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Pisa, G. (2026). Dall’istituto del colonato al sistema feudale: tra continuità e trasformazioni. Aequitas Magazine, 6, 14-22.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.20538578
ABSTRACT (EN) This article investigates the historical and juridical evolution of the late-antique colonate and its possible structural connections with early medieval feudalism, through a comparative approach grounded in primary sources and recent specialist historiography. Moving beyond the traditional dichotomy between Romanocentric (Fustel de Coulanges) and Germanist interpretations, the analysis identifies in the transformations of the colonate between the fourth and fifth centuries — and particularly in the Theodosian reforms — a moment of acceleration in personal dependencies which, filtered through Romano-barbarian customary law, contributed to shaping the forms of subjection characteristic of early feudalism. The originality of the contribution lies in its attention to the juridical mechanisms of transition — the progressive publicization of the locatio contract, the hereditary crystallization of colonial status, and the emergence of fidelitas as a norma
ABSTRACT (IT) Il presente contributo si propone di indagare l’evoluzione storico-giuridica del colonato tardo-antico e le sue possibili relazioni strutturali con il sistema feudale altomedievale, attraverso un approccio comparatistico fondato sulle fonti primarie e sulla storiografia specialistica più recente. Superando la tradizionale dicotomia tra letture romanocentriche (Fustel de Coulanges) e germaniste, l’analisi individua, nei processi di trasformazione del colonato tra il IV e il V secolo — e in particolare nelle riforme teodosiane — un momento di accelerazione delle dipendenze personali che, filtrate attraverso le consuetudini romano-barbariche, avrebbero concorso a strutturare le forme di vincolo tipiche del primo feudalesimo. L’originalità del contributo risiede nell’attenzione ai meccanismi giuridici di transizione — la progressiva pubblicizzazione del contratto di locatio, la cristallizzazione ereditaria dello status colonico, l’emergere della fidelitas come categoria normativa — quali anelli di una catena trasformativa che connette, in modo non lineare, i due istituti.
SOMMARIO: 1. INTRODUZIONE E PROSPETTIVE STORIOGRAFICHE – 2. IL COLONATO: FONDAMENTI GIURIDICI E TRASFORMAZIONI (III-V SEC.) – 3. IL SISTEMA FEUDALE: STRUTTURE, FONTI, PERIODIZZAZIONE – 4. ELEMENTI DI CONTINUITÀ E DISCONTINUITÀ TRA COLONATO E FEUDALESIMO – 5. RIFLESSIONI CONCLUSIVE.
1. INTRODUZIONE E PROSPETTIVE STORIOGRAFICHE
Il rapporto tra colonato tardo-antico e sistema feudale costituisce uno dei nodi più dibattuti della storiografia storico-giuridica europea. La questione — se e in quale misura il feudalesimo medievale rappresenti uno sviluppo, una trasformazione o una rottura rispetto agli istituti giuridici del Tardo Impero Romano — è stata affrontata da prospettive radicalmente diverse, che conviene preliminarmente ricostruire per definire il posizionamento del presente contributo.
La tradizione storiografica romanocentrista, inaugurata da Numa Denis Fustel de Coulanges nel celebre saggio Le colonat romain (1885), sostiene una linea di continuità sostanziale tra i vincoli agrari del colonato tardo-imperiale e le dipendenze personali del primo feudalesimo. Fustel minimizza il contributo delle consuetudini germaniche, identificando nel sistema delle grandi proprietà fondiarie romane il germe delle strutture medievali. Tale posizione è stata successivamente ridimensionata, ma non del tutto confutata, dalla storiografia novecentesca.1
La risposta germanista — sostenuta in particolare da Georg von Below e dalla scuola tedesca dell’Ottocento — valorizza invece la discontinuità: il feudalesimo sarebbe il prodotto delle istituzioni militari e consuetudinarie delle popolazioni franche e germaniche, segnatamente del comitatus e del rapporto personale di fedeltà (fidelitas), largamente estranei alla tradizione giuridica romana.
La storiografia contemporanea ha superato questa dicotomia, riconoscendo la natura polimorfa del feudalesimo come prodotto di stratificazioni multiple. Chris Wickham, in Framing the Early Middle Ages (2005), ha mostrato come le trasformazioni del colonato e le strutture di dipendenza personale post-romana varino enormemente a seconda dei contesti regionali, rendendo improponibile qualsiasi schema evolutivo lineare. Peter Sarris, in Economy and Society in the Age of Justinian (2006), ha analizzato il colonato come sistema di estrazione del surplus fondato su coercizione extra-economica, individuando elementi di continuità con le forme di dipendenza medievale. Domenico Vera ha studiato la trasformazione della locatio agraria nell’Italia tardoantica come processo di progressiva ‘pubblicizzazione’ del contratto privato, con importanti riflessi sulle strutture di potere locale.2
Il presente contributo — conservando l’impostazione comparatistica dell’elaborato originario — intende posizionarsi in questo dibattito proponendo una lettura dei meccanismi giuridici di transizione: non una tesi di continuità lineare né di rottura assoluta, ma l’analisi di specifici processi — la pubblicizzazione del contratto di locatio, la cristallizzazione ereditaria dello status colonico, l’emergere della fidelitas come categoria normativa — che operano come elementi di raccordo tra i due sistemi.
2. IL COLONATO: FONDAMENTI GIURIDICI E TRASFORMAZIONI (III-V SEC.)
Il colonato è un istituto che attraversa l’intera parabola del Tardo Impero Romano, convenzionalmente compreso tra il III e il V secolo d.C.3 La sua base giuridica originaria risiede nel contratto di locatio-conductio rei, nel quale il colono — in posizione di conduttore — si obbligava a corrispondere un canone al proprietario del fondo (dominus) e a restituire il bene alla scadenza (Gaio, Institutiones, III, 142-147; Giustiniano, Institutiones, III, 24).4
Nella sua configurazione originaria, la relazione colonico-fondiaria presentava margini significativi di autonomia contrattuale. Il colono patteggiava con il dominus le clausole del rapporto e tratteneva per sé una quota della produzione. Come ha ricostruito Lucio De Giovanni, tale istituto si inseriva in una tradizione giuridica ancora capace di contemperare l’interesse del proprietario con una residua tutela del lavoratore agricolo.5
La crisi del III secolo — con la rarefazione della manodopera schiavile, le pressioni fiscali, le invasioni barbariche e la progressiva ruralizzazione dell’economia — determinò un’accelerazione nei processi di trasformazione dell’istituto. Pasquale Rosafio, nei Studi sul colonato (2002), ha ricostruito con precisione le tappe di questa evoluzione, mostrando come la condizione colonica si sia progressivamente differenziata per origine e per statuto giuridico.
Un momento decisivo è rappresentato dalla Costitutio di Costantino del 332 d.C. (Codex Theodosianus, 5.17.1), comunemente considerata la prima attestazione normativa esplicita del vincolo colonico al suolo. Miroslava Mircovič ha tuttavia proposto una lettura più articolata: la Costituzione del 332 non riguarderebbe tutti i coloni, ma specificamente i coloni iuris alieni — categoria di coloni indebitati, già legata de facto alla terra — escludendo la generalizzazione immediata del vincolo.6
La riforma decisiva, che trasformò il vincolo al fondo in condizione universale e perpetua (aeternitatis iure), è opera dell’imperatore Teodosio I, tra la fine del IV e gli inizi del V secolo (CTh. 5.9.1; 5.17.1 ss.). De Giovanni descrive questa riforma come il punto di non ritorno nella trasformazione del colonato da contratto privatistico a rapporto di natura pubblicistica: il colono non era più un semplice conduttore, ma un soggetto la cui condizione era definita e sanzionata dall’autorità imperiale.7
La categoria dei coloni adscripticii, attestata a partire da Diocleziano (CTh. 5.9.1), rappresenta la forma più coercitiva di tale evoluzione: soggetti aggregati al fondo per origine, pena o condizione fiscale, privi di mobilità e trasmettenti ereditariamente la propria condizione.8 Come ha osservato Lando Landucci — la cui ricostruzione, pur risalente, mantiene valore documentario — le modalità di acquisto e perdita della condizione colonica riflettono la complessità dell’istituto: essa poteva sorgere per nascita, volontaria soggezione, prescrizione trentennale, punizione o disposizione imperiale; si estingueva per accordo con il proprietario, prescrizione o acquisizione della dignità episcopale.9
Questa progressiva rigidità dell’istituto — la perdita della mobilità, la trasmissione ereditaria dello status, la sovrapposizione tra condizione contrattuale e condizione pubblicistica — configura un sistema di dipendenza personale e territoriale che presenta alcune analogie funzionali con successive forme di subordinazione altomedievale, senza che ciò implichi un rapporto di derivazione diretta o un’anticipazione teleologica del feudalesimo.
3. IL SISTEMA FEUDALE: STRUTTURE, FONTI, PERIODIZZAZIONE
Il feudalesimo — nelle sue forme mature — è un fenomeno dell’Europa carolingia e post-carolingia (VIII-XIII sec.), caratterizzato da relazioni di dipendenza personale gerarchicamente organizzate, fondate sull’omaggio (homagium), sulla fedeltà (fidelitas) e sulla concessione fondiaria (beneficium / feudo), che progressivamente acquisisce carattere ereditario.
Le fonti normative del sistema feudale sono eterogenee e riflettono la sua stessa natura consuetudinaria. Tra le più rilevanti: il Capitolare di Quierzy (877), con cui Carlo il Calvo riconobbe — senza istituirla formalmente — la consuetudine di trasmettere il feudo agli eredi del vassallo defunto; l’Edictum de beneficiis militum Regni Italici di Corrado II (1037), che estese l’ereditarietà ai feudi minori e introdusse garanzie giudiziarie per i valvassori; i Libri feudorum (compilazione lombarda del XII sec., poi inclusa nel Corpus Iuris Civilis), che costituiscono la prima sistematizzazione dottrinale del diritto feudale.10
Come ha ricostruito Giovanni Bausilio in Feudo e usi civici (2023), il Capitolare di Quierzy non istituì l’ereditarietà dei feudi, ma constatò ufficialmente una consuetudine già in atto, trasformandola in prassi tollerata. Tale distinzione — tra riconoscimento e istituzione — è cruciale per comprendere il carattere graduale e consuetudinario del sistema feudale, che acquisisce forma giuridica sempre post factum rispetto alle pratiche sociali che lo generano.11
Herwig Wolfram, in Conrad II, 990-1039: Emperor of Three Kingdoms (2006), ha ricostruito la portata dell’Editto di Corrado II, che garantì agli eredi dei capitanei e dei valvassori il diritto di succedere nel feudo — includendo non solo figli e nipoti ma anche fratelli — e introdusse il divieto di alienazione del feudo senza il consenso del signore, rafforzando il nesso tra potere fondiario e lealtà personale.12
Sul piano dottrinale, la teorizzazione del dominium divisum — elaborata da Pillio da Medicina nel XII secolo e poi sviluppata dai glossatori — rappresenta il punto di arrivo del processo di giuridicizzazione del feudalesimo: il dominium eminens (proprietà formale del signore) e il dominium utile (godimento del vassallo) coesistono sullo stesso fondo, creando una struttura di titolarità sconosciuta al diritto romano classico.13
Il feudalesimo si struttura secondo una gerarchia piramidale: al vertice il sovrano, poi i grandi vassalli (capitanei), i valvassori, i valvassini. Ogni livello è legato al superiore da giuramento di fedeltà e obblighi militari. La piramide feudale, come ha osservato Gian Savino Pene Vidari in Lineamenti di storia giuridica (2013), è anche un sistema di distribuzione del potere giurisdizionale: il mero et mixto imperio — la facoltà di esercitare la giustizia civile e quella penale — viene progressivamente delegata ai signori locali, svuotando il potere centrale di contenuto sostanziale.14
La natura del legame vassallatico — centrata sulla fidelitas come valore etico-giuridico — è efficacemente descritta nel manuale Tempi del diritto (AA.VV., 2022), che ne coglie la dimensione al contempo rituale (l’immixtio manuum, il giuramento in ginocchio) e sostanziale (la fedeltà come res indivisibile dall’onore del combattente libero).15
Chris Wickham ha tuttavia avvertito contro la tentazione di leggere il feudalesimo come sistema omogeneo: le varianti regionali — dal feudalesimo meridionale italiano a quello francese, da quello tedesco a quello inglese post-normanno — sono talmente significative da rendere il termine stesso una semplificazione storiografica. Il contributo delle popolazioni germaniche, con la loro tradizione di rapporti personali fondati su fedeltà e comitatus, è stato fondamentale, ma si è innestato su substrati locali profondamente diversi.16
4. ELEMENTI DI CONTINUITÀ E DISCONTINUITÀ TRA COLONATO E FEUDALESIMO
La comparazione tra colonato tardo-antico e feudalesimo altomedievale — condotta con rigore metodologico — impone di distinguere tra continuità funzionale, continuità giuridica e continuità istituzionale. I tre livelli non coincidono necessariamente, e la storiografia ha spesso sovrapposto piani d’analisi eterogenei.
4.1 Continuità funzionale: la dipendenza personale come categoria strutturale
Il tratto comune più rilevante tra colonato maturo e feudalesimo è la dipendenza personale come meccanismo di organizzazione del lavoro agricolo e di estrazione del surplus. In entrambi i sistemi, il lavoratore della terra è vincolato al fondo non in forza di un contratto liberamente negoziato, ma in virtù di un rapporto giuridicamente (o consuetudinariamente) imposto, che comporta obblighi reali e personali.
Peter Sarris ha dimostrato che la coercizione extra-economica — il fatto che il colono non potesse liberamente scegliere se e dove lavorare — è il tratto che accomunava il colonato maturo (IV-V sec.) ai rapporti di dipendenza altomedievali. In entrambi i casi, il potere del proprietario-signore non deriva dal mercato, ma da una posizione di superiorità giuridica o para-giuridica.17
Il sistema della corvée — obbligazione di prestare giornate di lavoro gratuito al signore — rappresenta la forma più visibile di questa continuità funzionale. Alexis de Tocqueville, negli Scritti politici (1969, vol. I), ha descritto la corvée come istituto biforme: personale (per i lavoratori domiciliati sul territorio del feudatario) o reale (annessa al possesso di determinate proprietà), con esenzioni per categorie privilegiate (nobili, ecclesiastici, professionisti). Tale struttura rispecchia, mutatis mutandis, la distinzione romana tra obblighi del colono come persona e obblighi come detentore del fondo.18
4.2 Discontinuità giuridica: dalla locatio alla fidelitas
La discontinuità più marcata riguarda invece la base giuridica del rapporto. Il colonato, anche nella sua fase più coercitiva, mantiene — almeno formalmente — una struttura privatistica derivata dalla locatio rei. La riforma teodosiania pubblicizza il vincolo, ma non lo trasforma in rapporto personale: il colono resta legato al fondo, non alla persona del dominus.
Il feudalesimo rovescia questa struttura: il vincolo è anzitutto personale (homagium, giuramento di fedeltà) e solo derivatamente fondiario. La fidelitas non è un’obbligazione contrattuale, ma un impegno di natura etico-giuridica, radicato nelle consuetudini germaniche del comitatus e progressivamente formalizzato nel diritto feudale. Come ha osservato Ludovico Gatto in Il feudalesimo (2012), chi riceve un feudo deve mostrarsi e mantenersi leale in modo assoluto nei confronti del concedente, indipendentemente dal contenuto specifico della concessione.19
Questa discontinuità ha implicazioni rilevanti sul piano della soggettività giuridica: il colono resta un soggetto privato, sia pure vincolato; il vassallo è parte di una gerarchia di obblighi pubblici, sanzionati da giuramento religioso e sostenuti da un sistema di onore militare. La fusione tra sfera pubblica e sfera privata, tra potere fondiario e potere giurisdizionale, è un’invenzione del feudalesimo, non del colonato.
4.3 Il momento di raccordo: le trasformazioni del V-VII secolo
Il momento di raccordo tra i due sistemi va collocato nel periodo di transizione compreso tra il V e il VII secolo, quando il collasso dell’amministrazione imperiale crea un vuoto di potere che le strutture locali — latifondisti romani, capi militari barbarici, vescovi — colmano costruendo reti di protezione e dipendenza di tipo para-feudale.
In questo contesto, gli elementi del colonato maturo — vincolo ereditario al fondo, obblighi di prestazione in natura, dipendenza dal grande proprietario — si fondono con le pratiche germaniche di fedeltà personale e concessione fondiaria. Wickham ha mostrato che in alcune aree dell’Italia post-romana e della Gallia merovingia, i grandi proprietari fondiari romani mantengono il controllo del territorio attraverso strutture di dipendenza che combinano la tradizione del colonato con le nuove esigenze militari dei regni romano-barbarici.
Il contributo carolingio è decisivo per la formalizzazione: Carlo Magno, nel tentativo di ricostruire un’amministrazione imperiale funzionante, sistematizza la rete di fideles ricalcando — almeno in parte — la struttura organizzativa dell’Impero Romano, con i conti (comites) e i marchesi nel ruolo di funzionari delegati. Questo innesto produce una fusione tra la tradizione militare germanica e la tradizione amministrativa romana, che il feudalesimo maturo cristallizzerà in sistema.
4.4 Sintesi comparativa
La comparazione tra i due istituti può essere sintetizzata attraverso sei assi tematici che evidenziano al contempo gli elementi di affinità funzionale e le profonde discontinuità strutturali.
Quanto alla condizione personale, il colonato nella sua fase originaria riconosceva al lavoratore agricolo lo statuto di civis libero: il vincolo al fondo era frutto di una scelta contrattuale, non di una costrizione giuridica. La riforma teodosiania (CTh. 5.17.1; 5.9.1) mutò radicalmente questa configurazione, introducendo un vincolo ereditario e perpetuo (aeternitatis iure) che accomunò il colono al servo della gleba medievale — il quale risultava legato alla terra a vita, con trasmissione del vincolo alla prole e persistenza in caso di alienazione del fondo. In entrambi i casi la condizione era formalmente distinta dalla schiavitù, ma sostanzialmente limitante dell’autonomia personale e patrimoniale.
Sul piano della base giuridica del rapporto, i due sistemi divergono nettamente. Il colonato affonda le proprie radici nel contratto di locatio-conductio rei (Gaio, Institutiones, III, 142 ss.), progressivamente soggetto a intervento imperiale fino alla trasformazione in rapporto di natura pubblicistica. Il feudalesimo si fonda invece su un rapporto consuetudinario e personale — homagium, fidelitas — formalizzato giuridicamente solo tra l’XI e il XII secolo con i Libri feudorum (ed. Lehmann, 1896), prima grande codificazione dottrinale del diritto feudale.
Quanto alla mobilità sociale, il colonato presentava nella fase iniziale margini relativamente ampi, ridottisi drasticamente con le riforme di Diocleziano e Teodosio fino a divenire quasi nulla nell’ultima fase imperiale (V-VI sec.). Nel sistema feudale, la mobilità era strutturalmente compressa dalla piramide gerarchica — vassalli, valvassori, valvassini — con percorsi eccezionali accessibili solo per via ecclesiastica o militare.
Il rapporto economico costituisce uno degli elementi di maggiore discontinuità. Nel colonato il colono versava al dominus un canone in natura in regime tendenzialmente sinallagmatico, trattenendo per sé una quota della produzione. Nel feudalesimo il sistema delle prestazioni obbligatorie — corvée, tallaggi, censi — non era contrattualizzato ma fondato su consuetudine e fedeltà: l’obbligazione fondamentale era la lealtà personale, non lo scambio corrispettivo.
In ordine alla titolarità di diritti sul fondo, nel colonato il dominus manteneva la piena proprietà mentre il colono era semplice conduttore, restando entrambi soggetti all’autorità imperiale. Il feudalesimo elaborò la teoria del dominium divisum — dominium eminens del signore e dominium utile del vassallo (Pillio da Medicina, XII sec.) — creando una struttura di titolarità sconosciuta al diritto romano classico e poi consolidata dai glossatori.
Infine, quanto all’influenza sulla struttura sociale, il colonato operò come istituto di transizione tra economia schiavistica e dipendenza personale strutturata, garantendo manodopera agricola nel Tardo Impero e contribuendo alla ruralizzazione dell’economia (III-V sec.). Il feudalesimo divenne la struttura socio-politica dominante dell’Europa medievale per diversi secoli, con persistenze che in alcune aree si prolungarono fino al XIX secolo: l’abolizione della servitù della gleba in Russia data al 1861, mentre in Italia i residui feudali furono liquidati dalla legislazione murattiana del 1806-1816.
5. RIFLESSIONI CONCLUSIVE
Il percorso analitico fin qui condotto consente di formulare alcune conclusioni, necessariamente aperte alla verifica di ulteriori ricerche.
In primo luogo, la relazione tra colonato tardo-antico e feudalesimo altomedievale non è riducibile né a una linea di continuità diretta né a una rottura assoluta. Si tratta piuttosto di una trasformazione mediata: elementi giuridici e sociali del colonato maturo — il vincolo ereditario al fondo, la dipendenza strutturata, la coercizione extra-economica — sopravvivono nel periodo di transizione (V-VII sec.) e vengono incorporati, trasformandosi profondamente, nelle strutture del primo feudalesimo.
In secondo luogo, il meccanismo giuridico di transizione più rilevante è la progressiva pubblicizzazione del rapporto colonico: la trasformazione da contratto privatistico (locatio rei) a condizione di status definita dall’autorità imperiale prefigura — sul piano funzionale — la logica del feudalesimo, nel quale la condizione del vassallo è parimenti definita da un sistema di norme pubbliche (il diritto feudale) che trascendono il singolo accordo tra le parti.
In terzo luogo, la fidelitas come categoria normativa costituisce l’elemento di maggiore discontinuità tra i due sistemi: è essenziale precisare che la fidelitas feudale non deriva dal colonato romano né dalla tradizione giuridica imperiale, ma dall’incontro tra la tradizione romano-provinciale dei rapporti di patronato e i modelli germanici di seguito armato (comitatus), descritti da Tacito (Germania, XIV) e studiati dalla medievistica tedesca (Ganshof, Qu’est-ce que la féodalité?, 1944). La fidelitas feudale è dunque un istituto di sintesi, non di derivazione romanistica: essa opera tuttavia come principale vettore di continuità funzionale, poiché è attraverso la fedeltà personale che alcune strutture di dipendenza del colonato maturo vengono re-interpretate e ri-fondamentate nelle consuetudini romano-barbariche, acquisendo una legittimità nuova che il semplice vincolo contrattuale o imperiale non era più in grado di garantire.
In quarto luogo, come ha dimostrato la storiografia più recente (Wickham, Sarris, Vera), la variabilità regionale di questi processi rende improponibile ogni schema evolutivo unilineare. Il contributo si limita pertanto a proporre un modello interpretativo di plausibilità — non di necessità storica — verificabile su base comparativa nei diversi contesti geografici dell’Europa post-romana.
In conclusione, l’istituto del colonato può essere letto come un laboratorio giuridico ante litteram: un sistema capace di adattarsi alle trasformazioni socio-economiche attraverso interventi legislativi successivi (da Diocleziano a Teodosio), fino a generare una struttura di dipendenza così pervasiva da sopravvivere al crollo dell’apparato istituzionale che la aveva prodotta. È questa capacità di sopravvivenza funzionale — indipendentemente dalla continuità istituzionale — il legame più solido tra il mondo del colono tardo-antico e quello del servo della gleba medievale.
1 La posizione di Fustel è compendiata in Le colonat romain, cit., pp. 1-50. Per la critica storiografica: A. Momigliano, «Fustel de Coulanges», Dictionary of Scientific Biography, 1981; M. Bloch, «Sur les grandes invasions», Revue de synthèse historique, 60 (1945), pp. 55-70.
2 C. Wickham, Framing the Early Middle Ages, cit., cap. 2 e 9; P. Sarris, Economy and Society in the Age of Justinian, cit., pp. 1-30; D. Vera, «Dalla “villa perfecta”», cit.
3 Sul Tardo Impero come periodizzazione storiografica: A. Cameron, The Later Roman Empire, London, Fontana, 1993, pp. 1-20.
4 Sulla locatio-conductio: M. Kaser, Das römische Privatrecht, I, München, Beck, 1971, pp. 562-577.
5 L. De Giovanni, Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo tardoantico, cit., pp. 235-245.
6 P. Rosafio, Studi sul colonato, cit., pp. 125-135, con esame della posizione di Mircovič; cfr. M. Mircovič, «Colonus als Bezeichnung», cit., pp. 9-20.
7 De Giovanni, cit., p. 240: la formula aeternitatis iure compare in CTh. 5.17.1 (a. 332, ma nel testo delle successive interpolazioni teodosiane).
8 Sulla categoria degli adscripticii: L. Landucci, Storia del Diritto Romano, cit., pp. 408-412; P. Rosafio, cit., pp. 55-80.
9 L. Landucci, cit., p. 410.
10 Sui Libri feudorum: K. Lehmann (ed.), Das Langobardische Lehnrecht, cit.; G. S. Pene Vidari, Lineamenti di storia giuridica, cit., pp. 45-55.
11 G. Bausilio, Feudo e usi civici, cit., p. 38.
12 H. Wolfram, Conrad II, cit., p. 129.
13 Su Pillio da Medicina e il dominium divisum: E. Cortese, Il diritto nella storia medievale, II, Roma, Il Cigno, 1995, pp. 195-200.
14 G. S. Pene Vidari, cit., p. 49; AA.VV., Tempi del diritto, cit., pp. 10-18.
15 AA.VV., Tempi del diritto, cit., p. 13.
16 C. Wickham, Framing the Early Middle Ages, cit., cap. 9, pp. 518-588.
17 P. Sarris, Economy and Society in the Age of Justinian, cit., pp. 150-180.
18 A. de Tocqueville, Scritti politici, cit., vol. I, p. 889.
19 L. Gatto, Il feudalesimo, cit., p. 115. Sul comitatus germanico come matrice della fidelitas feudale: Tacito, Germania, XIV; F. L. Ganshof, Qu’est-ce que la féodalité?, cit., pp. 1-30.
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