Non sempre casi identici vengono decisi nello stesso modo anche quando a farlo è la stessa Sezione di Tribunale.
Questo è quanto accaduto con la sentenza n. 5514 pubblicata il 03.06.2025 e la sentenza n. 6194 pubblicata il 19.06.2025 entrambe pronunciate dalla Terza Sezione Civile del Tribunale di Napoli, Specializzata in materia di Imprese, da due collegi differentemente composti.
Sebbene si tratti di pronunce di merito per giunta di primo grado, la rilevanza della questione risiede nella ridotta giurisprudenza, almeno pubblicata.
I due giudizi presentavano profili di connessione soggettiva sia nel lato attivo che in quello passivo, oltre che parzialmente oggettiva, quindi, sarebbe stato opportuno riunirli1 sebbene la decisione del farlo o meno sia lasciata al vaglio discrezionale del giudice e non costituisce per lui un obbligo2, costituendo pertanto valutazione insindacabile in sede di legittimità.
D’altro canto, ove il giudice monocratico avesse optato per non riunirle, avrebbe potuto comunque esercitare tale potere il collegio cui le cause in sede di decisione erano giunte separatamente.
La ratio è proprio nell’esigenza di evitare che si verifichino contrasti di giudicati, nonché di tutela del principio dell’economia processuale.3
Invece, mentre il 03.06.2025, il Collegio rigettava la domanda dell’attore condannandolo al pagamento delle spese processuali in favore solo del convenuto principale ma non degli intervenuti volontari; il 19.06.2025, la stessa Sezione accoglieva parzialmente la domanda, riconoscendo però al ricorrente un risarcimento del danno di gran lunga inferiore a quello inizialmente chiesto, accompagnato dalla vittoria delle spese processuali da pagare questa volta in solido tra il convenuto principale e gli intervenuti volontari.
Ma partiamo dagli atti introduttivi.
Nel primo caso, Tizio, quale titolare dell’omonima ditta individuale dedita alla vendita online di oggettistica in ceramica tra cui piastrelle e interi pannelli decorati a mano, il 19.07.22 citava in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli – Sezione Specializzata Imprese – la RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. perché il Giudice adito accertasse e dichiarasse l’illegittima riproduzione su pannelli scenografici di una nota trasmissione televisiva, di due fotografie definite artistiche perché ritraenti mattonelle di ceramica vietrese dipinte a mano, create e prodotte del ricorrente e per questo ritenute anch’esse artistiche, con conseguente violazione del diritto d’autore e chiedeva che la RAI venisse condannata al risarcimento dei danni quantificati in € 120.000, nonché alla pubblicazione della sentenza di accoglimento delle sue domande, per la parte dispositiva, su uno o più giornali, con relative spese a carico della soccombente, ai sensi dell’art. 166 della legge in questione, con vittoria di spese.
Il ricorrente narrava di “essersi accorto nell’anno 2021 dell’utilizzo di due fotografie digitali di sua proprietà come elemento compositivo dello sfondo scenografico nelle trasmissioni televisive ‘Guarda e Stupisci’ (edizione 2018) e “Guarda e Stupisci – Special Selection 2020”.
La prima, raffigurante un pannello murale a mosaico 60×60 cm con decorazione a mano raffigurante un vaso centrale con limoni, foglie e fiorellini in celeste su campo bianco, contornato da una cornice barocca di colore giallo su fondo turchese, composto da 9 piastrelle murali 20x20cm.
La seconda, riproducente una composizione a mosaico 40×40 cm di 5 limoni con foglie e 4 margherite con una cornice barocca di colore giallo su fondo blu, decorata a mano su 4 piastrelle murali in ceramica 20×20 cm
Tizio affermava di essere il titolare di tali fotografie digitali, scattate con specifiche macchine fotografiche digitali, una Sony cyber-shot 3.2 Megapixels DSC-P52 e una fotocamera da 16 megapixel marca LG Electronics (modello LG-H840).4
Provava – a suo dire – la titolarità delle foto mediante i “metadati o dati exif di cui ogni singola foto era dotata” e attraverso una perizia di parte cercava di spiegare la manipolazione e l’utilizzazione delle stesse nei pannelli scenografici.
Asseriva che l’unicità di tali rilievi fotografici era attestata dalla realizzazione in maniera artigianale delle piastrelle e il carattere unico delle stesse era dato dalla presenza di caratteristiche per lui peculiari come l’intensità dei colori e la distribuzione delle pennellate. Secondo tale ricostruzione, l’utilizzazione delle fotografie ritraenti dette opere artigianali sarebbe potuta essere consentita solo all’autore5 o a terzi previa sua autorizzazione.
Sosteneva inoltre che questo illecito utilizzo delle fotografie e poi distribuzione della trasmissione sul sito web, sui social network, sui canali RAI sarebbe stato visibile da un numero indefinito di persone con violazione del diritto morale d’autore6 e il calcolo del risarcimento veniva effettuato proprio sulla base della numerosità del potenziale pubblico che questa trasmissione avrebbe potuto raggiungere e dal fatto che non sarebbe stato possibile eliminarla dalla circolazione.
Si costituiva la RAI chiedendo dichiarasi inammissibili e/o infondate le domande sostenendo che lo “scenografo incaricato aveva tratto spunto, ripreso e ricostruito immagini e disegni ritenuti assolutamente comuni, attingendo a risorse e materiali provenienti da fonti diverse. In particolare, aveva indicato l’utilizzo di archivi redazionali interni della RAI, archivi di aziende esterne con cui la RAI intratteneva convenzioni (quali Agenzia di Stampa Italpress, Olicom SRL, Getty Images International), per i quali i diritti di utilizzo sarebbero stati legittimamente acquisiti, o direttamente da immagini libere presenti nel web. Le immagini utilizzate avrebbero costituito, pertanto, il frutto di una libera ispirazione e rielaborazione di motivi tratti dalla tradizione“.7
Intervenivano volontariamente nel giudizio gli scenografi, autori della scenografia realizzata in forza di due contratti sottoscritti con la RAI, che prevedevano una clausola di manleva in virtù della quale gli stessi si impegnavano a tenere indenne la Società da eventuali perdite o danni derivanti da azioni legali o richieste di risarcimento da parte di terzi.
Essi eccepivano:
1. In via preliminare la carenza di legittimazione attiva di Tizio costituitosi “quale titolare dell’omonima ditta individuale”, in quanto ai sensi dell’art. 88 Legge, 22.04.1941, n. 633, spettava al fotografo, il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio delle fotografie.
Seppure parte attrice parlasse in molti punti dell’atto – in maniera confusa e indistinta – di un diritto autoriale sia sulle riproduzioni fotografiche sia sulle produzioni artistiche – le piastrelle di Vietri, ritratte nei fotogrammi, intendendo così una equivalenza e intercambiabilità sia dell’oggetto che del titolare del diritto ad agire – le sue conclusioni erano volte “in via preliminare, ad accertare e dichiarare illegittima la riproduzione parziale e totale delle fotografie digitali, in premessa indicate, ad opera della società convenuta Rai Radio televisione Italiana S.p.A.”
E se il thema decidendum, era rappresentato dall’attribuzione della supposta paternità delle foto a Tizio o meglio alla ditta individuale di Tizio e dal loro supposto utilizzo da parte degli scenografi contrattualizzati dalla Rai, legittimata ad agire non era la ditta individuale ma la persona fisica, ossia Tizio in quanto egli stesso si definiva – in maniera apodittica – autore delle fotografie.
2. Sempre in via preliminare, eccepivano l’inammissibilità del riconoscimento del danno morale in favore della società.
Nelle conclusioni l’attore chiedeva: “…conseguentemente riconoscere violato il diritto d’autore sulle opere di Tizio, e, per l’effetto, condannare la stessa [RAI] al risarcimento, in favore dell’istante [ditta individuale], dei danni materiali e morali…”.
Non può, infatti, essere risarcito in favore di una società il danno morale derivante dall’altrui utilizzazione abusiva di un’opera dell’ingegno perché la società, quale persona giuridica, non può essere titolare di tali diritti.
Il diritto morale rimane una prerogativa esclusiva dell’autore, un diritto “personale”, inalienabile e intrasmissibile.8
L’unico titolare del diritto morale può essere la persona fisica e questo lo si desume dalla lettura combinata degli artt. 1 e 6 della Legge n. 633/1941, perché il bene oggetto della tutela è un’opera “dell’ingegno”, espressione del “lavoro intellettuale”, di rilievo costituzionale.
È, allora, la persona fisica che, con la creazione dell’opera, acquisisce a titolo originario i diritti previsti dalla legge e, quindi, il diritto morale, ossia quello di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione, così come ad ogni atto pregiudizievole per l’opera stessa che possa danneggiare l’onore o la reputazione dell’autore.9
Nel caso di specie, quello oggetto del risarcimento sarebbe potuto essere soltanto il danno patrimoniale, se fosse stata dimostrata la paternità dell’opera (la fotografia non certo la piastrella) – ma non lo è stato – e, comunque, sempre che la pretesa fosse stata avanzata dal fotografo e non certo dalla società che commercializzava le piastrelle vietresi.
Il danno patrimoniale non sarebbe potuto che essere riferito all’autore (ossia al fotografo) per il caso di una pubblicazione/utilizzo non autorizzato delle fotografie.
Nel caso sub judice, era stato confuso il ristoro di un presunto danno conseguente al mancato guadagno e/o alla perdita di chances da parte dell’attività economica del ricorrente, tant’è che nel chiedere l’accertamento peritale, parlava di: “incidenza sulla commercializzazione stessa sull’attività di Tizio [si legga ditta Individuale di Tizio] e sul suo buon nome”.
Se ci fosse stato, in concreto, un danno patrimoniale, esso sarebbe dovuto essere riferito solo ed esclusivamente al fotografo (rectius: al titolare dei diritti sulla fotografia) laddove nell’atto di citazione era continuo il riferimento alle attività economiche e commerciali della Ditta Individuale.
Peraltro, l’attore aveva esercitato l’azione per violazione di diritti d’autore su un’opera fotografica qualificata come creativa ed esclusivamente su questa, perché non aveva alcun dubbio che fosse tale e non aveva proposto in via subordinata domande per l’ipotesi che essa non lo fosse, con la conseguenza che una volta accertato il carattere non creativo della fotografia, il tribunale sarebbe stato esonerato dal verificare se l’attività del convenuto avesse violato i diritti patrimoniali10 eventualmente relativi alle fotografie.11
Ciò vuol dire che accertata la natura non creativa delle fotografie, l’attore non avrebbe avuto diritto ad alcun risarcimento perché alcuna domanda di risarcimento inerente alle fotografie semplici era stata avanzata.
Cosa nota è infatti la tripartizione operata dalla disciplina italiana della tutela del diritto d’autore sulle opere fotografiche, in:
a. opere d’ingegno12;
b. fotografie semplici, vale a dire le “immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale o sociale“, prive del carattere creativo, pur essendo caratterizzate da una qualche attività personale del fotografo, quanto meno nella ricerca del soggetto da fotografare, e tutelate, più limitatamente, ai sensi degli artt. 87 e ss. Legge sul diritto d’autore, come tipici diritti connessi;
c. fotografie di “scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili“, prive di tutela ex art. 87, comma 2, Legge sul diritto d’autore.
La creatività, espressione di un’attività intellettuale preponderante rispetto alla tecnica materiale, va comunque accertata e provata e l’onere ricade sull’attore, perché le fotografie poi possano essere inserite nella prima o nella seconda categoria e possano dunque costituire un autonomo oggetto di tutela.13
Come autorevolmente sostenuto in Dottrina e Giurisprudenza, “La fotografia è creativa quando è capace di evocare suggestioni o comunque di lasciare trasparire l’apporto personale del fotografo e non si limiti a riprodurre e documentare determinate azioni o situazioni reali. L’apporto creativo del fotografo può tradursi in una valorizzazione degli effetti ottenibili con l’apparecchio (inquadratura, prospettiva, cura della luce, del tutto peculiari) o nella scelta del soggetto (intervenendo il fotografo sull’atteggiamento o sull’espressione, (se non creando addirittura il soggetto stesso), purché emerga una prevalenza del profilo artistico sull’aspetto prettamente tecnico. La professionalità elevata nella cura dell’inquadratura e la capacità di cogliere in modo efficace il soggetto fotografato non sono sufficienti a qualificare la fotografia come creativa, essendo invece a questo fine necessarie anche la originalità e la creatività della fotografia”.14
Il carattere creativo necessario alla protezione della fotografia in base al sistema vigente di diritto d’autore sussiste in presenza di un’operazione concettuale che deve precedere il momento dello scatto e che si esprime attraverso la scelta degli elementi dell’immagine, della luce e dell’inquadratura.15
Nel caso in esame, parte attrice si è limitata sostanzialmente a rivendicare la elevata qualificazione professionale di Tizio, vantando una sua fama come fotografo, che oggettivamente non risulta, ancora, un’elevata qualità tecnica delle fotografie, senza alcuno specifico riferimento ad alcuna di esse, deducendo a riprova il fatto che esse erano destinate alla commercializzazione di “opere uniche” (le piastrelle non le fotografie), facendo di riflesso diventare “uniche” anche le fotografie che le raffiguravano.
In base ai principi giurisprudenziali sopra indicati, quand’anche fossero stati presenti – ma non lo erano – la professionalità del fotografo e la qualità tecnica delle fotografie queste sarebbero state del tutto insufficienti per il riconoscimento non solo del carattere artistico ma addirittura a farle includere fra le fotografie “semplici“, in assenza di elementi specifici, che avrebbero dovuto essere riferibili singolarmente a ciascuna di esse, che , nel caso di specie, non sono stati neanche dedotti.
Più correttamente, le fotografie oggetto di indagine sarebbero dovute essere inserite nella categoria di quelle prive di tutela ex art. 87, comma 2, Legge sul diritto d’autore, perché seppure le si fosse volute considerare come riproducenti oggetti materiali, con funzione di rendere commercialmente appetibile il prodotto – cosa che andava assolutamente esclusa nel caso di specie – non erano comunque costruite in modo non banale al fine di attrarre l’attenzione del consumatore, requisito necessario questo per essere meritevoli di tutela.16
Ricordiamo che, l’elencazione delle fotografie escluse anche dalla tutela dei diritti connessi all’esercizio del diritto d’autore contenuta nel richiamato art. 87, comma 2, deve intendersi non tassativa e accomuna le immagini non soltanto prive di creatività, ma anche meccanicamente riproduttive dell’oggetto, con semplice funzione di documentazione del medesimo.17
Ma, se si fosse voluto per ipotesi – cosa che escludiamo – considerarle come fotografia semplice, ripetiamo, l’attore non avrebbe avuto diritto al risarcimento, perché non aveva proposto alcuna domanda, neppure in via subordinata.18
La fotografia non creativa, inoltre, non beneficia del cosiddetto diritto morale d’autore.19
Ciò dunque rafforza l’idea che nessuna forma di tutela sarebbe potuta essere riconosciuta a Tizio.
Inoltre, perché il fotografo possa rivendicare i compensi previsti dagli artt. 91 e 98 della Legge sul diritto d’autore, l’art. 90 della medesima legge postula la presenza sulla fotografia del nome del fotografo, della data dell’anno di produzione e del nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata; in caso contrario, la loro riproduzione non è abusiva, salvo che si provi la mala fede del riproduttore.
Le fotografie oggetto di indagine erano prive dei requisiti indicati, ma, comunque, l’attore non aveva provato che la convenuta e per esso gli scenografi le avessero utilizzate in mala fede20 perché l’onere della prova ricadeva sull’attore.
Dunque, l’onere della prova della mala fede in capo al riproduttore gravava sul preteso danneggiato21:
“Nella ipotesi in cui, convenuta la cessione dei diritti di autore su di un’opera fotografica tra fotografo e cessionario; quest’ultimo provveda alla pubblicazione della fotografia, e questa venga, successivamente, riprodotta da terzi, spetta al fotografo il diritto ad un equo compenso22 soltanto se, sull’esemplare della fotografia riprodotta, il suo nome risulti espressamente indicato, ovvero se, in assenza di tale indicazione, egli fornisca la prova della malafede del riproduttore, dimostrando che quest’ultimo era, comunque, a conoscenza della provenienza dell’opera”.
Priva di qualsiasi pregio l’argomentazione secondo cui nella fotografia si sarebbe visto i cosiddetti watermark: marchio però esclusivamente riferito alla piastrella e non già alla fotografia che riprende la piastrella e che lo stesso non possa in alcun modo valere come riferimento soggettivo all’autorialità della fotografia.
Nel caso di specie, seppure le foto oggetto del contendere, fossero state trovate in rete, parte attrice non aveva fornito la prova della mala fede della controparte: pertanto le domande attoree andavano, comunque, respinte nel solco della giurisprudenza consolidata.23
Non era provato, infatti, che l’infofile relativo a ciascuna fotografia appartenente all’attore e pubblicata dalla convenuta fosse visibile a quest’ultima, né dai documenti versati in atti emergeva la prova che le fotografie in oggetto fossero munite di watermark visibile, come richiesto dall’art. 90 della citata legge.
“La mancanza della visibilità comporta come conseguenza che il terzo non può essere a conoscenza dei diritti dell’attore sulle fotografie sopra descritte. La mala fede del riproduttore delle fotografie non può, infatti, coincidere sic et simpliciter con la mera imprudenza di quest’ultimo nella pubblicazione di fotografie rinvenute su siti internet senza accertarsi se siano protette dai diritti del fotografo di cui all’Art. 88 L.D.A., ma postula la comprovata conoscenza dell’altrui diritto connesso al diritto d’autore sulle immagini fotografiche riprodotte, elemento che non ricorre nella fattispecie. Ed è onere del fotografo provare la sussistenza delle richiamate indicazioni, salvo provare la malafede del riproduttore, onere nel caso non assolto“.24
La Realzione tecnica di parte offerta dall’attore partiva dal presupposto che di fotografie artistiche si trattasse pur senza possedere affatto i caratteri della originalità e della creatività, per questo solo motivo non poteva essere considerata valida, in quanto inseribili nella terza o al massimo nella seconda categoria giuridica.
Si ricorda, che la tutela del diritto d’autore non protegge le idee alla base dell’opera ma soltanto la forma nella quale l’idea è esternalizzata, di modo che la stessa idea possa essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione.25
Tale principio è stato ribadito costantemente dalla dottrina e codificato anche nell’art. 9 del The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights.
“Si configura plagio artistico quando l’opera plagiata è meritevole di protezione presentando i caratteri della originalità creativa riconoscibile – intesa quale forma e non quale idea – e al contempo è positivo il giudizio di comparazione con l’opera plagiaria. In particolare, l’opera plagiaria deve essere priva di scarto semantico, la valutazione deve riguardare le difformità sulle caratteristiche essenziali ed essere complessiva e sintetica”.26
Contestata è stata anche la modalità con cui la perizia è stata svolta, i risultati a cui essa era giunta, perché sarebbe stato necessario acquisire l’originale delle immagini, nel caso di specie dei pannelli della scenografia, partendo da una perizia di acquisizione forense per poter fugare dubbi su possibili alterazioni o manomissioni e garantire la catena di conservazione dei dati, nonché degli strumenti adoperati per la realizzazione di quelle immagini.
La Corte di Cassazione, I sezione civile, con la sentenza del 26.1.2018, n. 2039, ha espressamente dettato i principi che “devono guidare il giudizio di fatto di comparazione tra le opere’’.
In sostanza, sarebbero dovuti essere comparati gli elementi essenziali delle opere a confronto, valutando il risultato globale; è lecito – non potendo sussistere plagio – l’utilizzo di uno spunto o motivo ispiratore, qualora le opere dovessero differire per quel che riguarda gli ulteriori elementi caratterizzanti ed essenziali.
Nel caso di specie, il CTU aveva individuato la paternità delle fotografie utilizzate da Tizio nella commercializzazione delle sue piastrelle, o attraverso una mera valutazione visiva (vale a dire semplicemente guardando alcune porzioni dei pannelli della scenografia), e in maniera apodittica aveva asserito che si trattasse delle foto delle piastrelle della ditta di Tizio, passando, poi, a una serie di conclusioni in diritto e, infine, alla quantificazione del presunto danno, anche in questo caso in maniera arbitraria, sostituendosi sostanzialmente al Giudice nella valutazione delle prove27, sopperendo anche alla mancanza di prove offerte dalla parte.
E, quando si tratta di valutare se c’è o no contraffazione non è determinante, per negarla, l’esistenza di differenze di dettaglio; ciò che conta è infatti che i tratti essenziali che caratterizzano l’opera anteriore non siano rintracciabili nell’opera successiva.28
A titolo esemplificativo la decisione della Suprema Corte (III sezione civile, 27.10.2005, n. 20925), ha ritenuto sussistere differenze essenziali (escludendo il plagio) nella riproduzione di una fotografia per una guida di Venezia, apportando alcune modifiche avendola riprodotta non più in senso tridimensionale ma bidimensionale e con variazione di colore (apparendo essa in bianco e nero e non a colori, come l’originale).
Peraltro, le piastrelle in questione presentano gli stessi motivi di quelli di Sciacca e ce ne sono migliaia che raffigurano gli stessi soggetti, con le stesse gradazioni di colore e le stesse pennellate.
Con sentenza n. 5514/2025, il Collegio ha rigettato le questioni preliminari circa la carenza di legittimazione attiva di Tizio, costituitosi in giudizio quale titolare dell’omonima ditta individuale, per la mancanza di dualità di soggetti giuridici, “posto che l’impresa individuale è, nel nostro ordinamento, una forma di esercizio di attività economica da parte della persona fisica stessa, e non configura un ente dotato di una distinta soggettività giuridica rispetto al suo titolare. Tizio, agendo in qualità di titolare della ditta individuale, ha inteso esercitare diritti che, qualora fondati, sono riconducibili alla sua persona fisica, autore dell’opera dell’ingegno. La qualificazione formale utilizzata dall’attore (‘titolare dell’omonima impresa individuale’) trova giustificazione nella volontà di evidenziare la finalità commerciale delle fotografie e l’impatto della condotta contestata sull’attività d’impresa, ma ciò non incide sulla riconducibilità sostanziale dei diritti, in particolare quelli morali della persona fisica dell’autore“.29
Il Collegio ha concordato con la difesa per quanto concerne la mancanza di un sufficiente carattere creativo nelle fotografie oggetto di causa: “Le immagini appaiono prevalentemente finalizzate a documentare fedelmente l’aspetto dei manufatti in ceramica per scopi di presentazione e vendita online. Sebbene la realizzazione di fotografie di prodotti richieda indubbiamente competenza tecnica e cura nella composizione, nell’inquadratura e nell’illuminazione, gli scatti in esame non manifestano quel ‘quid pluris’ interpretativo o artistico, quell’impronta personale dell’autore che trascenda la funzione documentale e commerciale. La mera professionalità tecnica, pur elevata, non è sufficiente a conferire il carattere creativo necessario per la tutela piena come opera. Le fotografie, come osservato dalle difese, sembrano piuttosto finalizzate a mostrare il prodotto (la maiolica) nel modo più neutro e realistico possibile, come richiesto tipicamente nella fotografia commerciale. In realtà, l’autore – come pure ha rilevato la convenuta nelle proprie memorie difensive – sembra confondere l’eventuale valore artistico della maiolica con la fotografia che la riproduce, tant’è che la stessa consulenza tecnica di parte, pur tentando di valorizzare alcuni elementi di creatività fotografica, stabilisce un legame diretto e indissolubile tra l’unicità del manufatto artigianale in ceramica (derivante dalle variazioni nell’intensità dei colori, nella distribuzione delle pennellate, nella forma e disposizione dei decori) e l’unicità dello scatto fotografico“.30
La Relazione tecnica di parte, utilizzando i caratteri intrinseci della pittura sulle piastrelle come elementi distintivi e prove inequivocabili dell’identità delle fotografie, conferma indirettamente che l’attenzione è focalizzata sull’unicità dell’oggetto, non sulla creatività della fotografia come autonoma espressione intellettuale del fotografo. In definitiva, è emerso che la stessa , pur valorizzando alcuni aspetti tecnici con riguardo allo scatto, non riesce a dimostrare la presenza di quel carattere creativo autonomo e preponderante rispetto alla mera riproduzione dell’oggetto.
Breviter, il Tribunale é arrivato a qualificare le fotografie di Tizio come “semplici fotografie” ai sensi dell’art. 87 comma 1, Legge sul diritto d’autore, beneficiando così della tutela limitata prevista per i diritti connessi.
Avendo però Tizio basato “l’intera sua pretesa risarcitoria, quantificata in € 120.000,00 sull’asserita violazione del diritto d’autore pieno sulle fotografie, qualificandole espressamente come “opere dell’ingegno fotografico” ai sensi dell’art. 2 della citata legge e avendo chiesto il risarcimento del danno su tale base, senza formulare in via subordinata alcuna domanda di pagamento con riguardo ai diritti connessi previsti con riguardo alle “semplici fotografie” in ossequio al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il Tribunale ha dichiarato che non può essergli riconosciuto nulla né a titolo di compenso, né di risarcimento del danno per violazione dei diritti connessi non essendo stata avanzata una domanda specifica.
Ha negato il pagamento delle spese agli intervenienti “in considerazione del fatto che questi ultimi hanno assunto una posizione di ‘partecipazione strumentale’ o “‘accessoria’, che sebbene abbia arricchito il dibattito processuale, non è stato dirimente ai fini della decisione di merito, avendo peraltro introdotto questioni pregiudiziali infondate e argomentazioni ridondanti rispetto a quelle già svolte dalla parte adiuvata. In ragione di tanto, caricare sull’attore soccombente anche le spese dell’intervento adesivo è eccessivo e non del tutto coerente con l’effettivo contributo causale dell’intervento all’esito della lite”.
Ma questo contraddice il principio più volte ribadito dalla Corte di Cassazione secondo il quale “il rimborso delle spese processuali sostenute da colui che sia legittimamente intervenuto ad adiuvandum è posto, senza che occorra che la sua presenza sia stata determinante ai fini dell’esito favorevole della lite per l’adiuvato, a carico della parte la cui tesi difensiva, risultata infondata, abbia determinato l’interesse all’intervento“.31
Così, come a contrario, l’interveniente adesivo può essere condannato al pagamento delle spese processuali in caso di soccombenza della parte adiuvata.32
Principio cristallizzato nel 2019 dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione33: “in caso di intervento adesivo, l’interventore diventa parte del giudizio, in ordine alla cui posizione si applicano gli artt. 91 e 92 c.p.c., potendo, perciò, essere anche condannato alle spese in caso di soccombenza della parte adiuvata o vedersi riconoscere il favore delle spese nell’ipotesi di vittoria della stessa parte adiuvata”.
Tutto ciò in ordine alla prima pronuncia della Sezione Specializzata Imprese del Tribunale di Napoli.
Passando alla seconda pronuncia della stessa Sezione, Tizio evocava in giudizio la RAI-Radiotelevisione Italiana s.p.a. per sentire accertare e dichiarare l’illegittima riproduzione di sei fotografie con violazione del diritto d’autore sulle opere di parte attrice e chiedeva la condanna al risarcimento dei danni patiti per la somma complessiva di € 250.000.
Tizio narrava di essersi accorto che nell’anno 2019 “venivano manipolate ed utilizzate n. 6 fotografie digitali di sua proprietà come elemento compositivo dello sfondo scenografico della trasmissione televisiva “Made in Sud” 2019 e ne provava con metadati o dati exif presenti su ogni singola foto.
Anche qui si costituiva la RAI chiedendo il rigetto della domanda con condanna alle spese, “escludendo che fosse ravvisabile il requisito della originalità e creatività delle fotografie riprese nella scenografia della trasmissione televisiva andata in onda nel 2019, trattandosi di scatti fotografici che non recavano alcuna particolare impronta del fotografo, che si era limitato a riprodurre un prodotto statico per fini commerciali o pubblicitari“.
Parte convenuta deduceva che i rilievi fotografici erano presenti sul web senza alcuna indicazione di quelle prestabilite ai sensi dell’art. 90 Legge sul diritto d’autore (nome del fotografo e data di pubblicazione) e quindi lo scenografo avrebbe in buona fede prelevato quelle immagini fotografiche on-line nella convinzione che si trattasse di fotografie libere.
Contestava anche l’esosa quantificazione del danno e concludeva per il rigetto di tutte le domande proposte nei suoi confronti con vittoria di spese di lite.34.
E anche qui intervenivano volontariamente gli scenografi spiegando la difesa vista nel precedente giudizio.
Con sentenza n. 6194/2025, il Collegio riconosceva “il tentativo mal riuscito di trasporre i requisiti di creatività, originalità e quindi unicità delle opere in ceramica alle foto che le ritraggono e di cui si chiede la protezione ai sensi dell’art. 2 l.d.a.” e che “le deduzioni di parte attrice compendiate ad esempio nella I memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. sono a dir poco apodittiche”35 e dunque escludeva il carattere creativo alle fotografie.
Le qualificava come fotografie semplici e invertendo l’onere della prova affermava “non risultano dedotte circostanze specifiche da cui si possa desumere la buona fede di parte convenuta nell’utilizzo abusivo in esame e che tale non si potrebbe comunque considerare la semplice presenza della fotografia nella rete senza l’indicazione dell’autore, che in nessun modo poteva fare presumere che questa fosse di pubblico dominio”.36
E soprattuto contravvenendo al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato detto collegio riconosceva il risarcimento del danno per l’utilizzo di dette fotografie semplici appunto, condannando anche gli intervenienti al pagamento delle spese processuali in solido con la RAI.
Entrambe le pronunce meriterebbero di essere impugnate e per motivi differenti.
Si segnala la proposta di legge Amorese, attualmente in discussione alla Camera dei Deputati, che mira a superare la distinzione tra le fotografie semplici (scatti a scopo di documentazione, o non artistici) e le opere fotografiche (o fotografie artistiche), prolungando la durata del diritto d’autore sulle cosiddette “fotografie semplici” da 20 a 70 anni.
Ciò significherebbe che, ove la proposta diventasse legge, la maggior parte del patrimonio fotografico utilizzato dai musei per scopi di comunicazione e ricerca, non potrebbe più esserlo, non solo ma il lavoro svolto dalle biblioteche di digitalizzazione e catalogazione quelle fotografie che raccontano la storia del nostro paese, diventerebbe molto più oneroso.
1 art. 247 c.p.c. “Riunione dei procedimenti in casi connessi”.
2 Pertanto, detta decisione sarebbe insindacabile in sede di legittimità.
3 Sentenza del 31.03.2022 n. 10430 – Corte di Cassazione – Sezione/Collegio 5, che tratta della necessità della riunione in Cassazione di processi decisi separatamente nel merito.
“… Va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: 1) identità oggettiva quanto a “causa petendi” dei ricorsi; 2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; 3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; 4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, la ricomposizione dell’unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111 Cost., comma 2, e dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, artt. 6 e 13), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l’osservanza di formalità superflue, perchè non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio” (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 29843 del 13/12/2017, Rv. 646522 – 01).
4 pagg. 3 e 4 della sentenza citata.
5 art. 12 Legge n. 633/1941.
6 art. 20 Legge n. 633/1941.
7 pag. 8 della sentenza citata.
8 sentenza del Tribunale di Milano n. 2053 del 12 febbraio 2014: “Le persone giuridiche non possono essere titolari del diritto morale d’autore poiché, dalla lettura combinata degli articoli 1 e 6 della legge sul diritto d’autore, si desume che l’unico titolare può essere una persona fisica che acquisisce a titolo originario i diritti previsti dalla legge, rimanendo il diritto morale una prerogativa esclusiva dell’autore, inalienabile e intrasmissibile”.
9 Sul punto cfr. Manuale di diritto delle arti e dello spettacolo, Aracne Editrice, a cura di F. Dell’Aversana, 2015, in particolare Cap. IX
10 art. 88 Legge n. 633/1941.
11 rib. Milano, Sezione IP, 11 ottobre 2006, in AIDA, 2007, 1176/3.
12 Art. 2 n. 7 Legge n. 633/1941: esse godono della tutela d’autore ai sensi degli artt. 12 e ss., 20 e ss. e 171 e ss.
13 Cass., I sez. civ., n. 7077/1990; Cass., I sez. civ, n. 8186/1992; Cass., I sez. civ, n. 8186/1992; Cass., I sez. civ, n. 8425/2000; Cass., I sez. civ, n. 8425/2000: “così che la modalità di riproduzione del dato fotografato trasmetta un messaggio ulteriore e diverso rispetto alla visione oggettiva di esso, rendendo una soggettiva interpretazione che permetta di individuare l’opera tra le altre analoghe”.
14 Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 24 settembre 2015, in AIDA, 2015, II.111/2.
15 Trib. Catania, 24 novembre 2004, in AIDA, 2006, 1077/04.
16 Trib. Milano, ordinanza 15 giugno 2004, G.D. Tarantola, Krugg s.p.a. c. Nuova Gerhò Dental Division s.r.l., Gerhò Magazine s.r.l., in AIDA, 2005, Repertorio II.6.
17 Cass. 21 giugno 2000 n. 8425, in AIDA, 2000, 663/00.
18 Trib. Milano, Sezione IP, 11 ottobre 2006, in AIDA, 2007, 1176/3.
19 Trib. Venezia, Sezione IP 18 settembre 2009, Pres. Caparelli, Est. Maiolino, Serenissima s.r.l. c. Venice Glass s.r.l., Ornella Favaron, Aida 2012, Repertorio II.6.
20 Sentenza del Tribunale di Milano del 12 febbraio 2014.
21 Cass., III sez. civ., n. 19568/2004; Cass., III sez. civ., n. 5969/2005.
22 Art. 91, comma 3, Legge n. 633/1941.
23 Trib. Roma, Sezione IP, 25 gennaio 2011, Pres. Marvasi, Est. Muscolo, Edizioni Duca della Corgna c. SCG Business Consultino, Aida 2012, Repertorio II.6.3.
24 Cass., III sez. civ., n. 5969/2005.
25 Cass., I sez. civ., n. 25173/2011
26 Cass., I sez. civ., n. 2039/2018.
27 Quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione, III sez. civ, con sentenza del 18.05.22, n.15919.
28 Cass. n. 25173/2011.
29 Pp 10 e 11 della sentenza citata.
30 Pp. 13 e 14 della sentenza citata.
31 Cass., II sez. civ., n. 16433/2019; Cass., II sez. civ., n. 11670/2018; Cass., II sez. civ., n. 5085/1983.
32 Cass., II sez. civ., ordinanza n. 21501/2024.
33 Cass., Sezioni Unite, n. 27846/2019.
34 P. 4 della sentenza citata.
35 P. 7 della sentenza citata.
36 P. 9 della sentenza citata.
Paola Calvano