La fase esecutiva del concordato preventivo: ruolo del commissario giudiziale e modalità operative

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Capasso, A. (2026). La fase esecutiva del concordato preventivo: ruolo del commissario giudiziale e modalità operative. Aequitas Magazine, 5, 27-36.

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.19913819


ABSTRACT (EN) This article examines the enforcement phase of composition with creditors (concordato preventivo) under the Italian Code of Business Crisis and Insolvency (CCII), focusing on the role of the judicial commissioner and the operational framework emerging from recent case law. Starting from a systematic reconstruction of both domestic and European legal frameworks, the study highlights how the enforcement phase has become a central component in ensuring the effective protection of creditors, overcoming its traditional marginal role compared to the confirmation stage. Through an in-depth analysis of the decision of the Court of Florence (8 January 2025), the paper demonstrates the evolution of the judicial commissioner from a passive supervisory body to an active control authority endowed with monitoring, reporting, and substitute intervention powers, in line with Directive (EU) 2019/1023. Special attention is devoted to control mechanisms in business continuity scenarios, financial imbalance management, and potentially detrimental transactions, including intra-group operations. The findings reveal the emergence of an execution model based on dynamic and structured control systems, capable of ensuring transparency, traceability, and effective creditor protection. From a de iure condendo perspective, the paper argues for a clearer statutory definition of the commissioner’s powers and of the debtor’s informational duties in the enforcement phase, in order to reduce interpretative fragmentation and enhance legal certainty.

ABSTRACT (IT) Il contributo analizza la fase esecutiva del concordato preventivo alla luce del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), con particolare riferimento al ruolo del commissario giudiziale e alle modalità operative delineate dalla più recente giurisprudenza di merito. Muovendo da una ricostruzione sistematica del quadro normativo interno e sovranazionale, lo studio evidenzia come la fase esecutiva assuma una funzione centrale nel garantire l’effettività della tutela del ceto creditorio, superando la tradizionale marginalità rispetto alla fase di omologazione. Attraverso l’analisi della sentenza del Tribunale di Firenze dell’8 gennaio 2025, il lavoro mette in luce l’evoluzione del commissario giudiziale da organo di vigilanza passiva a soggetto titolare di poteri di controllo attivo, informazione qualificata e intervento sostitutivo, in linea con le indicazioni della Direttiva (UE) 2019/1023. Particolare attenzione è dedicata ai meccanismi di monitoraggio nella continuità aziendale, alla gestione degli squilibri finanziari, nonché alle operazioni potenzialmente pregiudizievoli, incluse quelle infragruppo. I risultati evidenziano l’emersione di un modello di esecuzione concordataria fondato su un sistema di controlli diffusi e dinamici, idoneo a garantire trasparenza, tracciabilità e tutela effettiva dei creditori. In prospettiva de iure condendo, si sottolinea l’esigenza di una più puntuale codificazione dei poteri commissariali e degli obblighi informativi nella fase esecutiva, al fine di ridurre le disomogeneità applicative e rafforzare la certezza del diritto.


SOMMARIO: 1. Il quadro normativo della fase esecutiva nel codice della crisi e dell’insolvenza – 2. Il ruolo polivalente del commissario giudiziale nella fase esecutiva – 3. Le disposizioni esecutive del Tribunale di Firenze. – 4. Gli obblighi informativi dell’impresa nella fase esecutiva – 5. Il sistema di controllo e vigilanza nella continuità aziendale – 6. La tutela dei creditori e i meccanismi di compensazione – 7. Conclusioni e prospettive de iure condendo.


1. Il Quadro normativo della fase esecutiva nel codice della crisi e dell’insolvenza

1.1. L’articolazione della procedura concordataria secondo il CCII

Il Codice della Crisi e dell’Insolvenza ha introdotto rilevanti innovazioni rispetto alla precedente disciplina contenuta nella Legge Fallimentare, ridefinendo complessivamente l’architettura procedimentale del concordato preventivo. La nuova normativa ha articolato la procedura in fasi ben distinte: una fase preliminare di accertamento della fattibilità del piano, una fase deliberativa con il controllo giudiziale sulle condizioni di ammissibilità e approvazione da parte dei creditori, e infine una fase esecutiva nella quale si realizzano concretamente gli obiettivi perseguiti dal debitore.

Nella vigenza della precedente Legge fallimentare, la fase esecutiva era regolata in modo piuttosto generico, delegando largamente al commissario giudiziale il compito di sorveglianza senza fornire tuttavia criteri specifici di intervento e di controllo. Il CCII ha invece innovato significativamente questo profilo, introducendo l’articolo 118 che configura specifiche competenze del commissario giudiziale in fase esecutiva, nonché prevedendo una serie di obblighi informativi stringenti a carico del debitore.

Il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1023 in materia di ristrutturazione preventiva ha contribuito in modo decisivo a questo cambio di paradigma. La Direttiva richiede agli Stati membri di garantire che i piani di ristrutturazione siano eseguiti sotto una vigilanza effettiva, attribuendo ai professionisti nella ristrutturazione — figura che nel sistema italiano corrisponde, pur con differenze strutturali, al commissario giudiziale — un ruolo non meramente notarile ma funzionalmente orientato alla tutela del ceto creditorio. Il legislatore italiano ha colto questa indicazione eurounitaria implementando, nel corpo del CCII, un sistema di controlli diffusi che si estendono lungo l’intero arco della fase esecutiva, superando la logica della sorveglianza episodica propria della legislazione previgente.

Per comprendere adeguatamente la fase esecutiva è necessario preliminarmente richiamarne i presupposti e le condizioni di ammissibilità. L’articolo 112 del CCII prevede che il giudice delegato omologhi il concordato solo ove ricorrano specifiche condizioni: la regolarità della procedura, l’esito positivo della votazione secondo gli schemi previsti dalla legge, l’ammissibilità della proposta in base ai criteri di cui all’articolo 84, la corretta formazione delle classi di creditori, il rispetto dei principi di priorità assoluta e relativa nella distribuzione dell’attivo e infine la ragionevole prospettiva di superamento dell’insolvenza.

La sentenza fiorentina ha accuratamente verificato il ricorrere di tutti questi presupposti, dedicando particolare attenzione alla fattibilità del piano e alle ragionevoli prospettive di superamento della crisi, parte nella quale ha evidenziato come lo squilibrio finanziario stimato in circa 675.000 euro nell’arco del biennio di continuità diretta sia stato adeguatamente compensato dai fondi-rischi stanziati nel passivo concordatario.

1.2. La continuità aziendale come presupposto della fase esecutiva

Un elemento caratterizzante della sentenza in esame è la scelta della ricorrente di attivare una procedura concordataria in continuità aziendale, modalità di regolazione della crisi sempre più frequente nella pratica giudiziaria contemporanea. La continuità aziendale comporta una notevole complessità della fase esecutiva, in quanto non si limita alla semplice liquidazione del patrimonio, bensì richiede il mantenimento operativo dell’attività gestionale durante l’intero arco della procedura. Secondo la dottrina prevalente, il concordato in continuità assolve a una duplice funzione: da un lato, la preservazione del valore aziendale come aggregato produttivo; dall’altro, la massimizzazione del soddisfacimento dei creditori rispetto all’alternativa liquidatoria, in attuazione del principio del miglior soddisfacimento (best interest of creditors test) di cui all’articolo 84, comma 3, CCII.

Nel caso di specie, la continuità diretta riguardava il ramo aziendale di noleggio, aspetto che ha imposto una costante vigilanza sulla sostenibilità finanziaria dell’esercizio provvisorio. Infatti, l’attestatore ha rilevato come fosse necessario un apporto di finanza esterna di almeno 770.000 euro per il mantenimento dell’equilibrio finanziario durante la continuità diretta, con particolare tensione prevista nel mese di aprile 2024.

Questa tensione finanziaria strutturale impone un controllo commissariale qualitativamente diverso da quello esercitabile in un concordato meramente liquidatorio. Mentre in quest’ultimo la principale preoccupazione dell’organo di vigilanza è la corretta realizzazione delle attività e la sequenza dei riparti, nel concordato in continuità il commissario è chiamato a monitorare in tempo reale la sostenibilità del going concern, segnalando tempestivamente al giudice delegato ogni scostamento rispetto alle proiezioni di piano. La sentenza fiorentina ha recepito pienamente questa esigenza, strutturando un sistema di obblighi informativi periodici che consentono al tribunale di intervenire prima che uno squilibrio temporaneo degeneri in una compromissione irreversibile del piano.

2. Il ruolo polivalente del commissario giudiziale nella fase esecutiva

2.1. Dalla sorveglianza passiva al controllo attivo: l’evoluzione del ruolo commissariale

La fase esecutiva del concordato preventivo ha determinato una significativa evoluzione della figura del commissario giudiziale, trasformando il suo ruolo da una sorveglianza meramente passiva ad un controllo attivo e propositivo. Nella sentenza esaminata, questo passaggio è particolarmente evidente, in quanto il commissario è stato incaricato non solamente di verificare il rispetto delle obbligazioni concordatarie, bensì di esercitare poteri di diniego su determinate operazioni, di partecipare attivamente alle procedure di alienazione e di esercitare poteri sostitutivi in caso di inadempienza del debitore.

L’articolo 118 del CCII ha conferito al commissario giudiziale ampi poteri in fase esecutiva, inclusa la facoltà di intervento presso il giudice delegato laddove il debitore non provveda al compimento degli atti necessari all’esecuzione della proposta concordataria. La sentenza in esame ha ulteriormente specificato quest’ambito, prevedendo esplicitamente che il commissario debba “senza indugio” riferire al tribunale qualora rilevi ritardi o omissioni nell’adempimento, con conseguente possibilità di attribuzione al commissario dei poteri necessari a provvedere in luogo del debitore.

Occorre tuttavia precisare la qualificazione giuridica di tale potere: il termine “veto” utilizzato talora in dottrina per descrivere il diniego commissariale a determinati pagamenti o alienazioni non trova corrispondenza in un potere sospensivo autonomo attribuito ex lege al commissario. Il meccanismo configurato dalla sentenza si struttura piuttosto come un obbligo informativo del debitore accompagnato da un termine di attesa (cinque giorni), entro il quale il commissario può investire il giudice delegato della questione. La distinzione non è meramente nominalistica: un vero potere di veto comporterebbe l’invalidità dell’atto compiuto in sua violazione, mentre il sistema delineato dalla sentenza determina la segnalazione al giudice — e l’eventuale sostituzione commissariale — senza incidere automaticamente sulla validità dell’atto. Questa lettura è coerente con la struttura del CCII, che mantiene la gestione dell’impresa in capo al debitore e configura il commissario come organo di vigilanza e raccordo, non come cogestore.

L’evoluzione verso un controllo attivo è altresì coerente con le indicazioni della Direttiva 2019/1023, che impone agli Stati membri di garantire la presenza di un professionista nella ristrutturazione ogniqualvolta il debitore benefici di una moratoria generale dei creditori, attribuendogli funzioni di supervisione del piano la cui effettività non può esaurirsi nella mera raccolta di informazioni. La giurisprudenza di merito — e la sentenza fiorentina in tal senso si colloca in un filone in espansione — sta elaborando modelli di controllo commissariale che anticipano, sul piano interpretativo, un intervento legislativo auspicato dalla dottrina più avvertita.

2.2. I compiti informativi del commissario giudiziale

Uno dei profili innovativi introdotti dalla sentenza del Tribunale di Firenze riguarda la sistematizzazione dei compiti informativi del commissario giudiziale, i quali vanno ben oltre la semplice segnalazione di violazioni delle disposizioni concordatarie. Il commissario deve essere informato di qualsiasi pagamento inerente la continuità aziendale e deve esprimere il proprio parere entro cinque giorni per i pagamenti superiori a 2.000 euro.

Questa previsione risponde a un’esigenza di trasparenza gestionale particolarmente acuta in procedimenti concordatari ove la società mantiene significativa autonomia nell’esercizio dell’attività, diversamente da quanto accade nel fallimento dove la gestione è centralizzata presso il curatore. Il sistema di informazione e controllo preventivo istituito dal Collegio rappresenta un compromesso tra la necessità di preservare l’efficienza gestionale dell’impresa e l’esigenza di tutela dei creditori, impedendo decisioni gestionali pregiudizievoli che potrebbero compromettere la realizzazione del piano.

Un aspetto particolarmente significativo della fase esecutiva riguarda la partecipazione del commissario giudiziale alle procedure di alienazione dei beni e dei rami d’azienda. La sentenza prevede che per la vendita dell’azienda in esercizio il commissario partecipi alla procedura di vendita e intervenga all’atto di compravendita definitivo nella qualità di organo della procedura.

Questo ruolo si differenzia dalla mera sorveglianza, richiedendo al commissario una partecipazione attiva alle trattative e un ruolo di garanzia rispetto alla correttezza della procedura e alla conformità dell’alienazione alle previsioni del piano concordatario. La partecipazione commissariale alle alienazioni rappresenta inoltre un’importante garanzia per l’acquirente, il quale può contare sulla certificazione da parte di un organo della procedura circa la legittimità della stessa e l’assenza di vizi sulla proprietà del bene. Sul piano dottrinario, questa funzione avvicina il commissario nella fase esecutiva alla figura del liquidatore giudiziale, pur mantenendosi distinta da essa in ragione della permanenza della gestione in capo all’imprenditore.

3. Le disposizioni esecutive del Tribunale di Firenze: schema operativo

La sentenza in esame ha istituito un articolato sistema di modalità di vendita differenziate a seconda della natura del bene o del diritto da alienare. Per la vendita dell’azienda in esercizio è prevista l’applicazione dell’articolo 214 del CCII, relativo alle procedure competitive, con la possibilità per la società di esperire la procedura con la collaborazione e la sorveglianza del commissario giudiziale.

Per le partecipazioni residue si applica invece l’articolo 215 del CCII, che disciplina la vendita di crediti, diritti e altre utilità con procedura competitiva ma maggiormente snellita rispetto a quella prevista per l’azienda. Nel caso in esame, questa previsione era particolarmente rilevante in quanto la società doveva procedere alla cessione delle ultime partecipazioni estere al termine della procedura di continuità diretta.

Una disciplina ulteriormente differenziata è stata introdotta per i singoli beni mobili ritenuti non più necessari per l’esercizio dell’azienda: in questo caso, la società deve informare il commissario, il quale dispone di cinque giorni per esprimere il proprio eventuale diniego; trascorso tale termine senza osservazioni commissariali, la società può procedere all’alienazione in autonomia. Questo sistema rappresenta un equilibrio ragionevole tra la necessità di snellire le procedure di alienazione per i beni di minore rilevanza e l’esigenza di mantenere comunque un controllo commissariale su transazioni potenzialmente pregiudizievoli.

Un elemento caratterizzante della fase esecutiva disciplinato dalla sentenza riguarda la gestione della liquidità derivante da alienazioni e realizzi nell’ambito del piano concordatario. La sentenza prevede che le somme riscosse in esecuzione della proposta siano immediatamente versate su un conto corrente bancario acceso presso la banca presso la quale è stata versata anche la cauzione. Questa previsione risponde a esigenze di segregazione della liquidità concordataria dal patrimonio ordinario dell’impresa, prevenendo il rischio di utilizzo improprio delle somme destinate al riparto ai creditori. Una copia dell’estratto conto deve essere trasmessa semestralmente al commissario giudiziale, il quale rimane così costantemente informato circa l’andamento della realizzazione dell’attivo e la progressione dei riparti.

Il provvedimento in analisi prevede che i pagamenti ai singoli creditori siano effettuati mediante bonifico bancario o assegno circolare, con successivo immediato invio di distinta dei bonifici eseguiti o degli assegni circolari inviati sia al commissario giudiziale che al giudice delegato. Per le somme spettanti ai creditori che non si presentano o che risulteranno irreperibili, è previsto il deposito su conto o libretto postale, con versamento delle somme non reclamate nel termine di cinque anni al Fondo Unico di Giustizia.

Queste previsioni assicurano una piena tracciabilità dei pagamenti e una protezione concreta dei creditori, attraverso l’adozione di strumenti di pagamento tracciabili e la conservazione della documentazione presso organi pubblici in caso di irreperibilità dei creditori. Nel contesto attuale della crisi d’impresa, caratterizzata da una crescente complessità delle catene creditorie e dalla frequente mobilità dei creditori, tali accorgimenti rappresentano una tutela essenziale.

4. Gli obblighi informativi dell’impresa nella fase esecutiva

4.1. Il dovere di correttezza gestionale secondo l’articolo 4 del CCII

La sentenza ha dedicato una sezione particolarmente importante all’analisi dei doveri comportamentali incombenti sul debitore durante la fase esecutiva del concordato. In particolare, il Collegio ha rilevato come l’articolo 4 del CCII preveda un dovere generale di comportamento secondo buona fede e correttezza in tutte le fasi della risoluzione della crisi e specificamente durante i procedimenti per l’accesso agli strumenti di composizione della crisi.

Il giudice ha precisato che il debitore deve gestire il patrimonio dell’impresa durante i procedimenti nell’interesse prioritario dei creditori, principio strettamente collegato al principio di responsabilità patrimoniale statuito dall’articolo 2740 del Codice civile. Questa interpretazione rappresenta un significativo rafforzamento della posizione dei creditori, in quanto estende il dovere di diligenza oltre le mere obbligazioni formali concordatarie, imponendo al debitore una gestione attentamente orientata alla preservazione del patrimonio a tutela dei creditori.

Il dovere di correttezza gestionale così delineato non è privo di precedenti nel sistema. La dottrina aveva già evidenziato, nell’ambito della disciplina degli accordi di ristrutturazione ex articolo 57 CCII, come il debitore che accede agli strumenti di composizione negoziata della crisi assuma un vincolo comportamentale di gestione conservativa, funzionalmente orientata alla tutela dei creditori. La sentenza fiorentina trasporta e rafforza questa logica nell’alveo del concordato preventivo, applicandola alla fase post-omologa con una specificità operativa che la dottrina anteriore non aveva compiutamente elaborato.

Dalla sentenza emerge in modo particolarmente netto l’esigenza di una costante interlocuzione tra l’amministratore dell’impresa e il commissario giudiziale, quale estrinsecazione del dovere di leale collaborazione. Il giudice ha osservato che la comunicazione tra il rappresentante dell’impresa e gli organi della procedura, esplicazione del dovere di leale collaborazione, è fondamentale per l’esito positivo dell’accesso allo strumento.

Nel caso esaminato, il giudice ha riscontrato una mancanza di costante interlocuzione tra l’amministratore unico e il commissario giudiziale relativamente a determinate decisioni gestionali, fatto che, sebbene non abbia costituito un vizio idoneo a determinare la revoca dell’omologazione del concordato, è stato comunque criticato dal giudice come non completamente allineato al dovere di gestione prudente e nell’interesse dei creditori.

La sentenza ha così delineato, in modo sufficientemente netto, i limiti all’autonomia decisionale del debitore nel corso della fase esecutiva. In particolare, è stato stabilito che il debitore non può attribuirsi rimborsi spese non adeguatamente documentati e di cui il commissario non sia stato preventivamente avvisato, specialmente laddove tali rimborsi raggiungano importi rilevanti. Il giudice ha osservato che se questo discorso vale nell’ambito di un’impresa sana, quando l’impresa è in difficoltà ed è entrata in procedura, occorre che l’amministratore presti maggiore attenzione nell’adempimento del dovere di gestione nel prioritario interesse dei creditori a qualsiasi tipo di spesa o uscita.

5. Il sistema di controllo e vigilanza nella continuità aziendale

5.1. Le specificità del controllo commissariale in continuità diretta

La continuità aziendale comporta un’implementazione significativa del sistema di controllo commissariale, poiché lo stesso deve contemporaneamente vigilare sulla conformità alla proposta concordataria e verificare la sostenibilità finanziaria dell’esercizio provvisorio dell’attività. Nel caso di specie, il commissario ha dovuto monitorare costantemente i flussi finanziari della continuità diretta del ramo noleggio, con particolare attenzione ai periodi di maggiore tensione finanziaria.

Il CCII prevede che il commissario giudiziale debba riferire al giudice delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori e redigere un rapporto riepilogativo ogni sei mesi successivi alla relazione di cui all’articolo 105 del CCII. Questo sistema di reportistica periodica rappresenta un elemento cruciale di trasparenza, consentendo al giudice delegato di intervenire tempestivamente qualora emergessero elementi di rischio per la realizzazione del piano concordatario.

Sul piano delle specificità operative, la continuità diretta impone al commissario di sviluppare competenze di analisi finanziaria che tradizionalmente non appartenevano al profilo del commissario giudiziale nella fase pre-omologa. Non è sufficiente, in questa fase, la verifica della conformità degli atti del debitore alle previsioni del piano: occorre una valutazione dinamica della sostenibilità del piano medesimo, con capacità di rilevare tempestivamente gli scostamenti e di proporne la rettifica al giudice delegato. La sentenza fiorentina ha recepito questa esigenza operativa costruendo un sistema informativo che garantisce al commissario un flusso di dati sufficientemente granulare — con soglie di rilevanza fissate a 2.000 euro per i singoli pagamenti — per consentire un monitoraggio effettivo.

5.2. La gestione dello squilibrio finanziario e dei fondi rischi

Uno dei profili maggiormente critici della fase esecutiva esposti nella sentenza riguarda la gestione dello squilibrio finanziario durante la continuità aziendale. Il commissario ha rilevato uno squilibrio finanziario di circa 675.000 euro nell’arco del biennio 2024-2026, in parte compensato dal residuo attivo di 253.500 euro stimato nella rielaborazione definitiva del piano.

La sentenza ha ritenuto che questo squilibrio non costituisse un ostacolo alla fattibilità del piano, in quanto gli obiettivi prefissati — il mantenimento della continuità dell’azienda e la soddisfazione dei creditori, migliore rispetto all’alternativa liquidatoria — sarebbero comunque raggiunti. A coprire il fabbisogno residuo di circa 421.500 euro sono stati stanziati fondi rischi per un totale di 2.500.000 euro nel passivo concordatario, parzialmente in prededuzione e parzialmente in chirografo.

Nel corso della procedura concordataria, il commissario ha sottoposto a scrutinio critico le operazioni infragruppo realizzate fra la ricorrente e la controllante Think Green, nonché la gestione manageriale della ricorrente durante il periodo di crisi finanziaria. In particolare, il commissario ha criticato duramente i finanziamenti erogati alla controllante successivamente al 20 maggio 2022, per un ammontare totale di 868.000 euro, quale elemento di aggravamento della situazione finanziaria della società in difficoltà.

La qualificazione giuridica di tali operazioni merita un approfondimento che la sentenza lascia in parte implicito. I finanziamenti infragruppo erogati dalla controllata alla controllante in un periodo di crisi finanziaria della prima sono suscettibili di molteplici qualificazioni: possono integrare una violazione del dovere di gestione nell’interesse sociale ex articolo 2393 c.c., ove abbiano cagionato un danno alla società controllata; possono costituire il presupposto per un’azione di responsabilità della capogruppo per abuso di direzione e coordinamento ex articolo 2497 c.c., qualora siano stati effettuati nell’interesse della controllante a detrimento dei creditori della controllata; possono infine essere oggetto di azione revocatoria fallimentare — ora azione di inefficacia nell’ambito del CCII — ove siano qualificabili come atti a titolo oneroso compiuti in pregiudizio dei creditori in prossimità del dissesto. Il fatto che il giudice abbia omologato il concordato nonostante queste criticità non esaurisce la questione: l’omologazione giudica della fattibilità complessiva del piano, non dell’eventuale responsabilità degli amministratori per atti pregressi.

Sebbene il giudice abbia deciso di omologare il concordato nonostante le criticità gestionali evidenziate, ha comunque sottolineato come le disposizioni esecutive dovessero contenere obblighi informativi puntuali a carico dell’organo amministrativo in ordine alle spese e ai pagamenti e controlli pregnanti del commissario al riguardo. Tutto ciò rappresenta un significativo rafforzamento del controllo commissariale in fase esecutiva, particolarmente in tema di operazioni potenzialmente pregiudizievoli per i creditori.

6. La tutela dei creditori e i meccanismi di compensazione

6.1. Il principio della priorità assoluta nella distribuzione dell’attivo di liquidazione

La sentenza ha attentamente verificato il rispetto dei principi di priorità assoluta (APR — Absolute Priority Rule) e priorità relativa (RPR — Relative Priority Rule) nella distribuzione dell’attivo concordatario. Il valore di liquidazione, corrispondente al valore realizzabile in sede di liquidazione giudiziale, deve essere distribuito secondo la regola della priorità assoluta nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione.

Il rapporto tra APR e RPR nel concordato in continuità aziendale rappresenta uno dei nodi interpretativi più controversi del CCII. L’articolo 84, comma 6, CCII stabilisce che il valore eccedente quello di liquidazione — il c.d. surplus concordatario — può essere distribuito secondo la regola della priorità relativa, consentendo dunque che classi di rango inferiore ricevano una soddisfazione superiore, in termini percentuali, rispetto a classi di rango superiore, purché queste ultime non siano trattate in modo discriminatorio e ricevano comunque una parte del surplus. La dottrina ha discusso animatamente se questa deroga all’APR sia pienamente compatibile con il quadro europeo, atteso che la Direttiva 2019/1023 prescrive il rispetto dell’ordine delle priorità quale tutela fondamentale dei creditori dissenzienti. La sentenza fiorentina si colloca implicitamente nel solco dell’interpretazione più duttile, che ammette la RPR purché il test del miglior soddisfacimento sia rispettato, senza tuttavia affrontare esplicitamente il dibattito dottrinale sottostante.

Nel caso di specie, il valore di liquidazione era stimato in circa 9.815.848 euro, mentre il valore concordatario totale dell’attivo era pari a circa 12.190.000 euro, determinando un surplus concordatario di 2.974.951 euro. Questo surplus, derivante dal mantenimento della continuità aziendale rispetto all’ipotesi di liquidazione, rappresenta il beneficio maggiore ricevuto dal ceto creditorio dall’approvazione del concordato, beneficio che è stato correttamente ripartito secondo le regole di priorità relativa.

Il provvedimento in esame ha articolato il ceto creditorio in venti classi, rappresentando uno dei casi giurisprudenziali più complessi di divisione secondo il CCII. Le prime sei classi raccoglievano i creditori privilegiati ex articolo 2751-bis del Codice civile (creditori in primo grado), per i quali era previsto il soddisfacimento totale o parziale per importi significativi. Le successive classi includevano creditori privilegiati titolari di diritti relativi a crediti previdenziali e assistenziali, creditori titolari di privilegi speciali su beni determinati e creditori chirografari. La sentenza ha riservato particolare attenzione alle classi di creditori bancari assistiti da garanzie pubbliche (classi 7 e 17), operando una distinzione fra i crediti privilegiati e i crediti degradati al chirografo a causa dell’insufficienza dell’attivo per il pagamento integrale.

6.2. Gli esiti della votazione e il soddisfacimento dei prerequisiti formali di omologazione

Dalle operazioni di voto è risultata l’approvazione del concordato da parte di otto classi su quindici votanti, precisamente le classi nn. 5, 6, 7, 11, 13, 15, 16 e 17, mentre hanno espresso voto contrario le classi nn. 8, 9, 10, 14, 18, 19 e 20. La proposta è stata approvata dalla maggioranza delle classi, di cui almeno una formata da creditori titolari di diritti di prelazione (classe 7 relativa ai creditori assistiti da garanzie pubbliche), soddisfacendo in tal modo i requisiti di cui all’articolo 112, comma 2, lettera d), del CCII.

Il commissario ha precisato nella relazione che la proposta risulta approvata da almeno una classe di creditori (classe n. 7) che sono almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione. Questo risultato soddisfa compiutamente i requisiti procedurali e sostanziali previsti dalla normativa per l’omologazione del concordato in continuità aziendale.

Vale la pena sottolineare come la complessità della struttura di classi — venti in totale, quindici delle quali votanti — rifletta la sofisticazione crescente delle procedure concordatarie in continuità. La corretta formazione delle classi, non solo sul piano quantitativo ma soprattutto su quello qualitativo — in termini di identità di posizione giuridica e di interessi economici omogenei tra i creditori inseriti in ciascuna classe — è divenuta uno degli snodi più delicati della fase di omologazione, come la dottrina più recente ha evidenziato. La sentenza fiorentina si confronta con questa complessità in modo pragmatico, privilegiando la verifica del rispetto sostanziale delle regole di priorità rispetto a un controllo formalistico sulla struttura classificatoria.

7. Conclusioni e prospettive de iure condendo

La sentenza del Tribunale di Firenze rappresenta un contributo giurisprudenziale di notevole rilievo per la comprensione della fase esecutiva del concordato preventivo nell’ordinamento italiano. In particolare, il provvedimento ha offerto una sistematizzazione coerente del ruolo polivalente del commissario giudiziale, trasformando la tradizionale sorveglianza passiva in un controllo attivo e propositivo teso alla salvaguardia degli interessi del ceto creditorio.

Il sistema di controllo e vigilanza istituito dalla sentenza analizzata rappresenta un equilibrio sofisticato fra la necessità di preservare l’efficienza gestionale dell’impresa in continuità diretta e l’esigenza di tutela dei creditori attraverso meccanismi di informazione preventiva, pareri su determinate operazioni e poteri sostitutivi del commissario in caso di inadempienza del debitore. Tale modello potrebbe costituire un valido punto di riferimento per future pronunce giurisprudenziali nel settore, in considerazione della crescente complessità delle procedure concordatarie in continuità aziendale.

L’analisi del provvedimento ha evidenziato anche alcuni profili di tensione fra l’architettura normativa del CCII e la prassi giudiziaria. Il combinato disposto dell’articolo 4 del CCII (doveri di correttezza gestionale), dell’articolo 118 (poteri commissariali in fase esecutiva), e delle disposizioni sulla continuità aziendale (articoli 103-117 CCII) beneficerebbe di una più esplicita codificazione normativa circa i compiti informativi specifici del commissario e i limiti all’autonomia decisionale del debitore. L’assenza di una disciplina organica sulla fase esecutiva — lacuna strutturale che la sentenza fiorentina ha cercato di colmare in via interpretativa — espone le procedure concordatarie al rischio di soluzioni disomogenee tra i diversi tribunali, con ricadute negative sulla certezza del diritto e sulla prevedibilità delle decisioni giudiziali per gli operatori economici.

Sul versante europeo, il confronto con la Direttiva 2019/1023 suggerisce ulteriori direzioni di sviluppo. Gli articoli 5 e 6 della Direttiva, relativi al mantenimento della gestione in capo al debitore e alla nomina del professionista nella ristrutturazione, delineano un modello di supervisione che il CCII ha recepito in modo parziale e non sempre coerente. In particolare, la Direttiva contempla la possibilità di attribuire al professionista nella ristrutturazione un ruolo di gestione parziale in sostituzione o affiancamento del debitore — soluzione che il CCII non prevede esplicitamente per la fase esecutiva del concordato, ma che la prassi giudiziaria sta iniziando ad approssimare attraverso l’attribuzione di poteri sostitutivi al commissario.

Sotto il profilo de iure condendo, sarebbe auspicabile una revisione delle disposizioni sulla fase esecutiva del concordato volta a: consolidare il ruolo del commissario come organo di controllo attivo con poteri e responsabilità chiaramente definiti; istituire sistemi di reporting strutturati e periodici, con indicazione delle soglie di rilevanza applicabili e dei contenuti minimi dei rapporti; prevedere meccanismi di intervento tempestivo del giudice delegato in caso di criticità nella realizzazione del piano concordatario; e disciplinare in modo organico il regime delle operazioni infragruppo e della direzione e coordinamento nel contesto delle procedure di composizione della crisi, colmando la lacuna normativa che la sentenza fiorentina ha dovuto affrontare in via interpretativa. La sentenza citata, nel proporre soluzioni pratiche efficaci a tali problematiche, rappresenta pertanto un utile punto di partenza per potenziali interventi di riforma normativa nel settore della crisi d’impresa.


Bibliografia essenziale

Ambrosini, S. (2022). Diritto dell’impresa in crisi. Crisi e insolvenza, early warning e assetti adeguati, soluzioni negoziate e responsabilità degli amministratori. Pacini Giuridica, Pisa.

Carelli, F. (2025). L’esecuzione del concordato preventivo tra l’ancien regime dei tribunali e la nouvelle vague del CCII. Il Diritto Fallimentare e delle Società Commerciali, vol. 2.

D’Attorre, G. (2022). Manuale di diritto della crisi e dell’insolvenza. Giappichelli, Torino.

Fabiani, M. (2023). Sistema, principi e regole del diritto della crisi d’impresa. La Tribuna, Milano.

Preite, F. (2021).I contratti pendenti tra legge fallimentare e codice della crisi. Giappichelli, Torino.

Trentini, C. (2016). Piano attestato di risanamento e accordi di ristrutturazione dei debiti. Le soluzioni della crisi alternative al concordato preventivo. CEDAM, Padova.

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