Breve excursus alla ricerca della radice giuridica dell’emancipazione femminile

ABSTRACT: This article is based on the proposal to provide a critical reading of the condition of women in the Roman world, through the analysis of some institutions of private law that underwent profound transformations. The aim is to examine what women could do in the roman society, considering their multiple roles, in order to better understand the nuances and complexities of their experience.

ABSTRACT: La proposta di questo articolo si basa sulla necessità di fornire una lettura critica della condizione femminile nel mondo romano, attraverso l’analisi di alcuni istituti di diritto privato che hanno subito profonde trasformazioni. L’obiettivo è quello di esaminare le possibilità di azione delle donne all’epoca, considerando i loro molteplici ruoli, per comprendere meglio le sfumature e le complessità della loro esperienza.


L’espressione epigrafica “domum servavit, lanam fecit” – che ricorre con frequenza nelle iscrizioni funerarie di età romana – costituisce un indicatore emblematico della rappresentazione tradizionale della femminilità, saldamente ancorata a una sfera domestica idealizzata e radicalmente distante dagli odierni paradigmi di autodeterminazione. Tale formula, infatti, cristallizza un modello di donna il cui valore sociale è misurato attraverso la custodia della casa e la pratica del filare la lana, due attività ritenute essenziali all’ordine familiare e, per riflesso, alla stabilità della civitas.

Nel periodo arcaico le donne, se sui juris, potevano essere titolari di diritti e doveri ma non avrebbero mai potuto disporre di una potestas al pari del paterfamilias. La cittadina romana adulta sui juris inizialmente era assoggettata alla tutela muliebre, istituto volto a limitare o controllare la sua capacità di compiere atti dispositivi di rilevanza patrimoniale.

Il tutore – legittimo, testamentario o dativo – esercitava la propria funzione attraverso l’interpositio auctoritatis (solitamente era il suo parente in linea maschile più prossimo), legittimando gli atti della donna in virtù della presunta levitas animi, cioè una fragilità psicologica strutturale, ritenuta connaturata al sesso femminile e, in un ordinamento patriarcale, considerata sufficiente a giustificare la compressione della capacità giuridica.

La convinzione che le donne avessero una natura psichica volubile e fragile, però, ha costituito per secoli uno scoglio che ha impedito la partecipazione politica e il diritto di voto.

Tale presunzione però non aveva rilevanza nel settore penale laddove dove la donna aveva dovere di rispondere senza limitazioni per le obbligazioni ex delicto. Nel periodo repubblicano si dischiuse la possibilità di prescegliere il proprio tutore, il cosiddetto tutor optivus, segno di un lento ma percepibile allentamento dei vincoli che caratterizzavano l’istituto della tutela. In una qualche misura, i tutori agiscono spesso pro forma, mentre la donna romana comincia a gestire i propri beni con crescente autonomia.

Le matrone di alto rango, partecipando alla vita economica della domus e alla gestione dei patrimoni familiari, consolidarono una competenza gestionale che fu riconosciuta anche sul piano giuridico.

L’avvento del periodo imperiale determina una vera e inversione di tendenza. Tra III e IV secolo, la lex Claudia comportò l’abolizione della tutela legittima sulle donne, salvo che per le libertae. È la fine giuridica dell’istituto più simbolico della subordinazione femminile.

Augusto si fece in questo campo portatore di una ulteriore innovazione: introdusse il jus liberorum, privilegio che garantiva alla donna nata libera con tre figli o nata schiava e poi liberata con quattro figli la piena capacità di agire e il conseguente esonero dalla tutela.

Non si trattava di un unicum nel panorama indoeuropeo: Tacito, nella sua opera più nota, la Germania, del I secolo d.C., ricorda istituti affini presso alcuni popoli germanici. L’idea di un ruolo tutorio maschile permane tuttavia presso i Longobardi, come attestato dall’Editto di Rotari e dai successivi editti di Liutprando, testimonianza della resilienza del modello patriarcale nelle culture altomedievali.

Nel complesso, la civiltà romana mostra un’evoluzione significativa dal periodo arcaico a quello classico, caratterizzata da una progressiva attenuazione delle disparità giuridiche tra i sessi. Vengono riconosciuti alla mulier spazi di gestione patrimoniale largamente analoghi a quelli degli uomini. Sono tappe che consolidano un quadro di quasi piena capacità giuridica.

Tuttavia, permanevano ambiti nei quali la disuguaglianza rimaneva marcata, in particolare il diritto penale.

Si pensi all’infedeltà coniugale: essa era rilevante solo se imputabile alla donna, mentre l’adulterio del marito, inteso come unione carnale extraconiugale era ignorato dal diritto. L’adulterium dunque costituiva reato solo se commesso dalla moglie: il marito infedele, purché non violasse i diritti di un altro paterfamilias (ad esempio con una donna libera non meretrice), non incappava in responsabilità. Il crimen adulterii, lesivo della fides maritale, del pudor femminile e della dignitas del marito, subì un ampliamento interpretativo ad opera dei giureconsulti, estendendosi oltre i casi originariamente previsti per le sole iustae nuptiae.

Ciò dimostra che l’emancipazione romana è settoriale e non omogenea.

L’altro istituto che passò sotto la scure dell’evoluzione dei costumi fu il matrimonio che conobbe una profonda trasformazione. In età arcaica esso era spesso accompagnato dalla conventio in manum, che comportava per la sposa l’ingresso nella sfera potestativa del marito e nella sua famiglia agnatizia (familia proprio jure dicta) con conseguente capitis deminutio minima.

Lo sviluppo della riflessione tecnico-giuridica favorì invece l’affermazione del matrimonio sine manu, grazie al quale la donna rimaneva nel proprio gruppo agnatizio di origine, mantenendo autonomia patrimoniale e dunqua senza incorrere in una capitis deminutio minima. La necessità di preservare il patrimonio familiare, in un contesto in cui la donna non poteva testare, portò inoltre all’elaborazione del diritto di usufrutto in favore della vedova, mentre la nuda proprietà veniva riservata ai figli.

In epoca postclassica, ulteriori aperture segnarono il diritto di famiglia e delle persone: già con Diocleziano le donne poterono essere ammesse all’adrogatio, mentre con Giustiniano si estese loro la possibilità di accedere all’adoptio, istituti fino ad allora esclusivamente maschili.

Questa sintetica rassegna evidenzia come la condizione giuridica femminile sia stata progressivamente rimodellata dalla crescente complessità sociale e dal mutamento dei valori.

Sebbene la piena parità tra i sessi rimanga tuttora oggetto di dibattito e di interpretazioni pluralistiche, è indubbio che i primi germi dell’emancipazione femminile affondino le proprie radici nella storia romana, dove – pur tra ambivalenze e resistenze – si avviarono processi di riconoscimento che hanno contribuito, in prospettiva di lungo periodo, a ridefinire il ruolo della donna nell’ordinamento giuridico occidentale.


Bibliografia essenziale

MANTELLO ANTONIO, Lezioni di Diritto romano – 2. Persone. In Lezioni di Diritto Romano: Persone, Giappichelli, Torino, 2004, pp. 1-109.

LOVATO Andrea, PULIATTI Salvatore, SOLIDORO MARUOTTI Laura, Diritto privato romano, Giappichelli, Torino, 2014.

TALAMANCA Mario, Elementi di diritto privato romano, Giuffrè, Milano, 2013.

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