L’autoriciclaggio nel diritto penale tributario

SOMMARIO: 1. Disciplina: natura e consumazione – 2. Profili processuali.


1. Disciplina: natura e consumazione

Il quadro normativo si caratterizza per quella che è stata definita una promessa di impunità garantita dalla clausola di riserva in apertura degli artt. 648-bis e 648-ter c.p., nei confronti di chi abbia commesso (o sia concorso a commettere) il delitto presupposto.

La scelta di tagliare fuori dall’ambito di operatività del riciclaggio l’autore del reato presupposto era in linea con quanto espressamente previsto dalla Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato firmata a Strasburgo l’8 novembre 1990, secondo la quale i singoli Stati possono prevedere che i reati di riciclaggio non si applicano alle persone che hanno commesso il reato principale.

Le ragioni sottese alle cennate clausole di riserva risiedono nel principio di consunzione in forza del quale la repressione del fatto antecedente esaurisce il disvalore complessivo ed il relativo bisogno di sanzione, atteso che il fatto successivo rappresenta un normale sviluppo della condotta precedente attraverso la quale il soggetto agente consegue i vantaggi perseguiti attraverso il primo fatto ovvero ne mette al sicuro i risultati. La promessa di impunità ha però determinato una serie di problematiche ed una lacuna normativa di tale spessore rischiava di indebolire tutta la legislazione anti- corruzione.

Anche il Fondo Monetario è intervenuto per stimolare l’introduzione della normativa di punibilità dell’autoriciclaggio.

La prima norma sull’autoriciclaggio è stata introdotta con l’art. 2 D.Lgs. n. 231/2007 che definisce riciclaggio, solo ai fini della normativa amministrativa di prevenzione, le condotte di conversione o trasferimento di beni essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimularne l’origine illecita.

A fronte della rilevanza giuridica così riconosciuta all’autoriciclaggio ne permetteva l’indifferenza penale perché le successive operazioni dissimulatorie, realizzate dall’autore del reato presupposto, erano un post factum non punibile. Le difficoltà di superare il privilegio dell’autoriciclaggio ruotavano essenzialmente intorno al rispetto dei principi del ne bis in idem sostanziale (punire a titolo di riciclaggio l’autore del reato presupposto comporterebbe una doppia punizione per un medesimo fatto) e del nemo tenetur se detergere (la minaccia di pena costringerebbe l’autore del reato presupposto ad astenersi dal compiere quelle operazioni volte ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni, esponendolo così al maggior rischio di essere scoperto).

A questo punto, si inserisce la Legge n. 186/2014 che ha provveduto ad inserire all’interno dell’articolo 648-ter 1 c.p il delitto di autoriciclaggio.

La considerazione che l’autoriciclaggio è condotta diversa da quella del reato presupposto, connotata da autonomo disvalore e di meritevole sanzione consente di focalizzare il bene giuridico e con esso le ragioni dell’incriminazione. Dunque, chiunque avendo commesso o concorso a commettere un delitto impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa è punito ai sensi dell’articolo 648-ter 1 c.p.

Tutte le preoccupazioni derivanti dalla violazione del ne bis in idem sostanziale sono state superate dalla riscoperta portata offensiva del fenomeno criminoso e dall’esigenza di evitare l’alterazione del corretto funzionamento del mercato attraverso l’immissione di proventi illeciti nel circuito economico. L’attività di riciclaggio sia essa posta in essere dallo steso autore del delitto presupposto o da un terzo detiene una sua autonomia e nella misura in cui si sviluppa in una alterazione del funzionamento dei mercati, è idonea ad arrecare un’ulteriore offesa al bene giuridico protetto.

La nuova incriminazione costituisce un reato proprio, con l’avvertenza che l’individuazione dell’agente derivante dal legame con il delitto presupposto e non da una qualità personale che renderebbe applicabile la disposizione sul mutamento del titolo ex art. 117 c.p.

La mancata partecipazione al reato presupposto esclude la possibilità di sussumere la condotta nell’ambito della fattispecie di autoriciclaggio (cfr. Cass., II Sez. Pen., n. 18965/16).

I lavori preparatori attribuiscono all’autoriciclaggio una portata plurioffensiva cioè l’ordine pubblico economico e finanziario (in relazione alla libera concorrenza), nonché l’amministrazione della giustizia. Dal punto di vista soggettivo, l’autoriciclaggio appartiene alla categoria delle “norme a più fattispecie” in cui le varie condotte descritte costituiscono sviluppi o frasi diverse di una azione sostanzialmente unitaria che aggredisce il medesimo bene giuridico: l’impiego, la sostituzione, il trasferimento in attività economiche finanziarie, imprenditoriali o speculative di beni di provenienza illecita costituiscono modalità alternative di realizzazione di un unico reato che recupera le forme alternative ed equivalenti previste dai reati di riciclaggio e reimpiego.

La norma in esame codifica un reato plurioffensivo, dato che, oltre al patrimonio, vengono tutelati altri beni giuridici come l’amministrazione della giustizia, l’ordine pubblico, l’ordine economico-finanziario. Le condotte tipiche previste e punite dal suddetto articolo sono species del più ampio genus di attività economiche secondo le indicazioni ricavabili ai sensi dell’art. 2082 c.c .

Diversamente dal delitto di riciclaggio, nel quale sono in via residuale incriminate “altre operazioni” idonee ad ostacolare l’individuazione della provenienza delittuosa, l’autoriciclaggio contiene una elencazione tassativa delle condotte punibili.

Il privilegio dell’autoriciclaggio esclude che il riciclatore sia chiamato a rispondere anche delle successive condotte di sostituzione e trasferimento o delle altre operazioni con idoneità dissimulatoria avente ad oggetto materiale i proventi del riciclaggio dal medesimo commesso. La necessaria identità tra l’autore del delitto non colposo presupposto e dell’art. 648-ter 1 c.p. può al contrario determinare una propagazione di quest’ultimo in ipotesi di autoriciclaggio da autoricilaggio per la quale troverebbe applicazione l’art. 81, comma 2, in presenza di un medesimo disegno criminoso.

Elemento soggettivo richiesto è il dolo generico consistente nella coscienza e volontà di impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di un delitto non colposo anteriormente commesso

Trattasi di reato proprio, che può essere commesso solamente dall’autore del reato presupposto o dal concorrente nel medesimo. La norma, al fine di evitare il paventato rischio di violazione del principio di offensività, richiede che la condotta sia concretamente idonea ad ostacolare l’identificazione dell’origine delittuosa dei beni.

La condotta consiste nell’impiego, nella sostituzione, nel trasferimento in attività economiche di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, in modo da ostacolarne l’identificazione, da parte di chi abbia commesso lo stesso delitto presupposto o da parte del concorrente nello stesso.

La ratio dell’autoriciclaggio, per come è configurata la norma, sembra quella di evitare inquinamenti dell’economia legale e, quindi, di sanzionare l’autore del delitto presupposto che autoricicli i proventi del delitto precedentemente commesso. Anche le condotte tra autoriciclaggio e riciclaggio si assomigliano, anche se nell’autoriciclaggio si è aggiunto l’avverbio “concretamente” che dovrebbe far scattare il reato solo nel caso in cui gli operatori sul campo, pur compiendo con la dovuta diligenza le verifiche del caso, non siano in grado di ricostruire l’identificazione della provenienza delittuosa dei proventi, o questa sia particolarmente difficoltosa.

Questa scelta dovrebbe significare che il legislatore ha voluto sanzionare le sole condotte dotate di una particolare capacità ingannatoria. Sicuramente l’impiego, la sostituzione e il trasferimento trasparenti e tracciabili non costituiscono autoriciclaggio.

La clausola di non punibilità delle condotte con cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale è solo per l’autoriciclaggio. L’aggiunta dell’avverbio “concretamente“, oltre ad esigere l’accertamento in termini oggettivi e strettamente collegati al singolo caso della efficienza ostacolatrice, richiama l’interprete a un’esegesi rigorosa, che impone di attribuire al termine ostacolare la pienezza del suo valore semantico, che può essere colto nel frapporre un mezzo allo svolgimento di una azione o alla esplicazione di una facoltà ovvero lo svolgimento dell’attività a ciò finalizzata, mezzo che tuttavia deve essere in concreto capace di ridurne significativamente l’effetto o la portata, oppure di ritardarne in modo altrettanto significativo il compimento.

La ricordata connotazione modale delimita infatti in maniera decisiva la fattispecie: non qualunque re-immissione nell’economia legale di beni di provenienza delittuosa (nelle forme dell’impiego, sostituzione, trasferimento), bensì soltanto quelle che siano ulteriormente caratterizzate dall’estremo dell’ostacolo concretamente idoneo potranno dirsi tipiche nel cospetto dell’art. 648-ter 1 c.p..

La funzione selettiva se per un verso contribuisce a disegnare in modo netto il perimetro del tipo, escludendo dalla penale rilevanza qualunque condotta priva di tale coloritura decettiva, dall’altro connota in modo significativo la fattispecie punibile sul versante assiologico. Secondo quest’ultimo profilo non è difficile avvedersi che proprio la componente modale arricchisce il fatto descritto dall’art. 648-ter 1 c.p. sul piano del disvalore, caratterizzando quelle condotte che recano impresso un corposo quid pluris (sia in termini di alterità rispetto al reato-presupposto sia in chiave di differente oggetto dell’offesa) rispetto a quella che altrimenti potrebbe essere considerata una sorta di automatico uso del provento del delitto presupposto.

Dal punto di vista del diritto tributario può essere letta come una sorta di consacrazione legislativa dell’idoneità del reato fiscale a generare proventi suscettibili di riciclaggio. Prima dell’introduzione dell’articolo 648-ter 1 c.p., l’autore del reato tributario presupposto non poteva essere sanzionato a titolo di riciclaggio o reimpiego stante l’espressa clausola di riserva contenuta nelle relative disposizioni. Allo stesso modo, era priva di rilevanza penale a detti fini, la condotta dei correi nel reato tributario presupposto che avessero poi realizzato gli estremi dei delitti di riciclaggio o reimpiego.

Dunque, di riciclaggio di utilità provenienti dal reato tributario avrebbero potuto rispondere, pima della novella, soltanto quei soggetti terzi rispetto al delitto presupposto, che avessero prestato la loro opera successivamente al fine di sostituire o trasferire beni o altre utilità provenienti da delitti fiscali, in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa. La situazione è mutata con la Legge n. 184/2014 con la previsione da un lato dell’autoriciclaggio e da altro lato di tutti i reati in materia di imposte sui redditi ed IVA come delitti non colposi.

Le difficoltà, insite al rapporto tra i reati tributari e riciclaggio si sono appuntate con riguardo alla idoneità del risparmio d’imposta a costituire oggetto materiale di tali delitti. La questione è superata ove, ai sensi dell’articolo 648-ter 1 c.p, l’agente-evasore è lo stesso soggetto che commette la condotta di money laundering.

I problemi che si pongono concernono piuttosto l’individuazione del disvalore aggiuntivo rispetto al reato tributario presupposto che giustifica l’addebito del delitto. D’altronde, i reati di dichiarazione fraudolenta sono connotati da un’attività ingannatoria che ha il fine di ostacolare l’accertamento del reato, sicchè è probabile che quell’attività di occultamento in cui si sostanzia il riciclaggio si inserisca dal principio nella struttura del delitto tributario e finisca per costituire una fase esecutiva dell’evasione fraudolenta.

Una questione rilevante consiste nello stabilire da quale momento può concepirsi un’attività di autoriciclaggio di utilità provenienti da un delitto fiscale. È opportuno tenere presente che i reati di infedele dichiarazione, omessa dichiarazione, frode fiscale ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti si consumano al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Infatti, deve ritenersi che solo dopo il perfezionamento del reato può parlarsi di operazioni di riciclaggio e di beni provenienti da attività criminosa di natura fiscale.

Ciò comporta che la condotta di money laundering dovrà essere posta in essere successivamente alla consumazione del reato tributario presupposto, di modo che le condotte anteriori alla prestazione della dichiarazione non potranno essere qualificate in tal senso e integrare conseguentemente i delitti di ci agli artt. 648-bis, 648-ter, 648-ter 1 c.p.

Alla luce di tali considerazioni sono prive di rilevanza penale quelle attività opacizzate poste in essere ad esempio dopo l’incasso di un provento non fatturato, ma prima della presentazione della dichiarazione in cui il medesimo avrebbe dovuto essere inserito.

Di recente, anche la giurisprudenza di legittimità dopo aver premesso che i reati fiscali dichiarativi hanno natura istantanea e si consumano con la presentazione della dichiarazione annuale, non rilevando le dichiarazioni periodiche e quelle relative ad imposte diverse, ha statuito che ”il delitto di riciclaggio non è configurabile nelle attività di sostituzione di somme sottratte al pagamento delle imposte mediante delitti in materia di dichiarazione se il termine di presentazione della dichiarazione non è ancora decorso e la stessa non è stata ancora presentata” (cfr. Cass., II Sez. Pen, n. 30889/2020). Ergo, condizione per la configurazione del reato di riciclaggio di proventi di un reato fiscale dichiarativo è la previa consumazione di quest’ultimo che si verifica all’esito della presentazione della relativa dichiarazione annuale.

Infatti, il prodotto, il profitto o il prezzo del reato di autoriciclaggio non coincide con quello del reato presupposto, ma è da questo autonomo in quanto consiste nei proventi conseguiti dall’impiego del prodotto, del profitto o del prezzo del reato presupposto in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative. Diversamente opinando, si finirebbe per violare il principio fondamentale secondo il quale si può sequestrare (e confiscare) solo il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale da ogni reato commesso, ma non si può duplicare la somma confiscabile perché si sanzionerebbe l’agente in assenza di un vantaggio economico (profitto) derivante dal reato di autoriciclaggio, violando così il divieto del ne bis in idem.

Comunque, nonostante l’intervento legislativo abbia avuto il pregio di estendere la punibilità a quelle condotte che, prima, erano esenti da pena nonostante l’indubbia pericolosità, la norma non ha mancato di suscitare perplessità sin dagli albori della sua introduzione, soprattutto sotto il profilo dei suoi rapporti con gli istituti del concorso di persone e del concorso di reati.

Nello specifico, la dottrina si è interrogata a lungo la questione è stata oggetto di interesse giurisprudenziale soltanto di recente sulla esatta qualificazione della condotta di chi ha commesso il reato presupposto (intraneus) e, nella successiva fase di impiego dei proventi, chiede l’ausilio di un terzo estraneo alla commissione del reato base (extraneus), interrogandosi, in modo particolare, sulla qualificazione giuridica della condotta di quest’ultimo, qualora sia stata determinante al fine del riciclaggio.

Una prima tesi sostiene che, mentre l’extraneus risponde di riciclaggio ex art. 648-bis c.p., non avendo concorso a commettere il reato presupposto, l’autore di quest’ultimo potrà rispondere di autoriciclaggio soltanto se ha posto in essere una concreta condotta rivolta al reimpiego dei proventi e non, viceversa, quando si sia limitato a mettere i profitti a disposizione dell’extraneus affinché fosse quest’ultimo a ripulirli.

La tesi esposta giunge a tale conclusione ermeneutica qualificando l’autoriciclaggio come reato “di mano propria”, richiedente cioè, che la condotta esecutiva venga posta in essere personalmente dall’intraneus, perché soltanto così si realizza l’offesa al bene giuridico tutelato. Pertanto, qualora l’autore del reato presupposto non abbia dato nessun contributo al reimpiego, risponderà soltanto per quest’ultimo e non per l’autoriciclaggio.

Una seconda impostazione critica aspramente il predetto orientamento, ritenendo, in via preliminare, che il delitto di autoriciclaggio non sia da ricondurre ai delitti di mano propria bensì ai reati propri, in relazione ai quali si ammette in modo ormai incontestato il concorso dell’extraneus. Tra l’altro, secondo tale orientamento, la tesi sopra esposta, oltre ad errare sull’esatta qualificazione del reato, fa anche un’interpretazione impropria ed arbitraria dei principi in tema di concorso di persone.

Gli artt. 110 e ss. c.p., infatti, assoggettano a pena tutti coloro i quali concorrono nel medesimo reato, sia a titolo di concorso materiale sia a titolo di concorso morale. Ma, se questo è quanto, è innegabile che la richiesta dell’intraneus o la messa a disposizione dei proventi nelle mani dell’extraneus abbia rivestito un’indubbia valenza causale ai fini della commissione dell’autoriciclaggio.

Pertanto sia l’intraneus che l’extraneus risponderanno di concorso nel delitto di autoriciclaggio ex art. 110 c.p., con la precisazione che, qualora l’extraneus non abbia consapevolezza della qualifica dell’intraneus, quest’ultimo risponderà di concorso in autoriciclaggio ex art. 110 c.p., l’extraneus del medesimo reato però ex art. 117 c.p. (mutamento del titolo di reato per taluno dei concorrenti). Ovviamente, resta ferma la responsabilità dell’intraneus per il reato presupposto.

Ed invero, un’ulteriore tesi, pur condividendo la responsabilità dell’autore del reato presupposto per l’autoriciclaggio – ogni qualvolta abbia dato un contributo morale o materiale al reimpiego – interpreta la condotta dell’extraneus da un altro angolo prospettico, riconducendola al concorso apparente di norme. Così opinando, ferma restando la responsabilità dell’intraneus per il reato presupposto e per l’autoriciclaggio, si sostiene che la condotta dell’extraneus sia sussumibile, in astratto, sotto due norme incriminatrici, dando vita ad un concorso apparente di norme: la condotta, infatti, integra, plurisoggettivamente la condotta di autoriciclaggio e monosoggettivamente quella di riciclaggio.

Dunque, in esecuzione del ne bis in idem sostanziale e del criterio dell’assorbimento, troverà applicazione soltanto la norma espressiva del disvalore più grave. Di conseguenza, l’extraneus risponderà soltanto del più grave reato di riciclaggio.

Ebbene, in tempi recentissimi, è intervenuta la giurisprudenza, aderendo ad un certo orientamento ermeneutico in forza del quale l’intraneus risponde di autoriciclaggio, mentre l’extraneus del più grave reato di riciclaggio. È innanzitutto inconferente il richiamo al concorso apparente di norme, il quale non potrà mai palesarsi in assenza di un rapporto di specialità o di una clausola di assorbimento o sussidiarietà espressa; ma, soprattutto una seppur corretta interpretazione dei principi in tema di concorso di persone non può essere svincolata dalla voluntas legis che ha introdotto il nuovo reato, rivolta, come si è visto, a colmare le lacune derivanti dall’irrilevanza penale delle condotte di autoriciclaggio.

Di conseguenza, le predette finalità verrebbero frustrate sia se si riconducesse la condotta dell’extraneus all’ipotesi del concorso nel delitto meno grave di autoriciclaggio (ai sensi degli artt. 110 e 117 c.p.), sia nell’ipotesi che si ritenesse, addirittura, l’intraneus non punibile per l’autoriciclaggio in quanto “reato di mano propria”.

Viceversa, è conforme alle finalità della novella punire con il più lieve trattamento sanzionatorio previsto per l’autoriciclaggio soltanto la condotta di chi, dopo aver commesso un delitto, ne autoricicla i proventi delittuosi. Di converso, la novella del 2014 non ha mutato né la tipicità né il disvalore del delitto di riciclaggio ex art. 648-bis c.p., entrambi da rinvenirsi nella condotta di chi, pur non avendo concorso nel delitto base, si ingerisce in un secondo momento nel reimpiego dei proventi che ne sono derivati.

Pertanto, l’extraneus “chiamato in ausilio” dall’intraneus pone in essere una tipica condotta di riciclaggio e non un concorso nell’autoriciclaggio, poiché manca l’elemento richiesto dall’art. 648-ter 1 c.p., dell’aver concorso nel delitto presupposto. E tale mancanza è, invece, pienamente rispondente alla art. 648-bis c.p., che punisce espressamente chi non ha commesso il reato base.

Quindi, soltanto l’intraneus risponderà di autoriciclaggio. Tale diversità di titoli deriva dalla qualificazione del reato come delitto a “soggettività ristretta”, laddove la diversa soggettività incide sulla tipicità del fatto. E tale sembrerebbe essere il reato di autoriciclaggio, laddove la diversa soggettività è espressiva di un diverso disvalore e quindi di una diversa sanzione, poiché soltanto l’autoriciclaggio è meritevole di una sanzione più lieve.

Tra l’altro, proprio perché l’auto- riciclatore risponde di ben due reati (quello presupposto e l’autoriciclaggio) la previsione di limiti edittali più favorevoli impedisce l’applicazione di un trattamento sanzionatorio eccessivo o sproporzionato rispetto al disvalore del fatto tipico.

A tal proposito, merita attenzione il profilo del concorso di reati con riferimento all’intraneus.

Egli, infatti, come si è già detto, risponderà sia per il reato presupposto, sia per l’autoriciclaggio.

Tra l’altro, qualora i due reati vengano commessi a notevole distanza l’uno dall’altro e difetti completamente il medesimo contesto spazio-temporale, i due reati verranno trattati autonomamente. Qualora, invece, risultino integrati gli estremi del concorso di reati, troverà applicazione il gravoso trattamento sanzionatorio derivante dal cumulo materiale, seppur con i dovuti temperamenti previsti dallo stesso codice. Se, invece, i due reati risultino esecutivi del medesimo disegno criminoso ex art. 81, comma 2 c.p., allora l’autore potrà beneficiare del trattamento più lieve del cumulo giuridico previsto per il reato continuato.

Pertanto, occorrerà la prova che l’autore, sin dalla commissione del reato presupposto, avesse già ideato e programmato la successiva attività di illecito impiego dei proventi delittuosi.

In conclusione, si evince come i rapporti tra concorso di persone e di reati e autoriciclaggio possono essere correttamente ricostruiti soltanto tramite un’adeguata applicazione dei principi in oggetto nonché tenendo sempre in debita considerazione le finalità della novella del 2014 che ha inteso riconoscere il disvalore dell’autoriciclaggio, senza intaccare quello del riciclaggio

2. Profili processuali

Inoltre, anche i profili di natura procedurale del delitto in esame hanno fatto sì che la dottrina elaborasse varie teorie.

In tema di riciclaggio deve rilevarsi l’assenza di ogni dubbio sull’affermazione della giurisdizione italiana quando anche solo un frammento della condotta di apprezzabile rilievo sia stata commessa in Italia. Questo è principio pacifico anche per l’autoriciclaggio (cfr. Cass., IV Sez. Pen., n. 13085/2013).

Dal punto di vista della competenza territoriale si applicano i soliti criteri di cui agli artt. 8 e 9 c.p.p. e la competenza è del tribunale in composizione collegiale. Laddove un soggetto accusato di illeciti tributari e riciclaggio richieda di essere ammesso a patteggiamento la pena va calcolata considerando come sanzione più grave quella prevista per l’articolo 648-bis c.p. e sulla stessa va calcolata la continuazione per il reato tributario.

In tema di misure cautelari e pre-cautelari, si evidenzia che dinanzi al reato di autoriciclaggio l’arresto è solo facoltativo rientrando fra i casi ex art. 380 comma 1 c.p.p., mentre il fermo di indiziato di delitto è sempre consentito, eccetto che non ricorrano le attenuanti a effetto speciale stabilite dall’articolo 648-ter 1 c.p. ovvero se il delitto risulti commesso solo in forma tentata. In entrambe le ipotesi il trattamento sanzionatorio sarebbe inferiore l tetto-soglia previsto dall’articolo 384 c.p.p. per la legittimità della misura pre-cautelare.

Nessun problema si pone con riguardo, invece, alle altre misure cautelari personali, coercitive o interdittive purchè si connotino come adeguate e proporzionate al fatto. Maggiore attenzione meritano le misure cautelari, tra le quali il sequestro preventivo.

Il panorama giurisprudenziale sul reato di di riciclaggio è variegato. È stato sancito che ai fini della legittimità del sequestro preventivo disposo in ipotesi di cui all’articolo 648-bis c.p. è necessaria la configurabilità quanto meno astratta del reato presupposto. In materia di autoriciclaggio, l’individuazione e l’accertamento del reato-fonte si pone quale condizione imprescindibile per la sussistenza della misura cautelare.

Altra circostanza è nel caso in cui il provento dell’autoriciclaggio non sia stato rinvenuto, in presenza di concorrenti nel medesimo reato, può essere disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente anche nei confronti dei soggetti responsabili a titolo concorsuale e per l’intera entità dei beni derivanti dal delitto.

L’articolo 648-quater c.p. contempla la confisca obbligatoria nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 c.p. del profitto o del prodotto del reato con deroga evidente al carattere facoltativo della misura ablatoria contemplata dall’art. 240 c.p.p.

Si prevede una nuova figura ablatoria della confisca per equivalente ove l’autorità procedente non riesca a requisire il prodotto o il profitto del reato perché non rinvenuto procederà con la confisca delle somme di denaro, di beni o altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato. Detto risultato può essere raggiunto mediante lo strumento del sequestro preventivo, giacchè ai sensi dell’articolo 321 comma 2 c.p.p. il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca. Accanto al sequestro preventivo, si affianca quello previsto nei confronti delle persone giuridiche.

L’art. 25-octies del D.Lgs. n. 231/2001 ha previsto la responsabilità penale delle persone giuridiche anche per il nuovo reato di autoriciclaggio.

L’articolo 19, in particolare, prevede che previa applicazione del sequestro preventivo ex art. 53 D.Lgs. n. 231/2001 la confisca obbligatoria del profitto o del prezzo del reato nei casi di condanna dell’Ente, da sostituire, laddove ciò non sia possibile con la confisca di un valore equivalente.

La confisca obbligatoria prevista dall’art. 648-quater c.p. è applicabile esclusivamente alle fattispecie consumate di riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego. Un altro principio chiave ribadito in tema di autoriciclaggio e confisca è la quantificazione del profitto poiché quando il riciclaggio ha per oggetto somme di denaro, il profitto confiscabile è costituito dall’intero ammontare delle somme che sono state “ripulite”. Non va operata alcuna distinzione tra “profitto lordo” e “profitto netto”, né tantomeno bisogna calcolare un eventuale guadagno ulteriore.

L’intero valore delle somme illecite immesse nel circuito legale rappresenta il vantaggio patrimoniale diretto del reato e, come tale, deve essere confiscato. Emerge quindi che il reato di riciclaggio si consuma con la realizzazione di un ostacolo effettivo alla tracciabilità dei fondi, indipendentemente dal successo delle fasi successive dell’operazione di “ripulitura, mentre il profitto confiscabile nei reati di riciclaggio di denaro corrisponde all’intera somma oggetto dell’operazione criminosa (cfr Cass., II Sez. Pen., n. 11080/2024).

In tema di autoriciclaggio, integra la condotta punita dall’art. 648-ter 1 c.p. il reinvestimento nel gioco d’azzardo e nelle scommesse dei proventi illeciti, così da mascherarne la provenienza delittuosa, poiché l’alea tipica di quei giochi è assimilabile a quella propria delle “attività speculative” contemplate dalla norma incriminatrice, implicando l’accettazione di un rischio correlato all’impiego delle risorse (v. Cass. Pen. n. 11325/2023).

Dunque, in tema di autoriciclaggio, il criterio da seguire ai fini dell’individuazione della condotta dissimulatoria è quello dell’idoneità “ex ante“, sulla base degli elementi di fatto sussistenti nel momento della sua realizzazione, ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del bene, senza che il successivo disvelamento dell’illecito per effetto degli accertamenti compiuti determini automaticamente una condizione di inidoneità dell’azione per difetto di concreta capacità decettiva (cfr. Cass. Pen. n. 28548/2023).

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