Il “mostro di Marsala” tra raptus e imputabilità: la capacità di intendere e volere alla luce della giurisprudenza di legittimità più recente

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Corso, F. (2026). Il “mostro di Marsala” tra raptus e imputabilità: la capacità di intendere e volere alla luce della giurisprudenza di legittimità più recente. Aequitas Magazine, 2, 31–41. https://doi.org/10.5281/zenodo.18391114


ABSTRACT (EN): The present study offers a systemic reinterpretation of the Michele Vinci case – widely known as the “Monster of Marsala” – as a crucial interpretive junction for understanding contemporary developments in criminal imputability, forensic psychiatric assessment, and the protection of minors within Italian criminal law. Through an integrated historical-criminological, doctrinal-systemic, and forensic-psychiatric approach, the study critically examines the conceptual inadequacy of categories such as “raptus”, uncontrolled impulsivity, and non-contextualized paraphilic disorders, demonstrating that such constructs, when lacking robust nosographic grounding and a proven causal nexus, cannot meaningfully affect the offender’s capacity to understand and to will, according to the most advanced case law of the Italian Court of Cassation (2019–2025). The article situates the Vinci case within the normative reconfiguration introduced by Law No. 181/2025 and the new offence of child homicide under Article 577-bis of the Criminal Code, which conceptualize lethal violence against minors as a phenomenon structurally rooted in dynamics of domination, vulnerability, and relational asymmetry. It argues that the Marsala case constitutes an anticipatory paradigm of the contemporary criminology of vulnerability, intertwining criminal responsibility, collective memory, the symbolic-preventive aims of punishment, and the State’s positive obligations of protection. The contribution positions itself as a high-impact scholarly reflection on the interplay between culpability, forensic expertise, penal system architecture, and substantive justice, offering an insightful interdisciplinary perspective.

ABSTRACT (IT): Il presente studio offre una rilettura sistemica del caso di Michele Vinci – noto come il “mostro di Marsala” – quale snodo interpretativo cruciale per comprendere l’evoluzione contemporanea dell’imputabilità penale, della perizia psichiatrica forense e della tutela dei minori nel diritto penale italiano. Attraverso una ricostruzione integrata di carattere storico-criminologico, giuridico-sistematico e psichiatrico-forense, l’articolo analizza la fallacia concettuale di categorie come raptus, impulsività incontrollata e parafilie non contestualizzate, evidenziando come tali nozioni, se prive di base nosografica e di nesso eziologico accertato, non possano incidere sulla capacità di intendere e di volere alla luce dell’elaborazione più recente della Corte di Cassazione (2019–2025). Lo studio colloca il caso Vinci nel quadro delle nuove coordinate legislative introdotte dalla legge n. 181/2025 e dall’art. 577-bis c.p., che tipizzano l’omicidio di minore quale fenomeno strutturalmente radicato in dinamiche di dominio, vulnerabilità e asimmetria relazionale. Il contributo sostiene che la vicenda di Marsala rappresenti un paradigma anticipatore della moderna criminologia della vulnerabilità, ponendo in relazione responsabilità penale, memoria collettiva, funzione simbolico-preventiva della pena e doveri positivi di protezione dello Stato. L’articolo si propone dunque come una riflessione ad alta intensità teorica sul rapporto tra colpevolezza, perizia, sistema penale e giustizia sostanziale, offrendo un’interessante chiave di lettura interdisciplinare.


SOMMARIO: 1. La vicenda: contesto storico-socio-antropologico, dinamiche criminologiche e vulnerabilità delle vittime – 2. Perizie psichiatriche, raptus e imputabilità: evoluzione giurisprudenziale più recente e criteri di accertamento – 3. Il significato sistemico del “caso Marsala”: responsabilità penale, memoria collettiva e funzione della pena.


1. La vicenda: contesto storico-socio-antropologico, dinamiche criminologiche e vulnerabilità delle vittime

Il lupo non è, come ti hanno detto nelle favole, cattivo. Il lupo non è né cattivo né buono, sono aggettivi che noi gli applichiamo addosso, mentre lui, ne è totalmente ignaro; il lupo azzanna solo quando ha fame. L’uomo azzanna non per fame ma per invidia, per gelosia, per rivalità e questo, a differenza del lupo, lo rende colpevole”.[1]

Questa differenza tra istinto e coscienza, tra necessità naturale e scelta deliberata, si fa drammaticamente concreta nella storia di Michele Vinci; un uomo che non uccide per fame, ma per desiderio e per ossessione, che tiene nelle proprie mani vite innocenti: quelle di Antonella Valenti, Ninfa Marchese e Virginia Marchese.

La loro morte fu il risultato di una violenza che travalicò ogni limite di umana perfidia, ponendosi come una delle pagine più oscure della storia criminale italiana del Novecento. Mani che avrebbero dovuto proteggere si trasformarono in strumenti di sopraffazione, infliggendo una morte lenta e terribile a tre creature fiduciose e indifese.

Il delitto non rappresenta soltanto un evento criminale di eccezionale gravità, ma un fatto che interroga il diritto penale, la psichiatria forense e, più in generale, la coscienza collettiva di un’intera comunità. In particolare, esso pone al centro uno dei nodi più complessi del diritto penale contemporaneo: il rapporto tra perizia psichiatrica e responsabilità penale, e la valutazione della capacità di intendere e di volere dell’imputato nei casi di delitti di estrema efferatezza. In tale contesto, il cosiddetto raptus continua a costituire una categoria problematica, frequentemente evocata nel dibattito processuale.

L’atroce vicenda si svolge a Marsala, città dal forte valore storico e simbolico, teatro dello sbarco di Giuseppe Garibaldi nel 1860. E proprio in questo luogo, dal forte carico di memoria collettiva, irrompe il brutale delitto spezzandone brutalmente l’immagine.

La Sicilia rurale dei primi anni ’70 era caratterizzata da assetti familiari fortemente gerarchizzati, da ruoli di genere rigidamente definiti e da una diffusa carenza di tutela istituzionale dei minori, in un contesto segnato dall’assenza di strumenti preventivi moderni e da una limitata capacità di intervento dei servizi pubblici. In tale scenario, l’infanzia femminile risultava esposta a una condizione di particolare vulnerabilità, spesso confinata all’interno di spazi domestici opachi e sottratti a forme effettive di controllo sociale e giuridico.

Sebbene all’epoca dei fatti non esistesse una categoria giuridica autonoma di femminicidio minorile, gli elementi che oggi ne definiscono il nucleo concettuale, quali l’asimmetria strutturale di potere, l’invisibilità sociale della vittima e la sua estrema condizione di fragilità, risultano pienamente rintracciabili nel caso marsalese.

La vulnerabilità delle vittime, lungi dall’essere un dato meramente individuale, si configura come il prodotto di un contesto relazionale e istituzionale segnato da gerarchie di genere, deficit di tutela e assenza di strumenti preventivi efficaci.

È proprio alla luce di questa progressiva consapevolezza della vulnerabilità strutturale delle vittime che si colloca l’evoluzione più recente del diritto penale. L’introduzione dell’art. 577-bis c.p., ad opera della legge 2 dicembre 2025, n. 181, segna il riconoscimento normativo della violenza radicata in dinamiche di genere, dominio e controllo, attraverso la previsione di una fattispecie autonoma di reato e l’esplicita attribuzione allo Stato di un dovere positivo di prevenzione e protezione.

Si è al cospetto di un passaggio decisivo nella costruzione di un sistema penale sensibile ai rapporti di potere che connotano molte forme di violenza letale. La norma tipizza per la prima volta una figura autonoma di omicidio connotato da motivazioni di soggezione e sopraffazione in danno di minori, con particolare attenzione al rapporto privo di simmetria tra autore e vittima.

Si tratta di un intervento normativo che non si limita ad ampliare il catalogo delle circostanze aggravanti, ma introduce una categoria criminologica e giuridica nuova, in cui la vulnerabilità non è un dato occasionale o contingente, bensì un elemento strutturale della fattispecie. In tal senso, il legislatore recepisce un’evoluzione concettuale già da tempo maturata nella dottrina penalistica e nella criminologia clinica, secondo cui i delitti commessi in danno di minori – specie quando motivati da impulsi possessivi, sessuali o da forme di appropriazione affettiva deviata – non sono riconducibili a mere ipotesi di omicidio aggravato, ma costituiscono espressione di un modello relazionale patogeno, caratterizzato da un deficit di tutela e da un contesto segnato da forte asimmetria.

Il 577-bis c.p. introduce pertanto una tipicità di relazione, che valorizza elementi quali: la posizione di affidamento, fiducia o dipendenza tra autore e vittima; la condizione di minorata difesa strutturale insita nell’età minore; la presenza di una motivazione sessuale, possessiva o di controllo; la natura sistemica e non episodica del rischio criminogeno.

L’omicidio del minore non viene quindi qualificato solo per la sua gravità materiale, ma per la sua collocazione all’interno di un ecosistema relazionale degradato, in cui l’adulto trasforma il proprio ruolo – naturale o sociale – di cura in uno strumento di sopraffazione.

In questa prospettiva, la norma si pone in linea di continuità con le convenzioni internazionali (CEDAW, Convenzione di Lanzarote, Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia), conferendo allo Stato un dovere positivo di prevenzione, protezione e intervento tempestivo.

La portata sistemica dell’art. 577-bis c.p. consente anche di rileggerne retrospettivamente la ratio nel caso di Marsala. Pur trattandosi di norma sopravvenuta, i presupposti che oggi identificano il femminicidio minorile erano già integralmente presenti nella vicenda: la relazione fiduciaria tra autore e vittime, la condizione assoluta di vulnerabilità delle bambine, il movente a matrice sessuale e la dinamica di sottomissione totale. In altri termini, il caso Vinci rappresenta un paradigma anticipatore di ciò che oggi il legislatore ha voluto tipizzare come fattispecie autonoma, riconoscendo nella violenza letale in danno di minori non un semplice aggravamento dell’omicidio, ma una forma criminologica distinta, radicata nella struttura della relazione tra autore e vittima.

L’introduzione dell’art. 577-bis c.p. rafforza pertanto l’idea che la risposta punitiva dello Stato non possa esaurirsi nella mera sanzione, ma debba confrontarsi con la genesi relazionale del fatto criminoso, con la vulnerabilità della vittima e con il contesto socio-istituzionale che ne ha consentito la consumazione. In tale ottica, la norma si collega direttamente alla riflessione più ampia sul rapporto tra imputabilità, capacità di intendere e di volere e valutazione forense della personalità dell’autore: il nuovo quadro legislativo, infatti, impone di considerare in modo integrato non soltanto la dimensione psicopatologica del reo, ma anche la sua collocazione all’interno di sistemi relazionali che possono fungere da fattori criminogenetici.

In questo senso, l’art. 577-bis c.p. non è solo un intervento punitivo, ma un dispositivo concettuale che ridefinisce la tassonomia dei delitti contro la persona, ponendo al centro la vulnerabilità come valore costituzionalmente protetto e la responsabilità dell’ordinamento nel prevenirne le violazioni più gravi.

Tale chiave di lettura consente di rileggere dunque, in prospettiva sistematica, anche la sequenza fattuale del 9 novembre 1971, data in cui la vicenda assume formale rilevanza giuridica. In quella data, alle ore 22:10, presso la Procura della Repubblica di Marsala, Michele Vinci rese confessione in ordine alla sottrazione della nipote Antonella Valenti e delle sorelle Ninfa e Virginia Marchese, ponendo fine a diciannove giorni di angoscia collettiva e consentendo l’avvio della ricostruzione processuale dei fatti.

All’alba, una squadra dei Vigili del Fuoco si calò in una cava di tufo abbandonata indicata dallo stesso Vinci. Nel sottosuolo della campagna marsalese furono rinvenuti i corpi in avanzato stato di decomposizione di Ninfa e Virginia Marchese, di sette e cinque anni. Il corpo di Antonella Valenti, di nove anni, era stato invece ritrovato il 26 ottobre 1971 nei locali di una scuola in costruzione in contrada Rakalia, gravemente straziato dall’azione del fuoco.

Marsala era presidiata dai giornalisti da diciannove giorni. Le agenzie di stampa diffusero rapidamente la notizia; i telegiornali la portarono in ogni casa. La piazza antistante il Palazzo di Giustizia si riempì immediatamente di cittadini, mentre affluivano ingenti forze di polizia per prevenire episodi di giustizia sommaria. Lo scrittore Vincenzo Consolo, inviato dal quotidiano L’Ora, seguì il processo del cosiddetto “mostro di Marsala”. Nelle sue cronache, il riferimento ricorrente è Pirandello: il tema del doppio, la molteplicità delle maschere dell’uomo, la vita come teatro. Consolo giunge fino alla tragedia greca, evocando i “figlioletti di Medea”, a indicare che l’orrore del fatto travalica la cronaca per collocarsi in una dimensione archetipica.

Come ricorda Antonio Pagliaro, nella Storia terribile delle bambine di Marsala, la risonanza del caso fu internazionale: “Il 7 novembre 1971 la prima pagina di un quotidiano francese titola: In Sicilia il delitto più mostruoso del secolo”. Accanto alla cronaca giudiziaria, la vicenda entrò immediatamente nella memoria popolare.

Nel 1971 il cantastorie Franco Trincale compose La tragedia delle tre bambine rapite di Marsala, incisa su due dischi a 45 giri, trasformando il delitto in racconto corale e monito sociale. Nell’opinione pubblica Michele Vinci venne immediatamente definito “il mostro”.

Tale qualificazione fu radicalmente problematizzata dall’avvocato Cino Traina, parte civile per la famiglia Marchese. Nella sua celebre arringa, Traina rifiutò la categoria del “mostro” come scorciatoia emotiva e culturale:
Come qualificare quest’uomo? Verme? Bestia? No, offenderemmo ingenerosamente degli animali. Mostro? No. Quest’uomo non è da mostrare, è da relegare perché non offenda e contamini il genere umano, tanto è vero che la coscienza comune quando parla di Vinci preferisce crederlo pazzo o, quantomeno, seminfermo di mente, per allontanarlo il più possibile dalla umanità. Dunque, non mostro, neppure se vogliamo dare alla parola, il significato corrente corroso dall’uso, no, perché egli ha travolto ogni limite, ha superato in mostruosità qualsiasi possibilità umana, ha seviziato ed ucciso tre innocenti creature. Lo chiameremo dunque con il suo nome e cognome che lo qualificano e che a sua volta diverrà qualificante, come è avvenuto con il nome di Giuda. E quest’uomo sarà chiamato col suo nome: Vinci Michele e per sempre questo nome significherà viltà, obbrobrio, ferocia“.[2]

L’arringa svolse una funzione che andava ben oltre la retorica giudiziaria, riaffermando il primato della responsabilità penale e richiamando il giudice al rischio che il linguaggio tecnico della perizia oscurasse la realtà del fatto e la sofferenza delle vittime.

Come evidenziato dall’illustre penalista Ferdinando Parlavecchio: “ci mostra, Cino Traina, con ammirevole maestria, un reo perverso, insidioso, calunniatore, rotto a tutte le astuzie e a tutti i più inverosimili inganni tesi da esperto regista, tutti, a momento opportuno, per poi, con naturale efficacia, attraverso i primi interrogatori di lui, ricostruire agevolmente tutte le vere fasi di tanta paurosa vicenda…”.[3]

Ma quale abisso di oscurità e perversità poteva spingere un uomo a compiere un atto così tanto indicibile e atroce?

E “perché zio Michele ha ucciso la piccola Antonella? Come ha potuto l’affetto di uno zio trasformarsi nella furia morbosa di un assassino?”[4]

Il movente venne individuato nella passione morbosa che Vinci nutriva per la nipote Antonella. Egli stesso ammise impulsi sessuali nei suoi confronti. Parallelamente fornì versioni tra loro inconciliabili: il bitter offertogli da uno sconosciuto, le minacce di terzi, lettere alla moglie in cui parlava di costrizione e di promesse di salvezza per le bambine. Questo continuo mutare di narrazione minò definitivamente la sua credibilità processuale.

Il processo si aprì il 15 novembre 1973 davanti alla Corte d’Assise di Trapani in un clima di altissima tensione. Vinci evitò inizialmente l’aula per timore di aggressioni. Il 21 novembre la moglie venne arrestata per reticenza. Il 27 novembre Vinci tornò in aula accusando il direttore della cartotecnica dove lavorava; anche questi venne indagato e poi scarcerato. In seguito coinvolse persino lo zio delle sorelline Marchese, perdendo ogni residua attendibilità.

2. Perizie psichiatriche, raptus e imputabilità: evoluzione giurisprudenziale più recente e criteri di accertamento

La questione centrale divenne quella dell’imputabilità. Furono espletate perizie psichiatriche i cui esiti risultarono divergenti. Neurologo e criminologo parlarono di deficienza mentale con compromissione della capacità volitiva; lo psichiatra escluse invece qualsiasi patologia mentalmente rilevante ai fini penali, riconoscendo una sessuopatia con tendenze pedofiliche non incidente sulla capacità di autodeterminazione.

Tale contrasto riflette una tipica situazione di perizia insanabilmente divergente.

La perizia psichiatrica nel processo penale ha, infatti, due scopi distinti e non sovrapponibili. Il primo, previsto dall’art. 70 c.p.p., riguarda la capacità dell’imputato di partecipare coscientemente al processo. Il secondo, previsto dagli artt. 88 e 89 c.p., riguarda il momento del fatto e mira a stabilire se l’imputato fosse capace di intendere e di volere al momento della commissione del reato. Il giudice opera come peritus peritorum: non è vincolato alle conclusioni del perito, ma se se ne discosta deve fornire una motivazione rigorosa e logicamente coerente, come ribadito dal Supremo Consesso con la sentenza n. 27725/2023.

Nei casi in cui le perizie divergono, la giurisprudenza di legittimità (Cass. pen. n. 43845/2022) impone al giudice di motivare la scelta tra le tesi scientifiche, valutando criticamente le relazioni e confrontando le diverse opzioni ricostruttive.

Il cosiddetto raptus, frequentemente evocato anche nel caso Vinci, non costituisce di per sé causa di esclusione dell’imputabilità.

Invero, la Suprema Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 29849/2025, ha chiarito la posizione della giurisprudenza rispetto al fenomeno del raptus.

La Corte afferma che i cosiddetti stati emotivi e passionali non escludono automaticamente la capacità di intendere e di volere dell’agente. Tuttavia, ciò vale salva la prova del rilievo nosografico o di un comportamento anomalo, di consistenza, intensità e gravità tali da poter incidere concretamente sulla capacità di imputazione.

La Corte precisa che, ove vi sia un collegamento causale tra lo stato emotivo e la condotta omicidiaria, è possibile riconoscere un’effettiva incidenza eziologica della psicopatologia sull’evento mortale.

Questo principio permette di leggere il concetto di raptus non come un’esenzione automatica dalla responsabilità, ma come un fenomeno che richiede valutazioni precise e circostanziate, sia cliniche sia giuridiche.

È in questo quadro che si inserisce il caso di Michele Vinci, così come ricostruito da Cino Traina nel libro Il giallo di Marsala: il dibattito peritale attorno al presunto raptus mostra come la valutazione dell’incapacità parziale di mente richieda un’analisi rigorosa della durata, della continuità della condotta e della memoria dell’evento, elementi fondamentali per stabilire la piena imputabilità.

I due periti, il criminologo e il neurologo, sostenevano l’esistenza di un vizio parziale di mente, basandosi su alcuni segni encefalografici che potrebbero suggerire la presenza di una epilessia motoria latente, normalmente silente, che potrebbe manifestarsi solo in presenza di un elemento scatenante. Tale elemento, secondo la perizia, sarebbe stato il movente sessuale morboso che Vinci nutriva nei confronti della nipote, eventualmente combinato con l’assunzione del bitter, già citato in precedenza, che avrebbe contribuito a uno stato di disorientamento.

Gli psichiatri, invece, sostengono la completa sanità mentale di Vinci, osservando che anche ammettendo una temporanea incapacità parziale indotta dal raptus, questa sarebbe durata al massimo pochi minuti o mezz’ora. Tale durata limitata non può spiegare la condotta continuativa e pianificata di Vinci, protrattasi per più giorni, dal rapimento delle bambine fino all’omicidio dell’ultima.

Inoltre, nei casi di raptus, la memoria dell’evento viene compromessa, con concentrazione su un singolo episodio e impossibilità di rievocare tutti i dettagli. Nel caso di Vinci, invece, il ricordo era normale e diffuso, senza focalizzazione su un solo particolare.

A supporto di questa argomentazione, il perito propone l’esempio delle lampadine elettriche a pila: “se il raggio luminoso si indirizza ad una certa distanza, si avrà un campo luminoso di una determinata ampiezza e una luminosità sufficiente. Si ha quindi, in questo caso, una luminosità diffusa che costituisce la normalità. Ma se concentriamo il fascio luminoso su un punto molto vicino, avremo un campo di visibilità tanto più intenso quanto più esso è piccolo, il che corrisponde ad una visibilità, vale a dire ad un’attenzione e a una conseguente memoria concentrata solo su un punto, per il che si vedrà più chiaramente quel punto, ma sfuggirà tutto ciò che lo circonda. Nell’esempio, questa seconda ipotesi rappresenta la anormalità, il raptus, ed è questo che si sarebbe dovuto verificare, ed invece per il Vinci il ricordo è normale e diffuso“.[5]

Ulteriori elementi confermano questa valutazione. Dall’anamnesi personale e familiare non emergono segni di epilessia o di tendenze epilettoidi, né precedenti familiari.

Analogamente, le osservazioni sociali confermano il quadro di normalità: testimoni, familiari e colleghi descrivono Vinci come un uomo mite, stabile, non soggetto a malumori o irascibilità improvvisa. Tali elementi rafforzano l’ipotesi che non vi fossero condizioni patologiche in grado di compromettere la capacità di intendere e di volere.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3868 del 2025, ha affrontato la questione della rilevanza dei disturbi della personalità ai fini dell’imputabilità. In particolare, ha affermato che tali disturbi possono incidere sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o riducendola significativamente quando siano di intensità e gravità tali da condurre a questa conclusione e vi sia un nesso causale con la specifica condotta, ossia quando il fatto delittuoso sia stato causalmente determinato dal disturbo stesso.

Va ricordato che, alla luce dei principi affermati delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione penale nella sentenza Raso (Cass. pen., Sez. Un., n. 9163/2005), il rilievo dei disturbi della personalità non implica un’automatica considerazione di qualsiasi alterazione psichica, ma si limita ai casi in cui essi abbiano avuto una concreta incidenza sull’atto delittuoso. In tale quadro, i giudici del Massimo Consesso sottolineano che devono emergere precisi indici rivelatori, e non semplici anomalie caratteriali, disarmonie della personalità, alterazioni del carattere o del sentimento, né tratti legati all’indole del soggetto che, pur influenzando il processo psichico di determinazione, non possiedono la gravità necessaria a incidere sull’autodeterminazione dell’agente.

Per la Suprema Corte, i disturbi della personalità rilevanti devono essere tali da generare una situazione psichica incontrollabile e ingestibile, che – incolpevolmente- impedisca al soggetto di gestire le proprie azioni, percepire il disvalore sociale del fatto e determinarsi liberamente. Si tratta di condizioni appartenenti alla categoria più ampia delle psicopatie, ben distinte dalle psicosi, le quali comportano una perdita dei confini dell’Io e rappresentano vere e proprie malattie mentali (Cass. pen. n. 24614/2003).

Al contrario, come precisano le Sezioni Unite, il disturbo della personalità si caratterizza per essere un “modello costante di esperienza interiore e di comportamento che devia marcatamente dalle aspettative di cultura dell’individuo; i tratti di personalità vengono diagnosticati come disturbo della personalità solo quando sono inflessibili, non adattivi, persistenti, e causano una compromissione sociale significativa o sofferenza soggettiva”.

Tale impostazione consente di circoscrivere il rilievo dei disturbi della personalità ai casi in cui essi abbiano effettiva incidenza sulla capacità di intendere e volere, evitando una loro estensione indiscriminata e sottolineando la necessità di una valutazione scientificamente fondata e collegata al comportamento specifico dell’agente.

Il prefato quadro giurisprudenziale sui disturbi della personalità trova immediata applicazione nel caso di Michele Vinci. Come evidenziato nel dibattito peritale e nella ricostruzione di Cino Traina, Vinci non presentava tratti di personalità tali da compromettere in modo significativo la capacità di intendere e di volere: non erano presenti disturbi inflessibili, persistenti o non adattivi, né comportamenti o stati psichici incontrollabili in grado di incidere causalmente sul delitto. In tal modo, le valutazioni psichiatriche confermano che le condizioni dell’imputato rientravano nella normale capacità di autodeterminazione, coerentemente con i principi enunciati dalla Suprema Corte.

In coerenza con quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza Raso, anche la giurisprudenza di legittimità più recente ha ribadito che, in tema di imputabilità, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, possono rientrare nel concetto anche disturbi della personalità o comunque tutte quelle anomalie psichiche non inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere, escludendola o riducendola significativamente. Inoltre, è necessario che vi sia un nesso eziologico tra il disturbo mentale e la condotta criminosa. Al contrario, altre anomalie caratteriali, alterazioni o disarmonie della personalità, prive dei requisiti sopra indicati, così come gli stati emotivi e passionali, possono assumere rilievo solo eccezionalmente, all’interno di un quadro più ampio di infermità.

A titolo esemplificativo, la pronuncia della Suprema Corte n. 35842 del 2019 ha ribadito che l’imputabilità deve essere valutata considerando esclusivamente quei disturbi della personalità o anomalie psichiche in grado di incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere, con esclusione di qualsiasi condizione psichica di lieve entità o di carattere meramente temperamento o emotivo.

In linea di continuità con tale orientamento, la più recente giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato i criteri di valutazione della capacità di volere. In particolare, la sentenza della Corte di Cassazione n. 22659 del 2023 ha precisato che l’assenza della capacità di volere può assumere rilevanza autonoma e decisiva ai fini del giudizio ex artt. 85 e 88 c.p., anche in presenza di accertata capacità di intendere e di comprendere il disvalore sociale dell’azione delittuosa. Tale rilievo è ammesso solo se sussistono due condizioni concorrenti: da un lato, impulsi all’azione percepiti come riprovevoli dall’individuo, ma di tale ampiezza e intensità da vanificare la capacità di apprezzarne le conseguenze; dall’altro, un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per cui il fatto di reato risulti causalmente determinato da quello stimolo o disturbo mentale.

La Corte sottolinea, infatti, che la semplice presenza di un impulso o stimolo interiore non è di per sé sufficiente a determinare un comportamento illecito, ma deve essere dimostrata la cogenza e l’efficacia causale dell’impulso sul singolo caso concreto.

Accanto a tale precisazione, la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 12283 del 2025 interviene a ribadire il principio strutturale dell’imputabilità, affermando che essa non sussiste qualora manchi anche una sola delle due capacità di intendere o di volere. Il presupposto indefettibile per l’affermazione della responsabilità penale rimane, infatti, la sussistenza dell’imputabilità, che è esclusa in presenza di un vizio totale di mente.

Il vizio totale ricorre quando risulti mancante anche una sola delle due capacità, dovendosi ritenere l’imputabilità affermabile solo qualora il soggetto possieda entrambe le attitudini, ancorché in forma scemata. L’esclusione anche di una sola componente della capacità di intendere e di volere fa venir meno il presupposto primario della responsabilità penale. In applicazione di tali principi, con la sentenza n. 12283 del 2025 la Corte ha annullato la condanna pronunciata nei confronti di un soggetto imputato per condotte moleste, disponendo un nuovo accertamento volto a verificare con certezza la sussistenza della capacità di volere, pur non essendo in discussione quella di intendere.

Ne consegue che, una volta accertata l’assenza totale di una delle due capacità, il vizio deve qualificarsi come totale, con la conseguente impossibilità per il giudice di irrogare una sanzione penale nei confronti del soggetto non imputabile.

3. Il significato sistemico del “caso Marsala”: responsabilità penale, memoria collettiva e funzione della pena

Alla luce dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, il caso di Michele Vinci si presta a una lettura che va oltre la ricostruzione storica del processo. Esso rappresenta un esempio emblematico delle difficoltà che emergono quando il giudizio sull’imputabilità si fonda su perizie divergenti e su categorie, come il raptus, prive di una definizione scientifica univoca.

Il confronto tra le diverse valutazioni peritali – già ampiamente analizzate – mostra come l’accertamento della capacità di intendere e di volere non possa risolversi in una spiegazione psicologica del comportamento, ma debba necessariamente confrontarsi con criteri giuridici rigorosi e con l’esigenza di una motivazione razionale e verificabile. In questo senso, il processo di Marsala anticipa questioni che la giurisprudenza di legittimità ha successivamente chiarito, rafforzando il principio secondo cui la responsabilità penale non può essere compressa da letture suggestive o meramente descrittive dello stato emotivo dell’autore del reato.

Tali questioni trovarono una risposta sul piano giudiziario nella decisione della Corte d’Assise di Trapani.

Il 10 luglio, alle ore 16:40, dopo oltre cinque ore di Camera di Consiglio, la Corte d’Assise di Trapani condannò Michele Vinci all’ergastolo, con due anni di isolamento diurno, riconoscendolo responsabile del sequestro, del triplice omicidio aggravato, dell’occultamento e del vilipendio dei cadaveri. In grado di appello, tuttavia, la sentenza venne riformata, con la riduzione della pena a ventotto anni di reclusione, decisione che suscitò un ampio e duraturo dibattito, tanto sul piano giuridico quanto su quello dell’opinione pubblica.

La valenza sistemica del caso all’interno della teoria generale della responsabilità penale risiede nel conferire un punto di osservazione privilegiato per comprendere come il diritto penale reagisca a condotte di eccezionale gravità, in cui l’efferatezza del fatto e la vulnerabilità estrema delle vittime rischiano di esercitare una pressione emotiva tale da condizionare – anche inconsciamente – la valutazione giuridica.

Il processo di Marsala, in definitiva, mostra con chiarezza come l’ordinamento debba rimanere ancorato ai principi fondamentali della colpevolezza, dell’imputabilità e della personalità della responsabilità penale, resistendo alla tentazione di ricorrere a spiegazioni pseudo-cliniche o categorie emotive (come il “mostro”, il “raptus”, l’“impulso incontrollabile”) che possono fungere da scorciatoie interpretative. Il dibattito attorno all’imputabilità di Vinci – segnato da perizie divergenti, narrazioni contraddittorie e tentativi difensivi di deresponsabilizzazione – rivela l’importanza di un approccio rigoroso, fondato sulla verifica puntuale degli elementi clinici e sui criteri di causalità psichica elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

Sotto tale profilo, il caso costituisce un monito contro ogni forma di deresponsabilizzazione impropria: la responsabilità penale non può essere attenuata da spiegazioni suggestive, prive di base nosografica, o fondate su categorie culturali estranee alla struttura normativa dell’imputabilità. Allo stesso tempo, esso sottolinea come il diritto penale debba confrontarsi con il significato sociale ed etico di fatti di tale portata, poiché l’azione giudiziaria non è solo reazione al crimine, ma anche luogo di produzione di senso, sede in cui la comunità elabora il trauma e riafferma i valori fondamentali dell’ordinamento.

Nel solco prospettato si inserisce la funzione della pena nei delitti contro minori: una sanzione che, oltre a perseguire finalità retributive e preventive, assume una dimensione simbolica e identitaria. L’ergastolo inflitto in primo grado a Vinci – poi ridotto in appello – rispecchia la necessità di riaffermare la centralità del bene giuridico vita quando la condotta omicidiaria si radicalizza in una logica di annientamento totale, fisico ed esistenziale, della vittima. La pena, in tali casi, opera anche come strumento di ricomposizione dell’ordine violato, di riconoscimento della sofferenza delle vittime e della comunità, e di riaffermazione dei limiti invalicabili della convivenza civile.

Il significato sistemico del caso emerge, infine, nella dimensione della memoria collettiva. La vicenda di Marsala continua a vivere nella coscienza pubblica non solo come tragedia, ma come archetipo di vulnerabilità tradita e di potere abusato. Le tre bambine, trasformate in simboli di innocenza violata, rappresentano un monito permanente circa l’obbligo dello Stato di predisporre strumenti di tutela efficaci, di vigilare sulle dinamiche familiari e comunitarie, di prevenire i rischi strutturali connessi alle relazioni asimmetriche.

La memoria civile, allora, non è un elemento marginale: essa costituisce il presupposto culturale che orienta l’evoluzione legislativa e giudiziaria. Ed è in questa dialettica tra giustizia, storia e coscienza collettiva che il caso Marsala assume la sua più profonda valenza sistemica: ricordare significa comprendere e, comprendere, significa prevenire. In tal modo il diritto penale si conferma non solo come strumento di sanzione, ma come luogo di elaborazione etica e di protezione dei valori fondanti della comunità.

Non a caso, a distanza di anni, la terribile vicenda o tornò all’attenzione istituzionale in seguito a una puntata della trasmissione Telefono Giallo (Rai 3, 30 dicembre 1988).

Nel 1989, Paolo Borsellino, allora Procuratore della Repubblica di Marsala, dispose la riapertura degli atti, successivamente archiviati per assenza di nuovi elementi probatori. Il percorso giudiziario si concluse così sul piano processuale, ma non su quello della memoria.

Accanto alla memoria giudiziaria, infatti, il delitto di Marsala permane nella memoria civile. È stato evocato il progetto di dedicare alle tre bambine uno spazio pubblico per l’infanzia, gesto simbolico di restituzione e di cura collettiva, che restituisce centralità non solo alle vittime, ma al senso stesso della comunità ferita.

Il caso di Marsala resta un paradigma complesso e controverso del rapporto tra imputabilità, perizia psichiatrica e risposta sanzionatoria dello Stato.

Un monito permanente contro ogni tentativo di deresponsabilizzazione impropria e, al tempo stesso, un richiamo alla necessità che il diritto penale, pur nel rigore delle sue categorie, non perda mai di vista la dimensione umana della giustizia.


[1] CAMILLERI Andrea, Ora dimmi di te. Lettera a Matilda, Bompiani, Milano, 2025.

[2] TRAINA Cino, Il giallo di Marsala, Eloquenza siciliana, Palermo, 1976, p. 40.

[3] TRAINA Cino, Il giallo di Marsala, Eloquenza siciliana, Palermo, 1976, p. 9.

[4] BUONSANTI Raffaele, La vera storia del Mostro di Marsala, Kimerik Patti (Me), 2022, p. 141.

[5] TRAINA Cino, Il giallo di Marsala, Eloquenza siciliana, Palermo, 1976, pp. 50-51.

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