Il processo a Gesù come paradigma giuridico-politico nella Giudea romana

ABSTRACT (EN): This article examines the trial of Jesus of Nazareth as a paradigmatic case of juridical–political decision-making within the Roman imperial order. Moving beyond apologetic, confessional, or purely procedural interpretations, the study frames the condemnation of Jesus as a rational act of governance grounded in the logic of imperial sovereignty. Through an interdisciplinary approach combining Roman criminal law, legal history, and contemporary theories of risk and emergency justice, the article argues that the charge ultimately brought before the Roman authority—royal pretension—was legally translated into the category of crimen maiestatis. This elastic and preventive offence enabled the penal neutralization of symbolic threats to imperial order, independently of any concrete insurrectional conduct. Particular attention is devoted to the role of Pontius Pilate, interpreted not as a weak or reluctant judge, but as an imperial administrator operating within the discretionary framework of cognitio extra ordinem and oriented toward the anticipatory management of political risk. Drawing on David Garland’s criminology of risk, the article conceptualizes Jesus as a “risk subject” and a potential hostis, whose elimination served the preventive stabilization of public order during a period of heightened symbolic and social tension. The trial of Jesus thus emerges not as a miscarriage of justice, but as an archetype of emergency penal rationality, illuminating a structural tension within law itself between justice, security, and sovereign decision.

ABSTRACT (IT): Il contributo analizza il processo a Gesù di Nazareth come caso paradigmatico di decisione giuridico-politica nell’ambito dell’ordinamento imperiale romano. Superando le letture apologetiche, confessionali o meramente procedurali, lo studio interpreta la condanna di Gesù come un atto razionale di governo, fondato sulla logica della sovranità imperiale e sulla funzione preventiva del diritto penale. Attraverso un approccio interdisciplinare che integra diritto penale romano, storia del diritto e teorie contemporanee della giustizia d’emergenza e della criminologia del rischio, l’articolo mostra come la pretesa regale attribuita a Gesù sia stata giuridicamente tradotta nella categoria del crimen maiestatis. Tale fattispecie, strutturalmente indeterminata e orientata alla tutela anticipata dell’ordine politico, consente la neutralizzazione penale di minacce simboliche anche in assenza di una concreta insurrezione. Particolare rilievo è attribuito alla figura di Ponzio Pilato, ricostruita non come giudice esitante, ma come funzionario imperiale investito di un potere decisionale discrezionale nell’ambito della cognitio extra ordinem e orientato alla gestione preventiva del rischio politico. Alla luce delle categorie elaborate da David Garland, Gesù è interpretato come soggetto di rischio e hostis potenziale, la cui eliminazione risponde a una razionalità di stabilizzazione dell’ordine in un contesto di elevata tensione simbolica e sociale. Il processo a Gesù emerge così non come errore giudiziario, ma come archetipo della razionalità penale emergenziale, rivelando una tensione strutturale del diritto tra giustizia, sicurezza e decisione sovrana.



SOMMARIO: 1. Introduzione: il processo a Gesù come problema giuridico – 2. Fonti, silenzi e statuto epistemologico della ricostruzione storica – 3. Pluralismo giuridico nella Giudea del I secolo e sovranità imperiale – 4. Fase sinedriale: giudizio religioso, funzione politica e costruzione dell’imputazione – 5. Crimen maiestatis e diritto penale imperiale – 6. Pilato come funzionario della decisione – 7. Il processo a Gesù e la giustizia d’emergenza – 8. Gesù come hostis potenziale: diritto penale simbolico e costruzione del nemico – 9. Verità teologica, verità giuridica e verità politica – 10. Comparazione storica: processi politici nel mondo romano e responsabilità storica -11. Conclusioni: il processo a Gesù e la crisi permanente del diritto.


1. Introduzione: il processo a Gesù come problema giuridico

Il processo a Gesù di Nazareth non costituisce soltanto uno degli episodi fondativi della tradizione cristiana, ma rappresenta, da un punto di vista giuridico, un evento paradigmatico, nel quale si condensano questioni che attraversano l’intera storia del diritto: i rapporti tra legalità e potere, giurisdizione e sovranità, accertamento e decisione.

Ridurre tale processo a un semplice errore giudiziario, o a una violazione di garanzie procedurali, significa proiettare categorie moderne su un contesto che obbedisce a logiche profondamente diverse. Più correttamente, il processo a Gesù va letto come un atto di governo, nel quale il diritto penale opera come strumento di gestione del conflitto politico e simbolico.

In tale prospettiva, l’interesse scientifico non risiede tanto nella domanda se Gesù fosse colpevole, quanto nella funzione sistemica della sua condanna. Il processo diventa così una lente privilegiata per osservare il funzionamento del potere giuridico in un contesto connotato da pluralismo normativo e dominazione imperiale.

2. Fonti, silenzi e statuto epistemologico della ricostruzione storica

La prima difficoltà metodologica riguarda le fonti. Sul processo a Gesù non sono pervenuti atti ufficiali, verbali, sentenze o documenti amministrativi.

È verosimile che il rappresentante imperiale nella provincia dovesse relazionare Roma sui giudizi per alto tradimento o per lesa maestà, anche nel caso in cui il condannato non fosse un cittadino romano (Blinzler). Se ciò sia concretamente accaduto per Gesù non ci è dato sapere. Alcuni autori del II secolo, come Giustino (Apologia I, 35,9; I, 48,3) e Tertulliano (Apologia 5,2; 21,20), raccontano di un rapporto di Ponzio Pilato all’imperatore Tiberio in ordine all’esecuzione di Gesù, custodito negli archivi imperiali. Di tale rapporto, ad oggi, non vi è traccia.

L’assenza di documenti formali impone pertanto la ricerca di notizie, in primis, presso le fonti non cristiane. Le affermazioni dell’autore ebreo Flavio Giuseppe (circa 37-97 d.C.), nelle Antichità giudaiche (XVIII, 63-64), e del più grande storico romano Publio Cornelio Tacito (circa 55-120 d.C.), negli Annales (XV, 44), conducono ragionevolmente a far ritenere che Gesù sia stato condannato e crocifisso su sentenza di Pilato (Flavio Giuseppe, Tacito) sotto il regno di Tiberio (Tacito) e che il procedimento di Pilato contro Gesù sia stato attivato, in qualche misura, su impulso delle autorità giudaiche (Flavio Giuseppe).

In ogni caso, l’assenza di atti ufficiali non deve essere interpretata come lacuna accidentale, bensì come elemento strutturale della prassi romana provinciale.

Nelle province imperiali, specie quelle periferiche, il ricorso alla cognitio extra ordinem comportava una forte oralità del procedimento e una scarsa propensione alla conservazione degli atti. La giustizia era eminentemente presente e performativa, non archivistica.

Le fonti non cristiane, in particolare i citati Flavio Giuseppe e Tacito, attestano, come detto, con sufficiente certezza l’evento essenziale: Gesù fu giustiziato per ordine dell’autorità romana sotto il governatorato di Ponzio Pilato. E ciò basta ai fini del presente contributo.

Tale dato, minimale ma solido, costituisce infatti il perno della ricostruzione storica.

I Vangeli, pur essendo testi teologici, e dunque latori di un intento kerigmatico di annuncio e proclamazione cristiana, non possono essere esclusi dall’analisi giuridica. Essi offrono una rappresentazione coerente delle autorità coinvolte, dei luoghi istituzionali, delle forme del potere e delle tipologie punitive. La loro attendibilità non è documentaria, ma comunque strutturale.

3. Pluralismo giuridico nella Giudea del I secolo e sovranità imperiale

La Giudea del I secolo d.C. costituisce uno spazio giuridico complesso, caratterizzato da pluralismo normativo asimmetrico. Accanto al diritto romano, si mantiene un ordinamento religioso ebraico dotato di una propria razionalità normativa, ma privo di sovranità ultima.

Il Sinedrio esercita competenze giurisdizionali in materia religiosa e civile interna, ma non dispone del potere di eseguire condanne capitali. Il monopolio della pena di morte, quale espressione suprema della sovranità, appartiene esclusivamente all’autorità imperiale romana.

Tale configurazione non implica una netta separazione tra diritto e religione, in senso moderno, bensì una gerarchizzazione dei sistemi normativi, nella quale il diritto romano si pone come ordine sovraordinato, capace di tollerare, inglobare o neutralizzare il diritto locale.

Nel diritto romano imperiale, la sovranità si manifesta primariamente attraverso il controllo della violenza legittima. Lo ius gladii rappresenta il segno distintivo del potere imperiale: decidere sulla vita e sulla morte significa decidere sull’ordine politico. In tale quadro, la pena capitale non è soltanto una sanzione, ma un atto simbolico di riaffermazione della sovranità.

La crocifissione (damnatio in crucem), in particolare, costituisce una pena esemplare, riservata ai non cittadini e ai nemici dell’ordine costituito. La scelta della croce nel caso di Gesù non è casuale: essa comunica pubblicamente l’esito del processo e il significato politico della condanna.

4. Fase sinedriale: giudizio religioso, funzione politica e costruzione dell’imputazione

La fase dinanzi alle autorità giudaiche è stata a lungo interpretata come un vero e proprio processo penale. Tuttavia, un’analisi più attenta suggerisce una qualificazione diversa. Manca difatti l’imputazione formalizzata, manca una prova testimonialmente concorde, manca soprattutto la capacità di produrre una decisione esecutiva.

La funzione della fase sinedriale appare piuttosto pre-giudiziale e selettiva. Il Sinedrio individua una figura problematica, ne costruisce una qualificazione giuridica e prepara il terreno per il deferimento all’autorità romana. In tal senso, esso agisce come intermediario politico, più che come giudice in senso tecnico.

Una parte della letteratura ha insistito sulle irregolarità procedurali del processo giudaico, richiamando norme della Mishnà relative al divieto di processi notturni o festivi. Tuttavia, tale impostazione rischia un evidente anacronismo. Difatti le norme mishniche vengono codificate solo nel II secolo d.C. Proiettarle retroattivamente sul processo a Gesù significa applicare un modello giuridico successivo a un contesto precedente.

Ciò non implica che il procedimento sia stato regolare, ma che la nozione di regolarità deve essere storicamente contestualizzata. La questione non risiede nella violazione di garanzie dell’imputato, bensì nella funzione politica del giudizio.

Il punto di partenza, ossia l’accusa di bestemmia, fondata sull’affermazione di filiazione divina, non integra di per sé un reato politico. La bestemmia infatti afferisce alla sfera teologica e simbolica, è blasfemia.

La trasformazione decisiva avviene quando tale pretesa viene reinterpretata come rivendicazione regale. Il passaggio dal Figlio di Dio al Re dei Giudei rappresenta una trasposizione semantica, che consente l’intervento romano: di qui la costruzione dell’imputazione. Tale traslazione, in altri termini, indica “la forma secolarizzata, trasferita sul piano profano politico” (Blinzler).

La delineata mutatio criminis non è un abuso, ma una tecnica giuridica tipica dei sistemi imperiali, nei quali il diritto penale funge da strumento di traduzione dei conflitti simbolici in categorie concretamente perseguibili dall’ordinamento positivo.

5. Crimen maiestatis e diritto penale imperiale

Il crimen maiestatis costituisce una categoria centrale del diritto penale romano imperiale. La sua indeterminatezza non rappresenta un difetto sistemico, bensì una caratteristica funzionale, consapevolmente costruita dal legislatore per consentire una tutela anticipata della sovranità.

In particolare, a partire dalla lex Iulia de maiestate, emanata in età augustea (verosimilmente intorno all’8 a.C.), la maiestas cessa di essere riferita esclusivamente al populus Romanus e viene progressivamente ricondotta alla persona del princeps e all’ordine politico da lui incarnato.

La norma amplia in modo significativo l’ambito applicativo del reato, ricomprendendovi non solo condotte violente o materialmente lesive, ma anche atti, parole, simboli, atteggiamenti e omissioni idonei, seppure solo in astratto, a compromettere la stabilità del potere imperiale.In tale prospettiva, il crimen maiestatis consente di includere ogni comportamento percepito come minaccia potenziale alla sovranità, anche in assenza di un danno concreto o di un’insurrezione armata.

La pericolosità simbolica della condotta — intesa come capacità di introdurre un principio alternativo di legittimazione del potere — diviene giuridicamente rilevante. Il bene tutelato non è più un interesse specifico e circoscritto, ma l’equilibrio complessivo dell’ordine imperiale, concepito come valore supremo e fragile.

Nel caso di Gesù, l’attribuzione o l’assunzione del titolo di rex, pur priva di apparato militare e di un progetto insurrezionale in senso stretto, risulta idonea a integrare il crimen maiestatis alla luce della disciplina augustea.

La pretesa regalità introduce infatti una sovranità concorrente sul piano simbolico, sufficiente a configurare una minaccia all’autorità romana in un contesto provinciale particolarmente sensibile sotto il profilo politico.Il diritto penale interviene, dunque, in funzione prevalentemente preventiva e neutralizzatrice, non repressiva in senso stretto: esso non attende la realizzazione del danno, ma colpisce il rischio sistemico nella sua fase embrionale.

In ciò si coglie uno dei tratti distintivi del diritto penale romano imperiale, che attraverso la lex Iulia de maiestate inaugura una forma avanzata di penalizzazione del pericolo politico, fondata sulla tutela anticipata della sovranità e sull’eliminazione delle fonti di instabilità simbolica.

6. Pilato come funzionario della decisione

Il procedimento dinanzi a Ponzio Pilato si colloca nel modello della cognitio extra ordinem, caratterizzato da concentrazione dei poteri, flessibilità procedurale e ampia discrezionalità.

In tale modello, il giudice non è vincolato a tipicità rigide né a forme probatorie predeterminate. La decisione si fonda su una valutazione complessiva del caso, nella quale il criterio politico prevale su quello dimostrativo.

La verità giuridica è una verità decisionale, non una verità processuale nel senso moderno.

Ponzio Pilato non va interpretato come un giudice debole, esitante o psicologicamente riluttante. Egli agisce piuttosto nella sua qualità di funzionario imperiale preposto al mantenimento dell’ordine pubblico in una provincia strutturalmente instabile, caratterizzata da ricorrenti tensioni religiose, sociali e politiche.

La sua decisione non riflette un giudizio morale sull’imputato, bensì una valutazione eminentemente politica del rischio, conforme alla razionalità del governo romano delle province.

Nel contesto della Pasqua ebraica, periodo di massima concentrazione simbolica e demografica — con l’afflusso di decine di migliaia di pellegrini a Gerusalemme — la soglia di tolleranza dell’amministrazione romana verso figure carismatiche, portatrici di messaggi escatologici o di rivendicazioni regali, risultava drasticamente ridotta.

Proprio in tali frangenti, il diritto penale imperiale operava secondo una logica di prevenzione anticipata del disordine, intervenendo non contro il fatto consumato, ma contro la sua possibilità sistemica.

In tale prospettiva, anche il riferimento evangelico al cosiddetto privilegium paschale — la prassi di liberare un detenuto in occasione della festività — non va interpretato come espressione di clemenza o di umanitarismo giuridico. Al contrario, esso può essere letto come strumento di gestione politica del consenso e di deflazione del conflitto, rimesso alla discrezionalità dell’autorità romana.

La scelta alternativa proposta alla folla non costituisce un atto di giustizia, ma un meccanismo di canalizzazione controllata della tensione collettiva, volto a preservare l’ordine pubblico. La preferenza accordata a Barabba — figura associata a violenza e sedizione — rispetto a Gesù, portatore di una pretesa regale di natura simbolica e carismatica, conferma tale razionalità: mentre il primo rappresenta una devianza penalmente riconoscibile e circoscrivibile, il secondo incarna una minaccia più ambigua e sistemica, capace di mobilitare aspettative messianiche e di produrre effetti destabilizzanti difficilmente governabili.

In termini romani, il rischio politico di una sovranità alternativa, anche non armata, risultava superiore a quello di una violenza isolata.

La condanna di Gesù si configura dunque come una scelta razionale di governo, coerente con la logica del crimen maiestatis e con la funzione preventiva del diritto penale imperiale.

Essa non è il frutto di un cedimento emotivo né di una pressione esterna incontrollata, ma l’esito di una valutazione amministrativa che privilegia la stabilità dell’ordine rispetto alla verifica della colpevolezza in senso morale.

In altre parole, Pilato non abdica affatto al suo ruolo: lo esercita pienamente, secondo i parametri del potere romano.

L’operato del Praefectus Iudaeae può essere ulteriormente chiarito se letto alla luce delle categorie elaborate dalla criminologia del rischio, in particolare nell’accezione proposta da David Garland.

In tale visione, l’intervento penale non è orientato primariamente all’accertamento della responsabilità individuale o alla valutazione morale della condotta, bensì alla gestione preventiva di situazioni percepite come potenzialmente destabilizzanti per l’ordine sociale e politico.

Come osserva Garland, nelle forme di governo che privilegiano la sicurezza sistemica, il soggetto non è giudicato per ciò che ha fatto, ma per ciò che potrebbe rappresentare in termini di rischio collettivo.

L’attenzione si sposta dall’atto al profilo di pericolosità, dalla colpa al potenziale di disordine, dalla repressione ex post alla neutralizzazione anticipata.

Tale logica risulta sorprendentemente coerente con il funzionamento del diritto penale romano imperiale, e in particolare con l’applicazione del crimen maiestatis in contesti ad alta tensione simbolica.

Nel caso di Gesù, la valutazione operata da Pilato non concerne l’effettiva sussistenza di un progetto insurrezionale, né l’esistenza di un danno concreto arrecato all’autorità romana. Essa riguarda piuttosto la capacità simbolica della figura carismatica di generare aspettative politiche e religiose alternative, suscettibili di amplificarsi in modo incontrollabile in un momento di forte concentrazione emotiva e demografica come la Pasqua.

In termini garlandiani, Gesù viene trattato come un “risk subject”, non come un autore di reato in senso classico.

Ed il ricorso al citato privilegium paschale va meglio interpretato secondo questa chiave: non come gesto di clemenza individuale, ma appunto come tecnica di governo del rischio, finalizzata a modulare e contenere la tensione collettiva attraverso una scelta apparentemente partecipata, ma sostanzialmente eterodiretta.

La selezione tra Barabba e Gesù non risponde a criteri di giustizia sostanziale, bensì a una valutazione comparativa delle minacce, nella quale la violenza episodica e delimitata risulta meno pericolosa della diffusione di un carisma sovversivo sul piano simbolico.

La decisione finale di Pilato si iscrive dunque in una razionalità che Garland definirebbe manageriale e precauzionale: una razionalità che accetta il sacrificio del singolo come costo necessario per la preservazione dell’ordine, e che utilizza il diritto penale come strumento di amministrazione preventiva dell’incertezza.

In tal senso, la condanna di Gesù non rappresenta un’anomalia o una deviazione emotiva, ma un esempio paradigmatico di governo penale del rischio, nel quale l’anticipazione della tutela prevale sulla verifica dell’offesa consumata.

7. Il processo a Gesù e la giustizia d’emergenza

Dal punto di vista teorico, il processo a Gesù anticipa in modo emblematico dinamiche proprie di ciò che la dottrina contemporanea definisce giustizia d’emergenza.

In tale paradigma, l’ordinamento penale abbandona progressivamente la funzione di accertamento della responsabilità individuale per assumere quella di strumento di gestione del rischio sistemico, attraverso l’ampliamento delle categorie punitive, la compressione delle garanzie procedurali e la centralità della sicurezza quale valore ordinante.

Il crimen maiestatis, nella sua configurazione augustea, costituisce il presupposto giuridico di tale slittamento: la sua indeterminatezza funzionale consente di anticipare la soglia di punibilità fino a ricomprendere condotte prive di offensività materiale, ma dotate di potenzialità simbolica destabilizzante. Il diritto penale non interviene contro un fatto compiuto, bensì contro una figura di rischio, percepita come incompatibile con la tenuta dell’ordine politico.

In tale dimensione funzionale, si colloca dunque l’operato di Ponzio Pilato, che non agisce come giudice chiamato a dirimere una controversia giuridica secondo criteri di colpevolezza, ma come amministratore della sicurezza incaricato di neutralizzare una minaccia in un contesto emergenziale. La Pasqua, con il suo carico di tensione religiosa, mobilitazione collettiva e concentrazione simbolica, costituisce il fattore di accelerazione che legittima l’adozione di una decisione preventiva, ispirata a una logica eminentemente precauzionale.

La lettura garlandiana consente di chiarire ulteriormente tale dinamica: Gesù non è trattato come autore di reato in senso classico, ma come “soggetto di rischio”, valutato in base alla sua capacità di generare aspettative politiche alternative e di innescare processi di mobilitazione incontrollabile. Il giudizio penale si trasforma così in valutazione prognostica, fondata non sul passato, ma sul futuro possibile. La responsabilità cede il passo alla pericolosità.

Anche il ricorso al richiamato privilegium paschale si inserisce in questa logica: esso non rappresenta un residuo di clemenza, bensì una tecnica di governo dell’emergenza, funzionale alla canalizzazione della tensione collettiva. La preferenza accordata a Barabba, autore di violenza riconoscibile e delimitata, rispetto a Gesù, portatore di una sovranità carismatica e simbolica, conferma che l’elemento decisivo non è la gravità del fatto, ma la gestibilità del rischio.

La violenza episodica è meno pericolosa dell’ambiguità carismatica.

Il diritto si trasforma, in definitiva, in tecnica di neutralizzazione del nemico, più che in strumento di accertamento della responsabilità. L’imputato non è più un cittadino da giudicare, ma una variabile da eliminare nell’interesse della stabilità dell’ordine.

In tal senso, il processo a Gesù non costituisce un’anomalia storica, ma un archetipo giuridico, nel quale si manifestano in forma anticipata i tratti strutturali della giustizia d’emergenza moderna: penalizzazione del pericolo, anticipazione della tutela e subordinazione delle garanzie alla sicurezza.

Letto in una prospettiva, ancora più ampia, di teoria generale del diritto, il processo a Gesù costituisce un caso emblematico di decisione sovrana in situazione di eccezione, nel senso che verrà concettualizzato, molti secoli dopo, da Carl Schmitt.

Sebbene ogni applicazione retrospettiva di categorie moderne debba essere maneggiata con cautela, è innegabile che la dinamica decisionale che conduce alla condanna di Gesù presenti tratti strutturali che attraversano la storia del potere giuridico.

Nel diritto romano imperiale, la sovranità non si definisce attraverso un sistema astratto di competenze, bensì mediante la capacità di decidere nei casi-limite, laddove l’ordinamento ordinario mostra la propria insufficienza.

La cognitio extra ordinem è, in tal senso, una forma embrionale di diritto dell’eccezione: una procedura che sospende le rigidità del processo ordinario per consentire una risposta rapida a situazioni percepite come pericolose.

Gesù non viene giudicato come autore di un illecito comune, ma come figura ambigua, difficilmente collocabile nelle categorie giuridiche tradizionali. Egli difatti non guida una rivolta armata, non proclama apertamente la caduta dell’Impero, non incita esplicitamente alla disobbedienza fiscale. E tuttavia, proprio questa ambiguità lo rende pericoloso.

Nel lessico politico romano, egli si colloca in una zona grigia tra il civis e l’hostis, tra il suddito e il nemico.

La decisione di Pilato non elimina un colpevole accertato, ma neutralizza un rischio. In tal senso, il processo a Gesù mostra come il diritto penale imperiale non sia orientato primariamente alla repressione del fatto, bensì alla gestione preventiva della possibilità.

È la stessa logica che, in epoche successive, consentirà l’espansione delle categorie penali indeterminate e la criminalizzazione della pericolosità che altro non è se non una potenzialità.

8. Gesù come hostis potenziale: diritto penale simbolico e costruzione del nemico

Nel diritto romano, la figura dell’hostis non coincide necessariamente con il nemico armato. Esiste una categoria più sottile, meno formalizzata ma politicamente decisiva: quella del nemico potenziale, del soggetto che, pur non avendo ancora agito, incarna una minaccia simbolica all’ordine costituito.

Gesù rientra pienamente in questa tipologia. Il suo messaggio non è sovversivo in senso militare, ma è disgregante sul piano simbolico.

Egli sottrae legittimazione alle autorità religiose tradizionali e, indirettamente, destabilizza l’equilibrio politico fondato sulla collaborazione tra élite locali e potere imperiale.

Il diritto penale interviene qui come strumento di costruzione del nemico. La qualificazione giuridica non fotografa una realtà oggettiva, ma produce un’identità giuridicamente rilevante.

Dire che Gesù è “Re dei Giudei” non significa descrivere un fatto, ma attribuire un significato politico che rende la sua eliminazione non solo possibile, ma necessaria.

In tale prospettiva, la crocifissione non è soltanto una pena, ma un atto comunicativo. Essa segnala pubblicamente il confine invalicabile tra ciò che è tollerabile e ciò che non lo è.

Il corpo del condannato diventa il luogo su cui si iscrive la decisione sovrana, anche in un senso antropologico. Ed Il titulus crucis va letto come dispositivo giuridico-narrativo.

Quel cartiglio apposto sulla croce, tanto rappresentato nell’arte, non è solo un dettaglio meramente narrativo, ma un vero e proprio atto giuridico-simbolico. Esso esplicita la motivazione della condanna e la rende pubblica.

Gesù Nazareno, Re dei Giudei” non è una formula teologica, ma una qualificazione giuridica. Il rifiuto di Pilato di modificarla sancisce l’irrevocabilità della decisione sovrana.

Il titulus crucis merita un’attenzione ulteriore. Esso non è soltanto la motivazione della condanna, ma un dispositivo di narrazione giuridica. Attraverso di esso, il potere romano fissa una versione ufficiale dei fatti e la rende pubblicamente visibile.

La triplice lingua del titulus non è un dettaglio ornamentale. Essa universalizza la decisione, la sottrae alla dimensione locale e la iscrive nello spazio imperiale.

Il messaggio è chiaro: chiunque comprenda una delle lingue dell’Impero può leggere e interiorizzare il significato della pena.

Il rifiuto di Pilato di modificare la formula richiesta dai sacerdoti non è un capriccio, ma un gesto di affermazione sovrana. La decisione, una volta presa, non è negoziabile, ma definitiva e intoccabile: “quel che ho scritto, ho scritto” (Giovanni, 19,22).

9. Verità teologica, verità giuridica e verità politica

Vien dunque in evidenza uno degli aspetti più rilevanti del processo a Gesù, spesso trascurato nelle letture puramente storiche, ossia il conflitto tra diverse verità.

La vicenda mette infatti in luce un conflitto strutturale tra i tre regimi di verità, ciascuno dei quali risponde a una propria razionalità istituzionale e a una specifica funzione sistemica.

La verità teologica concerne l’identità e la missione di Gesù, ovvero il significato ultimo delle sue affermazioni. Essa si colloca su un piano simbolico ed escatologico, ed è, per definizione, del tutto estraneo al piano del diritto in quanto irriducibile a criteri probatori di verificabilità giuridica.

La verità giuridica, al contrario, è verità procedurale, costruita attraverso atti, qualificazioni e decisioni. Essa non mira ad accertare ciò che è vero in senso ontologico, ma a produrre una qualificazione normativa idonea a fondare una decisione. Nel processo a Gesù, tale verità non riguarda l’effettiva sussistenza di una colpa in senso morale, bensì la possibilità di ricondurre la figura dell’imputato entro una categoria penalmente rilevante per l’ordinamento romano.

La verità politica rappresenta tuttavia il livello decisivo. Essa non si interroga sulla verità dei fatti, ma sulla loro utilità rispetto alla conservazione dell’ordine. Nel caso di Gesù, non mira dunque a stabilire “chi egli sia realmente”, ma a collocarlo entro una categoria penalmente rilevante. È questa verità a orientare la decisione finale, subordinando tanto la verità giuridica quanto quella teologica a una valutazione di stabilità e sicurezza. In contesti di crisi, la funzione primaria del diritto non è l’accertamento, ma la neutralizzazione del rischio.

La verità politica infine è la più determinante. Essa riguarda non ciò che è vero, ma ciò che è utile alla conservazione dell’ordine. È questa verità che orienta la decisione di Pilato, al di là delle oscillazioni narrative dei Vangeli.

In tale configurazione, la verità giuridica tende a essere assorbita dalla verità politica: l’imputazione diviene uno strumento performativo attraverso cui il potere produce una versione ufficiale dei fatti e la rende operativa. Il diritto non si limita a descrivere una realtà preesistente, ma contribuisce a costruirla, trasformando una figura ambigua in un nemico giuridicamente qualificato.

Il processo a Gesù mostra così come, nei contesti emergenziali di crisi, la decisione sovrana prevalga sulla ricerca della verità in senso probatorio, e come il giudizio si trasformi in atto di governo.

La tensione tra verità, potere e diritto emerge in forma paradigmatica, rivelando una dinamica che attraversa trasversalmente la storia delle istituzioni penali. Breviter, il diritto non cerca più di accertare, ma di stabilizzare e di preservare l’ordine precostituito.

10. Comparazione storica: processi politici nel mondo romano e responsabilità storica

Il caso di Gesù non costituisce un’eccezione isolata nel panorama della prassi giudiziaria romana, ma si inserisce in una più ampia tipologia di procedimenti che la storiografia contemporanea qualifica come processi politici.

In tali procedimenti, la funzione primaria del giudizio non è l’accertamento di una responsabilità individuale secondo criteri probatori rigorosi, bensì la neutralizzazione di figure percepite come potenzialmente destabilizzanti per l’ordine costituito.

Numerosi processi celebrati in età imperiale, in particolare sotto Tiberio, mostrano dinamiche analoghe: imputazioni fondate su categorie elastiche, quali il crimen maiestatis, estensione della rilevanza penale a parole, atteggiamenti o simboli, e centralità della valutazione prognostica del pericolo rispetto alla verifica di una lesione concreta. In tali casi, il confine tra illecito penale e dissenso politico tende ad assottigliarsi fino a dissolversi.

Ciò che accomuna tali procedimenti non è una continuità normativa, bensì una continuità funzionale. Il diritto penale imperiale opera come strumento di governo del rischio politico, attivandosi nei confronti di soggetti la cui pericolosità è definita in termini simbolici e sistemici, più che fattuali.

Il processo a Gesù si colloca pienamente in questa genealogia: la sua eliminazione non rappresenta una deviazione patologica dal sistema, ma una sua applicazione coerente in un contesto percepito come critico.

Tale lettura consente altresì di chiarire il tema della responsabilità storica. Una corretta visione giuridica del processo a Gesù consente di respingere ogni forma di imputazione collettiva. La responsabilità è individuale e sistemica, non etnica o religiosa.

Il processo non può essere ricondotto a una colpa collettiva, né attribuito a un popolo, a una confessione o a un ordinamento religioso in quanto tale. Esso è il prodotto di una dinamica di potere istituzionale, nella quale convergono interessi locali e razionalità imperiale, all’interno di un assetto giuridico che concentra nella sovranità romana il monopolio della decisione ultima.

In definitiva, il processo è il prodotto di una dinamica di potere, non l’espressione di un popolo o di una fede.

In tal senso, il processo a Gesù non interpella la storia come giudizio morale retrospettivo, ma come analisi delle condizioni strutturali che rendono possibile la trasformazione del diritto in tecnica di neutralizzazione politica. È proprio questa dimensione sistemica, e non contingente, a conferire al caso la sua persistente rilevanza teorica.

In tale ottica, la distanza tra illecito e dissenso politico si assottiglia fino a scomparire. Gesù si inserisce in questa genealogia. La sua eliminazione non rappresenta una deviazione dal sistema, ma una sua applicazione coerente.

Ciò rende il processo ancora più inquietante: non è l’abuso a condurre alla condanna, ma il funzionamento ordinario del potere in condizioni di instabilità.

11. Conclusioni: il processo a Gesù e la crisi permanente del diritto

Considerato in una prospettiva di lungo periodo, il processo a Gesù consente di cogliere una dinamica che attraversa trasversalmente la storia del diritto penale: la tendenza dell’ordinamento, nei contesti di crisi percepita, a ridefinire la figura del destinatario della sanzione non più come autore di un fatto illecito accertabile, ma come portatore di una pericolosità sistemica incompatibile con la stabilità dell’ordine.

Letta in controluce rispetto al paradigma garantista elaborato da Ferrajoli, la vicenda mostra come, nei contesti di crisi, il diritto penale possa rovesciare la propria funzione.

In tale slittamento, che la dottrina contemporanea ha concettualizzato nei termini di diritto penale del nemico (Jakobs), la funzione del giudizio si trasforma radicalmente: non più accertamento di responsabilità, ma decisione di esclusione preventiva. Il destinatario della sanzione non è trattato come soggetto di diritti da giudicare, ma come figura incompatibile con l’ordine, da neutralizzare in funzione preventiva.

L’analogia strutturale con il caso di Gesù non risiede in una continuità normativa, bensì in una continuità funzionale. Anche nel paradigma moderno del nemico infatti l’indeterminatezza della fattispecie, l’anticipazione della soglia di punibilità e la centralità della valutazione prognostica del rischio costituiscono strumenti attraverso i quali il diritto penale assume una funzione eminentemente preventiva e simbolica.

Il processo a Gesù mostra così, in forma archetipica, come la costruzione giuridica del nemico non rappresenti una patologia eccezionale dell’ordinamento, ma una possibilità sempre latente del diritto quando esso è chiamato a governare l’insicurezza, la paura e l’instabilità.

Proprio in questa capacità di illuminare il presente senza anacronismi risiede la persistente attualità teorica del caso, che continua a interrogare il rapporto tra legalità, sovranità e decisione nei sistemi penali contemporanei.

Il processo a Gesù mostra come, nei momenti di crisi, il diritto tenda a rivelare la propria natura ambivalente: strumento di giustizia e, al tempo stesso, di dominio.

La sua attualità risiede nella capacità di interrogare il presente, ricordando che il confine tra legalità e violenza legittima è sempre storicamente mobile.

Il processo a Gesù dunque non appartiene soltanto al passato. Esso continua a interrogare il presente perché mette a nudo una tensione permanente del diritto: quella tra giustizia e sicurezza, tra accertamento e decisione, tra norma ed eccezione.

Gesù non viene condannato perché colpevole, ma perché giuridicamente traducibile come nemico. Questa traduzione è l’atto fondamentale del potere penale. Laddove essa riesce, la pena diventa inevitabile.

In tale ottica, il processo a Gesù assume un valore metastorico. Esso mostra come il diritto, quando è chiamato a governare la paura e l’instabilità, tenda a trasformarsi in strumento di neutralizzazione. Non tradisce se stesso: realizza forse la sua funzione più profonda.

Ed è proprio questa consapevolezza che rende lo studio del processo a Gesù non un esercizio antiquario, ma una riflessione radicalmente attuale sul destino del diritto.


Bibliografia essenziale

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