Fisco e società cancellate: la Cassazione consolida il principio di personalità. Nessuna sanzione ai soci

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Spina, G. (2026). Fisco e società cancellate: la Cassazione consolida il principio di personalità. Nessuna sanzione ai soci. Aequitas Magazine, 7, 29-37.

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.20962790


ABSTRACT (EN) With Order No. 14000 of 13 May 2026, the Italian Court of Cassation established that administrative tax penalties imposed on a dissolved company cannot be transferred to its shareholders. The Supreme Court sharply distinguishes between the primary tax liability — which passes to successors within the limits of the liquidation — and the administrative penalty, which remains anchored to the constitutional principle of personal liability under Article 27 of the Italian Constitution. The ruling aligns with the recent Tax Reform (Legislative Decree No. 173 of 5 November 2024) and recognises the principle as one to be applied ex officio by the tax courts. Shareholder liability is admitted only in the extraordinary case of abuse of corporate personality. The article examines the regulatory and case-law framework and then provides an in-depth analysis of three critical issues: the indeterminacy of criteria for identifying corporate veil abuse; a comparative perspective covering German, French, and Anglo-Saxon law; and the coordination with criminal tax law under Legislative Decree No. 74 of 2000.

ABSTRACT (IT) Con l’ordinanza numero 14000 del 13 maggio 2026, la Corte di Cassazione stabilisce l’intrasmissibilità ai soci delle sanzioni tributarie irrogate a una società cancellata. La Suprema Corte distingue nettamente il debito d’imposta, che si trasferisce ai successori nei limiti della liquidazione, dalla sanzione amministrativa, che resta ancorata al principio costituzionale di personalità della responsabilità punitiva. Il verdetto si allinea alla recente Riforma Fiscale (d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173) e riconosce il principio come presupposto rilevabile d’ufficio, ammettendo la responsabilità del socio solo nel caso straordinario di abuso dello schermo societario. L’articolo, dopo aver esaminato il quadro normativo e giurisprudenziale, approfondisce tre profili critici: l’indeterminatezza dei criteri per l’accertamento dell’abuso societario; il raffronto comparatistico con gli ordinamenti tedesco, francese e anglosassone; il coordinamento con il diritto penale tributario di cui al d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.


SOMMARIO: 1. Il caso e la questione di diritto – 2. Il quadro normativo: la successione del socio nei debiti della società estinta – 3. Il principio di personalità delle sanzioni tributarie e il quadro della Riforma Fiscale – 4. Il trattamento delle società a ristretta base partecipativa – 5. L’eccezione: l’abuso dello schermo societario – 6. Rilievi critici e prospettive – 7. Conclusioni.


1. Il caso e la questione di diritto

Con l’ordinanza n. 14000, depositata il 13 maggio 2026, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su uno dei nodi più complessi del diritto tributario societario: la sorte delle sanzioni amministrative irrogate a una società cancellata dal registro delle imprese e l’impossibilità di trasmetterle in capo ai soci.

La vicenda trae origine da un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate al socio di una società a responsabilità limitata, medio tempore cancellata dal registro delle imprese. L’ufficio finanziario aveva contestato alla società l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. Rilevata l’estinzione dell’ente, l’Amministrazione aveva ritenuto che i proventi illeciti correlati a tali operazioni fossero stati incassati dal socio a titolo di anticipi sulla liquidazione. Su tale presupposto, l’ufficio aveva esteso al socio non solo l’obbligazione tributaria principale, ma anche le sanzioni correlate alle violazioni accertate.

La Commissione Tributaria Regionale (ora Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado) aveva confermato l’impostazione dell’ufficio, ritenendo che la successione del socio nei rapporti della società estinta comprendesse indistintamente sia i debiti fiscali sia le sanzioni. La Suprema Corte ha accolto il ricorso del contribuente, cassando la sentenza impugnata e affermando un principio di diritto di fondamentale rilievo sistematico.

2. Il quadro normativo: la successione del socio nei debiti della società estinta

Il punto di partenza dell’analisi è l’art. 2495, comma 3, c.c., che disciplina la responsabilità dei soci a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese. La norma — nella lettura ormai consolidata inaugurata dalle Sezioni Unite con le sentenze nn. 6070, 6071 e 6072 del 12 marzo 2013 — ha consacrato il principio della c.d. successione anomala o peculiare: con la cancellazione la società si estingue definitivamente, ma i rapporti giuridici non si estinguono con essa, trasferendosi, secondo la loro natura, ai soci.

In particolare, le Sezioni Unite del 2013 hanno chiarito che:

  • i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa;
  • le obbligazioni sociali si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto ricevuto in sede di liquidazione (ex art. 2495 c.c.) ovvero, in caso di liquidazione irregolare o di percezione occulta di utili, in misura più ampia;
  • i rapporti processuali pendenti vengono proseguiti dai soci, salva la facoltà di estromissione.

Con specifico riguardo al diritto tributario, l’art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 estende la responsabilità per le imposte dovute dalla società ai liquidatori, agli amministratori e ai soci, secondo criteri e limiti ben definiti. Il tema della trasmissibilità delle sanzioni, tuttavia, richiede un’analisi distinta e autonoma.

3. Il principio di personalità delle sanzioni tributarie e il quadro della Riforma Fiscale

La questione centrale ruota attorno alla natura giuridica delle sanzioni tributarie e amministrative. L’art. 2, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 — norma cardine del sistema sanzionatorio tributario — prevede espressamente che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica. Il successivo art. 8, comma 1, aggiunge che l’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.

La portata sistematica di tale assunto è stata definitivamente blindata dall’art. 10 del d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173 (Riforma Fiscale). L’ordinanza n. 14000/2026 si pone in perfetta continuità con i più recenti arresti di legittimità (cfr. Cass. n. 5986/2026), statuendo che la non trasmissibilità ai soci delle sanzioni irrogate alla società estinta operasse nel nostro ordinamento anche prima dell’entrata in vigore della riforma del 2024, avendo quest’ultima natura interpretativa e ricognitiva di un principio già immanente nel sistema sanzionatorio.

Queste disposizioni riflettono un principio di carattere generale, ispirato alla matrice garantistica dell’art. 27 Cost. ed esteso, secondo la giurisprudenza costituzionale e convenzionale, alle sanzioni amministrative aventi natura sostanzialmente punitiva — principio che sancisce la personalità della responsabilità penale — e trasfuso nell’intero sistema punitivo pubblicistico: nessuno può essere sanzionato per una violazione altrui. La sanzione è, per sua natura, afflittiva e personale: colpisce chi ha commesso la violazione, non chi ne raccoglie eventualmente i frutti economici o subentra nei rapporti giuridici. Le obbligazioni civili e i tributi evasi, al contrario, hanno natura restitutoria o risarcitoria e seguono il patrimonio: si trasmettono agli eredi, ai successori e ai soci. La distinzione è netta e non ammette commistioni.

Trattandosi di una norma conformatrice della fattispecie, l’intrasmissibilità della sanzione costituisce un presupposto applicativo rilevabile d’ufficio dal giudice tributario in ogni stato e grado del giudizio.

4. Il trattamento delle società a ristretta base partecipativa

Un aspetto peculiare della vicenda riguarda il meccanismo presuntivo utilizzato dall’Agenzia delle Entrate: quello della distribuzione occulta di utili nelle società a ristretta base partecipativa. La giurisprudenza ha da tempo elaborato, in tema di piccole società di capitali con pochi soci, una presunzione semplice secondo cui gli utili non contabilizzati vengono presumibilmente distribuiti tra i soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione (cfr. Cass. n. 26473/2024).

Tale meccanismo opera anche quando la società sia già estinta: i proventi illeciti derivanti da operazioni inesistenti, non risultando distribuiti formalmente, si presumono percepiti dai soci, eventualmente quale anticipazione sulla liquidazione. Questo è il fondamento della legittima estensione al socio dell’accertamento del maggior reddito imponibile.

Tuttavia — e qui risiede il cuore della pronuncia in commento — la presunzione di distribuzione degli utili occulti giustifica la trasmissione dell’obbligazione tributaria principale, non delle sanzioni. Il socio che ha verosimilmente beneficiato degli utili illeciti risponde del tributo evaso (come soggetto che ha percepito un reddito imponibile), ma non della sanzione inflitta alla società per la violazione formale degli obblighi dichiarativi e per l’emissione delle fatture false. Queste ultime sono condotte della società — o meglio, dei suoi organi rappresentativi — che il socio non ha compiuto in proprio, né vi è prova di un suo concorso materiale.

5. L’eccezione: l’abuso dello schermo societario

La Corte di Cassazione indica l’unico caso in cui le sanzioni potrebbero, in via eccezionale, colpire il socio: quello in cui venga meno la reale separazione tra la sfera giuridica della società e quella dei soci, ossia quando questi ultimi abbiano abusato dello schermo fittizio della personalità giuridica.

Si tratta della dottrina del c.d. “lifting” o “piercing of the corporate veil” (superamento del velo societario), elaborata dalla giurisprudenza anglosassone e recepita progressivamente anche nell’ordinamento italiano. L’abuso dello schermo societario ricorre quando la società è stata costituita o utilizzata non come strumento di organizzazione dell’attività economica, ma come mero alter ego dei soci per perseguire finalità personali, sottrarsi a obblighi o frodare i creditori.

In questi casi estremi, la netta separazione tra persona giuridica e soci viene meno: non c’è un soggetto giuridico distinto che ha compiuto una violazione, ma direttamente i soci che hanno agito servendosi di una forma giuridica come mero schermo cartolare. La conseguenza è che le sanzioni possono colpire i soci non in quanto successori della società, ma in quanto autori materiali o concorrenti delle violazioni stesse.

Questa eccezione ha carattere rigorosamente straordinario e richiede la prova positiva dell’abuso da parte dell’Amministrazione finanziaria; essa non può essere desunta dalla semplice circostanza che la società abbia commesso violazioni tributarie o che i soci abbiano percepito utili non dichiarati.

6. Rilievi critici e prospettive

La pronuncia in commento merita piena condivisione sotto il profilo sistematico. Essa preserva la coerenza interna del diritto sanzionatorio, evitando che la logica della successione societaria — pensata per garantire ai creditori un referente patrimoniale anche dopo l’estinzione dell’ente — si trasformi in uno strumento per aggirare il principio costituzionale di personalità della responsabilità punitiva. Tre profili critici meritano, tuttavia, approfondimento analitico.

6.1. La prova dell’abuso dello schermo societario: un catalogo minimo atteso dalle Sezioni Unite

Il primo e più rilevante nodo irrisolto concerne i criteri per l’accertamento dell’abuso dello schermo societario. L’ordinanza n. 14000/2026 richiama la dottrina del piercing of the corporate veil senza definirne compiutamente i presupposti applicativi, rinviando implicitamente a un patrimonio giurisprudenziale ancora frammentario.

Il rischio, già segnalato in dottrina, è che l’eccezione diventi una valvola discrezionale nelle mani degli uffici finanziari, i quali potrebbero invocare indici generici — come la scarsa capitalizzazione, la commistione tra patrimonio personale e aziendale o la concentrazione della governance in un unico soggetto — per estendere le sanzioni ai soci in difetto di una condotta personalmente addebitabile.

La giurisprudenza di merito ha elaborato, in via casistico-induttiva, alcuni indici sintomatici dell’abuso: (i) l’utilizzo della forma societaria esclusivamente per eludere obbligazioni personali preesistenti; (ii) la totale mancanza di una struttura organizzativa autonoma rispetto alla persona del socio-dominus; (iii) la costante confusione tra casse sociali e patrimonio personale documentata da operazioni bancarie; (iv) la strumentalizzazione della società come veicolo esclusivo di condotte illecite pianificate dal socio.

Nessuno di tali indici è tuttavia elevato a criterio positivo cogente dalla giurisprudenza di legittimità. Sarebbe dunque auspicabile un intervento delle Sezioni Unite che, sul modello di quanto avvenuto con le pronunce nn. 6070-6072/2013 in materia di successione societaria, individuasse un catalogo minimo di condotte idonee a integrare l’abuso, graduando gli effetti sanzionatori in funzione del livello di compenetrazione tra socio e società. In mancanza di tale chiarimento, il contribuente è costretto a confutare un’accusa dai contorni indeterminati, con sacrificio del principio di certezza del diritto tutelato dall’art. 23 Cost. e dall’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU.

6.2. Prospettiva comparatistica: il lifting test negli ordinamenti tedesco, francese e anglosassone

L’assenza di criteri positivi nel diritto italiano rende utile uno sguardo comparatistico agli ordinamenti che hanno codificato o sistematizzato il lifting test, al fine di trarne spunti per un eventuale intervento normativo o giurisprudenziale.

a) Il diritto tedesco.

Nel sistema tedesco, la dottrina del Durchgriffshaftung (responsabilità per superamento del velo societario) è elaborata dalla giurisprudenza del Bundesgerichtshof (BGH) a partire dagli anni Sessanta. La dottrina distingue tra Zurechnungsdurchgriff (imputazione soggettiva) e Haftungsdurchgriff (responsabilità diretta del socio). Il BGH, con la decisione “Trihotel” del 16 luglio 2007 (BGHZ 173, 246), ha operato una svolta significativa: ha abbandonato il Durchgriff come categoria autonoma di responsabilità, ricondotto il fenomeno alla fattispecie dell’§ 826 BGB (danno intenzionale contra bonos mores) e imposto all’Amministrazione l’onere di provare la esistenzvernichtende Eingriffe (interferenza distruttiva dell’esistenza societaria), ovvero un’ingerenza del socio nella gestione patrimoniale della società tale da privare quest’ultima dei mezzi necessari alla soddisfazione dei creditori.

Il modello tedesco offre un criterio più rigoroso rispetto a quello italiano: non basta la commistione patrimoniale generica, ma occorre dimostrare che il socio abbia deliberatamente svuotato il patrimonio sociale in danno dei terzi. Questo standard, se recepito nella prassi italiana, limiterebbe significativamente il ricorso discrezionale al piercing in materia tributaria.

b) Il diritto francese.

L’ordinamento francese disciplina il superamento del velo societario attraverso la categoria dell’abus de la personnalité morale e, in ambito liquidatorio, attraverso l’azione di comblement du passif di cui all’art. L. 651-2 del Code de commerce. Quest’ultima consente al tribunale della procedura collettiva di dichiarare i dirigenti responsabili, in tutto o in parte, delle passività sociali, qualora abbiano commesso una faute de gestion che ha contribuito all’insufficienza dell’attivo.

La giurisprudenza della Cour de cassation ha progressivamente delimitato la nozione di confusion de patrimoines — presupposto principale per il superamento del velo — richiedendo la coesistenza di due elementi: (i) flussi finanziari anormali tra il patrimonio del socio e quello della società, privi di contropartita; (ii) assenza di qualsiasi autonomia organizzativa e contabile della società rispetto al soggetto dominante.

Il modello francese si distingue per la sua applicazione prevalentemente endoprocessuale (nell’ambito delle procedure collettive), ma offre l’indicazione metodologica di ancorare il piercing a criteri verificabili (flussi finanziari documentati, assenza di autonomia contabile) piuttosto che a giudizi di valore.

c) Il diritto anglosassone: dal caso Salomon alla tripartizione moderna.

Il punto di riferimento del diritto comparato è la storica pronuncia della Camera dei Lords in Salomon v. Salomon & Co Ltd [1897] AC 22, che per prima ha consacrato il principio della separazione patrimoniale tra società e soci. La giurisprudenza successiva ha tuttavia elaborato ipotesi eccezionali di piercing, categorizzabili in tre modelli: (i) il fraud exception (utilizzo della società per perpetrare una frode ai danni di terzi); (ii) il sham/façade doctrine (società priva di qualsiasi sostanza economica autonoma, costituita come mero schermo); (iii) il single economic unit test (gruppi di società talmente integrati da dover essere trattati come un’unica entità economica).

La più recente giurisprudenza della United Kingdom Supreme Court (Prest v. Petrodel Resources Ltd [2013] UKSC 34) ha tuttavia significativamente ristretto le ipotesi di piercing in senso stretto, distinguendole dalla diversa tecnica della attribution (attribuzione di condotte dei soci alla società). Lord Sumption ha affermato che il piercing è ammissibile solo quando una persona è sotto obbligo giuridico che non può soddisfare altrimenti se non ricorrendo a beni di una società da essa controllata. Questa lettura restrittiva, pur calata nel contesto del diritto di famiglia, offre uno spunto sistematico per contenere il ricorso al piercing in ambito tributario.

d) Implicazioni per il diritto tributario italiano.

Il raffronto comparatistico evidenzia una tendenza comune nei sistemi giuridici evoluti: il piercing of the corporate veil è uno strumento eccezionale, azionabile solo in presenza di condotte specifiche, documentate e intenzionalmente fraudolente. Nessun ordinamento esaminato consente di perforare il velo societario sulla base della sola circostanza che la società abbia commesso violazioni fiscali o che i soci abbiano beneficiato di utili occulti. L’ordinamento italiano, pur avendo recepito la dottrina in via pretoria, sconta ancora l’assenza di una codificazione positiva dei presupposti, lacuna che il legislatore della Riforma Fiscale non ha colmato. Un intervento delle Sezioni Unite che mutuasse almeno i criteri del modello tedesco (interferenza distruttiva documentata) o francese (confusion de patrimoines con flussi finanziari anormali) sarebbe coerente con la tradizione civilistica italiana e garantirebbe maggiore certezza al contribuente.

6.3. Il coordinamento con il diritto penale tributario (d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

Il terzo profilo critico — solo accennato nella pronuncia in commento — riguarda il coordinamento tra la disciplina delle sanzioni tributarie amministrative e il sistema sanzionatorio penale di cui al d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Si tratta di un piano del tutto autonomo rispetto alla questione della trasmissibilità delle sanzioni, governato da regole proprie che non possono essere trattate con un mero rinvio.

a) Le fattispecie rilevanti.

Le condotte contestate nel caso di specie — utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti — integrano in astratto il delitto di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), punito con la reclusione da quattro a otto anni. L’art. 9 del medesimo decreto disciplina il concorso di persone nel reato, mentre l’art. 13 prevede la causa di non punibilità per pagamento del debito tributario prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

b) L’autonomia del piano penale rispetto a quello amministrativo.

Il principio del ne bis in idem nella sua dimensione europea (art. 4 Prot. 7 CEDU; Corte EDU, Grande Stevens c. Italia, 2014; Corte EDU, A e B c. Norvegia, 2016) impone di valutare se il cumulo tra sanzione amministrativa tributaria e sanzione penale per i medesimi fatti integri una violazione del divieto di doppio giudizio. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Åkerberg Fransson, C-617/10, 2013; Menci, C-524/15, 2018) ha ammesso il cumulo solo in presenza di una connessione materiale e temporale sufficientemente stretta tra i due procedimenti e purché l’onere complessivo non sia sproporzionato rispetto alla gravità della condotta.

La questione assume rilevanza particolare nei confronti del socio. Sul piano penale, il concorso del socio nel reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 d.lgs. 74/2000 deve essere provato secondo le regole ordinarie del codice penale: occorre la partecipazione causale del soggetto alla realizzazione del fatto tipico, l’elemento soggettivo del dolo specifico di evasione, e la prova che il concorrente abbia avuto consapevolezza e volontà di contribuire alla realizzazione della fattispecie criminosa. La mera qualità di socio, o persino la percezione di utili distribuiti occultamente, non è di per sé sufficiente a fondare il concorso nel reato.

c) La responsabilità da reato degli enti e il D.Lgs. 231/2001.

Un ulteriore piano di raccordo concerne la responsabilità amministrativa degli enti di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. La L. 19 dicembre 2019, n. 157 ha introdotto i reati tributari nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti (art. 25-quinquiesdecies del d.lgs. 231/2001), tra cui proprio la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti di cui all’art. 2 del d.lgs. 74/2000. Tuttavia, la cancellazione dell’ente pone un problema autonomo circa la permanenza della responsabilità 231, oggetto di oscillazioni interpretative, ma comunque distinto dalla successione automatica dei soci nella sanzione.

Ne consegue che anche la sanzione pecuniaria derivante dalla responsabilità dell’ente non può essere trasmessa ai soci — e ciò per ragioni ancor più radicali di quelle che giustificano l’intrasmissibilità delle sanzioni tributarie amministrative, trattandosi di una responsabilità ontologicamente soggettiva dell’ente.

d) La questione della confisca.

Un profilo ulteriore — su cui la dottrina è tuttora divisa — riguarda la confisca per equivalente del profitto del reato tributario (art. 12-bis d.lgs. 74/2000). A differenza della sanzione, la confisca ha natura ablativa del profitto e segue le regole della successione patrimoniale, potendo in linea di principio colpire i beni trasferiti ai soci in sede di liquidazione, nei limiti del profitto percepito. La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Pen., Sez. III, 15 novembre 2021, n. 42012) ha chiarito che la confisca per equivalente può essere disposta anche nei confronti degli eredi del reo, purché i beni confiscabili siano identificabili nel patrimonio del successore. Il parallelismo con la successione del socio nei debiti della società estinta è evidente e potrebbe essere oggetto di un futuro intervento chiarificatore.

7. Conclusioni

L’ordinanza n. 14000/2026 della Corte di Cassazione riafferma con chiarezza un principio fondamentale: la successione del socio nei debiti tributari della società estinta non si estende alle sanzioni. Queste ultime, per la loro natura afflittiva e personale, restano legate alla società che le ha ricevute e non possono essere trasmesse a soggetti diversi dall’autore della violazione, salvo il caso eccezionale di abuso dello schermo societario.

L’analisi svolta ha tuttavia evidenziato tre fronti aperti che la pronuncia lascia irrisolti. Sul piano del diritto interno, la mancanza di un catalogo positivo di criteri per l’accertamento dell’abuso societario espone il contribuente a un’incertezza difensiva strutturale: è necessario e urgente un intervento delle Sezioni Unite o del legislatore. Sul piano comparatistico, i modelli tedesco, francese e anglosassone convergono nell’indicare che il piercing of the corporate veil richiede la prova di condotte specifiche, documentate e intenzionalmente lesive, non la semplice partecipazione a una società che ha evaso imposte. Sul piano penale-tributario, il raccordo con il d.lgs. 74/2000 e con il regime del ne bis in idem europeo è un capitolo autonomo e non riducibile alla logica della trasmissibilità delle sanzioni amministrative.

L’Agenzia delle Entrate e le Corti di Giustizia Tributaria sono dunque chiamate a distinguere nettamente, nell’ambito degli accertamenti a carico dei soci di società estinte, tra obbligazioni tributarie principali — per le quali la successione opera — e sanzioni amministrative — per le quali la successione è radicalmente esclusa. Confondere i due piani non solo lede i diritti del contribuente, ma tradisce la logica intrinseca dell’intero sistema punitivo e tributario italiano.

La pronuncia conferma, in definitiva, la progressiva evoluzione del diritto tributario punitivo verso un modello personalistico della responsabilità, nel quale l’effettività della riscossione incontra il limite invalicabile della riferibilità soggettiva dell’illecito


1 Sul rischio di utilizzo discrezionale del piercing in materia tributaria, v. TESAURO, F., Istituzioni di diritto tributario, vol. I, Parte generale, 14a ed., Utet Giuridica, Torino, 2020, p. 187 ss.; FRANSONI, G., La territorialità nel diritto tributario, CEDAM, Padova, 2004, p. 89 ss.; BEGHIN, M., Diritto tributario. Principi, istituti e strumenti per la tassazione dell’impresa, 2a ed., CEDAM, Padova, 2018, p. 124 ss.

2 Cfr. CTR Lombardia, 14 marzo 2022, n. 1051; CTP Roma, 7 settembre 2020, n. 14722, in Riv. giur. trib., 2021, p. 45, con nota di M. BEGHIN.

3 BGH, 16 luglio 2007, II ZR 3/04, BGHZ 173, 246 (“Trihotel”). In dottrina, v. SCHMIDT, K., Gesellschaftsrecht, Carl Heymanns, Köln, 4. Aufl. 2002, sub § 9 IV (Haftungsdurchgriff); W. FLUME, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, vol. I/2, Die juristische Person, Springer, Berlin, 1983, § 4 II.

4 Cour de cassation, Ch. Com., 19 avr. 2005, n° 03-12.473, arr. “Métaleurop”, Bull. Joly Sociétés, 2005, p. 956. Sul tema della confusion de patrimoines, v. GERMAIN, M. / MAGNIER, V., Traité de droit des affaires, t. 2, Les sociétés commerciales, LGDJ, Paris, 22ème éd., 2017, n° 2093 ss.

5 Cour de cassation, Ch. Com., 16 juin 2015, n° 14-10.187, Bull. Joly Sociétés, sept. 2015; sul criterio della confusion de patrimoines e sull’autonomia del fondamento rispetto alla faute de gestion, v. altresì Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-10.254. In dottrina, v. F. Pérochon, Entreprises en difficulté, LGDJ, Paris, 10ème éd., 2014, n° 234 ss.

6 Salomon v. Salomon & Co Ltd [1897] AC 22 (HL). Per l’evoluzione successiva, v. DAVIES, P.L. / WORTHINGTON, S., Gower’s Principles of Modern Company Law, Sweet & Maxwell, London, 10th ed., 2016, cap. 8.

7 Corte EDU, Grande Camera, A e B c. Norvegia, ric. nn. 24130/11 e 29758/11, 15 novembre 2016; CGUE, Grande Sezione, 20 marzo 2018, C-524/15, Menci; C-537/16, Garlsson Real Estate; C-596/16, Di Puma. In dottrina, v. R. CORDEIRO GUERRA, Diritto tributario internazionale. Istituzioni, CEDAM, Padova, 2016, p. 312 ss.; VIGANÒ, F., La grande Camera della Corte EDU su ne bis in idem e sanzioni tributarie, in Dir. pen. cont., 2016, n. 4, p. 1 ss.

8 Sulla estinzione della soggettività passiva 231 con la cancellazione della società, v. LATTANZI, G. (a cura di), Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, 2a ed., Giuffrè, Milano, 2010, p. 78 ss.; Cass. Pen., Sez. VI, 2 ottobre 2018, n. 43952.


Bibliografia essenziale

BEGHIN, M., Diritto tributario. Principi, istituti e strumenti per la tassazione dell’impresa, 2a ed., CEDAM, Padova, 2018.

FRANSONI, G., La territorialità nel diritto tributario, CEDAM, Padova, 2004.

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LATTANZI, G. (a cura di), Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, 2a ed., Giuffrè, Milano, 2010.

SCHMIDT, K., Gesellschaftsrecht, Carl Heymanns, Köln, 4. Aufl. 2002.

TESAURO, F., Istituzioni di diritto tributario, vol. I, Parte generale, 14a ed., Utet Giuridica, Torino, 2020.

DAVIES, P.L. / WORTHINGTON, S., Gower’s Principles of Modern Company Law, Sweet & Maxwell, London, 10th ed., 2016.

GERMAIN, M. / MAGNIER, V., Traité de droit des affaires, t. 2, LGDJ, Paris, 22ème éd., 2017.

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