Integrità dell’opera nel diritto d’autore: principi, limiti e tutela

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Calvano, P. (2026). Integrità dell’opera nel diritto d’autore: principi, limiti e tutela. Aequitas Magazine, 2, 42–51. https://doi.org/10.5281/zenodo.18388390


ABSTRACT (EN): This paper examines the scope and limitations of the moral right of integrity under Article 20 of the Italian Copyright Act, combining historical analysis, contemporary legislation, Italian case-law and the interpretive guidelines developed by the Court of Justice of the European Union regarding originality and the “creative message”. Using the Grignani/Pausini dispute as a case study, the article clarifies the structural distinction between economic rights and moral rights, demonstrating that any modification of a musical text requires not only the publisher’s authorisation but also the explicit consent of the author, who remains the sole holder of the work’s expressive integrity. The analysis shows that infringement does not depend on the material extent of the modification, but on its impact on meaning, coherence and the public perception of the author. In an era marked by digital circulation and increasing remixability, the moral right of integrity emerges as a fundamental safeguard to ensure authenticity, transparency and protection of artistic identity.

ABSTRACT (IT): Il contributo analizza la portata e i limiti del diritto morale all’integrità dell’opera, previsto dall’art. 20 della Legge sul diritto d’autore, alla luce dell’evoluzione normativa, della giurisprudenza nazionale e delle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in tema di originalità e messaggio creativo. Attraverso il caso Grignani/Pausini, il saggio evidenzia la distinzione strutturale tra diritti patrimoniali e diritti morali, chiarendo come la modifica di un testo musicale richieda il consenso non solo dell’editore ma anche dell’autore, titolare dell’integrità espressiva dell’opera. L’analisi dimostra che la violazione non dipende dall’entità materiale della modifica, bensì dalla sua incidenza sul significato, sulla coerenza narrativa o lirica e sull’immagine pubblica dell’autore. In un contesto di crescente digitalizzazione e remixabilità dei contenuti, il diritto morale si conferma presidio essenziale per garantire autenticità, trasparenza e continuità del messaggio artistico.


SOMMARIO: 1. Premessa: la vicenda – 2. Evoluzione storica e contesto normativo attuale – 3. Profili di tutela morale nel caso Grignani/Pausini – 4. Conclusioni.


1. Premessa: la vicenda

Laura Pausini poteva modificare il testo della nota canzone “La mia storia tra le dita”, senza l’autorizzazione di Gianluca Grignani e Luca Massimo, autori del testo? Era sufficiente l’autorizzazione della Warner Chappell Music Italiana S.r.l., editore di Grignani e titolare dei diritti patrimoniali sull’opera? Per fornire una risposta corretta è necessario chiarire la natura dei diritti coinvolti.

Il diritto d’autore comprende due categorie fondamentali. Vi sono i diritti di utilizzazione economica, elencati negli artt. 131 e ss. della Legge sul diritto d’autore, 22 aprile 1941, n. 633 (LdA). Si tratta di diritti trasferibili, aventi durata fino a 70 anni dopo la morte dell’autore e concernenti lo sfruttamento economico dell’opera.

La seconda categoria è formata dai diritti morali, disciplinati dai successivi artt. 202 e ss., 42 e 143. Essi sono personali, non cedibili, imprescrittibili e privi di limite temporale. Comprendono il diritto di paternità (l’essere riconosciuto autore), il diritto all’integrità dell’opera, il diritto di ritiro dal commercio, il diritto di modificazione, purché non lesivo dell’onore e della reputazione dell’autore.

Anche quando vi sia autorizzazione alla modifica, questa non può tradursi in deformazioni, mutilazioni o alterazioni tali da danneggiare l’opera nel suo significato, coerenza o valore artistico. La tutela dell’integrità dell’opera mira infatti a preservare la proiezione della personalità dell’autore.

Tale profilo, particolarmente delicato, costituisce il nucleo personalistico della norma. La lesione non si esaurisce nelle alterazioni materiali dell’opera, ma si manifesta ogniqualvolta la modificazione – anche minima nella forma – si traduca in un pregiudizio percepibile per la dignità professionale, l’identità artistica o la coerenza espressiva dell’autore. La giurisprudenza ha chiarito che il parametro è eminentemente concreto, poiché l’offesa all’onore si valuta alla luce del significato complessivo dell’opera e dell’effetto comunicativo che essa trasmette al pubblico. In tale prospettiva, ogni intervento che distorca il messaggio originario o alteri l’immagine pubblica dell’autore costituisce un vulnus giuridicamente rilevante.

Nel caso delle opere architettoniche è consolidato l’orientamento del Consiglio di Stato3 secondo il quale “il diritto morale di cui all’art. 20 comma 2 Lda…(possa) essere esercitato esclusivamente dal suo titolare, essendo egli solo in grado di valutare la compatibilità di nuovi lavori con il disegno artistico originale, eventualmente coordinandoli con quest’ultimo. Tale diritto non può essere imputato a soggetti diversi dai creatori dell’opera e nemmeno dagli eredi i quali, quand’anche fossero in proprio dotati di adeguate capacità professionali e artistiche, esprimono necessariamente delle personalità distinte da quelle degli autori. La necessaria capacità creativa costituisce qualità personale che viene meno con il decesso dell’artista”.

Quindi, la generica possibilità, riconosciuta al coniuge, ai figli e in loro mancanza ai genitori e agli altri discendenti diretti dell’artista dall’art. 234 LdA, di far valere il diritto morale dell’autore, trova un limite nel caso di opere di architettura, in quanto per la giustizia amministrativa, non si possono trasmettere agli eredi quelle facoltà sulle opere che richiedono un apporto personale e diretto dell’autore.

Si possono trasmettere allora quelle di cui al comma 1 dell’art. 205 e non le facoltà di cui al comma 26 sempre dell’art. 20, che implicano un intervento creativo e che vanno a unirsi al diritto di proprietà, spettante invece a persona terza rispetto all’autore dell’opera.

Unica eccezione è quando all’opera sia riconosciuto un importante carattere artistico perché in tale caso spetta all’autore lo studio e l’attuazione delle modifiche.

Il TAR Toscana, con la sentenza n. 646 del 26 giugno 2023, ha confermato tali principi in relazione allo “Stadio Artemio Franchi” dell’ing. Pier Luigi Nervi. Il Tribunale ha ritenuto inammissibile la pretesa degli eredi di esercitare il diritto di coinvolgimento nelle modifiche progettuali, poiché tale prerogativa afferisce esclusivamente all’autore e non essendovi dunque alcuna possibilità di traslare il diritto di cui al citato art. 20, comma 2, a soggetti diversi dal progettista.

2. Evoluzione storica e contesto normativo attuale

Per due secoli dalla sua nascita7 il diritto d’autore ha avuto una natura esclusivamente patrimoniale, consistente nello sfruttamento economico delle opere dell’ingegno, dove con questa espressione fino alla metà del ‘900 si intendevano solo le opere letterarie e artistiche8 vale a dire di natura prettamente intellettuale, fino a quando nella metà del XX secolo sono stati aggiunti i programmi9 per computer e l’industrial design.

Solo nel 1928, durante la revisione della Convenzione di Berna, i giuristi italiani come Scialoja e Piola Caselli riuscirono a far riconoscere a livello internazionale i diritti morali di contenuto autonomo rispetto a quelli economici e non trasmissibili inter vivos ma solo mortis causa, nel rispetto delle differenti legislazioni10 nazionali11.

Il sistema di civil law, adottato in Italia e in Europa continentale, attribuisce ai diritti morali un ruolo centrale: essi sono inalienabili, permanenti e collegati alla personalità dell’autore. Il sistema di common law (soprattutto USA e UK), al contrario, riconosce ai diritti morali un ruolo più debole e spesso limitato. Nel Regno Unito sono ampiamente derogabili contrattualmente; negli Stati Uniti essi sono riconosciuti solo per alcune categorie di opere visive (Visual Artists Rights Act – VARA, 1990).

La diversa impostazione riflette una diversa concezione del rapporto tra autore, opera e mercato.

L’Inghilterra si è opposta all’estensione generalizzata dei diritti morali, Gli USA hanno aderito alla Convenzione solo nel 1989 con il Berne Convention Implementetion Act.

La soluzione adottata nella Convenzione di Berna è stata di compromesso, con il riconoscimento da una parte del diritto della paternità e dell’integrità dell’opera, voluto fortemente dalla Francia e dall’Italia, e dall’altra con la mancata estensione del diritto d’inedito e il consenso alla pubblicazione dell’opera, di farla tradurre, ridurre, trasformare in altro tipo rappresentativo, e in tutti questi e altri possibili modi diffonderla e farla circolare nel mercato, in quanto di contenuto prettamente economico inerente ad attività potenzialmente lucrative anche per l’autore.

In particolare la tutela dell’integrità dell’opera si collega al concetto di originalità, unico requisito richiesto per la protezione di un’opera dell’ingegno.

La tutela dell’integrità è strettamente connessa al requisito dell’originalità. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha definito l’originalità come l’espressione della personalità dell’autore (cause Infopaq C-5/08; Painer C-145/10; Cofemel C-683/17).

Secondo la CGUE un’opera è originale quando deriva da scelte libere e creative, tali scelte imprimono all’opera un’impronta personale, l’opera comunica un messaggio riconoscibile, che il pubblico percepisce come espressione della personalità dell’autore.

Modificare un’opera significa dunque alterarne il messaggio e, con esso, la dimensione creativa che riflette l’identità dell’autore, ledendo in ultima analisi la personalità dell’autore .

3. Profili di tutela morale nel caso Grignani/Pausini

Tale è il quadro normativo nel quale si inserisce la questione Grignani/Pausini.

Grignani ha sostenuto che il brano pubblicato nel 2025 non corrispondesse alla versione concordata e che Laura Pausini avesse realizzato una modifica del testo senza il consenso degli autori. Il cambiamento è semantico e riguarda esclusivamente il testo letterale.

Warner Chappell Music Italiana S.r.l. e Universal Publishing Ricordi S.r.l. sono titolari dei diritti economici e hanno autorizzato la modifica ex art. 18 LdA. Tuttavia i diritti morali – tra cui il diritto all’integrità dell’opera – restano in capo agli autori del testo.

Di conseguenza, la modifica del testo richiedeva un duplice consenso: quello dell’editore per i diritti patrimoniali e quello degli autori per i diritti morali. Il fatto che il pubblico abbia percepito immediatamente la variazione del significato del brano rafforza la posizione degli autori che hanno agito a tutela del profilo morale dell’integrità dell’opera e del messaggio che riflette la personalità dell’autore, sottratto al potere di disposizione dell’editore.

Un utile criterio interpretativo proviene dalla giurisprudenza della Suprema Corte, che in un caso diverso ma strutturalmente analogo – riguardante la riduzione filmica di un’opera trasmessa da un’emittente televisiva – ha delineato con precisione i limiti della modificazione lecita. Nella sentenza n. 20227/2013, la Cassazione ha affrontato la questione della trasmissione di un film in versione notevolmente abbreviata, con il taglio di sequenze ritenute essenziali dall’autore. Pur trattandosi di un’opera audiovisiva e non musicale, la ratio sottesa è pienamente sovrapponibile al caso in esame: anche qui si discuteva se la modificazione, autorizzata ai sensi dell’art. 18 LdA, avesse inciso sulla coerenza narrativa, sul significato complessivo e sul valore artistico dell’opera, integrando così una violazione del diritto morale all’integrità.

La Corte ha chiarito che non ogni alterazione costituisce un vulnus: la lesione sussiste soltanto quando la modifica comporti uno stravolgimento del messaggio originario, tale da compromettere l’identità espressiva dell’autore e, con essa, la sua reputazione professionale. È un criterio perfettamente applicabile alla vicenda Grignani/Pausini, in cui la variazione testuale non si limita a un intervento formale, ma incide sulla dimensione semantica del brano, modificandone la proiezione comunicativa percepita dal pubblico.

D’altro canto, le lamentate modifiche lesive dell’onore dell’autore e dell’integrità dell’opera, non possono però essere valutate in astratto: “il vulnus all’onore, al prestigio dell’autore ed all’integrità dell’opera non può ricondursi in astratto ma va verificato in concreto, tenendo conto dei più vari elementi del filmato di volta in volta all’uopo rilevanti”.

È altresì vero però che, l’autore di un’opera dell’ingegno dinanzi alla lesione del diritto morale di integrità, continua a detenere, altresì il diritto a ottenere il ritiro dell’opera dal commercio spesso a fronte del versamento di un indennizzo agli eventuali terzi acquirenti dei diritti per lo sfruttamento economico dell’opera.

Tale tutela autoriale, tuttavia, ai sensi degli artt. 14212 e 14313 LdA, è esercitabile solo qualora concorrano ragioni morali “gravi”, ben al di sopra, pertanto, della normale soglia di tollerabilità.

I criteri elaborati dalla Suprema Corte individuano concretamente i limiti: quando la modificazione incide sulla coerenza narrativa, sul significato complessivo o sulla reputazione dell’autore, il legislatore consente il ritiro dell’opera dal commercio e il divieto giudiziario della sua ulteriore diffusione, misure che trovano giustificazione proprio nel pregiudizio arrecato alla personalità artistica dell’autore. L’interazione tra questi strumenti rafforza la centralità della dimensione morale del diritto d’autore e conferma che l’integrità dell’opera rappresenta un limite insuperabile anche rispetto ai diritti patrimoniali ceduti a terzi.

In ogni caso, “la continuazione della riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell’opera, dopo trascorso il termine per ricorrere all’Autorità giudiziaria, […] dopo dichiarato sospeso il commercio dell’opera, è soggetta alle sanzioni civili e penali comminate da questa legge per la violazione del diritto di autore”.

Occorre tuttavia distinguere tra semplice modifica, priva di creatività, ed elaborazione, che comporta nuovi contenuti creativi e può dar luogo a un’opera derivata tutelabile autonomamente (art. 4 LdA).

Un’opera derivata per essere tutelabile nei limiti della rielaborazione di quella originaria, deve essere, a sua volta, dotata dei suindicati requisiti della creatività e della novità. Ciò che rileva, dunque, non è la possibilità di confusione tra due opere, alla stregua del giudizio d’impressione utilizzato in tema di segni distintivi dell’impresa, ma la riproduzione illecita di un’opera da parte dell’altra, ancorché camuffata in modo tale da non rendere immediatamente riconoscibile l’opera originaria, ovvero la mera rielaborazione – non autorizzata – di quest’ultima, scevra da un apprezzabile apporto creativo soggettivo, tale da dare vita a un’opera sostanzialmente nuova”.

E ancora: “L’opera derivata, cui l’art. 4 Legge 22 aprile 1941,n. 633, conferisce autonoma tutela, attribuendo al suo autore un diritto esclusivo morale e di utilizzazione economica, che può essere violato dalla rielaborazione non autorizzata, si caratterizza, dunque, per un’elaborazione creativa – ma abusiva – dell’opera originale e si differenzia, pertanto dalla contraffazione, che consiste nella riproduzione dell’opera prima con differenze di mero dettaglio, come tali scevre di apporto creativo e dirette solo a nascondere la contraffazione. Ne consegue che lo sfruttamento dell’opera derivata, senza la preventiva autorizzazione dell’autore di quella originaria, dà diritto a quest’ultimo a ottenere il risarcimento del danno, che legittimamente può essere determinato, in via equitativa, applicando il c.d. principio di revisione degli utili, cioé quantificando il pregiudizio in una quota parte dei proventi realizzati dal titolare dell’opera derivata a seguito del suo sfruttamento.14

La semplice digitalizzazione infine è una mera trasformazione tecnica e non una modifica.

Tuttavia si tratta di una riproduzione ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 lett. a LdA, non può essere eseguita senza il consenso dell’autore o del titolare dei diritti, a meno che non si applichi una delle eccezioni al diritto d’autore (per esempio, la digitalizzazione per uso privato).

Il tema del diritto all’integrità dell’opera manifesta, forse più di ogni altro, la natura bifronte del diritto d’autore: da un lato esso è istituto di regolazione economica della creatività; dall’altro è strumento di tutela della personalità dell’autore, quale proiezione individuale e irriducibile nella forma espressiva dell’opera. Il caso Grignani/Pausini evidenzia con particolare nitidezza questa duplice anima, ponendo al centro dell’analisi giuridica non solo la liceità della modifica, ma soprattutto la qualificazione dello spazio nel quale diritti economici e diritti morali interagiscono, si sovrappongono e talvolta entrano in tensione.

L’insegnamento della Cassazione consente dunque di qualificare con maggiore precisione l’ambito applicativo del diritto morale all’integrità: non è la mera difformità materiale a rilevare, bensì l’incidenza dell’intervento sul messaggio complessivo dell’opera, sulla sua funzione comunicativa e sulla percezione che il pubblico ha dell’identità dell’autore. Tale prospettiva acquista particolare rilievo nel caso Grignani/Pausini, poiché la modifica non ha interessato elementi secondari o meramente accessori del brano, ma il testo, cioè quella componente che, nella musica d’autore, veicola in modo diretto il significato narrativo ed emotivo dell’opera. La variazione semantica introdotta dalla nuova versione non costituisce quindi un semplice adattamento formale, bensì un intervento che incide sulla coerenza interna del brano e sulla proiezione pubblica dell’autore, integrando quel pregiudizio alla personalità creativa che l’art. 20 LdA intende evitare.

È proprio in tale dimensione che si collocano anche gli artt. 142 e 143 LdA, i quali rappresentano l’estrema ratio della tutela morale dell’autore. Le norme presuppongono non una modificazione qualunque, ma una lesione grave, tale da compromettere l’onore, la reputazione o la dignità intellettuale dell’autore. In presenza di tali condizioni, egli conserva il potere – non trasferibile e non delegabile – di richiedere il ritiro dell’opera dal commercio o il divieto giudiziario della sua ulteriore diffusione, strumenti che il legislatore riserva ai casi in cui l’integrità dell’opera sia stata compromessa in modo irreparabile o difficilmente reversibile.

La tutela prevista dagli artt. 142 e 143 non opera dunque in modo automatico, ma richiede un giudizio in concreto che tenga conto dell’effettivo impatto dell’alterazione sul valore espressivo dell’opera e sull’identità artistica del suo autore. In tale prospettiva, il caso Grignani/Pausini è eloquente: da un lato, esso dimostra che le modifiche del testo musicale possono incidere sul nucleo comunicativo dell’opera; dall’altro lato, offre un terreno di verifica dei criteri che il diritto positivo e la giurisprudenza ritengono determinanti per qualificare la lesione dell’integrità. Ne emerge un quadro nel quale la volontà dell’autore continua a costituire l’elemento imprescindibile per ogni intervento che non solo tocca il contenuto dell’opera, ma ne ridefinisce il modo stesso in cui essa parla al pubblico.

4. Conclusioni

La vicenda conferma innanzitutto che, nonostante la centralità dell’editore nell’industria culturale contemporanea e la complessità dei sistemi di gestione dei diritti economici, l’autore conserva una posizione giuridica irriducibile, che si estende oltre la struttura proprietaria dei diritti patrimoniali. Il diritto morale all’integrità dell’opera, nella sua accezione più completa, opera infatti come presidio giuridico volto ad assicurare che il contenuto espressivo originariamente voluto dall’autore non sia snaturato, manipolato o travisato al punto da tradire l’identità creativa che l’opera incarna.

In questa prospettiva, il riferimento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea alla nozione di messaggio creativo – elaborato nelle pronunce Infopaq, Painer e Cofemel – costituisce un punto di svolta sistemico. L’idea secondo cui l’opera riflette scelte personali, libere e creative, percepibili dal pubblico come impronta dell’autore, consente di ancorare la tutela morale non soltanto ad aspetti formali, ma anche al nucleo comunicativo e semantico dell’opera stessa. Ciò significa che l’integrità dell’opera non è solo integrità materiale o formale, ma si estende alla preservazione del significato, del tono, della coerenza narrativa o lirica e dell’effetto comunicativo complessivo.

Il caso in esame offre un esempio paradigmatico della distinzione tra diritti patrimoniali e diritti morali. L’editore può autorizzare modifiche economiche dell’opera, ma non può incidere sulla sfera morale dell’autore. L’alterazione del testo, incidendo sul messaggio dell’opera e sulla sua integrità, richiede il consenso degli autori, ancora titolari del diritto morale.

Si tratta di una vicenda particolarmente indicativa proprio perché l’alterazione lamentata da Grignani riguarda il testo della canzone, ossia quella componente che più direttamente incarna il messaggio comunicativo dell’opera musicale. L’immediatezza con cui il pubblico ha percepito la variazione semantica rafforza la rilevanza della modifica sul piano morale, poiché dimostra che il mutamento non è confinato alla sfera economica della circolazione commerciale del brano, ma incide sull’identità artistica dell’autore e sulla correttezza della relazione interpretativa che si instaura tra opera e destinatari.

La giurisprudenza italiana – si pensi alla citata sentenza della Cassazione n. 20227/2013 – offre un criterio interpretativo particularmente utile: la violazione del diritto morale all’integrità non dipende dall’entità materiale della modifica, ma dalla sua incisività rispetto al significato dell’opera e al valore che l’autore ha inteso comunicarvi. Tale approccio, unitamente alla prospettiva europea sulla personalità dell’autore, consente di riconoscere dignità giuridica alle trasformazioni che incidono sull’espressività complessiva, anche se formalmente ridotte o apparentemente marginali.

In tale cornice, l’interazione tra diritti patrimoniali e diritti morali non può essere letta come un semplice conflitto tra interessi contrattuali, bensì come un’articolata dinamica tra funzioni diverse del diritto d’autore: lo sfruttamento economico e la tutela della dignità creativa dell’autore. La disciplina italiana — coerente con il modello europeo continentale — non accetta che l’accordo economico possa assorbire o sopprimere l’autonomia del diritto morale, il quale rimane indisponibile e opponibile a tutti, compresi gli stessi cessionari dei diritti patrimoniali.

La distinzione tra sistemi di civil law e common law conferma ulteriormente la peculiarità del modello italiano: mentre nel secondo prevale un’impostazione contrattuale e proprietaria, nel primo il diritto morale costituisce un limite strutturale allo sfruttamento economico dell’opera e un baluardo a tutela dell’identità dell’autore. Questa differenza non è meramente teorica, ma determina divergenze sostanziali nei casi concreti, come quello esaminato.

Il caso Grignani/Pausini dimostra, in definitiva, che il diritto all’integrità non è un residuo formale della tradizione ottocentesca, ma un presidio essenziale nel contesto contemporaneo, segnato da una costante ricontestualizzazione, trasformazione e remixabilità delle opere dell’ingegno. In un’epoca in cui la circolazione digitale amplifica le possibilità di manipolazione e accelerazione dei contenuti, il diritto morale all’integrità assume un ruolo sempre più centrale: non soltanto protezione dell’autore, ma anche garanzia per il pubblico, chiamato a fruire di opere che mantengano autenticità, trasparenza e coerenza con l’intento creativo originario.

La vicenda esaminata riafferma dunque un principio di grande rilievo sistemico: l’opera dell’ingegno, pur collocandosi nel flusso del mercato e dell’industria culturale, resta espressione individuale della personalità dell’autore e come tale merita tutela piena e non sacrificabile. L’autore continua a essere il custode dell’identità dell’opera, anche quando ha ceduto i diritti economici; la sua volontà non può essere elusa quando le modifiche incidono sulla sostanza espressiva e sul significato che l’opera trasmette al pubblico.

In tale prospettiva, la disciplina del diritto morale all’integrità si rivela uno strumento fondamentale per preservare l’equilibrio tra libertà di creazione, esigenze del mercato culturale e tutela della personalità dell’autore. Essa conferma che il diritto d’autore non è solo un insieme di prerogative economiche, ma anche un istituto volto a preservare la qualità della relazione tra autore, opera e pubblico, e dunque a difendere l’essenza stessa della creatività.


1 I diritti ricompresi sono quelli di riproduzione, esecuzione, rappresentazione e recitazione, comunicazione al pubblico e messa a disposizione al pubblico, distribuzione e messa in commercio, prestito e noleggio e, tra gli altri, modificazione dell’opera. Per la distinzione tra diritti patrimoniali e diritti morali, cfr. AUTIERI Pietro, FINOCCHIARO Giusella, MONTAGNANI Maria Lilla, UBERTAZZI Luigi Carlo, Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza, Giappichelli, Torino, 2023. VANZETTI Alberto – DI CATALDO Vincenzo, Manuale di diritto industriale, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2022.

2 L’art. 20 così recita: “Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. Tuttavia nelle opere dell’architettura l’autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all’opera già realizzata. Però se all’opera sia riconosciuto dalla competente autorità statale importante carattere artistico spetteranno all’autore lo studio e l’attuazione di tali modificazioni”.

3 Consiglio di Stato, VI sezione, 15 aprile 2008, n. 1749.

4 L’art. 23 prevede che “dopo la morte dellautore il diritto previsto nell’art. 20 può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli, e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti” e che “l’azione, qualora finalità pubbliche lo esigano, può altresì essere esercitata dal Ministro per la cultura popolare, sentita lAssociazione sindacale competente”.

5 Si parla del diritto di rivendicare la paternità dell’opera e del diritto di opporsi a modifiche lesive dell’onore e della reputazione.

6 Si fa riferimento al diritto di opporsi alle modifiche che si rendono necessarie durante o dopo l’esecuzione dell’opera in funzione delle esigenze del proprietario i del committente.

7 È con la nascita dell’industria editoriale e l’invenzione dei caratteri mobili di Gutemberg che si è avuta la prima attribuzione all’autore dei diritti sulle sue opere. A questi sono seguiti i diritti spettanti agli stampatori e librai – tutti definiti genericamente editori – i cosiddetti privilegi librai (cfr. BRAUDEL Fernand, Capitalismo e civiltà materiale (secoli XV-XVIII), Einaudi, Torino, 1977).

8 Un elenco esemplificativo era contenuto nell’art. 4 della Convenzione Internazionale di Berna del 1886: “enfia, torte production quelconque du domaine littéraire, scientifique ou artistique”.

9 Il software è considerato un bene immateriale avente carattere creativo e, in quanto assimilato nel nostro ordinamento ad un’opera letteraria, è tutelato della legge sul diritto d’autore. Detta tutela non ha ad oggetto qualsiasi dato o codice sorgente che possa trovarsi all’interno di un sistema informatico, ma si riconnette alla presenza dei caratteri di originalità e creatività, quest’ultima intesa in senso soggettivo, tanto da ritenersi creativa l’opera che presenti l’impronta personale del suo autore, nella forma particolare che assume a prescindere dalla sua novità e dal valore intrinseco del suo contenuto.

10 I primi testi legislativi nazionali che riconoscono agli autori diritti di ordine morale appartengono ai Paesi germanici. Il riferimento è in particolare al Codice di Baden e al Codice civile austriaco: il primo, Badisches Landrecht, fondato sul Codice Napoleonico, fu introdotto nei primi anni dell’Ottocento, mantenendosi in vigore nel Granducato di Baden fino all’introduzione del BGB tedesco nel 1900; il secondo, Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB), è stato promulgato il 1° giugno 1811, entrando in vigore il 1° gennaio 1812. Sul ruolo dei giuristi italiani nella definizione dei diritti morali in sede internazionale, cfr. SCIALOJA Vittorio, Relazioni e interventi alla Conferenza diplomatica di Roma per la revisione della Convenzione di Berna, Ministero della Giustizia, Roma, 1928; PIOLA CASELLI Filippo, Interventi alla Conferenza diplomatica per la revisione della Convenzione di Berna, in Atti ufficiali, Ministero della Giustizia, Roma, 1928. Sul riconoscimento internazionale dei diritti morali, cfr. GOLDSTEIN Paul Goldstein – HUGENHOLTZ Bernt, International Copyright: Principles, Law, and Practice, Oxford University Press, Oxford, 2019; BENTLY Lionel – SHERMAN Brad, Intellectual Property Law, Oxford University Press, Oxford, 2022.

11 Ai sensi dell’art 23 LdA, essi sono esercitabili post mortem non dagli eredi in generale, ma da coloro che la legge ritiene legati da un grado di parentela che possa giustificare l’attribuzione della tutela della personalità dell’autore deceduto: “Dopo la morte dell’autore il diritto previsto nell’art. 20 può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti. L’azione, qualora finalità pubbliche lo esigano, può altresì essere esercitata dal Ministro per la cultura popolare, sentita l’Associazione sindacale competente”.

12 Art. 142: “L’autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l’opera dal commercio, salvo l’obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistati i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o spacciare l’opera medesima. Questo diritto è personale e non è trasmissibile. Agli effetti dell’esercizio di questo diritto l’autore deve notificare il suo intendimento alle persone alle quali ha ceduto i diritti ed al Ministero della cultura popolare, il quale dà pubblica notizia dell’intendimento medesimo nelle forme stabilite dal regolamento. Entro il termine di un anno a decorrere dall’ultima data delle notifiche e pubblicazioni, gli interessati possono ricorrere all’Autorità giudiziaria per opporsi all’esercizio della pretesa dell’autore o per ottenere la liquidazione ed il risarcimento del danno”.

13 Art. 143: “L’Autorità giudiziaria, se riconosce che sussistono gravi ragioni morali invocate dall’autore, ordina il divieto della riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell’opera, a condizione del pagamento di una indennità a favore degli interessati fissando, la somma dell’indennizzo e il termine per il pagamento. L’Autorità giudiziaria può anche pronunciare provvisoriamente il divieto con decreto su ricorso, se sussistono ragioni di urgenza, prima della decadenza del termine indicato nell’ultimo comma dell’articolo precedente, previo, occorrendo, il pagamento di una idonea cauzione. Se l’indennità non è pagata nel termine fissato dall’Autorità giudiziaria cessa di pieno diritto la efficacia della sentenza. La continuazione della riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell’opera, dopo trascorso il termine per ricorrere all’Autorità giudiziaria, previsto nell’ultimo comma dell’articolo precedente, dopo dichiarato sospeso il commercio dell’opera, è soggetta alle sanzioni civili e penali comminate da questa legge per la violazione del diritto di autore”.

14 Cass., I sezione civile, ordinanza, 6 giugno 2018, n. 14635.


Bibliografia essenziale

AUTIERI Pietro, FINOCCHIARO Giusella, MONTAGNANI Maria Lilla, UBERTAZZI Luigi Carlo, Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza, Giappichelli, Torino, 2023.

BENTLY Lionel – SHERMAN Brad, Intellectual Property Law, Oxford University Press, Oxford, 2022.

BRAUDEL Fernand, Capitalismo e civiltà materiale (secoli XV-XVIII), Einaudi, Torino, 1977.

GOLDSTEIN Paul – HUGENHOLTZ Bernt, International Copyright: Principles, Law, and Practice, Oxford University Press, Oxford, 2019.

PIOLA CASELLI Filippo, Interventi alla Conferenza diplomatica per la revisione della Convenzione di Berna, in Atti ufficiali, Ministero della Giustizia, Roma, 1928.

SCIALOJA Vittorio, Relazioni e interventi alla Conferenza diplomatica di Roma per la revisione della Convenzione di Berna, Ministero della Giustizia, Roma, 1928.

VANZETTI Alberto – DI CATALDO Vincenzo, Manuale di diritto industriale, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2022.

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