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Pucci, C. (2026). Territorio, pascolo e mobilità: aspetti giuridici della transumanza da Roma antica ad oggi. Aequitas Magazine, 5, 20-26.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.19913115
ABSTRACT (EN) This article investigates transhumance as a legal device capable of challenging the traditional static conception of land ownership. Focusing on the Roman law system of saltus hiberni et aestivi, the study addresses a gap in the existing literature, which has largely examined pastoral institutions from a descriptive or sectoral perspective, without fully capturing their systemic legal significance. Adopting a comparative historical-legal methodology, grounded in the exegesis of Roman sources (notably the Digest and gromatic texts) and their comparison with contemporary agrarian law, commons theory, and sustainability frameworks, the paper demonstrates that institutions such as servitutes praediorum, rights of way, and ager compascuus do not merely represent internal articulations of dominium, but rather embody an alternative model of territorial legal organization. The findings reveal that Roman law developed a form of “functional and dynamic property”, based on the regulated circulation of persons, livestock, and rights, where ownership is structurally intertwined with use and socio-economic function. In this perspective, the ambivalent nature of common pastures and the logic of pastoral mobility anticipate modern legal categories of collective ownership and shared resource management. The article therefore advances a systematic reinterpretation of Roman transhumance as a foundational paradigm for contemporary debates on commons and environmental sustainability. It argues that Roman law should not be viewed merely as a historical antecedent, but as a normative grammar of mobility, capable of informing present-day legal frameworks governing land use in ecologically complex contexts.
ABSTRACT (IT) Il contributo indaga il fenomeno della transumanza quale dispositivo giuridico capace di mettere in crisi la tradizionale rappresentazione statica della proprietà fondiaria. Muovendo dall’analisi del sistema dei saltus hiberni et aestivi nel diritto romano, l’articolo si propone di colmare un vuoto nella letteratura, che ha prevalentemente interpretato gli istituti pastorali in chiave descrittiva o settoriale, senza coglierne la portata sistemica. Attraverso un metodo storico-giuridico comparatistico, fondato sull’esegesi delle fonti romane (in particolare Digesto e fonti gromatiche) e sul confronto con il diritto agrario contemporaneo e con i più recenti sviluppi in materia di beni comuni e sostenibilità, il lavoro dimostra che istituti quali servitutes praediorum, diritti di passaggio e ager compascuus non esprimono una semplice articolazione del dominium, ma configurano un modello alternativo di organizzazione giuridica del territorio. I risultati evidenziano come il diritto romano abbia elaborato una forma di “proprietà funzionale e dinamica”, fondata sulla circolazione regolata di uomini, animali e diritti, in cui la titolarità si intreccia strutturalmente con l’uso e con la destinazione economico-sociale del bene. In tale prospettiva, la natura ambivalente dei compascoli e la mobilità pastorale si rivelano anticipatrici delle moderne categorie di proprietà collettiva e gestione condivisa delle risorse naturali. Il contributo propone, pertanto, una rilettura sistematica del paradigma romanistico della transumanza come matrice teorica della contemporanea riflessione sui beni comuni e sulla sostenibilità. Ne emerge che il diritto romano non rappresenta soltanto un antecedente storico, ma fornisce una vera e propria grammatica giuridica della mobilità, idonea a orientare i modelli normativi contemporanei nella regolazione delle risorse territoriali in contesti ecologicamente complessi.
SOMMARIO: 1. Stato dell’arte e posizionamento del contributo – 2. Economia pastorale nel mondo romano – 3. Pastorizia tra evoluzioni culturali e giuridiche – 4. Il concetto di “saltu” e la natura ambivalente dei compascoli – 5. Dal diritto romano alla sostenibilità moderna – 6. Conclusioni.
1. Stato dell’arte e posizionamento del contributo
La transumanza come oggetto di studio giuridico si colloca all’intersezione tra romanistica, storia del diritto agrario e, più recentemente, diritto ambientale e delle risorse naturali. La letteratura sul tema presenta filoni ben definiti, che è necessario richiamare per precisare l’apporto originale del presente lavoro.
Sul versante romanistico, la dottrina ha ampiamente analizzato le servitutes praediorum e il loro rapporto con l’organizzazione fondiaria romana. Capogrossi Colognesi ha ricostruito, con rigore esegetico, l’evoluzione della proprietà fondiaria romana e i suoi rapporti con le forme di uso collettivo del suolo, evidenziando come la distinzione tra terre pubbliche e private non fosse così netta quanto la tradizione pandettistica avrebbe poi suggerito. Corbino ha indagato la struttura tecnica delle servitù prediali nel sistema classico, chiarendo il passaggio dalla comproprietà funzionale al vincolo reale autonomo.
Sul piano specifico della transumanza e dei pascoli, Sereni e Bognetti hanno offerto contributi fondamentali alla comprensione dell’economia pastorale romana e medievale. La dimensione giuridica degli agri compascui è stata analizzata in modo sistematico da Merotto, cui si deve la più approfondita ricostruzione del dibattito dottrinale sulla loro qualificazione come servitù, pertinenza o compossesso.
Sul versante del diritto agrario moderno, la letteratura sugli usi civici è vastissima: da Grossi, che ne ha ricostruito il fondamento storico come forma di proprietà collettiva alternativa al modello individualistico-liberale,[7] a Maddalena, che ne ha valorizzato la dimensione di beni comuni nell’accezione contemporanea.[8]
Il presente contributo si colloca a cavallo di questi filoni, proponendo una lettura unitaria che utilizza il modello romano della mobilità pastorale come chiave interpretativa per comprendere la logica giuridica sottostante sia agli istituti storici (usi civici, servitù di pascolo) sia alle più recenti forme di tutela internazionale (riconoscimento UNESCO del 2019). La tesi che si intende argomentare è che il sistema dei saltus hiberni et aestivi costituisce un paradigma di proprietà funzionale e mobile, anteriore e alternativo alla concezione assoluta e statica del dominium, che il diritto contemporaneo riscopre nell’ottica della sostenibilità ambientale.
2. Economia pastorale nel mondo romano
Istituti come le servitutes praediorum, i diritti di passaggio (iter, actus, via) e l’uso dell’ager publicus vengono reinterpretati non solo come elementi legati alla proprietà, ma anche come mezzi per bilanciare stabilità e mobilità. Il territorio, quindi, appare come uno spazio giuridico aperto a una fruizione temporanea e coordinata delle risorse, con una minore rigidità nei confini proprietari. Questa analisi mette in luce una continuità tra il modello romano e istituti del diritto agrario moderno, come gli usi civici, le servitù di pascolo e le forme collettive di gestione della terra.
Nel mondo romano istituti giuridici come le servitù prediali, l’uso dell’ager publicus e i diritti di pascolo costituivano regolamentazioni fondamentali per disciplinare l’armoniosa coesistenza tra le attività agricole e quelle pastorali. Inizialmente, le servitù prediali non erano concepite come veri e propri diritti su fondi altrui “iura in re aliena”, bensì come forme di appartenenza condivisa di porzioni specifiche di terreno. Ad esempio, una striscia destinata al passaggio o il corso di un’acqua potevano essere considerate come beni comuni, appartenenti simultaneamente ai proprietari dei fondi interessati. Si trattava dunque di una sorta di comproprietà che, se osservata in una prospettiva temporale contemporanea, potrebbe essere assimilata all’istituto del condominio, in cui beni condivisi tra più soggetti consentono una migliore e complementare utilizzazione del patrimonio.
Il perfezionamento giuridico della nozione di servitù si manifesta già nel Corpus Iuris Civilis di Giustiniano — e in particolare nelle Istituzioni (Inst. 2.3) e nel Digesto (D. 8.1–8.6) — dove il diritto di godimento su beni altrui viene trasferito dall’individuo al fondo stesso. In questa evoluzione, il “praedium” diventa il diretto destinatario della servitù, superando la connessione personalistica e affermando un vincolo legale direttamente legato alla proprietà del terreno. Questo principio è stato poi accolto dai codici giuridici successivi, con l’eccezione del codice bizantino, che attribuiva al possessore del fondo l’utilità derivante dall’esercizio della servitù, enfatizzando una dimensione soggettiva piuttosto che oggettiva del diritto.[1] La servitus pascendi (D. 8.3.1) riguardava specificamente il diritto di portare gli animali al pascolo su terreni appartenenti ad altri, configurandosi come uno degli istituti più direttamente funzionali alla pratica transumante.
3. Pastorizia tra evoluzioni culturali e giuridiche
L’importanza attribuita alla pastorizia è evidente anche nelle pratiche religiose: riti specifici venivano celebrati in momenti dell’anno per invocare prosperità per greggi e raccolti, oltre a protezione contro le influenze negative. Molte festività romane primitive avevano radici pastorali: esempi emblematici sono le Tuarilie, le Equirie e le Parilie (o Palilie), durante le quali veniva effettuato un censimento dei capi di bestiame.
La pratica pastorale, introdotta in Italia fin dai tempi più remoti, costituì dunque l’occupazione primaria delle popolazioni romane. I culti locali conservarono tracce di questi antichi riti, trasformandosi poi in tradizioni cristiane: ad esempio, San Martino divenne protettore delle capre, San Giorgio dei cavalli, Sant’Isidoro dei buoi e dei bifolchi e San Pasquale delle pecore e dei pastori.
Anche se i Romani si dedicarono con successo all’agricoltura, spesso basandosi sui modelli greco e cartaginese, la pastorizia rimase comunque un cardine dell’economia rurale. L’importanza di entrambe le attività è testimoniata anche dalle rappresentazioni sulle prime monete romane, che probabilmente risalgono ai tempi di Servio Tullio. Secondo Plinio (Naturalis Historia, XVIII, 3), quest’ultimo scelse di raffigurare il bue e la pecora sulle monete per simboleggiare la stretta connessione tra agricoltura e pastorizia come fonti principali di ricchezza e prosperità. Non a caso, il termine “pecunia” (denaro) deriva da “pecus” (bestia), indicando l’originaria funzione degli animali come unità di scambio.
Tuttavia, le due attività economiche spesso entrarono in conflitto tra loro, spingendo Roma ad adottare numerosi provvedimenti legislativi per bilanciare esigenze contrastanti. Un esempio significativo è la Lex Thoria (111 a.C.), emanata per regolare la pastorizia nei terreni pubblici: prevedeva infatti che una parte delle terre demaniali fosse riservata allo Stato per essere destinata a pascolo pubblico. Ogni cittadino aveva il diritto di pascolare fino a dieci capi di bestiame grosso e un numero maggiore di bestiame minuto in queste terre; tuttavia, superato tale limite, era prevista una tassa da pagare al momento del passaggio degli animali tra i vari pascoli stagionali.[2]
Nonostante tali regolamentazioni, con il passare del tempo si assistette a una progressiva trasformazione dell’economia rurale romana. L’agricoltura attraversò un periodo di declino, mentre l’industria pastorale acquisì sempre maggiore rilevanza. Le autorità tentarono in più occasioni di incentivare la coltivazione dei campi anziché destinarli esclusivamente al pascolo, ma queste misure non riuscirono a invertire la tendenza. Alla lunga, l’agricoltura cedette il passo alla crescita predominante della pastorizia, portando a una trasformazione definitiva del panorama economico romano.
4. Il concetto di “saltu” e la natura ambivalente dei compascoli
La definizione tramandata da Festo (De verborum significatu, s.v. “saltus”), attribuita ad Elio Gallo, amplia il concetto di saltus, descrivendolo come una porzione di territorio caratterizzata da selve e pascoli, ma includendo al contempo strutture ed edifici, manodopera e personale addetto al controllo, nonché aree dedicate alla coltivazione per il sostentamento di queste componenti: una struttura dotata di un’organizzazione interna autonoma e differente dal fundus — inteso come fondo agricolo — che può anch’esso includere selve senza perdere la propria classificazione.
Tale nozione di saltus trova un riscontro nelle fonti giuridiche contenute nel Digesto (D. 50.16.60; D. 7.1.9.2), dove viene associata al fenomeno della transumanza. In questi contesti normativi, si evidenzia il tratto distintivo della transumanza stessa: lo spostamento stagionale di greggi e armenti dai pascoli invernali a quelli estivi (saltus hiberni et aestivi), lungo percorsi predefiniti e consolidati nel tempo, verso spazi adatti a garantire una sistemazione adeguata agli animali nelle diverse stagioni.
I compascoli (pascoli assegnati sia a singole colonie, sia all’intera comunità dei coloni) e l’ager compascuus, inteso come sistema di distribuzione di terre destinate alla pastorizia tra piccoli proprietari terrieri organizzati in nuclei omogenei, rappresentano probabilmente l’istituto che meglio consente di far emergere la concezione giuridica romana relativa a una specifica e peculiare tipologia di diritti su beni pubblici. Gli agri compascui concessi ai privati nel quadro della centuriazione possono essere considerati, in una certa misura, un “modello ibrido”, collocato a metà strada tra la sfera pubblico-statale e quella privata-commerciale. In effetti, è stato efficacemente osservato che le terre destinate al compascolo, così come descritte nelle fonti gromatiche (Frontino, De agrorum qualitate; Igino Gromatico, De limitibus constituendis), sembrano presentare una natura ambivalente, risultando a seconda dei casi pubbliche, private o persino simultaneamente pubbliche e private.
In senso generale, l’ager compascuus si configurava come un terreno destinato al pascolo comune, utilizzabile da un ristretto gruppo di proprietari di fondi vicini per il pascolamento delle proprie greggi. Tuttavia, una comprensione più approfondita di tale istituto impone di analizzare la relazione giuridica tra il saltus e i soggetti titolari del diritto di pascolo.
Una prima corrente esegetica ha interpretato il ius compascendi, spettante ai proprietari confinanti su terreni concessi per il pascolo, come una forma di servitù prediale. Tuttavia, le fonti giuridiche romane non forniscono un quadro esplicito che disciplini i rapporti tra lo Stato, inteso come proprietario del terreno pubblico, e i privati interessati. Ancor meno riconoscono tali rapporti come rientranti nell’ambito delle servitutes. In effetti, immaginare una servitù gravante su suolo pubblico risulterebbe incompatibile con il sistema giuridico romano, il quale respingeva la possibilità che terre pubbliche potessero essere subordinate a fondi privati. Tale concezione derivava dall’impossibilità giuridica di qualificare terreni pubblici come “serventi” rispetto a proprietà private.
In alternativa a questa lettura, alcuni studiosi hanno contestato l’assimilazione agli istituti delle servitù, proponendo invece di considerare gli agri compascui come pertinenze comuni — di natura privata — legate a determinati fondi. Anche questa ipotesi, però, presenta criticità concettuali e pratiche. I terreni adibiti a pascolo comune e i fondi adiacenti cui erano collegati non risultavano appartenenenti al medesimo proprietario: ciò rende problematica l’idea che gli agrimensori romani abbiano utilizzato il termine pertinere in senso tecnico. Inoltre, la qualificazione degli agri compascui come pertinenze implicherebbe per il titolare della cosa principale una facoltà di recesso dal rapporto pertinenziale. Questa eventualità appare difficilmente compatibile con il regime propriamente giuridico delle concessioni di pascolo, che — come si evince in particolare dagli scritti di Frontino (De agrorum qualitate, 1–2) — si presentavano in maniera indissolubilmente connessa alla proprietà dei fondi cui erano accessorie.
Un’ulteriore tesi suggerisce che i titolari del diritto avessero verso l’area destinata al pascolo solo un generico diritto di compossesso, tutelabile mediante gli ordinari strumenti degli interdetti possessori. Anche questa interpretazione risulta tuttavia insoddisfacente sotto il profilo analitico. Va precisato infatti che il diritto di pascolo non era attribuito direttamente alle persone fisiche, quanto piuttosto collegato ai fondi stessi in modo indissolubile. Pertanto, anche accettando l’idea di un compossesso esercitato dai proprietari fondiari sull’ager compascuus, tale impostazione non riesce a cogliere pienamente la complessità dell’istituto giuridico in esame né la sua funzione originaria nel contesto del diritto romano.
5. Dal diritto romano alla sostenibilità moderna
A prescindere dalle suddette opzioni ermeneutiche, è chiaro che il sistema dei saltus hiberni et aestivi e dei compascoli permette di abbandonare una concezione statica del diritto di proprietà, evidenziando come già nel diritto romano esistesse un modello giuridico basato sulla circolazione e sull’utilizzo temporaneo delle risorse. Il territorio non è più inteso come uno spazio rigidamente definito, bensì come un’area attraversata da diritti in movimento, in cui la titolarità si intreccia con l’uso e con la funzione economico-sociale del bene. Si tratta di una concezione che il diritto agrario contemporaneo sta riscoprendo nell’ambito delle riflessioni sui beni comuni e sulla gestione sostenibile delle risorse naturali.
Questa continuità di logica giuridica trova un riscontro eloquente nel riconoscimento della transumanza come patrimonio culturale immateriale dell’umanità da parte dell’UNESCO, avvenuto nel novembre 2019 (Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale, Decisione 14.COM 10.b.14). Il termine transumanza si riferisce alla migrazione stagionale del bestiame, una pratica secolare presente in molte aree rurali, tra cui le Alpi, l’Italia centrale e meridionale, la Grecia e l’Austria. Nell’ottica del diritto agrario, il riconoscimento UNESCO non è solo una certificazione culturale: esso implica obblighi di salvaguardia che intersecano le discipline del diritto internazionale, del diritto dei beni culturali e del diritto ambientale, con ricadute sulla regolamentazione dei tratturi, delle servitù di transito e delle terre civiche ad essi connesse.
Un contributo significativo alla regolamentazione della transumanza è venuto storicamente da Federico II di Svevia, che con la Costituzione di Melfi del 1231 stabilì norme sull’utilizzo dei pascoli, fissando i costi di affitto e i risarcimenti per danni causati dagli animali altrui. Inoltre, introdusse in Italia le pecore merinos dalla Spagna, regolò l’uso delle terre tra coltivazione e allevamento, e creò la Mena delle Pecore di Puglia, un’istituzione deputata alla gestione fiscale e alla protezione dei pascoli. Questo sistema istituzionale medievale è comprensibile proprio alla luce della matrice romana: la Mena riprende, sotto altra forma, la logica degli agri compascui e dei percorsi transumanti del diritto romano.
Nel diritto italiano vigente, la gestione delle terre collettive e degli usi civici è disciplinata dalla Legge. n. 168/2017, che ha riconosciuto i domini collettivi come ordinamento giuridico primario dell’organizzazione civile, distinto tanto dalla proprietà privata individuale quanto dal demanio pubblico. Tale normativa, letta in chiave storico-comparatistica, appare come l’erede diretto di quella logica di appartenenza condivisa e uso funzionale del territorio che i Romani avevano elaborato per rispondere alle esigenze della transumanza.
6. Conclusioni
Il percorso analitico svolto consente di formulare alcune conclusioni di carattere sistematico. Il modello giuridico romano della mobilità pastorale — articolato intorno ai saltus hiberni et aestivi, alle servitutes pascendi, all’ager compascuus e ai diritti di passaggio — costituisce un sistema coerente e originale, fondato su una concezione del territorio come spazio di fruizione dinamica e temporanea piuttosto che di appropriazione esclusiva e permanente.
Tale concezione non ha carattere meramente arcaico: essa esprime una logica funzionale che risponde a esigenze economiche reali (l’ottimizzazione delle risorse pastorali in ecosistemi differenziati per stagione) attraverso strumenti giuridici flessibili, capaci di modulare il rapporto tra titolarità e uso. Questa logica è rimasta latente nella tradizione giuridica occidentale, riemergendo periodicamente ogni volta che l’organizzazione economica ha richiesto forme di accesso condiviso alle risorse naturali.
Il diritto romano, ben lontano dall’essere un sistema immutabile, dimostra una sorprendente capacità di evolversi e adattarsi, anticipando soluzioni giuridiche che il diritto moderno è oggi chiamato a riscoprire e approfondire. In un’epoca segnata dalla crisi ambientale, dal ridimensionamento dei modelli di sviluppo estrattivo e dalla riscoperta dei beni comuni come categoria giuridica, il paradigma della mobilità pastorale romana offre spunti di riflessione tutt’altro che antiquari: è una grammatica giuridica per pensare la sostenibilità
Bibliografia essenziale
Capogrossi Colognesi, L. (1969). La struttura della proprietà e la formazione dei iura praediorum nell’età repubblicana. Giuffrè, Milano.
Corbino, A. (2008). Il diritto privato romano nelle sue radici. CEDAM, Padova.
Fabbri, L., Jodice, M., & Mattia, S. (1993). Le servitù per condotte aperte e sotterranee: implicazioni tecniche, urbanistiche-sociali, giuridiche, economico-estimative. Ce. SET: atti degli incontri. XXIII, 1000–1024.
Grossi, P. (1977). Un altro modo di possedere: l’emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria. Giuffrè, Milano.
Maddalena, P. (2014). Il territorio: bene pubblico e bene comune. Gangemi, Roma.
Merotto, M.F. (2016). ‘Ager compascuus’: un esempio di vincolo di destinazione di interesse pubblico. In I beni di interesse pubblico nell’esperienza giuridica romana (Vol. 1, pp. 193–223). Jovene, Napoli.
Pullè, G. (1929). La pastorizia nell’Agro Romano. Bollettino della Società Geografica Italiana, 570–601.
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Claudia Pucci