ABSTRACT (EN): The article provides a systematic analysis of Order No. 20083 of 18 July 2025 of the First Civil Chamber of the Italian Supreme Court, focusing on the criteria for assessing damages arising from the unlawful exploitation of copyright works, the allocation of the burden of proof, and the scope of the written-form requirement under Article 110 of the Italian Copyright Act.Starting from a detailed reconstruction of the contractual background of the case, the paper examines the relationship between the disgorgement of profits and the so-called “reasonable royalty” (price of consent), highlighting their complementary rather than hierarchical nature within the Italian legal framework. Particular emphasis is placed on the characterization of copyright infringement as a multi-offensive tort, capable of affecting a plurality of legally protected interests beyond mere economic loss.The analysis further explores the interaction between civil liability and criminal copyright enforcement, stressing the deterrent function of profit disgorgement and its role in preventing opportunistic infringement strategies. The decision is ultimately framed as an expression of an evolved model of copyright protection, grounded in a substantive understanding of exclusivity and in flexible, proportionate and effective remedial mechanisms.
ABSTRACT (IT): L’articolo analizza in chiave sistematica l’ordinanza n. 20083 del 18 luglio 2025 della Prima Sezione civile della Corte di Cassazione, soffermandosi sui criteri di liquidazione del danno da utilizzazione illegittima del diritto d’autore, sull’onere probatorio gravante sulle parti e sull’ambito applicativo della forma scritta prevista dall’art. 110 l.d.a.Muovendo dalla ricostruzione della complessa vicenda contrattuale sottesa alla decisione, il contributo esamina il rapporto tra il criterio della retroversione degli utili e quello del cosiddetto prezzo del consenso, evidenziandone la funzione non rigidamente alternativa ma sistemicamente complementare. Particolare attenzione è dedicata alla qualificazione della violazione del diritto d’autore come illecito plurioffensivo, idoneo a ledere una pluralità di interessi economici e giuridici riconducibili all’esclusiva autorale. L’analisi valorizza, inoltre, il collegamento tra responsabilità civile e diritto penale d’autore, mettendo in luce la funzione deterrente della retroversione degli utili e il suo ruolo nel prevenire strategie opportunistiche di sfruttamento illecito. In conclusione, la pronuncia viene inquadrata come espressione di un modello evoluto di tutela del diritto d’autore, fondato su una concezione sostanziale dell’esclusiva e su strumenti risarcitori flessibili, proporzionati ed effettivi.
SOMMARIO: 1. Premessa sistematica: risarcimento e funzione del diritto d’autore – 2. La vicenda fattuale: struttura contrattuale e sfruttamento dell’opera – 3. Il contenzioso di merito e la qualificazione della clausola contrattuale – 4. La liquidazione del danno: i due criteri elaborati dalla giurisprudenza – 5. Il danno da illecito plurioffensivo nella violazione del diritto d’autore – 6. Retroversione degli utili, diritto penale d’autore e funzione deterrente della responsabilità civile – 7. L’onere probatorio e il ruolo della CTU – 8. L’autonomo contributo del contraffattore al successo dell’opera – 9. La forma scritta e l’art. 110 l.d.a.: delimitazione dell’ambito applicativo – 10. Considerazioni conclusive.
1. Premessa sistematica: risarcimento e funzione del diritto d’autore
La tutela risarcitoria del diritto d’autore costituisce uno dei punti di maggiore frizione tra logica proprietaria, funzione economica dell’opera dell’ingegno e principi generali della responsabilità civile.
In tale ambito, la giurisprudenza di legittimità è chiamata a bilanciare, da un lato, l’esigenza di assicurare al titolare una protezione effettiva contro lo sfruttamento abusivo dell’opera e, dall’altro, il rispetto del principio di causalità e del divieto di indebiti arricchimenti.
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 20083 del 18 luglio 2025 si colloca esattamente in questo snodo, offrendo un’articolata ricostruzione dei criteri di liquidazione del danno, dei relativi oneri probatori e dell’ambito applicativo della forma scritta nella trasmissione dei diritti di utilizzazione economica.
2. La vicenda fattuale: struttura contrattuale e sfruttamento dell’opera
La controversia trae origine da una complessa operazione di sfruttamento commerciale di opere audiovisive di elevata notorietà. La società Pulp, titolare dei diritti di sfruttamento economico per il territorio italiano di alcune celebri serie televisive, aveva inizialmente raggiunto un accordo con la società Content per la distribuzione in edicola dei DVD della serie Spazio 1999, prevedendo altresì un’opzione per l’acquisto dei diritti di distribuzione relativi alle serie Il Prigioniero – The Prisoner (17 episodi) e UFO – Minaccia dello spazio.
In data 19 maggio 2016, le parti sottoscrivevano il contratto definitivo per la distribuzione delle ulteriori due serie.
L’art. 2 del contratto prevedeva espressamente il pagamento, entro il 10 luglio 2016, di un corrispettivo minimo garantito pari a euro 35.000,00, qualificando il pagamento tempestivo come elemento essenziale dell’accordo e stabilendo in modo inequivoco che nessun diritto sarebbe stato trasferito al distributore fino all’integrale pagamento del minimo garantito.
Tale pagamento non veniva mai integralmente eseguito.
Successivamente, la Pulp veniva a conoscenza che la società RCS, in forza di un accordo intervenuto con la Content, stava procedendo alla commercializzazione dei DVD delle serie televisive in abbinamento ai quotidiani Il Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport, nel territorio della Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino. Il numero dei DVD prodotti e distribuiti risultava pari a circa 243.000 unità, dato di particolare rilevanza ai fini della successiva quantificazione del danno.
3. Il contenzioso di merito e la qualificazione della clausola contrattuale
La Pulp, ritenendo invalido il trasferimento dei diritti dalla Content e, di riflesso, illegittimo lo sfruttamento da parte di RCS, conveniva quest’ultima in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dall’utilizzazione non autorizzata delle opere.
Il Tribunale di primo grado rigettava la domanda, ritenendo che il trasferimento dei diritti si fosse comunque perfezionato. La Corte d’Appello, invece, accoglieva l’impugnazione principale della Pulp e respingeva l’appello incidentale di RCS, qualificando la clausola di cui all’art. 2 del contratto come condizione sospensiva di efficacia e non come condizione risolutiva di adempimento.
Secondo la Corte territoriale, il mancato pagamento del minimo garantito impediva il perfezionamento del trasferimento dei diritti. Tuttavia, la stessa Corte riteneva che la Pulp avesse tollerato temporaneamente l’inadempimento, sia attraverso la previsione del paragrafo 4 del contratto (che consentiva il pagamento tardivo entro ulteriori 14 giorni con penale del 10%), sia mediante la consegna dei master, sia per non aver mai chiesto la risoluzione del contratto né la restituzione del materiale.
Quanto al sub-trasferimento a RCS, la Corte rilevava che il contratto prevedeva la necessità di una pre-approvazione scritta dei sub-distributori, ma che RCS era espressamente indicata come pre-approvata, con conseguente irrilevanza, sul piano meramente contrattuale, della mancanza di un’autorizzazione ulteriore.
4. La liquidazione del danno: i due criteri elaborati dalla giurisprudenza
Il nucleo teorico della pronuncia riguarda la liquidazione del danno da sfruttamento illecito, disciplinata dall’art. 158 l.d.a. in combinato disposto con l’art. 1226 c.c.
La Corte di Cassazione ribadisce che l’ordinamento conosce due criteri principali di liquidazione, che non si pongono in rapporto di rigida gerarchia, ma come strumenti alternativi rimessi alla valutazione del giudice di merito.
Il primo criterio è quello della retroversione degli utili conseguiti dal contraffattore. Esso consente di attribuire al titolare del diritto i profitti effettivamente realizzati mediante lo sfruttamento illecito dell’opera.
La Corte sottolinea che tale criterio presenta una funzione che va oltre la mera compensazione del pregiudizio subito, assumendo una valenza anche dissuasiva e sanzionatoria, in quanto mira a neutralizzare ogni vantaggio economico derivante dalla violazione.
Tuttavia, la retroversione non può tradursi in un meccanismo automatico. Dalla somma ricavata devono essere sottratti: i costi sostenuti per la produzione, distribuzione e commercializzazione; l’autonomo contributo fornito dall’autore dell’illecito al successo dell’opera.
Il secondo criterio è quello del cosiddetto prezzo del consenso, ossia l’importo che l’utilizzatore avrebbe dovuto corrispondere per ottenere legittimamente l’autorizzazione allo sfruttamento.
La Corte chiarisce che tale criterio rappresenta una liquidazione minimale, una soglia di tutela che opera quando non sia possibile applicare utilmente il criterio della retroversione degli utili.
L’espressione normativa “quanto meno” non introduce un automatismo in favore della retroversione, ma indica che il prezzo del consenso costituisce il minimo risarcibile, lasciando al giudice la scelta del criterio più adeguato al caso concreto. Invero “i due criteri si pongono come cerchi concentrici, avendo il legislatore indicato come il secondo sia quello che permette una liquidazione c.d. minimale, mentre il primo, dall’intrinseco significato anche sanzionatorio, permette di attribuire al danneggiato i vantaggi economici che l’autore del plagio abbia in concreto conseguito, certamente ricomprendenti anche l’eventuale costo riferibile all’acquisto dei diritti di sfruttamento economico dell’opera, ma ulteriormente implementati dai ricavi conseguiti dal plagiario sul mercato” (Cass. civ. n. 21833/2021).
La Corte aveva già osservato che il giudice si può avvalere del criterio del beneficio ricavato dall’attività vietata “assumendolo come utile criterio di riferimento del lucro cessante”, perché “correlato al profitto del danneggiante, nel senso che questi abbia sfruttato a proprio favore occasioni di guadagno di pertinenza del danneggiato, sottraendole al medesimo”, pur sempre “nell’apprezzamento delle circostanze del caso concreto” (Cass. civ. n. 11225/2015).
5. Il danno da illecito plurioffensivo nella violazione del diritto d’autore
La violazione del diritto d’autore mediante utilizzazione non autorizzata dell’opera dell’ingegno si configura, sul piano sistematico, come illecito plurioffensivo, in quanto idonea a ledere simultaneamente una pluralità di interessi giuridicamente rilevanti, non riducibili al solo profilo patrimoniale immediatamente quantificabile.
Accanto al pregiudizio economico diretto, rappresentato dalla perdita dei proventi derivanti dallo sfruttamento dell’opera, l’illecito autorale incide infatti su ulteriori dimensioni dell’interesse protetto, quali:
– il diritto esclusivo di controllo sulle modalità, sui tempi e sui canali di diffusione dell’opera;
– la libertà di autodeterminazione negoziale del titolare nella concessione dei diritti di utilizzazione;
– la posizione concorrenziale dell’avente diritto nel mercato di riferimento;
– il valore stesso dell’opera come bene economico e culturale, la cui diffusione incontrollata può determinare un effetto di svalutazione.
In tale prospettiva, il danno da violazione del diritto d’autore non può essere ricondotto a una mera perdita contabile, ma assume i tratti di un danno complesso, che si proietta oltre il singolo mancato guadagno e investe l’intera sfera di utilità economicamente apprezzabili riconducibili all’esclusiva autorale.
È proprio questa natura plurioffensiva dell’illecito che giustifica, sul piano teorico, la flessibilità dei criteri di liquidazione previsti dall’art. 158 l.d.a. e ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità. Il criterio della retroversione degli utili, in particolare, non si limita a compensare il lucro cessante in senso stretto, ma assolve anche alla funzione di neutralizzare l’appropriazione indebita di chances economiche che spettavano in via esclusiva al titolare del diritto.
Sotto tale profilo, la retroversione degli utili si pone come strumento idoneo a ricostruire, in via presuntiva ed equitativa, un danno che difficilmente potrebbe essere dimostrato nella sua interezza secondo i canoni tradizionali della prova analitica, proprio a causa della molteplicità degli interessi lesi.
Al contempo, la necessaria detrazione dei costi sostenuti e dell’apporto autonomo del contraffattore consente di mantenere il rimedio risarcitorio entro i confini del principio di causalità, evitando che la liquidazione si trasformi in una sanzione impropria o in un indebito arricchimento del danneggiato. Ne deriva un modello di responsabilità che, pur presentando evidenti profili dissuasivi, resta ancorato a una logica compensativa evoluta, coerente con la struttura plurioffensiva dell’illecito.
Il criterio residuale del cosiddetto prezzo del consenso, letto alla luce di tale impostazione, assume la funzione di garanzia minima contro la lesione dell’esclusiva autorale, assicurando che il titolare ottenga quantomeno l’equivalente economico della compressione del proprio diritto di autodeterminazione negoziale, anche nei casi in cui non sia dimostrabile un danno ulteriore o un concreto sfruttamento alternativo dell’opera.
La decisione in commento si inserisce pertanto in una concezione del danno autorale che supera la rigida dicotomia tra danno emergente e lucro cessante, riconoscendo implicitamente che la violazione del diritto d’autore realizza un pregiudizio unitario a struttura complessa, la cui riparazione richiede strumenti elastici e adattabili al caso concreto.
6. Retroversione degli utili, diritto penale d’autore e funzione deterrente della responsabilità civile
La configurazione della violazione del diritto d’autore come illecito plurioffensivo consente di cogliere con maggiore chiarezza la funzione deterrente sottesa al criterio della retroversione degli utili, funzione che avvicina sensibilmente tale rimedio risarcitorio alle logiche proprie del diritto penale d’autore, pur mantenendone la collocazione nell’ambito della responsabilità civile.
Nel sistema della legge sul diritto d’autore, infatti, la tutela dell’esclusiva non si esaurisce negli strumenti civilistici, ma è affiancata da un articolato apparato repressivo penale, volto a sanzionare le condotte di abusiva riproduzione, distribuzione e comunicazione al pubblico dell’opera.
Tale compresenza di rimedi civili e penali riflette la particolare rilevanza sociale ed economica dell’interesse protetto, nonché la consapevolezza del legislatore circa l’insufficienza di una tutela meramente compensativa a fronte di violazioni potenzialmente seriali e ad alto rendimento economico.
In questo quadro, la retroversione degli utili assume una funzione che trascende la tradizionale logica del risarcimento del danno inteso come reintegrazione del patrimonio leso. Essa opera, infatti, come meccanismo di disincentivazione economica, volto a privare l’autore dell’illecito di ogni vantaggio derivante dalla violazione, neutralizzando quella che, in assenza di un simile rimedio, potrebbe configurarsi come una razionale strategia di rischio: violare l’esclusiva autorale confidando nella difficoltà probatoria del titolare o nella modestia del risarcimento eventualmente liquidato.
Sotto questo profilo, la retroversione degli utili svolge una funzione strutturalmente affine a quella della confisca penale del profitto del reato, con la quale condivide la finalità di impedire che l’illecito costituisca una fonte di arricchimento.
Tale affinità non implica, tuttavia, una sovrapposizione tra responsabilità civile e sanzione penale, poiché la retroversione resta ancorata a una valutazione causale e proporzionale del pregiudizio, attraverso la detrazione dei costi sostenuti e dell’apporto autonomo del contraffattore.
La giurisprudenza di legittimità, nel valorizzare la possibilità di ricorrere alla retroversione degli utili, mostra dunque di aderire a una concezione funzionale e preventiva della responsabilità civile, in cui il risarcimento non si limita a compensare ex post il danno subito, ma concorre a orientare ex ante i comportamenti degli operatori economici.
Tale impostazione appare particolarmente coerente con il settore del diritto d’autore, nel quale l’asimmetria informativa, la complessità delle catene di sfruttamento e la frequente opacità dei flussi economici rendono spesso ardua la prova di un danno specifico e puntuale. In tali contesti, l’assenza di un rimedio effettivamente deterrente rischierebbe di svuotare di contenuto l’esclusiva autorale, trasformandola in un diritto meramente nominale.
La funzione deterrente della retroversione emerge altresì in relazione al rapporto con il criterio residuale del prezzo del consenso. Quest’ultimo, pur assicurando una tutela minima contro la lesione del diritto di esclusiva, non è di per sé idoneo a dissuadere condotte opportunistiche, potendo risultare economicamente preferibile per l’utilizzatore abusivo “pagare dopo” il prezzo del consenso piuttosto che negoziare preventivamente una licenza.
In tal senso, la retroversione degli utili si pone come strumento di riequilibrio sistemico, capace di riallineare l’interesse del potenziale utilizzatore al rispetto delle regole del mercato dei diritti, rendendo l’illecito economicamente svantaggioso.
La decisione in commento, pur senza esplicitare in termini penalistici tale funzione, ne recepisce implicitamente la logica, collocandosi in una linea interpretativa che riconosce alla responsabilità civile in materia di diritto d’autore una funzione composita, insieme compensativa, preventiva e dissuasiva, coerente con la natura plurioffensiva dell’illecito e con la struttura complessa degli interessi coinvolti.
7. L’onere probatorio e il ruolo della CTU
Un passaggio centrale dell’ordinanza riguarda l’onere della prova in relazione al criterio della retroversione degli utili.
Richiamando l’ordinanza della Cassazione civile, 29 luglio 2021, n. 21833, la Corte ribadisce che sull’autore dell’illecito grava un onere collaborativo rafforzato, consistente nella produzione di bilanci, scritture contabili, contratti conclusi con terzi, ogni altro elemento idoneo a consentire una ricostruzione attendibile dei profitti conseguiti.
L’inosservanza dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. legittima il giudice a trarre argomenti di prova ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.c. È inoltre legittimo il ricorso a una CTU contabile, anche di tipo estimativo, finalizzata a determinare l’incidenza media dei costi sui ricavi nel settore di riferimento.
8. L’autonomo contributo del contraffattore al successo dell’opera
Particolarmente significativo è il principio secondo cui l’utile retrovertibile deve essere depurato dell’apporto autonomo del contraffattore, inteso come contributo organizzativo, promozionale e distributivo che abbia inciso sul successo commerciale dell’opera.
La Corte precisa che tale contributo può essere valutato anche in via presuntiva, sulla base di indicatori oggettivi, quali: il numero di vendite realizzate in un determinato arco temporale; il confronto con i risultati economici conseguiti dal titolare dell’opera in contesti comparabili.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la distribuzione capillare dei DVD fosse imputabile in larga parte alla straordinaria capacità di penetrazione commerciale di RCS, giustificando l’applicazione del criterio residuale del prezzo del consenso.
9. La forma scritta e l’art. 110 l.d.a.: delimitazione dell’ambito applicativo
Sul piano della prova del titolo, la Corte chiarisce definitivamente la portata dell’art. 110 l.d.a., affermando che la forma scritta ad probationem è richiesta esclusivamente nei conflitti tra più soggetti che si pretendono titolari del medesimo diritto di utilizzazione economica.
Diversamente, quando il conflitto riguarda il titolare o cessionario del diritto e un terzo privo di titolo che abbia posto in essere atti di sfruttamento illecito, il trasferimento può essere provato come mero fatto storico, anche mediante mezzi diversi dal documento scritto.
La norma non può, pertanto, essere invocata dal contraffattore per sottrarsi alla responsabilità risarcitoria.
10. Considerazioni conclusive
L’ordinanza n. 20083 del 18 luglio 2025 della Prima Sezione civile della Corte di Cassazione offre l’occasione per una riflessione di più ampio respiro sul modello di tutela del diritto d’autore delineato dall’ordinamento italiano, nel quale la responsabilità civile assume un ruolo centrale e non più meramente accessorio rispetto agli strumenti repressivi di matrice penale.
La decisione in commento conferma, in primo luogo, una concezione non formalistica e sostanziale dell’esclusiva autorale, nella quale il diritto di utilizzazione economica non è riducibile a una posizione patrimoniale statica, ma si configura come un fascio di interessi dinamici, comprendenti il controllo sull’opera, la libertà di autodeterminazione negoziale e la piena valorizzazione economica nel mercato di riferimento.
In tale prospettiva, la pluralità dei criteri di liquidazione del danno previsti dall’art. 158 l.d.a. non rappresenta una lacuna del sistema, bensì una scelta consapevole del legislatore, volta a consentire al giudice di calibrare il rimedio risarcitorio in funzione della complessità dell’illecito e della eterogeneità dei pregiudizi arrecati. La retroversione degli utili e il prezzo del consenso si pongono, dunque, non come alternative antagonistiche, ma come strumenti complementari all’interno di un modello flessibile di tutela.
La valorizzazione della retroversione degli utili, pur temperata dalla necessaria detrazione dei costi e dell’apporto autonomo del contraffattore, segnala l’emergere di una responsabilità civile a funzione composita, nella quale la dimensione compensativa si intreccia con esigenze preventive e dissuasive.
Tale evoluzione non implica una surrettizia introduzione di danni punitivi, estranei alla tradizione civilistica continentale, ma riflette piuttosto l’adattamento degli strumenti risarcitori a fenomeni illeciti caratterizzati da elevata redditività e da strutturale opacità probatoria.
Parimenti significativa è la delimitazione dell’ambito applicativo dell’art. 110 l.d.a., che la Corte riconduce coerentemente alla funzione per cui la norma è stata concepita: la regolazione dei conflitti tra titolari concorrenti del medesimo diritto di utilizzazione.
L’esclusione della sua operatività nei confronti del terzo contraffattore contribuisce a evitare un uso distorto della forma scritta come schermo difensivo dell’illecito, rafforzando l’effettività della tutela autorale sul piano sostanziale.
Nel complesso, la pronuncia in esame si colloca in una linea giurisprudenziale che tende a ricostruire il diritto d’autore come diritto del mercato, nel quale la violazione dell’esclusiva non è soltanto un fatto lesivo individuale, ma un fenomeno capace di alterare le regole concorrenziali e di compromettere l’equilibrio del sistema di circolazione dei diritti. In tale contesto, il risarcimento del danno non si limita a riparare ex post un pregiudizio, ma concorre a garantire ex ante la credibilità economica dell’esclusiva, rendendo l’illecito una strategia irrazionale sotto il profilo costi–benefici.
L’ordinanza n. 20083/2025 offre, pertanto, una lettura matura e sistemicamente orientata della tutela civilistica del diritto d’autore, idonea a dialogare tanto con il diritto penale quanto con le istanze sovranazionali di enforcement, e destinata a incidere in modo significativo sulle future applicazioni giurisprudenziali in materia di sfruttamento illecito delle opere dell’ingegno.
Paola Calvano