soltanto nel XIX secolo vennero elaborati i primi standard di razza e introdotte classificazioni ufficiali. L’emergere dei kennel club in quell’epoca segnò il passaggio da una selezione basata su criteri funzionali a una selezione regolamentata secondo standard estetici e genealogici. Il primo kennel club, il Kennel Club britannico, fu istituito nel 1873 come primo organismo mondiale dedicato alla registrazione genealogica dei cani e alla gestione strutturata delle esposizioni canine. Con la sua fondazione prese forma il concetto moderno di “standard di razza“: una descrizione precisa delle caratteristiche morfologiche, comportamentali e funzionali che un esemplare doveva rispettare per essere riconosciuto come rappresentante autentico della propria razza.4
Un cambiamento radicale si verificò nel XX secolo, soprattutto nel periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale. Il miglioramento delle condizioni economiche e l’affermazione del concetto di “cane di razza” come espressione di status sociale determinarono uno spostamento verso criteri estetici e la purezza genealogica. L’appartenenza a una specifica razza acquisì valore intrinseco, relegando progressivamente i cani meticci a uno status di minor considerazione.
Questa evoluzione produsse conseguenze significative sul piano genetico. L’adozione di libri genealogici e la selezione orientata principalmente al mantenimento della conformità estetica determinarono una progressiva chiusura genetica delle popolazioni canine. Molte razze moderne derivano da un numero ristretto di capostipiti, con conseguente diminuzione della variabilità genetica e incremento delle patologie ereditarie.
3. Selezione artificiale, diversità fenotipica e criticità per il benessere animale
Attraverso una scelta accurata dei riproduttori, gli allevatori sono riusciti a consolidare nel patrimonio genetico canino specifici tratti morfologici e attitudinali, dando vita alle numerose razze che conosciamo oggi. Questo processo ha permesso di ottenere una straordinaria diversità fenotipica, trasformando il cane in una delle specie domestiche più adattabili esistenti.
Tuttavia, la selezione artificiale non è priva di conseguenze negative. La ricerca di standard estetici particolari ha portato a una riduzione della variabilità genetica e all’emergere di caratteristiche che compromettono la salute degli animali. Gli standard di razza, inizialmente ideati per mantenere le caratteristiche funzionali, si sono gradualmente evoluti in modelli estetici estremizzati, con gravi alterazioni fenotipiche e incremento delle patologie ereditarie.
Le razze brachicefale — Bulldog Inglese, Bouledogue Francese, Carlino, Boston Terrier — sono il risultato di selezioni mirate a ottenere caratteristiche estetiche estremamente accentuate, in particolare una significativa riduzione della lunghezza del muso. Queste selezioni hanno contribuito allo sviluppo di numerose patologie congenite che compromettono profondamente il benessere degli animali. Tra le condizioni patologiche maggiormente rappresentative si annovera la Sindrome Respiratoria Cronica Ostruttiva dei Brachicefali (BOAS), determinata da alterazioni anatomiche delle vie aeree superiori, con sintomi quali dispnea, scarsa tolleranza all’esercizio fisico, problemi di termoregolazione, episodi di collasso e, nei casi più gravi, esiti fatali.5
4. Il quadro giuridico europeo: dall’art. 13 TFUE all’autoregolazione privata
4.1 La senzienza animale come principio di diritto primario dell’Unione
L’art. 13 TFUE rappresenta l’approdo normativo più significativo nel percorso di riconoscimento della senzienza animale nell’ordinamento eurounitario. La disposizione impone alle istituzioni dell’Unione e agli Stati membri di tenere “pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti” nella formulazione e nell’attuazione delle politiche nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e dello spazio.6
Occorre tuttavia interrogarsi sulla natura precettiva ovvero meramente programmatica di tale disposizione. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha riconosciuto il valore operativo del principio di benessere animale come criterio interpretativo delle normative di settore, ammettendo restrizioni alla libera circolazione delle merci giustificate da esigenze di protezione animale. Ciò consente di ritenere che l’art. 13 TFUE non sia una mera petizione di principio, bensì una norma suscettibile di produrre effetti concreti nella gerarchia delle fonti.7
Nondimeno, la medesima disposizione contiene una clausola derogatoria di notevole ampiezza: essa fa salve “le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale“. Questa apertura si traduce, nel settore della selezione canina, nella sostanziale irrilevanza della norma primaria UE rispetto agli standard fissati dai kennel club nazionali, qualificati come espressione di tradizioni culturali consolidate.
4.2 La normativa italiana: tra tutela del benessere animale e vuoti regolativi
L’ordinamento italiano, pur avendo recepito le principali direttive europee in materia di benessere animale, non dispone di una disciplina organica specificamente dedicata alla selezione e all’allevamento delle razze canine. Il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 146, che attua la direttiva 98/58/CE sulla protezione degli animali negli allevamenti, stabilisce obblighi generali in capo ai detentori di animali — ispezione giornaliera, alimentazione adeguata, cure veterinarie — senza tuttavia disciplinare le pratiche selettive né i criteri di ammissione alla riproduzione.8
La L. 14 agosto 1991, n. 281 — legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo — ha introdotto il principio del rispetto degli animali come valore giuridicamente rilevante e ha delegato alle Regioni la disciplina dell’anagrafe canina. Anche tale normativa, tuttavia, non si occupa dei criteri di selezione genetica né delle condizioni di ammissibilità alla riproduzione delle razze, lasciando tale ambito nell’esclusiva disponibilità degli enti privati.9
Sul versante penale, l’art. 544-ter c.p. sanziona i maltrattamenti di animali e le pratiche di crudeltà, ma la giurisprudenza ha costantemente escluso dalla fattispecie le conseguenze patologiche derivanti da selezione genetica, in quanto non riconducibili al dolo specifico di crudeltà richiesto dalla norma. Ne deriva un paradosso ordinamentale: allevare sistematicamente cani predisposti a gravi sindromi respiratorie congenite non integra, nel sistema vigente, alcuna fattispecie illecita, né civile né penale.
4.3 Il ruolo dei kennel club tra autoregolazione e interesse pubblico
In assenza di una disciplina pubblica vincolante, il settore cinofilo è regolato dall’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI), associazione privata che opera in raccordo con la Fédération Cynologique Internationale (FCI). L’ENCI gestisce i libri genealogici, definisce gli standard di razza, disciplina le esposizioni e certifica gli allevatori. Tale sistema di autoregolazione privata produce tuttavia effetti para-normativi: gli standard di razza assumono de facto valore vincolante per gli allevatori che aspirano al riconoscimento ufficiale dei propri soggetti, con la conseguenza che pratiche selettive potenzialmente lesive del benessere animale vengono istituzionalizzate senza alcun controllo pubblicistico.10
La Commissione europea, nella sua valutazione della legislazione vigente in materia di benessere animale, ha riconosciuto esplicitamente l’inadeguatezza dell’attuale quadro normativo rispetto ai rischi derivanti dalla selezione genetica estrema, evidenziando la necessità di estendere i meccanismi di controllo pubblico a tale ambito.11
5. Prospettive di riforma: modelli comparati e proposte de iure condendo
5.1 L’esperienza olandese come modello normativo avanzato
Tra le esperienze di diritto comparato più significative spicca quella dei Paesi Bassi. Il sistema normativo si basa sull’art. 3.4 del Besluit houders van dieren (2013), il cui apparato di enforcement è stato progressivamente rafforzato: la Beleidsregel brachycephale honden del 17 agosto 2023 (Staatscourant 2023, n. 23619) codifica tre zone di intervento basate sul Cranio-Facial Ratio (CFR). Al di sotto di CFR 0,30 vige il divieto assoluto di riproduzione; tra 0,30 e 0,50 la riproduzione è condizionata all’assenza di altri indicatori patologici (apertura delle narici, assenza di rumori respiratori a riposo, chiusura palpebrale); sopra 0,50 la riproduzione è ammessa.12
Tale approccio dimostra come sia possibile coniugare il riconoscimento delle tradizioni cinofile con l’esigenza di tutela del benessere animale, senza pervenire a un divieto totale delle razze interessate, ma vincolando la loro riproduzione a requisiti oggettivi di salute verificabili da un veterinario abilitato. Le sanzioni previste — multa di € 1.500 per singola violazione, con possibile ingiunzione di cessazione dell’attività riproduttiva — garantiscono l’effettività del sistema.
5.2 La proposta di Regolamento europeo del 2023 e le prospettive di armonizzazione
A livello europeo, la Commissione ha presentato nel dicembre 2023 una proposta di Regolamento relativo al benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità. La proposta prevede obblighi specifici in materia di selezione, introduce il divieto di riproduzione di animali con caratteristiche fenotipiche predittive di patologie gravi o croniche, e subordina la registrazione genealogica al superamento di esami sanitari obbligatori. Se approvata, essa costituirebbe la prima applicazione diretta dell’art. 13 TFUE al settore delle razze canine da compagnia.1314
5.3 Proposte per il diritto italiano: tre direttrici di riforma
In attesa del recepimento della normativa europea, un’adeguata riforma dell’ordinamento italiano dovrebbe muoversi su tre direttrici convergenti, ispirate al principio di precauzione sancito dall’art. 191, par. 2, TFUE.15
La prima direttrice riguarda l’introduzione di criteri veterinari obbligatori negli standard di razza: occorre vincolare il riconoscimento ufficiale delle razze e degli esemplari riproduttori al superamento di protocolli sanitari definiti dal Ministero della Salute in raccordo con la comunità scientifica veterinaria, con specifico riguardo ai parametri morfologici correlati a patologie congenite accertate.
La seconda direttrice concerne la subordinazione dell’iscrizione ai registri genealogici a certificazione sanitaria: ogni soggetto destinato alla riproduzione dovrebbe essere corredato da una certificazione veterinaria pubblica e consultabile in un registro nazionale, che attesti l’assenza di patologie ereditarie trasmissibili e il rispetto di soglie morfologiche minime compatibili con il benessere fisiologico.
La terza direttrice attiene alla previsione di misure dissuasive per le pratiche selettive patogene: la riproduzione sistematica di soggetti con caratteristiche fenotipiche predittive di gravi patologie dovrebbe essere qualificata come illecito amministrativo, con sanzioni progressive e, nei casi di recidiva, revoca dell’autorizzazione all’allevamento. In materia di responsabilità civile, pur essendo teoricamente esperibili le azioni ex artt. 1490 ss. c.c. o art. 2043 c.c., queste non costituiscono un presidio adeguato rispetto alle dinamiche strutturali della selezione patogena, in quanto operano ex post e su base individuale, senza incidere sul modello selettivo di riferimento.16
6. La dimensione etico-filosofica: senzienza, responsabilità e biodiversità
Il dibattito giuridico sulla selezione canina non può essere disgiunto dalla riflessione etica sulla natura della responsabilità umana verso le specie domesticate. Il riconoscimento della senzienza animale — che nel diritto positivo trova espressione nell’art. 13 TFUE — affonda le proprie radici in una tradizione filosofica che va da Bentham a Singer, da Regan alla più recente elaborazione della soggettività animale nella dottrina giuridica italiana e comparata.17
L’essere senziente, in quanto capace di soffrire e di provare benessere, è titolare di un interesse giuridicamente rilevante alla non sofferenza. Questo interesse non equivale, nell’attuale sistema, a un diritto soggettivo in senso tecnico — e non è questa la sede per affrontare il complesso dibattito sulla soggettività giuridica animale — ma impone comunque al legislatore l’obbligo di non consentire pratiche che producano sistematicamente sofferenza prevedibile e prevenibile.
La selezione artificiale esasperata che genera razze strutturalmente condannate alla malattia costituisce una forma di sofferenza prevedibile, sistematica e istituzionalizzata. Essa è prevedibile perché documentata dalla letteratura scientifica; sistematica perché incorporata negli standard di razza; istituzionalizzata perché validata da enti riconosciuti. Di fronte a una tale situazione, il principio di responsabilità — inteso come obbligo attivo di prevenzione del danno — impone una risposta normativa che trascenda la logica dell’autoregolazione privata.
A ciò si aggiunge la dimensione della biodiversità genetica come bene collettivo. La chiusura dei libri genealogici e la selezione su base estetica hanno progressivamente eroso il patrimonio genetico delle razze canine, con effetti irreversibili sulla variabilità allelica. La tutela della biodiversità genetica — riconosciuta dalla Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD, Rio de Janeiro, 1992) e richiamata dalla normativa europea in materia ambientale — costituisce un ulteriore parametro di legittimità cui orientare la riforma del settore.
7. Conclusioni
Il percorso ricostruttivo fin qui condotto consente di trarre alcune riflessioni sistematiche. La relazione tra uomo e cane si è sviluppata su un arco temporale plurimillenario, in cui la selezione artificiale ha svolto un ruolo di trasformazione profonda — non soltanto morfologica, ma anche giuridica e valoriale. Dalle prime forme di addestramento funzionale nel mondo antico, alla codificazione degli standard di razza nel XIX secolo, fino ai moderni paradigmi orientati al benessere, si registra una progressiva consapevolezza della complessità etica implicata nel rapporto tra essere umano e animale senziente.
Sul piano giuridico, l’art. 13 TFUE rappresenta un approdo normativo significativo, ma non ancora compiuto. Il riconoscimento della senzienza animale come principio trasversale alle politiche dell’Unione si scontra con la clausola di salvaguardia delle tradizioni culturali, che rischia di svuotare di contenuto precettivo la tutela formalmente enunciata. La reale efficacia della norma dipende dall’attivismo interpretativo della Corte di Giustizia UE e dalla volontà degli Stati membri di adottare normative interne coerenti.
L’assenza di una disciplina organica del settore cinofilo a livello europeo e nazionale lascia uno spazio eccessivo all’autoregolazione privata dei kennel club, i cui standard possono — e talvolta effettivamente producono — conseguenze lesive per il benessere degli animali selezionati. La patologia brachicefalica costituisce un caso paradigmatico di come un’estetica selettiva possa essere istituzionalizzata in assenza di controllo pubblico.
Una riforma legislativa adeguata dovrebbe muoversi su tre direttrici convergenti: l’introduzione di criteri veterinari obbligatori negli standard di razza; la subordinazione dell’iscrizione ai registri genealogici al superamento di test sanitari standardizzati; la previsione di misure dissuasive per le pratiche selettive che determinino l’insorgenza predittibile di patologie congenite. L’esperienza olandese e la proposta di Regolamento europeo COM(2023) 769 offrono modelli normativi replicabili e adattabili al contesto italiano.
In definitiva, l’evoluzione del quadro giuridico in materia di selezione e allevamento canino investe valori di ampia portata: la responsabilità dell’essere umano verso le specie che ha plasmato, il principio di precauzione come criterio guida dell’attività regolatoria, la necessità di preservare la biodiversità genetica come patrimonio comune. Il diritto è chiamato a tradurre in norma una consapevolezza etica già matura nella coscienza collettiva: quella per cui il benessere dell’animale senziente non è un accessorio del sistema giuridico, ma una sua componente essenziale.
1 Todaro G., I cani in guerra. Da Tutankhamon a Bin Laden, Airplane / Oasi Alberto Perdisa, Bologna, 2010, ISBN 978-88-8372-513-5.
2 Arborio Mella F.A., L’Egitto dei faraoni. Storia, civiltà, cultura, Mursia, Milano, 1976 (ristampe successive; ed. 2022: ISBN 978-88-425-3328-3). Si avverte che nessuna edizione risulta pubblicata da Mondadori.
3 Trentacoste A., The Etruscans and their Animals: The Zooarchaeology of Forcello di Bagnolo San Vito (Mantova), PhD thesis, University of Sheffield, 2014, URI: https://etheses.whiterose.ac.uk/6553/. Una versione monografica rivista (Hadrian Books / Oxbow) era annunciata per il 2016 ma non risulta ancora pubblicata.
4 Worboys M., Strange J.M., Pemberton N., The Invention of the Modern Dog: Breed and Blood in Victorian Britain, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2018, pp. viii + 282, ISBN 978-1-4214-2658-7.
5 Ekenstedt K.J., Crosse K.R., Risselada M., Canine Brachycephaly: Anatomy, Pathology, Genetics and Welfare, in Journal of Comparative Pathology, vol. 176, aprile 2020, pp. 109-115, DOI: 10.1016/j.jcpa.2020.02.008, PMID: 32359622, PMCID: PMC7380493.
6 Art. 13 TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, versione consolidata, in G.U.U.E. C 326 del 26.10.2012, p. 47): “Nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l’Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale“.
7 Corte di Giustizia UE, 17 gennaio 2008, cause riunite C-37/06 e C-58/06, Viamex Agrar Handel e ZVK, ECLI:EU:C:2008:18, in Racc. 2008, I-00069; Corte di Giustizia UE, 23 aprile 2015, C-424/13, Zuchtvieh-Export GmbH, ECLI:EU:C:2015:259, in G.U.U.E. C 198 del 15.6.2015, DOI: 10.5771/9783845270029.
8 D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116, “Attuazione della direttiva 86/609/CEE“, in G.U. n. 40 del 18 febbraio 1992, S.O. n. 33; D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 146, “Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti“, in G.U. n. 95 del 24 aprile 2001; D.M. 26 marzo 2002 (Min. Salute), “Norme per la certificazione degli allevatori e dei rivenditori di cani e gatti“, in G.U. n. 104 del 6 maggio 2002.
9 L. 14 agosto 1991, n. 281, “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo“, in G.U. n. 203 del 30 agosto 1991; Accordo Stato-Regioni-Province autonome del 6 febbraio 2003 (Rep. Atti n. 1855), in G.U. n. 51 del 3 marzo 2003.
10 Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento, in G.U.U.E. L 303 del 18.11.2009, pp. 1-30, DOI: 10.3000/17252555.L_2009.303.ita; Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, in G.U.U.E. L 276 del 20.10.2010, pp. 33-79.
11 Commission Staff Working Document SWD(2018) 358 final, “Evaluation of the EU Animal Welfare Legislation“, Bruxelles, 16 novembre 2018, EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=SWD:2018:358:FIN.
12 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Paesi Bassi), Beleidsregel van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 17 augustus 2023, nr. WJZ/1930636, houdende regels over de toepassing van artikel 3.4, eerste en tweede lid, van het Besluit houders van dieren op honden (Beleidsregel brachycephale honden), Staatscourant 2023, n. 23619, vigente dal 18 agosto 2023. La disposizione si inserisce nell’art. 3.4 del Besluit houders van dieren (decreto del 2013, in vigore con applicazione specifica alle razze brachicefale dal 2019). Il sistema articola tre zone: (a) divieto assoluto per CFR < 0,30; (b) zona condizionata per CFR 0,30-0,50, ammessa solo in assenza di altri indicatori patologici (narici, rumori respiratori a riposo, chiusura palpebrale); (c) zona consentita per CFR ≥ 0,50. Sanzione base: € 1.500 per violazione.
13 Commissione europea, Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità, COM(2023) 769 final, Bruxelles, 7 dicembre 2023, EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2023:769:FIN. La proposta è attualmente al vaglio del Parlamento europeo (Commissione ENVI, emendamenti aprile 2025) e del Consiglio dell’UE.
14 COM(2023) 769 final, cit., art. 4 della proposta originaria della Commissione: divieto di riproduzione di animali con “caratteristiche fenotipiche predittive di patologie gravi o croniche“; obbligo di superamento di esami sanitari ai fini della registrazione genealogica. V. anche Commissione ENVI, emendamenti al COM(2023) 769, aprile 2025 (PE 767.024).
15 Art. 191, par. 2, TFUE: “La politica dell’Unione in materia ambientale […] è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva“. Commissione europea, Comunicazione sul principio di precauzione, COM(2000) 1 final, Bruxelles, 2 febbraio 2000, EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52000DC0001. In giurisprudenza: Corte di Giustizia UE, 7 settembre 2004, C-127/02, Waddenvereniging e Vogelsbeschermingvereniging, ECLI:EU:C:2004:482, in G.U.U.E. C 262 del 23.10.2004.
16 In materia di responsabilità civile dell’allevatore, cfr. a titolo esemplificativo Trib. Milano, ord. 26 giugno 2014; Cass. civ., sez. II, 25 maggio 2007, n. 12235. Si avverte che tali pronunce non riguardano specificamente la selezione patogena sistematica, bensì singoli rapporti contrattuali; la loro citazione è pertanto indicativa e richiederebbe verifica su banche dati giuridiche ufficiali prima della pubblicazione definitiva.
17 Singer P., Animal Liberation, New York Review / Random House, New York, 1975 (trad. it.: Liberazione animale, Net, Milano, 2003, ISBN 978-88-515-0246-7); Regan T., The Case for Animal Rights, University of California Press, Berkeley, 1983, ISBN 978-0-520-05460-9. Per il raccordo con la dogmatica giuridica italiana: Rescigno F., I diritti degli animali. Da res a soggetti, Giappichelli, Torino, 2005, ISBN 978-88-348-5785-4; Martini G., La configurabilità della soggettività animale: un possibile esito del processo di “giuridificazione” dell’interesse alla loro protezione, in Rivista critica del diritto privato, 2017, n. 1, pp. 109-135.
Bibliografia essenziale
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Claudia Pucci